CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 marzo 2010
294.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 17 MARZO 2010

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ALLEGATO 1

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL NUOVO TESTO BASE

ART. 1.
(Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche).

Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: A tal fine le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni nelle funzioni programmatorie.
1. 1.Miotto, Burtone, Lenzi.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le strutture sanitarie individuate ai sensi del comma 2 devono erogare prestazioni nel rispetto di standard europei di qualità, in particolare per quanto attiene alla sicurezza, alla prevenzione e gestione dei rischi, alla tutela della privacy, alla corretta ed esaustiva informazione del paziente, così come previsto dalla Carta Europea dei Diritti del Malato».
1. 2.Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1), dopo le parole: direttore generale, inserire le seguenti: la Commissione di Garanzia,.
2. 6.Occhiuto, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2) con il seguente: 2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione di Garanzia ed il Direttore generale si avvalgono del Collegio di direzione per le attività indicate dall'articolo 17».
2. 7.Occhiuto, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: La regione definisce, con le seguenti: la regione, tramite il Comitato tecnico scientifico di cui al successivo comma 1-bis.

Conseguentemente, sempre alla lettera c), aggiungere il seguente capoverso:
1-bis. Ciascuna regione istituisce un Comitato tecnico-scientifico regionale che in un tempo limitato arrivi a definire precisi indicatori di attività e qualità assistenziali. Tali indicatori, introdotti in un sistema di database clinici, attraverso la messa a confronto con criteri di qualità standardizzati, forniscono report periodici con i quali monitorare la qualità delle prestazioni dei singoli reparti pubblici o privati, e meglio comprendere i flussi di pazienti in uscita da determinati ambiti territoriali, anche verso altre regioni. Il suddetto comitato è composto da dirigenti della medesima regione, quali: un Direttore di Dipartimento di area medica, un Direttore di Dipartimento di area chirurgica, i Direttore di Dipartimento Territoriale,

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1 epidemiologo ed 1 funzionario regionale con adeguata competenza informatica.
2. 11.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, ultimo periodo, dopo le parole: personale medico e sanitario, aggiungere le seguenti: nonché sulle strategie aziendali inerenti la qualità clinica, i provvedimenti di bilancio preventivo e consuntivo, i provvedimenti di organizzazione del personale, la organizzazione della libera professione intramoenia, lo stato delle relazioni sindacali e delle relazioni con il pubblico. Il Collegio di Direzione esprime altresì il proprio «gradimento», a carattere non vincolante, sulla proposta di nomina del Direttore sanitario.
2. 13.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, ultimo periodo, dopo le parole: medico e sanitario aggiungere le seguenti: sulle strategie aziendali inerenti la qualità clinica, i provvedimenti di bilancio preventivo e consuntivo, i provvedimenti di organizzazione del personale, l'organizzazione della libera professione intramoenia, lo stato delle relazioni sindacali e delle relazioni con il pubblico.
2. 3.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo le parole: personale medico e sanitario, aggiungere le seguenti: e a tutti quegli atti di propria competenza.
2. 12.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: sui quali lo stesso Collegio esprime comunque un parere obbligatorio.
2. 1.Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del collegio di direzione sono adottate con provvedimento motivato.
2. 15.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: partecipazione aggiungere le seguenti: di una componente di diritto rappresentata dai Direttori dei Dipartimenti sanitari.
* 2. 4.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, dopo le parole: prevedendo la partecipazione, aggiungere le parole: di una componente di diritto rappresentata dai Direttori dei Dipartimenti sanitari.
* 2. 14.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, sopprimere le seguenti parole:, nonché la partecipazione di due rappresentanti elettivi delle unità operative, di un rappresentante elettivo dei direttori di dipartimento e di un rappresentante elettivo delle professioni sanitarie. La Regione può prevedere che tale composizione sia integrata con rappresentanti di altre figure professionali presenti nell'azienda.
2. 2.Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: in proporzione alla rispettiva dotazione organica.
* 2. 5.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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Al comma 1, lettera c), capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le parole: in proporzione alla rispettiva dotazione organica.
* 2. 16.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Le regioni disciplinano inoltre le modalità di composizione dei conflitti qualora le decisioni assunte dal direttore generale siano in contrasto con il parere del collegio di direzione e non supportate da provvedimenti motivati.
2. 17.Palagiano, Mura.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:
d) dopo l'articolo 17-bis, è aggiunto il seguente:

Art. 17-ter.
(Commissione di garanzia).

1. La Commissione di Garanzia, nominata con Delibera di Giunta Regionale, è composta da un massimo di sette membri, di cui: il Presidente della Conferenza dei Sindaci; il rappresentante del Tribunale dei Diritti del Malato; tre esperti in materia di nomina della Giunta regionale; uno di nomina della provincia di competenza territoriale. Dopo l'insediamento, la Commissione di garanzia individuerà l'Ente Privato, maggiormente rappresentativo sul territorio di competenza dell'Azienda (Fondazioni Bancarie, Confindustria, eccetera), il cui rappresentante costituirà il settimo membro della stessa Commissione.
2. Il Presidente della Commissione di Garanzia è individuato tra i componenti nominati dalla Giunta regionale.
3. La Commissione di Garanzia definisce, nell'ambito della programmazione regionale, l'impostazione programmatica delle attività delle Aziende sanitarie; esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sull'atto aziendale, sulla dotazione del pianta organica, sui piani attuativi e trasmette le proprie valutazioni e proposte all'Azienda sanitaria e alla Regione; esprime parere obbligatorio sulla nomina del Direttore generale dell'Azienda sanitaria proposta dalla Giunta Regionale e, sussistendone le condizioni, può avanzare proposte per la revoca della stesso a norma dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo n.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; esprime il proprio parere obbligatorio in merito al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al direttore generale al fine del procedimento di verifica di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n.502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La Commissione di Garanzia ha la sua sede presso la sede legale della stessa azienda sanitaria.
5. Il Presidente della Commissione convoca le sedute, forma l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. La seduta è validamente riunita quando è presente un numero di componenti tali da rappresentare la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata, non sia stato raggiunto il numero legale, la seduta è dichiarata deserta. In seconda convocazione, la seduta è dichiarata valida con la presenza di un terzo dei componenti e non può essere fissata prima di quarantotto ore dalla seduta in prima convocazione (anche se andata deserta).
6. La Commissione di Garanzia può discutere solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno, salva diversa decisione assunta all'unanimità dei presenti. L'espressione del voto è sempre palese ed ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia raccolto i voti della maggioranza dei presenti. I processi verbali devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale delle parte dispositiva delle decisioni assunte e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
7. Il verbale della riunione deve, altresì, contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti con l'indicazione degli astenuti.

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8. Ogni componente ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.
9. Ciascun componete della commissione può presentare una mozione al Presidente per promuovere la discussione su un argomento di particolare importanza. Le mozioni presentate vengono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione della stessa.
10. Le deliberazioni della Commissione sono affisse all'Albo dell'Azienda Sanitaria.
11. Alla sedute della Commissione possono partecipare senza diritto di voto il Direttore Generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario e funzionari dell'Azienda sanitaria la cui partecipazione il direttore generale ritenga utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione con il Presidente della Commissione che ne deve autorizzare la partecipazione ai lavori.
12. La Commissione di Garanzia ha diritto di ottenere dal Direttore generale tutte le notizie ed i chiarimenti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni entro cinque giorni dalla richiesta, così come devono essere poste a disposizione, in copia, le deliberazioni adottate dal direttore generale, le determinazione dei dirigenti, le deliberazioni e le osservazioni della giunta regionale sugli atti del direttore generale nonché gli atti del collegio sindacale ed ogni legge, direttiva, disposizione, circolare ministeriale ritenuta utile e necessaria ai lavori della Commissione.
13. La Commissione di Garanzia dura in carica cinque anni. In caso di cessazione dell'incarico di un membri per qualsiasi causa prima della scadenza, si provvede alla sostituzione. Il nuovo membro rimane in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.
14. La funzione di componente della Commissione di Garanzia non può essere delegata.
15. La Commissione di garanzia provvederà ad eleggere un Vice presidente, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, alla prima riunione. Il Vice presidente presiede le sedute in caso di decadenza del presidente, fino alla nuova nomina ed all'insediamento del nuovo presidente, ed in caso di impossibilità momentanea del Presidente.
16. La Commissione di garanzia può essere sciolta, con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei casi di violazione di leggi, parzialità ed eccesso di potere manifestato nella valutazione e controllo dell'attività del direttore generale.
2. 8.Occhiuto, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis:
1-bis. Le Regioni rendono noto, con congruo anticipo ed adottando misure di pubblicità e trasparenza, l'attivazione delle procedure per la formazione dell'albo dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere a cui attingere per la copertura dei posti. L'albo viene rinnovato ogni tre anni, salvo esaurimento anticipato per la totale copertura dei posti o per la rinuncia degli iscritti. Gli aspiranti all'iscrizione all'albo devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge. Le regioni rendono noti, adottando misure di pubblicità e trasparenza, accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti internet, i curricula degli aspiranti medesimi. La Giunta regionale individua il Direttore generale dall'Albo regionale ed investe la Commissione di garanzia per il parere obbligatorio, ma non vincolante, da esprimersi entro 5 giorni dalla ricezione del provvedimento.
2. 9.Occhiuto, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Nelle regioni in cui è istituito con legge regionale la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, quale

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componente della direzione generale per la direzione e il coordinamento delle attività socio sanitarie, si applica la disciplina prevista per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo di cui al presente articolo.
2. 01.Miotto, Murer, Sbrollini.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Gazzetta Ufficiale e, aggiungere le parole: sempre con congruo anticipo,.
3. 6.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) età non superiore ai sessantacinque anni.
* 3. 3.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) età non superiore a 65 anni.
* 3. 13.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), sostituire le parole: pubbliche o private, con le seguenti: pubbliche di rilevanza nazionale.
3. 7.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) certificato di superamento di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie. Tale requisito non è richiesto per i direttori generali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali devono adempiere, di norma, a tale obbligo entro i dodici mesi successivi, pena decadenza dall'incarico. I corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). I corsi possono essere organizzati anche in ambito regionale o interregionale in collaborazione con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati ed hanno comunque valenza nazionale. Le regioni rendono noti, adottando misure di pubblicità e trasparenza, accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti istituzionali, i curriculum degli aspiranti medesimi;.
3. 14.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3, dopo la lettera b) inserire la seguente: b-bis):
b-bis) certificato di frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie. Tale requisito non è richiesto per i direttori generali in carica. I corsi di formazione sono organizzati, con oneri a carico dei partecipanti, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). I corsi possono essere organizzati anche dalle Regioni, in ambito regionale o interregionale in collaborazione con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati ed hanno comunque valenza nazionale. Le regioni rendono noti, adottando misure di pubblicità e trasparenza, accessibili al pubblico anche utilizzando i propri siti Internet, i curricula degli aspiranti medesimi;.
3. 5.Nunzio Francesco Testa, De Poli, Occhiuto.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: regioni possono prevedere

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ulteriori requisiti a integrazione di quelli di cui al comma 3. Le.
3. 9.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: adottando misure, con le seguenti: adottando con congruo anticipo, misure.
3. 8.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.

Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione dell'autorità regionale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

1. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce l'Autorità regionale o provinciale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominata «autorità».
2. L'autorità è un organo collegiale composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale o provinciale a maggioranza qualificata dei suoi componenti, di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitari complessi. I componenti dell'autorità nominati dal consiglio regionale o provinciale sono scelti:
a) due tra i dirigenti sanitari medici con esperienza pluriennale e operanti in istituti ospedalieri della regione o della provincia autonoma;
b) uno in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;
c) uno tra soggetti di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale.

3. Il quinto componente è scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.
4. I membri dell'autorità durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non possono essere nominati componenti dell'autorità coloro che hanno interessi personali o professionali in conflitto con le necessarie autonomia e imparzialità dell'organo. Non possono inoltre essere nominati componenti dell'autorità i sindaci, i presidenti e i componenti di giunte di comuni, di province e di comunità montane, nonché i dipendenti di tali enti, i membri del Parlamento, i Ministri, i sottosegretari di Stato e gli amministratori di enti pubblici controllati o dipendenti dalle regioni o dalle province autonome.
5. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce i compensi, le indennità, nonché il tetto massimo da riconoscere ai componenti dell'autorità.
6. L'autorità, in coerenza con i principi di trasparenza e di efficienza, assicura, anche tramite gli organi di stampa e il proprio sito Internet, la pubblicità della sua composizione e dell'attività svolta.
7. Le regioni e le province autonome rendono nota, almeno quattro mesi prima della vacanza dell'ufficio, con obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e anche tramite il rispettivo sito internet, la richiesta di attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, degli IRCSS pubblici e delle aziende ospedaliere. Ai fini della copertura del citato ufficio, possono presentare domanda i soggetti in possesso

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dei requisiti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 4 del presente articolo.
8. La domanda di cui al comma 7 è inviata all'autorità.
9. L'autorità riceve le domande inviate ai sensi del comma 8 e redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tale fine essa compie un esame preliminare dei curricula dei candidati e sottopone ciascuno di essi a un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale. L'autorità compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere. L'autorità, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul proprio sito internet la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La graduatoria è pubblicata anche nel sito internet della regione o della provincia autonoma interessata. La regione o la provincia autonoma provvede, quindi, a nominare direttore sanitario uno dei tre candidati selezionati dalla medesima autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.
10. Al comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «provvede alla sua sostituzione» sono inserite le seguenti: «, attingendo esclusivamente dalla graduatoria dei candidati pubblicata sul sito internet dell'autorità regionale o della provincia autonoma per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere».
11. L'Autorità ha sede presso le Agenzie Regionali Sanitarie, ha un regolamento interno e ha autonomia contabile, amministrativa ed organizzativa.
3. 10.Mura, Palagiano, Zazzera.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, aggiungere in fine i seguenti periodi: La Commissione deve essere composta da persone di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitari complessi, nonché di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale. Ad essa deve far parte un rappresentante dell'istituto superiore di sanità, nonché un membro scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia. La Commissione, di cui al presente comma, redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tale fine essa compie un esame preliminare dei curricula dei candidati e sottopone ciascuno di essi a un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale. La Commissione compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere. La commissione medesima, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul sito internet della Regione la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La regione o la provincia autonoma provvede, quindi, a nominare direttore sanitario uno dei tre candidati selezionati dalla medesima autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.
3. 11.Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, aggiungere in fine i seguenti periodi: La Commissione deve essere composta da persone di riconosciute professionalità indipendenza

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e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitari complessi, nonché di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale. Ad essa deve far parte un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità, nonché un membro scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.
3. 12.Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere infine i seguenti periodi:
All'atto della nomina della Commissione di Garanzia le Regioni definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse. La Commissione di garanzia affida al direttore generale il soddisfacimento degli obiettivi assegnati dalla regione da svolgere nella piena autonomia gestionale. Trascorsi dodici mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la commissione di garanzia verifica i risultati aziendali conseguiti, ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e procede a trasmettere alla Regione, con analitica rendicontazione, la proposta di conferma o meno dell'incarico di direttore generale. La Regione può determinarsi in piena autonomia motivando, però, l'eventuale provvedimento in contrasto con quanto proposto dalla commissione di garanzia. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione delle leggi o del principio di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, la commissione di garanzia propone alla regione, con provvedimento motivato, la risoluzione del contratto.
3. 18.Occhiuto, Nunzio Francesco Testa, De Poli.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3. 17.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fino al 30 per cento, con le seguenti: fino al 20 per cento.
* 3. 15.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera f) sostituire la parola: 30 con la seguente: 20.
* 3. 4.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da:, ivi compresa fino a: annualmente con le seguenti:. Il suddetto trattamento economico può essere integrato di un'ulteriore quota, fino al 30 per cento dello stesso, previa valutazione da parte del direttore generale della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente.
3. 16.Minardo, Garofalo.

Al comma 1, lettera f), sopprimere l'ultimo periodo.
3. 1.Laura Molteni, Rondini.

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: finanza pubblica inserire le seguenti: la lettera b) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 è abrogata e.
5. 6.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Le Regioni disciplinano le modalità per l'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 15,

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comma 4 e per l'attribuzione dei compiti professionali e delle funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettive, di verifica e di controllo.
5. 1.Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le parole: su proposta del direttore di struttura complessa di afferenza, sentito il comitato di dipartimento.
5. 2.Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, quarto periodo, sopprimere le parole: su proposta del comitato di dipartimento, previo parere favorevole del Collegio di direzione e del direttore sanitario.
5. 3.Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, quarto periodo, sopprimere le parole: e del direttore sanitario.
* 5. 7.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, quarto periodo, sopprimere le parole: e del direttore sanitario.
* 5. 16.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, ultimo periodo, dopo la parola: durata aggiungere le seguenti: le modalità di rinnovo.
* 5. 8.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, ultimo periodo, dopo le parole: la durata, aggiungere le parole: le modalità di rinnovo.
* 5. 17.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2, con i seguenti:
«2. L'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti, nel rispetto dei profili professionali specifici nazionali individuati ai sensi del comma 2-0-bis. Al fine dell'attribuzione dell'incarico è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria, nominato dal direttore generale, e da tre dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuati con procedura di pubblico sorteggio tra i dirigenti di struttura complessa, facenti parte del personale del Servizio sanitario nazionale della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda sanitaria interessata. Per le regioni in cui esistono aziende o strutture complesse in numero inferiore a tre, il sorteggio è effettuato includendo anche i dirigenti di struttura complessa della regione confinante con il minor numero di abitanti e, per le regioni insulari, di quella più vicina. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione per la selezione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari della disciplina oggetto dell'incarico scelto con procedura di pubblico sorteggio. Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso.
2-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua i profili professionali specifici nazionali per ogni branca o

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specialità medica necessari ai fini del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
2-ter. La commissione di cui al comma 2, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. La graduatoria rimane valida per un anno. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di curriculum vitae, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico. 11 direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla commissione.
2-quater. Ai fini della selezione di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2-ter».
5. 22.Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2 con il seguente:
«2. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa è effettuata dal direttore generale previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine, il direttore generale nomina una commissione di tre membri presieduta dal direttore sanitario e composta da due dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, individuati attraverso pubblico sorteggio nell'ambito di un elenco regionale redatto e curato dai soggetti indicati da apposita disciplina regionale. La Commissione formula un giudizio motivato su ciascun candidato, tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti, nonché dei risultati di eventuali prove di esame. La commissione, sulla base delle valutazioni effettuate, presenta al direttore generale una tema di candidati all'interno della quale il direttore generale nomina, con provvedimento motivato, il vincitore».
5. 4.Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre membri presieduta dal direttore sanitario e composta da due dirigenti di struttura complessa, con le seguenti: cinque membri presieduta dal direttore del dipartimento cui afferisce l'incarico da assegnare, e composta da quattro dirigenti di struttura complessa dipendenti del SSN.
5. 18.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: tre con la parola: cinque.
5. 9.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: direttore sanitario con le seguenti: direttore del dipartimento a cui afferisce l'incarico da assegnare.
5. 10.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: due con la parola: quattro.
5. 11.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola: complessa aggiungere le seguenti: dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
5. 13.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: elenco regionale, con le parole: elenco nazionale.
* 5. 19.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: regionale con la seguente: nazionale.
* 5. 12.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il quinto e sesto periodo, con i seguenti:
La Commissione sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. La graduatoria rimane valida per un anno. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di curriculum vitae, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla commissione.
5. 23.Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, quinto periodo, sostituire le parole: tenendo Conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti, nonché dei risultati di eventuali prove di esame, con le parole: sulla base di eventuali prove di esame, dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto dei modello comunitario di curriculum vitae, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico.
5. 25.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso.
5. 27.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sesto periodo, sostituire le parole da: all'interno della quale fino alla fine del periodo, con le parole: per la successiva effettuazione congiunta di un colloquio attitudinale. Esperite tali procedure la Commissione, integrata dal Direttore Generale, individua, con parere concorde o a maggioranza dei suoi componenti, il vincitore.
* 5. 20.Palagiano, Mura.

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Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sesto periodo, sostituire le parole da: all'interno fino a: vincitore con le seguenti: Per la successiva effettuazione congiunta di un colloquio attitudinale. Esperite tali procedure la Commissione, integrata dai Direttore generale, individua, con parere concorde o a maggioranza dei suoi componenti, il vincitore.
* 5. 14.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché di quello della regione.
5. 24.Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini della selezione di cui al presente comma, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati.
5. 26.Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento ad attività integrata cui afferisce la UO.
* 5. 15. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal Direttore Generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento ad attività integrata cui afferisce la UO.
* 5. 21.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.
5. 28.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), al capoverso 2-ter aggiungere, infine le seguenti parole: salvo che nella provincia autonoma di Bolzano al fine di consentire il conseguimento dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 75.
5. 29.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Emergenza sanitaria).

1. Nelle more della attivazione della specializzazione universitaria in medicina di emergenza, le regioni che hanno adottato provvedimenti per consentire il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionali di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno

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1999, n. 229, possono attivare le procedure affinché i medici in servizio in emergenza alla data di entrata in vigore del presente atto legislativo, i quali operino con incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni o al compimento dinamico del quinto anno oppure con incarico determinato rinnovato da almeno cinque anni, siano inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nel rispetto delle dotazioni organiche e dei finanziamenti utilizzati dalla regioni per garantire gli organici della suddetta attività.
5. 01.Miotto, Burtone, Lenzi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Requisiti concorsuali).

1. Al fine di poter partecipare ai concorsi pubblici per dirigente medico lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato presso le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, almeno per cinque anni anche non consecutivi nella disciplina, è equivalente al requisito specifico della specializzazione della disciplina messa a concorso.
5. 02.Miotto, Burtone, Lenzi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Nomine del direttore amministrativo, del direttore sanitario).

1. Il primo periodo del comma 1-quinquies dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: «Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati secondo le modalità di cui ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies».
2. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. Gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo sono assegnati dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti. Al fine dell'attribuzione dei suddetti incarichi, è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria interessata, nominato dal direttore generale, e da tre membri individuati con le seguenti modalità:
a) per la nomina a direttore sanitario, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnico-sanitaria in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione, ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in medicina e chirurgia della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio;
b) per la nomina a direttore amministrativo, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnica o amministrativa in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in materie giuridiche o economiche della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio.

1-septies. Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso. La commissione

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di cui al comma 1-sexies, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato e nel rispetto dei princìpi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla medesima commissione. La graduatoria rimane valida per un anno.
1-octies. Ai fini della selezione di cui al comma 1-septies, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati».
5. 03.Mura, Palagiano.

ART. 6.

Al comma 1, dopo la parola: medici aggiungere le seguenti: e sanitari.

Conseguentemente modificare anche la Rubrica.
6. 3.Miotto.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il contenimento dei costi con le seguenti: l'uso appropriato delle risorse.
6. 4.Miotto.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
6. 1.Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: proposte dal Ministro della salute fino alla fine del periodo con le seguenti: approvate con intesa, da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. 2.Laura Molteni, Rondini.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, sostituire dalle parole: Il direttore del dipartimento, fino alle parole: collegio di direzione, con le parole: Il direttore del dipartimento è eletto dai componenti del dipartimento e formalmente nominato dal direttore generale.
7. 3.Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 2, dopo le parole: collegio di direzione aggiungere le seguenti: se insediato.
7. 1. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità numerica tra Direttori di Dipartimento di componente ospedaliera ed universitaria.
*7. 4.Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, è assicurata la parità numerica tra direttori di dipartimento di componente ospedaliero ed universitaria.
*7. 2. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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ART. 8.

Al comma 1, capoverso Art. 17-ter, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
8. 3.Laura Molteni, Rondini.

Al comma 2, dopo le parole: tecnico-sanitarie aggiungere le seguenti: da esercitare d'intesa con il Comitato di dipartimento.
* 8. 4. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, capoverso Art. 17-ter, comma 2, dopo le parole: e tecnico-sanitarie, aggiungere le seguenti: da esercitare di intesa con il Comitato di Dipartimento.
* 8. 5.Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso Art. 17-ter, sopprimere il comma 3.
8. 2.Laura Molteni, Rondini.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1. Il limite massimo di età.
9. 6.Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole da: A domanda dell'interessato fino alla fine del periodo.
* 9. 1. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.
* 9. 3.Palagiano, Mura.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2, con il seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, limitatamente allo svolgimento dell'ordinaria attività assistenziale, compresa la direzione delle strutture complesse. Gli atti aziendali disciplinano le modalità e i limiti per l'attribuzione al suddetto personale delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate alla attività didattica e di ricerca fino alla permanenza nei ruoli delle università.
** 9. 4.Palagiano, Mura.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2, con il seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382 e successive modificazioni, limitatamente allo svolgimento dell'ordinaria attività assistenziale, compresa la direzione delle strutture complesse. Gli atti aziendali disciplinano le modalità e di limiti per l'attribuzione al suddetto personale delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate alla attività didattica e di ricerca fino alla permanenza nei ruoli delle università.
** 9. 2. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 4.Miotto, Lenzi.

Al comma 1, lettera a) e ovunque ricorrano nel comma 1, sostituire le parole:

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dirigente medico con le seguenti: dirigente sanitario.
10. 5.Pedoto, Grassi, Miotto.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo, di cui al comma 2, lettera d); con rapporto esclusivo ed attività libero-professionale intramuraria;.
10. 29.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: con rapporto esclusivo ed attività libero professionale intramuraria in studi professionali (cd. allargata).
10. 1.Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) il rapporto non esclusivo preclude l'affidamento di incarico di direzione di struttura semplice, complessa e di direzione dipartimentale.
10. 6.Miotto.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) garantendo parità di trattamento dei cittadini, al di là del fatto che questi ultimi si avvalgano o meno di prestazioni rese in regime di attività libero professionale.
10. 7.Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
10. 8.Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).
10. 9.Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).
10. 10.Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
10. 11.Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: esclusi i casi di urgenza, le liste di attesa dell'attività istituzionale non possono essere superiori a quelle per l'attività libero-professionale, nella corrispondente specialità.
10. 12.Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
10. 13.Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e d).
10. 14.Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
10. 15.Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: dal singolo dirigente.
10. 16.Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
10. 17.Miotto, Burtone, Lenzi.

Pag. 125

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) è obbligo dell'azienda attivare la libera professione intramuraria entro un anno dalla promulgazione della presente legge. La stessa sarà gestita dall'azienda mediante un Centro Unico Prenotazioni, con liste separate e distinte tra attività istituzionale ed attività libero-professionale e con pagamento delle prestazioni e ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;.
10. 18.Miotto.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: è facoltà dell'azienda fino a: In caso di attivazione, la stessa con le seguenti: la libera professione intramuraria.
10. 2.Laura Molteni, Rondini.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: è facoltà fino a: parzialmente con le seguenti: con l'azienda attiva.
10. 19.Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o attivare solo parzialmente.
10. 20.Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso non potrà essere autorizzata l'attività intramuraria allargata.
10. 21.Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: centro unico prenotazioni, con spazi e liste separati fino alla fine del periodo con le seguenti: uffici prenotazione separati.
10. 22.Miotto, Burtone.

Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine del periodo: in via transitoria, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
10. 23.Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
10. 24.Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il secondo periodo.
10. 25.Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: oppure presso strutture private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
10. 26.Burtone, Miotto, Lenzi.

Al comma 2, lettera g) aggiungere alla fine le parole: d'intesa con le OOSS Mediche aziendali.
* 10. 3. Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: di intesa con le OOSS Mediche aziendali.
* 10. 28.Palagiano, Mura.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 6.Zeller, Brugger.

Pag. 126

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: libero-professionale, aggiungere le seguenti: mantenere o rendere operanti servizi assistenziali anche in ambito domiciliare,.
11. 3.Minardo, Garofalo.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: è facoltà dell'azienda fino a: in caso di attivazione, la stessa con le seguenti: la libera professione intramuraria.
11. 1.Laura Molteni, Rondini.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: dall'azienda mediante aggiungere le seguenti: uno specifico ufficio e.
11. 4.Minardo, Garofalo.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: strutture private aggiungere la seguente: anche.
11. 5.Minardo, Garofalo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120 per quanto non previsto dal presente articolo, nonché per assicurare le attività di controllo sulle attività e sulle liste di attesa, le attività di informazione ai cittadini, ed ogni iniziativa finalizzata alla trasparenza nella gestione dell'attività libero-professionale.
11. 27.Miotto, Burtone.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi del diritto di cui al comma 1 e fornisce, contestualmente, le informazioni concernenti i tempi e le modalità di esercizio dell'attività che intende svolgere.
2-ter. Congiuntamente all'invio della comunicazione di cui al comma precedente, il professionista, nel rispetto delle disposizioni cui al comma 3-quater, trasmette alla struttura pubblica di cui è dipendente idonea autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di conflitto di interessi tra l'attività libero-professionale che intende svolgere e le attività istituzionali che caratterizzano il rapporto di lavoro in essere con la struttura pubblica.
2-quater. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di attività libero-professionale suscettibili di dare luogo a conflitto di interessi con il rapporto di lavoro dipendente presso le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie del Servizio sanitario nazionale e di altre amministrazioni pubbliche.
2-quinquies. Il personale sanitario che opera in regime di libera professione ai sensi del presente articolo garantisce l'esercizio professionale nel rispetto delle disposizioni contenute nelle rispettive fonti di regolamentazione, applicando le tariffe previste dai nomenclatori tariffari dei rispettivi ordini o collegi professionali.
11. 2.Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Le norme di cui alla presente legge per quanto compatibili si applicano a tutto il personale del comparto sanità del servizio sanitario nazionale.
11. 01.Miotto.

Pag. 127

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile).

1. Tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private, nonché il personale medico in esse operante, possono esercitare l'attività solo se hanno stipulato apposite polizze di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché i massimali idonei a garantire la relativa copertura assicurativa. Con decreto dello stesso Ministro dello sviluppo economico si provvede annualmente alla rivalutazione dei predetti massimali.
3. Gli oneri derivanti dai premi assicurativi relativi alle polizze di cui al comma 1 riguardanti il personale medico sono posti a carico del medesimo personale.
12. 1.Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche in materia di orario di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale).

1. Al comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7» sono aggiunte le seguenti: «9»;
b) aggiungere in fine le seguenti parole: «Le misure abrogative e di modifica di cui al presente articolo hanno effetto retroattivo per l'applicazione delle rispettive sanzioni amministrative».
12. 02.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tutela della maternità e della paternità dei medici in formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368).

1. Il comma 3 dell'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dal seguente:
«3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Ai medici in formazione specialistica si applicano le disposizioni sulla tutela della maternità e paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni».
12. 03.Zeller, Brugger.

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ALLEGATO 2

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3.bis. Le strutture sanitarie individuate ai sensi del comma 2 devono erogare prestazioni nel rispetto di standard di qualità, in particolare per quanto attiene alla sicurezza, alla prevenzione e gestione dei rischi, alla tutela della privacy, alla corretta ed esaustiva informazione del paziente, così come previsto dalla Carta Europea dei Diritti del Malato».
1. 2.Il Relatore (nuova formulazione).

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo le parole: personale medico e sanitario, aggiungere le parole: e a tutti quegli atti di propria competenza.
2. 12.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, ultimo periodo, sopprimere la parola: obbligatorio.
2. 1. Laura Molteni, Rondini (nuova formulazione).

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, aggiungere infine il seguente periodo: Le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione, qualora espresso, sono adottate con provvedimento motivato.
2. 15. Palagiano, Mura (nuova formulazione).

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire la parole da: nonché la partecipazione fino a: presenti nell'azienda con le seguenti: nonché la partecipazione di rappresentanze elettive delle unità operative, dei direttori di dipartimento e delle professioni sanitarie. La regione può prevedere che tale composizione sia integrata con altre figure professionali presenti nell'azienda.
2. 2. Laura Molteni, Rondini (nuova formulazione).

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: in proporzione alla rispettiva dotazione organica.
*2. 5.Miotto, Livia Turco, Lenzi, Argentin, Bucchino, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, ultimo periodo, aggiungere in fine le parole: in proporzione alla rispettiva dotazione organica.
*2. 16.Palagiano, Mura.

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Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Nelle regioni in cui è istituito con legge regionale la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, quale componente della direzione generale per la direzione e il coordinamento delle attività socio sanitarie, si applica la disciplina prevista per il direttore sanitario e per il direttore amministrativo di cui al presente articolo.
2. 01.Miotto, Murer, Sbrollini.