CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 marzo 2010
291.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2009, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (C. 2449-B);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
le disposizioni di cui agli articoli 12, 17, commi 2 e 3, 20 e 21 sono compatibili con la normativa comunitaria e dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le clausole di invarianza di cui agli articoli 16, 28, 31, 43, 46 e 48 sono idonee a garantire che dall'attuazione delle relative disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria tra il pubblico previste dall'articolo 13 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e della relativa copertura;
appare opportuno prevedere all'articolo 24 una esplicita clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica;
l'ampia portate del criterio di delega previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera h), che prevede l'adozione di misure per lo sviluppo occupazionale del settore della pesca e dell'acquacoltura, è suscettibile determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e della relativa copertura;
ai nuovi compiti attribuiti all'ENAC ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettere d) e e), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle risorse relative ai diritti corrisposti dagli utenti;
la disposizione di cui all'articolo 49, comma 5, che esenta gli imprenditori agricoli dalla corresponsione di quanto dovuto a legislazione vigente per il finanziamento dei controlli sanitari esercitati da soggetti pubblici in materia di alimentazione animale, nonché per il finanziamento di specifiche spese statali nei relativi settori, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e della relativa copertura;
con riferimento all'articolo 51, il contributo previsto dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1060/2009 a carico delle agenzie di rating richiedenti la registrazione in Italia è idoneo a garantire l'integrale compensazione dei maggiori costi derivanti dall'assunzione da parte della Consob delle nuove funzioni previste dal suddetto regolamento;
l'indennità di servizio all'estero dovuta al personale della carriera diplomatica di cui all'articolo 52, comma 1, è commisurata, in base alla legislazione vigente, alle funzioni svolte e non al grado rivestito;
le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi da 2 a 5, sono tali da assicurare l'allineamento temporale tra i relativi costi e il

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gettito assicurato dal pagamento delle quote di partecipazione e non determinano effetti negativi sui saldi relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto;
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 può provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
rilevato che le disposizioni dell'articolo 22, comma 2, lettera d), riproducono quelle contenute nell'articolo 20, comma 2, lettera c), numero 2), del disegno di legge C. 3209, che secondo la relazione tecnica allegata a quel provvedimento non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica,in quanto escludono la prestazione di garanzia finanziaria nei casi di partecipazione a un sistema collettivo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e, pertanto, si riferiscono a rapporti tra soggetti privati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
sopprimere l'articolo 13;
all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera h);
all'articolo 38, comma 2, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
all'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, con le seguenti:, prevedendo che esso provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da realizzare nell'ambito della dotazione organica dell'ENAC;
all'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3, sopprimere le parole: "eventuali ed ulteriori";
b) sostituire il comma 4, con il seguente:
"4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività di cui al comma 3 e le relative modalità di versamento";
all'articolo 49, sopprimere il comma 5;
all'articolo 52, comma 1, lettera
h), sostituire le parole: senza nuovi oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri";
e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 40, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il previsto sistema di regolazione tariffaria nel settore aeroportuale che non sembra rispettare il principio

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comunitario e nazionale di regolazione economica di aderenza delle tariffe ai costi, nonché l'opportunità di riconsiderare la scelta operata dal medesimo articolo in merito alla riunificazione nell'ENAC delle attività di soggetto concedente e di regolatore economico, riproponendo in tal modo le problematiche già emerse in sede di riforma dell'ANAS e oggetto di osservazioni da parte della Commissione europea e facendo venir meno, di fatto, i poteri di indirizzo e regolazione economica spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze».

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2009, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (C. 2449-B);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
le disposizioni di cui agli articoli 12, 17, commi 2 e 3, 20 e 21 sono compatibili con la normativa comunitaria e dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le clausole di invarianza di cui agli articoli 16, 28, 31, 43, 46 e 48 sono idonee a garantire che dall'attuazione delle relative disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria tra il pubblico previste dall'articolo 13 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e della relativa copertura;
appare opportuno prevedere all'articolo 24 una esplicita clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica;
l'ampia portate del criterio di delega previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera h), che prevede l'adozione di misure per lo sviluppo occupazionale del settore della pesca e dell'acquacoltura, è suscettibile determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e della relativa copertura;
ai nuovi compiti attribuiti all'ENAC ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettere d) e e), si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle risorse relative ai diritti corrisposti dagli utenti;
la disposizione di cui all'articolo 49, comma 5, che esenta gli imprenditori agricoli dalla corresponsione di quanto dovuto a legislazione vigente per il finanziamento dei controlli sanitari esercitati da soggetti pubblici in materia di alimentazione animale, nonché per il finanziamento di specifiche spese statali nei relativi settori, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata quantificazione e della relativa copertura;
con riferimento all'articolo 51, il contributo previsto dall'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1060/2009 a carico delle agenzie di rating richiedenti la registrazione in Italia è idoneo a garantire l'integrale compensazione dei maggiori costi derivanti dall'assunzione da parte della Consob delle nuove funzioni previste dal suddetto regolamento;
l'indennità di servizio all'estero dovuta al personale della carriera diplomatica di cui all'articolo 52, comma 1, è commisurata, in base alla legislazione vigente, alle funzioni svolte e non al grado rivestito;
le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi da 2 a 5, sono tali da assicurare l'allineamento temporale tra i relativi costi e il

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gettito assicurato dal pagamento delle quote di partecipazione e non determinano effetti negativi sui saldi relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto;
all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 può provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
rilevato che le disposizioni dell'articolo 22, comma 2, lettera d), riproducono quelle contenute nell'articolo 20, comma 2, lettera c), numero 2), del disegno di legge C. 3209, che secondo la relazione tecnica allegata a quel provvedimento non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica,in quanto escludono la prestazione di garanzia finanziaria nei casi di partecipazione a un sistema collettivo di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e, pertanto, si riferiscono a rapporti tra soggetti privati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 13, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: promuovere aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,;
all'articolo 24, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera h);
all'articolo 38, comma 2, sopprimere la lettera m).

Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
all'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera d), sostituire le parole: con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, con le seguenti:, prevedendo che esso provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da realizzare nell'ambito della dotazione organica dell'ENAC;
all'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sopprimere le parole: "eventuali ed ulteriori";
b) sostituire il comma 4, con il seguente:
"4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività di cui al comma 3 e le relative modalità di versamento";
all'articolo 49, sopprimere il comma 5;
all'articolo 52, comma 1, lettera
h), sostituire le parole: senza nuovi oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 40, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare il previsto sistema di regolazione tariffaria nel settore aeroportuale che non sembra rispettare il principio

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comunitario e nazionale di regolazione economica di aderenza delle tariffe ai costi, nonché l'opportunità di riconsiderare la scelta operata dal medesimo articolo in merito alla riunificazione nell'ENAC delle attività di soggetto concedente e di regolatore economico, riproponendo in tal modo le problematiche già emerse in sede di riforma dell'ANAS e oggetto di osservazioni da parte della Commissione europea e facendo venir meno, di fatto, i poteri di indirizzo e regolazione economica spettanti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze».