CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2010
287.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (C. 2424 Antonino Foti e C. 3089 Jannone).

NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2424 ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Ambito di applicazione e agevolazioni previdenziali).

1. I lavoratori dipendenti di cui al comma 2 sono ammessi per il biennio 2010-2011, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, ad avviare attività di impresa, percependo per la durata stabilita dalla legislazione vigente, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti elencati al citato comma 2, un'indennità mensile pari al 50 per cento dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai lavoratori dipendenti i quali, alla data del 1o gennaio 2010 ovvero a decorrere dalla medesima data, fruiscono:
a) dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;
b) dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni;
c) di trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, ai sensi della legge 20 maggio 1975, n. 164;
d) di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115;
e) di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
f) di trattamenti di cassa integrazione salari straordinaria e di mobilità, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
g) di contratti di solidarietà stipulati con imprese non rientranti nel campo di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni straordinari, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni.

3. L'indennità di cui al comma 1 è posta a carico della Gestione prestazioni

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temporanee (GPT) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e i periodi durante i quali essa è fruita sono coperti figurativamente ai fini contributivi nella misura del 50 per cento della contribuzione obbligatoria dovuta sul minimale reddituale in vigore nelle rispettive Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali istituite presso il medesimo Istituto. Qualora il lavoratore, al momento della domanda, stia già fruendo di una delle misure di cui al comma 2, l'indennità mensile di cui al comma 1 compete esclusivamente per il periodo residuo sino al termine stabilito dalla legislazione vigente come periodo massimo di fruizione della relativa misura.
4. La contribuzione figurativa di cui al comma 3 è posta a carico della Gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) dell'INPS, con facoltà, da parte degli interessati, di integrare l'accredito figurativo versando alla Gestione di appartenenza la contribuzione obbligatoria corrispondente al restante 50 per cento. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata, a domanda, entro il 30 giugno 2011, anche tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, resta fermo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 3.
5. Resta fermo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in materia di intervento integrativo posto a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva; la misura minima di tale intervento integrativo è ridotta al 10 per cento.
7. Qualora i soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al medesimo comma 1, assumano altri lavoratori dipendenti che fruiscono dei trattamenti di cui al comma 2, per i medesimi lavoratori non sono dovuti, per l'intero periodo nel quale essi hanno diritto a fruire dei medesimi trattamenti di cui al citato comma 2, i contributi obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente.
8. I periodi di lavoro dipendente di cui al comma 7 sono integralmente coperti mediante contribuzione figurativa, con oneri a carico della GIAS dell'INPS. Resta fermo per i datori di lavoro l'obbligo di iscrivere i lavoratori dipendenti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
9. Al termine del periodo di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma, quelli di cui al comma 7 del presente articolo e quelli di cui al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge, qualora decidano di non proseguire nell'attività di impresa o nell'attività lavorativa ai sensi del presente articolo, possono iscriversi nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Finanziamenti).

1. Per ogni lavoratore che avvia attività di impresa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, qualora venga richiesto, l'INPS eroga mensilmente, per il periodo di durata massima stabilito dall'articolo 1, un importo pari al 25 per cento del trattamento di cui al medesimo comma alla Cassa depositi e prestiti Spa, che provvede ad anticipare in un'unica soluzione la corrispondente somma capitalizzata, previo apposito sconto commisurato al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea in vigore alla data dell'anticipazione, fatte salve le commissioni di gestione, in favore del soggetto che ha avviato l'attività di impresa, previa presentazione di copia della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, e della relativa documentazione.

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2. Le imprese costituite ai sensi dell'articolo 6, per il biennio 2010-2011 possono accedere ai finanziamenti bancari utilizzando le garanzie dei fondi speciali antiusura costituiti e gestiti dai Confidi e dalle fondazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, i quali, separati dai fondi rischi ordinari, sono destinati a garantire, per una misura fino all'80 per cento del finanziamento concesso, le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine alle medesime imprese.
3. I contributi erogati in favore dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 del presente articolo sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi dalle regioni e dalle province.
4. In caso di applicazione del comma 9 dell'articolo 1, a garanzia del residuo debito per i finanziamenti erogati ai sensi del presente articolo, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 sono tenuti alla cessione del quinto dello stipendio in favore dei soggetti eroganti.

Art. 3.
(Regime fiscale).

1. I titolari delle attività di impresa di cui al comma 1 dell'articolo 1, qualora ne ricorrano i presupposti oggettivi, possono optare per il regime fiscale di cui all'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
3. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 è attribuito un credito di imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 3. Il predetto credito di imposta è riconosciuto per un importo non superiore a 400 euro e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso, il credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo di imposta, fino a concorrenza dell'importo di 400 euro. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
5. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 è riconosciuta la possibilità di dedurre dal reddito imponibile, nei limiti di un massimale di 5.000 euro nel primo biennio di attività, le spese sostenute per la loro partecipazione, ovvero per la partecipazione dell'eventuale personale dipendente, a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi incluse l'individuazione di meccanismi di decadenza dai benefici del regime agevolato in caso di venir meno dei requisiti previsti, nonché la definizione di misure idonee a verificare eventuali abusi.
7. Le misure di cui al presente articolo sono preventivamente notificate alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria delle stesse, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato della Comunità Economica Europea; in assenza della relativa autorizzazione

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da parte della Commissione europea, le disposizioni di cui al presente articolo non hanno effetto.

Art. 4.
(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

1. Per il biennio 2010-2011 i titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-bis del codice civile, fino al 31 dicembre 2010, sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
3. Per il biennio 2010-2011 la tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 6 della presente legge è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente).

1. In accordo con la normativa comunitaria e, in particolare, con la direttiva 91/156/CEE, le imprese di cui all'articolo 1, per il biennio 2010-2011, hanno l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni. Alle imprese di cui al periodo precedente non si applica l'articolo 189 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.
2. Le imprese di cui al comma 1 assolvono l'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi compilando e conservando per diciotto mesi copia dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le imprese di cui al comma 1, che intendono trasportare rifiuti prodotti dalle loro attività, si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali tramite comunicazione al Comitato regionale competente, indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa del mezzo utilizzato. Tale iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa e dal versamento del diritto annuale. L'attività di trasporto di rifiuti in conto proprio può iniziare dopo l'invio della comunicazione.

Art. 6.
(Forme imprenditoriali ammesse).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di avviare l'attività di impresa, presentano all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. L'attività di impresa di cui alla presente legge può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, ovvero in forma di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile.
3. I soci e i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, qualora si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono esonerati dai versamenti contributivi alle rispettive gestioni previdenziali

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di appartenenza e usufruiscono dei medesimi benefìci contributivi e previdenziali previsti dal citato articolo 1.
4. In ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non può essere superiore a tre unità, compresi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.

Art. 7.
(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
3. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è abrogato.

Art. 8.
(Coordinamento normativo e finanziario).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 7, nonché dell'articolo 5, comma 3, secondo periodo, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati dalla legislazione vigente al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, nonché parzialmente utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 possono applicare le disposizioni di cui alla presente legge in alternativa alle disposizioni di cui al citato articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.