CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2010
287.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 38.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In attuazione della normativa comunitaria, le funzioni di Autorità nazionale di regolamentazione postale previste dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. Le competenze in materia di regolamentazione postale sono esercitate dalla Commissione per le infrastrutture e le reti istituita presso l'Autorità. Restano ferme le altre competenze in materia postale del Ministro e del Ministero dello sviluppo economico, compresi i poteri di indirizzo e di definizione delle politiche di settore, anche in riferimento alla individuazione del servizio universale, all'emissione di carte valori postali e alla definizione del contenuto e alla stipula del contratto di programma con il fornitore del servizio universale.
1-ter. Al fine di consentire l'esercizio delle nuove competenze attribuite, l'organico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è accresciuto di trenta unità. In fase di prima applicazione del presente articolo, per l'esercizio delle nuove competenze, l'Autorità opera con proprie risorse umane e strumentali già disponibili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per la riduzione delle dotazioni organiche del medesimo Ministero di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, nonché per la riorganizzazione o la soppressione degli uffici e degli organismi interessati al trasferimento di funzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici ed organismi riorganizzati o soppressi. Ai maggiori oneri derivanti dal trasferimento di funzioni, l'Autorità provvede mediante i meccanismi di autofinanziamento a carico degli operatori del mercato postale, ai sensi della normativa vigente.
IX/2449-B/38.1 Lovelli, Meta, Velo.
(Ritirato)

ART. 48.

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

Art. 48-bis.
(Misure di attuazione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti).

1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei progetti prioritari per i quali l'inizio dei lavori è previsto entro il 2010, di cui all'allegato III, punti 1, 6 e 24, della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996, come modificata della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 884/2004/CE,

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sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, con riferimento al settore porti marittimi di cui all'allegato II della citata decisione, nell'ambito dell'interesse nazionale e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 5, lo Stato può concedere ai soggetti di cui al comma 2, aiuti sotto forma di garanzie, ai sensi della Comunicazione della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, recante un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 16/01), e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, recante modalità di applicazione della predetta Comunicazione.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono accordati, alle condizioni e nei limiti di cui alla decisione della Commissione europea, del 28 maggio 2009, concernente aiuti temporanei sotto forma di garanzia (C(2009) 4289), e nel rispetto degli obblighi derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, in favore di imprese di navigazione marittima nazionali colpite dalla crisi internazionale, operanti nei traffici internazionali a mezzo di contenitori, che non accedano in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea ad altri sussidi o fondi a carattere pubblico aventi analoga finalità, che effettuino prevalentemente il proprio traffico da o verso infrastrutture portuali ricomprese nei progetti prioritari di interesse nazionale di cui all'allegato III della citata decisione n. 1692/96/CE come modificata dalla decisione n. 884/2004/CE, o agli stessi funzionali, ovvero che stipulino accordi con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volti alla garanzia dell'interesse nazionale al rafforzamento dei traffici sulle predette infrastrutture.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuata la disponibilità delle regioni e delle altre amministrazioni interessate a partecipare al sostegno delle imprese di cui al comma 2, sono dettate le norme applicative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, con particolare riferimento alla determinazione dei criteri di priorità nell'ottenimento dell'aiuto che dovranno tenere conto, come indice di preferenza, del tonnellaggio complessivo della flotta e del numero delle unità di personale dipendente delle imprese di navigazione di cui al comma 2, della rispondenza dell'aiuto accordato alla più generale finalità di sviluppo dei progetti di cui al comma 1 nonché degli obbiettivi concordati con le predette amministrazioni.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato per gli impegni assunti dalle imprese di cui al comma 2.
5. La garanzia dello Stato di cui al comma 4 è inserita nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi eventuali oneri si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della predetta legge n. 196 del 2009.
IX/2449-B/48.01 Garofalo.
(Ritirato)

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2449-B, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009»; approvato dalla Camera e modificato dal Senato,
considerato, per quanto concerne il settore dei trasporti, che:
l'articolo 39, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, introduce modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, che recepisce la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
in relazione alla disciplina dettata dal citato decreto legislativo occorre rilevare che le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116 del Codice della strada, in caso di mancanza della carta di qualificazione del conducente si applicano esclusivamente ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone e di cose, ovvero a conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia;
considerato, per quanto concerne il settore delle poste e telecomunicazioni, che:
l'articolo 38, inserito nel corso dell'esame da parte del Senato, stabilisce i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nell'adozione dei decreti legislativi di recepimento della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
ritenuto che, in attuazione della citata direttiva comunitaria, debbano essere assunte le opportune iniziative volte a pervenire all'individuazione di un organismo di regolamentazione dei servizi postali che risulti indipendente rispetto agli operatori del settore;
osservato peraltro che l'individuazione di tale organismo debba avvenire con modalità tali da garantire che il funzionamento dello stesso non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:
con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38, siano adottate da parte del Governo iniziative idonee a pervenire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'individuazione di un organismo nazionale di regolamentazione del mercato dei servizi postali indipendente.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01575 Ginefra: Irregolarità nel servizio di trasporto passeggeri effettuati dalla società Marino nei territori lucano e pugliese.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Occorre preliminarmente fare presente che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, la materia attinente i servizi di linea di competenza statale non è più regolata da principi monopolistici bensì da criteri di libera concorrenza per cui qualunque impresa, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla predetta norma, può ottenere l'autorizzazione ad esercitare un collegamento di linea che tocchi località già servite da altre aziende di trasporto. Nulla impedisce, quindi, che altre società operino sulle stesse tratte oggi servite dalla società MARINO.
Per quanto concerne quindi le presunte irregolarità che verrebbero commesse dalla società MARINO nell'esercizio dei servizi di linea alla stessa in concessione, si fa presente che quanto denunciato dall'onorevole interrogante sarà senz'altro oggetto di attività ispettiva da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, qualora fossero accertate irregolarità, l'impresa sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo.
Per quanto attiene le segnalate osservazioni sul Regolamento comunitario n. 561/2006 in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti, si segnala che tale questione verrà segnalata al competente Ministero del lavoro e politiche sociali affinché vengano predisposte le opportune verifiche del caso.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-02222 Ginefra: Prevista soppressione del treno Eurostar che collega Lecce e Torino, in conseguenza dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In relazione all'atto parlamentare sopra citato, riguardante la coppia di treni Eurostar City Lecce-Torino e viceversa, si fa presente che, a partire dal nuovo orario in vigore dal 13 dicembre scorso, con il completamento dell'Alta Velocità, è stato ridisegnato il sistema dei collegamenti ferroviari di media/lunga percorrenza su diverse direttrici, tenendo conto delle nuove opportunità offerte dal sistema AV.
Come per altre direttrici, anche i collegamenti tra Torino e la Puglia sono stati riorganizzati prevedendo l'interscambio con l'Alta Velocità che consente una considerevole riduzione dei tempi di percorrenza rispetto ai collegamenti diretti precedentemente previsti. Per tale motivo non è stata confermata nella nuova programmazione la coppia di treni Eurostar City 9766/9763 Lecce-Torino e viceversa peraltro effettuata in regime di mercato, senza alcuna contribuzione pubblica.
I sistemi con interscambio, se da un lato comportano l'esigenza di cambiare treno, dall'altro consentono di estendere i benefici di velocizzazione dell'AV anche a località che non sono direttamente interessate dai nuovi tracciati ad alta velocità.
Va, comunque, evidenziato che il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha incluso, nell'ambito dei treni ammessi al contributo statale e regolati dal nuovo Contratto di Servizio tra lo stesso Ministero e Trenitalia (Servizio Universale), un nuovo collegamento diretto Lecce-Torino e viceversa, che verrà attivato dal 1o marzo prossimo.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-01493 Lenzi: Licenziamento di lavoratori da parte di aziende appaltatrici di servizi postali.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Lenzi, inerente la risoluzione dei contratti di appalto stipulati, sul territorio bolognese, da Poste Italiane spa con le società ACT e TNT Post e le conseguenti ripercussioni sul piano occupazionale, passo ad illustrare le notizie acquisite per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché di quelle fornite dalla Regione Emilia Romagna e dai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento.
Preliminarmente pare opportuno precisare che la società Poste Italiane ha comunicato che il Memorandum dell'11 dicembre 2007, di cui si fa cenno nell'atto parlamentare, non prevedeva alcun impegno, da parte della società medesima, al conferimento di un eventuale incarico al secondo classificato in graduatoria e che, in ogni caso, per il lotto di Bologna, non era pervenuta alcuna ulteriore offerta, oltre a quella di ACT, mentre per il lotto assegnato alla società TNT, seconda classificata era risultata la stessa società ACT.
La società ha altresì precisato che l'individuazione dei contraenti sulla base del criterio del prezzo più basso (preferito, come nel caso in esame, in presenza di un oggetto contrattuale privo di particolare valore tecnologico) è avvenuta nel rispetto delle previsioni di cui alla vigente normativa.
Tanto premesso, faccio presente che, nel settembre dello scorso anno, la LIGRA srl è subentrata parzialmente ad ACT nell'appalto con Poste italiane fino al 30 giugno 2011 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi).
A decorrere dal mese di novembre dello scorso anno, inoltre, la medesima società LIGRA è subentrata nell'appalto relativo alle attività in precedenza svolte su Bologna dall'altra società TNT Post.
Tengo inoltre a precisare che, il 5 novembre dello scorso anno, presso l'Assessorato alle Attività produttive della provincia di Bologna, si è tenuto un incontro tra i rappresentanti del Comune e della Provincia di Bologna, le OO.SS. e le rappresentanze aziendali della predetta società Ligra, nel corso del quale, nell'ottica di salvaguardare l'occupazione (n. 38 lavoratori), si è assunto l'impegno a richiedere alla società Poste italiane la cessione integrale in favore della Ligra srl delle attività in precedenza svolte da ACT e TNT Post. La società Ligra, dal canto suo, si è impegnata ad assumere tredici dei lavoratori in precedenza occupati negli appalti ACT, TNT Post, GMC e JOB IN TIME, assicurando piena disponibilità ad ulteriori assunzioni nel futuro.
Nella stessa giornata si è tenuto, presso la medesima sede, un secondo incontro tra i rappresentanti delle Istituzioni locali, le OO.SS. e i rappresentanti dell'azienda TNT post, nel corso del quale questi ultimi si sono dimostrati disponibili, nell'ambito del turn over ovvero in caso di nuove necessità, ad assumere in via prioritaria gli otto lavoratori già occupati negli appalti TNT Post, GMC e Job in time.
In ogni caso, in relazione ad eventuali più recenti sviluppi della situazione, manifesto sin da ora la disponibilità a valutare le eventuali richieste delle parti.