CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2010
287.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. In occasione delle celebrazioni del sessantacinquesimo anniversario del bombardamento e della distruzione dell'Abbazia di Montecassino e del quarantacinquesimo anniversario della proclamazione di San Benedetto a Patrono primario d'Europa, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 ai fini dell'assegnazione di un contributo da destinare in pari misura alla valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale custodito dall'Abbazia di Montecassino e al recupero architettonico del Monastero di San Benedetto in Subiaco.
1. 2. Il relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Progetto per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino).

1. Per la realizzazione di interventi di recupero, di restauro e di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino è predisposto un progetto volto, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) la tutela, la promozione e la valorizzazione dei reperti storici del settore dell'aeronautica della provincia di Varese;
b) la promozione di un modello di sviluppo economico locale con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alla tradizione industriale della provincia di Varese;
c) la promozione e a realizzazione di attività culturali e museali, idonee a favorire, in Italia e all'estero, la conoscenza del patrimonio conservato;
d) l'organizzazione di mostre permanenti e temporanee;
e) l'istituzione di archivi e di biblioteche, in forma cartacea e in riproduzione digitale, ottica e interattiva per lo studio dell'aeronautica;
f) l'istituzione di laboratori di restauro dei reperti storici.

2. Il progetto di cui al comma 1 è attuato entro l'anno 2014, secondo le modalità stabilite dagli articoli 1-ter e 1-quater.
1. 01. Il relatore.
(Approvato)

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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Finanziamento del progetto).

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con la dotazione complessiva di 39 milioni di euro per il quinquennio 2009-2013.
2. Gli importi del Fondo di cui al comma 1 sono trasferiti dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Abbazia di Montecassino, al Monastero di San Benedetto in Subiaco ed alla Fondazione Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, in cinque annualità, per l'attuazione delle rispettive finalità.
1. 02. Il relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Relazione).

1. La Fondazione Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino, entro il 31 marzo di ciascun anno e fino al termine della realizzazione del progetto di cui all'articolo 1-bis, presenta alla soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la provincia di Varese una relazione giurata sui lavori svolti nell'anno precedente, sullo stato di avanzamento della realizzazione del progetto e sull'impiego del finanziamento ottenuto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 03. Il relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. 04. Il relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allega alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
1. 05. Il relatore.
(Approvato)

TITOLO

Al titolo del provvedimento, aggiungere, in fine, il seguente periodo: nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.
Tit. 1. Il relatore.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.
(Finalità).

1. La Repubblica riconosce lo spettacolo dal vivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico dell'Italia e dell'Europa, ed elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale dei cittadini. Lo spettacolo dal vivo rientra tra le attività culturali previste dalla Costituzione, ed è riconosciuto dalla Repubblica quale elemento insostituibile della coesione e dell'identità nazionale e strumento centrale della diffusione e della conoscenza della cultura e dell'arte italiane in Europa e nel mondo, nonché fattore determinante per lo sviluppo dell'attività turistica nazionale.
2. In attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), la Repubblica pone in essere le condizioni per assicurare alla musica in tutte le sue espressioni, al teatro, alla danza, al circo, allo spettacolo viaggiante, alle attività degli artisti di strada, allo spettacolo popolare e all'interdisciplinarietà dell'espressività, forme di sostegno e di incentivazione promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo i principi fondamentali di cui all'articolo 2.
3. La Repubblica attua gli interventi e realizza le iniziative necessarie alla promozione, allo sviluppo e alla diffusione dello spettacolo dal vivo sulla base dei principi della garanzia dei diritti e dell'interesse della collettività e del perseguimento dell'equilibrio, qualitativo e quantitativo, dell'offerta culturale e della diffusione dello spettacolo dal vivo su tutto il territorio nazionale nonché del riconoscimento e della tutela delle attività dei professionisti dello spettacolo dal vivo.
4. La Repubblica, nel rispetto della libertà dell'arte riconosciuta dalla Costituzione, garantisce il pluralismo e la libertà creativa ed espressiva, tutela la proprietà intellettuale, prevede a misure di sostegno economico per gli artisti nei periodi di mancato lavoro e garantisce la libertà di accesso alle professioni artistiche, tecniche e amministrative dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualificata formazione professionale.
5. Lo spettacolo dal vivo comprende le seguenti attività culturali: il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante ivi comprese le esibizioni degli artisti di strada e le diverse forme dello spettacolo popolare.
6. Ai fini della presente legge le attività culturali elencate al comma 5 assumono la

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natura di spettacolo dal vivo quando sono compiute alla presenza diretta di pubblico nel luogo stesso dell'esibizione.

ART. 2.
(Principi fondamentali).

1. La presente legge stabilisce i principi che sovrintendono all'azione pubblica in materia di spettacolo dal vivo, disciplinando forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni per organizzare la politica nazionale dello spettacolo e per favorire la partecipazione di risorse dei settori privato e privato-sociale.
2. Costituiscono principi fondamentali:
a) il prioritario interesse nazionale dello spettacolo dal vivo;
b) il sostegno alle attività di produzione nazionali, in particolare della tradizione teatrale, musicale e di danza italiana, del grande repertorio classico e moderno e contemporaneo, la valorizzazione della lingua italiana, la tutela dei suoi dialetti e delle minoranze linguistiche;
c) la promozione delle finalità sociali dello spettacolo dal vivo anche come strumento di relazione fra le culture e di interculturalità, di sostegno nelle aree del disagio fisico e mentale, e di presenza negli istituti di prevenzione e di pena per favorire il recupero ed il reinserimento sociale;
d) la radicata e diffusa presenza delle forme dello spettacolo dal vivo sul territorio per promuoverne pari opportunità di accesso da parte dei cittadini;
e) il sostegno in favore dei giovani autori e artisti e la promozione dell'innovazione artistica e imprenditoriale;
f) l'azione in favore delle strutture pubbliche e private dello spettacolo dal vivo, ivi inclusi i teatri tenda e le residenze, essenziale momento di aggregazione sociale, imprenditoriale e di fruizione multidisciplinare della proposta artistica e del tempo libero;
g) la presenza della produzione nazionale all'estero anche mediante iniziative di scambi fra istituzioni e compagnie nazionali ed estere;
h) la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche e della conoscenza dei diversi settori dello spettacolo dal vivo nell'ambito del sistema nazionale di istruzione;
l) la sensibilizzazione e la promozione delle attività di spettacolo, attraverso l'editoria e gli strumenti della comunicazione multimediale;
m) l'attivazione di sinergie operative con la filiera cinematografica, con il turismo, con il patrimonio ambientale, con i beni culturali e demo-etno-antropologici per la costituzione di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturali del Paese;
n) il riconoscimento della qualifica di piccola e media impresa agli organismi dello spettacolo dal vivo;
o) la tutela sociale dei professionisti del settore attraverso gli strumenti della previdenza e dell'assistenza sociale, in grado di compensare la natura aleatoria e precaria delle professioni artistiche;
p) la regolamentazione dell'attività di agente per lo spettacolo dal vivo e di organizzatore culturale;
q) la tutela e la conservazione della memoria dello spettacolo dal vivo;
r) la tutela della libera concorrenza nel mercato dello spettacolo dal vivo e il riconoscimento del ruolo svolto dagli operatori privati del settore;
s) la garanzia di un adeguato sostegno pubblico e di un'azione di incentivazione dell'apporto privato a sostegno delle attività del settore;

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t) il riconoscimento dello spettacolo dal vivo quale strumento di riqualificazione di aree o zone a ridotto interesse turistico.

ART. 3.
(Compiti dello Stato).

1. Le competenze statali in materia di spettacolo sono esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali al quale spetta la contitolarità del Fondo Unico dello spettacolo, di seguito definito Fondo. Il Fondo assume il carattere di fondo di investimento pluriennale.
2. In attuazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 2, il Ministro per i beni e le attività culturali:
a) propone alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», gli indirizzi generali per il sostegno dello spettacolo dal vivo, disciplinando l'accesso, le modalità e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse del Fondo ai soggetti di prioritario interesse internazionale e nazionale e di ulteriori risorse destinate al settore;
b) promuove, valorizza e sostiene con appositi stanziamenti la realizzazione e la diffusione delle attività dello spettacolo dal vivo nelle sue molteplici espressioni ed in tutte le forme possibili di creatività, quale strumento per diffondere la storia culturale delle regioni, affinare e approfondire i diritti di cittadinanza, conservare la memoria e trasmetterla alle future generazioni;
c) favorisce la diffusione dello spettacolo dal vivo a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per promuovere l'integrazione culturale tra i Paesi dell'Unione europea e del bacino del Mediterraneo, e una migliore comprensione delle culture di altri Paesi;
d) promuove l'utilizzo di fondi comunitari e la partecipazione ad iniziative della Commissione europea per finanziare e sviluppare attività e manifestazioni culturali in Italia e all'estero, mediante la rete diplomatica e consolare e quella degli Istituti di cultura all'estero;
e) costituisce, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche europee, un portale informatico per consentire agli operatori del settore di utilizzare le informazioni relative a fondi comunitari disponibili per attività e manifestazioni culturali svolte a livello europeo e internazionale;
f) favorisce un'adeguata politica di accesso al credito, anche avvalendosi dell'Istituto per il credito sportivo;
g) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le piattaforme radiotelevisive pubbliche e private per destinare adeguati spazi di programmazione alle produzioni italiane ed europee dello spettacolo dal vivo e per riservare spazi di informazione specializzata al pubblico nel medesimo settore, anche attraverso la valorizzazione degli artisti italiani come ospiti e l'utilizzo di colonne sonore composte da autori italiani e registrate in Italia. Specifici obblighi di informazione, promozione, programmazione e produzione sono previsti dal contratto di servizio tra lo Stato e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
h) assicura la conservazione del patrimonio artistico nazionale e promuove la diffusione del repertorio classico del teatro greco e romano;
l) istituisce l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo al fine di conservare e diffondere la memoria visiva del patrimonio storico dello spettacolo dal vivo anche attraverso le nuove tecnologie in sistema digitale e realizza, presso la Discoteca di stato, una banca dati musicale che raccolga e conservi il patrimonio musicale italiano comprensivo anche della musica popolare e dialettale e della canzone tradizionale.

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ART. 4.
(Compiti della Conferenza unificata).

1. Per l'attuazione dei principi fondamentali, di cui all'articolo 2, la Conferenza unificata assume le seguenti funzioni:
a) stabilisce la ripartizione del Fondo Unico dello spettacolo tra la quota di competenza statale e la quota da attribuire alle regioni, nonché del Fondo per l'innovazione e il sostegno dei giovani talenti di cui all'articolo 14 della presente legge;
b) promuove e coordina intese interistituzionali volte a favorire l'affermazione dell'identità culturale nazionale, regionale e delle minoranze linguistiche ed il coordinamento nazionale e regionale delle procedure di definizione degli interventi, anche relativi alle iniziative direttamente assunte dagli enti locali;
c) promuove e coordina accordi interistituzionali per favorire la presenza delle attività dello spettacolo dal vivo sul tutto il territorio nazionale, perseguendo obiettivi di diffusione, di circolazione e di fruizione omogenei;
d) promuove e coordina forme di intese e accordi di collaborazione interistituzionali per il sostegno agli autori, agli artisti esecutori e agli operatori, anche in riferimento alle iniziative giovanili, di innovazione, ricerca e sperimentazione nonché alle figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie;
e) promuove e coordina intese interistituzionali per la valorizzazione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso programmi specificamente rivolti al mondo della scuola e dell'università;
f) valuta l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo.

ART. 5.
(Compiti delle regioni).

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2. In particolare, le regioni:
a) nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa, definiscono un programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo, tenendo presenti gli interventi effettuati, nel proprio ambito territoriale, dagli enti locali, dalle altre regioni e dallo Stato;
b) gestiscono le quote del Fus loro attribuite per il sostegno delle attività di esclusivo interesse regionale e locale aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti ed il rinnovamento della produzione artistica in concorso con lo Stato;
c) concorrono con lo Stato, le province, le città metropolitane ed i comuni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciuti tali;
d) svolgono, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con il servizio «Listaspettacolo.it», di cui all'articolo 20, comma 7, il periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;
e) promuovono il turismo culturale, partecipando al coordinamento delle strategie di promozione territoriale a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;
f) concorrono alla tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo attraverso progetti di catalogazione e di conservazione di audiovisivi in rete con l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l);

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g) promuovono iniziative per agevolare l'accesso al credito anche attraverso l'istituzione di fondi di garanzia e attivano prestiti d'onore in favore dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore dello spettacolo dal vivo;
h) definiscono, d'intesa con i comuni, con le città metropolitane e con le province, il piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;
i) possono promuovere e stipulare protocolli d'intesa, anche attraverso la previsione di appositi finanziamenti, con la società RAI - Radiotelevisione italiana Spa per la divulgazione al pubblico delle programmazioni dello spettacolo dal vivo nell'ambito del proprio territorio, anche attraverso le testate giornalistiche regionali;
j) possono istituire Osservatori territoriali per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;
k) verificano l'efficacia dell'intervento pubblico sul territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attività di osservatorio e di monitoraggio, in collaborazione e attraverso lo scambio di informazioni con l'Osservatorio di cui all'articolo 7;
l) d'intesa con le province, le città metropolitane ed i comuni, direttamente e in concorso con lo Stato, promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate che rispondono ai suddetti criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;
m) d'intesa con le province, le città metropolitane ed i comunivalorizzano la cultura della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito dello spettacolo dal vivo;
n) d'intesa con le province, le città metropolitane ed i comuni favoriscono, attraverso convenzioni triennali, con soggetti pubblici e privati, il sostegno a progetti triennali di produzione, di distribuzione e di promozione dello spettacolo dal vivo svolti all'interno di teatri storici, teatri municipali, auditoriume strutture polivalenti, quali forme di residenza destinate alle attività di teatro, danza e musica, ovvero all'interno di più strutture nell'ambito di un territorio definito che, con carattere di continuità, assicurano il riequilibrio della presenza culturale e valorizzano la funzione dei luoghi di spettacolo quale momento di aggregazione sociale;
o) d'intesa con le province, le città metropolitane ed i comuni, riconoscono e sostengono l'esercizio musicale identificato nei Teatri tenda, come servizio offerto alla collettività per favorire la diffusione della musica popolare e di altre forme dello spettacolo dal vivo, come ulteriore sostegno all'attività produttiva e di promozione e formazione del pubblico.

2. Alle regioni spetta l'attuazione, con criteri uniformi,dei principi fondamentali della legislazione statale, attraverso l'emanazione o l'adeguamento di propri strumenti legislativi e regolamentari entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.
(Compiti delle province, delle città metropolitane e dei comuni).

1. Nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, le province, le città metropolitane e i comuni, secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, concorrono con le

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regioni all'attuazione dei principi fondamentali indicati all'articolo 2. In particolare:
a) partecipano con le regioni, alla definizione del programma triennale degli interventi in favore della presenza, della promozione e della valorizzazione delle attività dello spettacolo dal vivo;
b) concorrono con le regioni al sostegno delle attività di esclusivo interesse regionale e locale aventi sede legale nel proprio territorio, e favoriscono il sostegno di giovani autori e artisti e il rinnovamento della produzione artistica;
c) concorrono con lo Stato e le regioni al sostegno delle attività di prioritario interesse internazionale e nazionale laddove esistenti e riconosciute tali;
d) concorrono con le regioni al periodico censimento della domanda e dell'offerta di lavoro e delle potenzialità di nuova occupazione esistenti nel settore dello spettacolo;
e) partecipano con le regioni al coordinamento delle strategie di turismo culturale per la promozione territoriali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alle produzioni di qualità dello spettacolo dal vivo;
f) collaborano con le regioni nella tutela del patrimonio dello spettacolo dal vivo;
g) partecipano all'elaborazione del piano regionale di costruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione, degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ai fini di cui all'articolo 3;
h) collaborano alla verifica, in ambito locale, dell'efficacia dell'intervento pubblico rispetto ai risultati conseguiti, favorendo lo scambio di informazioni e svolgendo attività in rete di osservatorio e di monitoraggio;
i) promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo, favorendo il consolidamento del loro rapporto con il territorio in base a criteri di trasparenza ed equità nelle procedure e nelle decisioni; le iniziative direttamente assunte o partecipate dagli enti locali, che rispondono ai suddetti criteri, concorrono a sostenere lo sviluppo complessivo garantendo il necessario equilibrio tra manifestazioni, festival, eventi culturali e la crescita strutturale dello spettacolo dal vivo sul territorio;
j) d'intesa con le regioni, valorizzano la cultura della storia, delle tradizioni regionali e delle lingue locali attraverso scambi culturali nell'ambito del settore dello spettacolo dal vivo;
k) promuovono e sostengono, d'intesa con le regioni, le residenze di cui all'articolo 5, comma 1, lett. n);
l) le città metropolitane ed i comuni rilasciano le autorizzazioni all'installazione e all'esercizio di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti, predisponendo periodicamente l'elenco delle aree disponibili per ospitare tali attività, e disciplinano i presupposti per il rilascio delle medesime autorizzazioni;
m) d'intesa con le regioni, riconoscono e sostengono l'esercizio musicale identificato nei Teatri tenda.

ART. 7.
(Osservatorio dello spettacolo).

1. Nell'attuazione dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, l'Osservatorio nazionale dello spettacolo, di seguito denominato Osservatorio, svolge funzioni consultive nei riguardi della Conferenza unificata a supporto delle politiche di settore, ed instaura rapporti continuativi ed organici con le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni e gli Osservatori territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera j).
2. Nello svolgimento della propria attività l'Osservatorio, per l'individuazione di metodologie di lavoro, di condivisione e scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo, sui fab

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bisogni formativi, sulle dinamiche evolutive e previsionali dei diversi settori, sulle politiche di promozione del pubblico, può avvalersi della collaborazione del sistema universitario nazionale, di istituti di statistica, centri di ricerca e di documentazione e di banche dati di soggetti pubblici e privati, la cui attività abbia direttamente o indirettamente riferimento allo spettacolo dal vivo.
3. Presso l'Osservatorio è istituito uno Sportello informatico di orientamento, formazione e consulenza in favore dei soggetti che intendono intraprendere attività di spettacolo dal vivo, per l'accesso alle informazioni concernenti i finanziamenti locali, regionali, statali e dell'Unione europea, e per servizi di supporto e tutoraggio per le istituzioni e per gli operatori anche attraverso specifiche banche dati di carattere normativo, amministrativo e professionale, inclusa una raccolta di elementi informativi sulle scenografie, i costumi e le attrezzature tecniche giacenti presso gli organismi dello spettacolo dal vivo, ai fini del loro reimpiego per nuovi allestimenti.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio instaura rapporti di collaborazione con analoghe istituzioni pubbliche e private estere, con particolare riguardo a quelle europee anche al fine di consentire alle attività italiane dello spettacolo dal vivo la più ampia presenza ed integrazione nei processi culturali promossi dall'Unione europea.
5. La Società italiana degli autori ed editori fornisce periodicamente all'Osservatorio una ricognizione analitica sull'andamento delle attività dello spettacolo dal vivo.

Capo II
INTERVENTI DI RIFORMA

ART. 8.
(Riorganizzazione dello spettacolo dal vivo).

1. Al fine di promuovere il processo di semplificazione dell'articolazione strutturale e organizzativa dello spettacolo dal vivo, sono favorite trasformazioni e adeguamenti statutari e societari volti a garantire l'autonomia artistica, l'economicità e l'efficienza delle attività gestionali con l'obiettivo della qualità; sono altresì incentivate, anche con agevolazioni tributarie, fusioni tra società, associazioni culturali, enti ed organismi anche appartenenti a settori diversi, al fine di perseguire la maggiore concorrenzialità delle imprese in ambito nazionale ed europeo, di attuare il consolidamento economico e la patrimonializzazione delle stesse, e di promuovere e sostenere forme innovative di attività interdisciplinare.
2. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata e acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 22, nonché il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i criteri, le modalità, e gli incentivi per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
3. Al fine di garantire responsabilità e trasparenza per il più ampio e libero accesso alla direzione degli enti a prevalente partecipazione pubblica, gli incarichi sono conferiti mediante pubblici avvisi.
4. L'Ente teatrale italiano provvede a:
a) valorizzare la conoscenza e la diffusione delle attività del teatro e della danza;
b) promuovere, d'intesa con la Fondazione Istituto nazionale del Dramma Antico (INDA), la diffusione e la conoscenza del repertorio teatrale dell'antichità classica e delle sue interpretazioni contemporanee in ambito nazionale ed internazionale anche attraverso la costituzione di un circuito di teatri e anfiteatri greci e romani;
c) valorizzare l'Archivio nazionale dello spettacolo dal vivo;
d) fornire consulenza tecnico-operativa all'attività del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero degli affari esteri e degli Istituti di cultura all'estero nella concertazione e nella definizione dei

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fabbisogni e degli obiettivi, nell'individuazione delle aree geografiche e nella realizzazione dei progetti volti a favorire una presenza razionale e coordinata delle attività italiane dello spettacolo dal vivo all'estero;
e) curare l'ampliamento delle funzioni di promozione già esercitate nei confronti del teatro di prosa e della danza a tutte le forme dello spettacolo dal vivo in Italia e all'estero, anche mediante accordi di collaborazione con organismi di comprovata esperienza, operanti nel medesimo ambito;
f) favorire la realizzazione di nuove iniziative di aggregazione, distribuzione ed esercizio teatrale, specialmente in contesti territoriali meno serviti, anche attraverso accordi di programma con regioni, province, comuni e circuiti teatrali.

5. Oltre all'erogazione dei finanziamenti pubblici, le imprese dello spettacolo dal vivo accedono alla concessione delle agevolazioni del credito di imposta e del reinvestimento degli utili di cui al successivo articolo 15.

ART. 9.
(Individuazione delle funzioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo).

1. Per l'individuazione delle funzioni dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), si terrà conto del carattere prevalente riscontrato nell'ultimo triennio, riferito alle seguenti fattispecie:
a) l'effettivo contributo dell'attività svolta al conseguimento della crescita della domanda di spettacolo e della qualità dell'offerta;
b) l'innovazione dell'offerta culturale e la valorizzazione delle tradizioni dello spettacolo dal vivo, anche mediante la messa in scena di nuove opere e l'impiego di nuovi talenti;
c) la continuità del progetto artistico ed imprenditoriale in termini culturali, organizzativi ed economici;
d) la capacità di radicarsi sul territorio anche rivolgendosi al mondo della scuola e dell'università, ai ceti meno abbienti ed alle aree del disagio sociale per la creazione di un nuovo pubblico;
e) l'economicità dei costi connessi allo svolgimento dell'attività, anche in termini di rispondenza del pubblico, di imprenditorialità, efficienza e sana amministrazione;
f) attività internazionale, quando l'impresa abbia costantemente partecipato, negli ultimi tre anni, allo svolgimento di scambi culturali con istituzioni estere, tesi a valorizzare la produzione italiana e a promuovere la conoscenza dei linguaggi artistici nazionali;
g) attività nazionale, quando l'impresa abbia costantemente assolto ad una funzione culturale sull'intero territorio nazionale.
h) attività territoriale, laddove l'impresa operi in ambito locale avendo come referente la regione, la provincia, l'area metropolitana o il comune nel cui territorio essa ha sede.

2. Con le medesime procedure adottate per l'attribuzione, la tipologia dell'attività è soggetta a revisione triennale per la verifica della sussistenza, modifica o venir meno delle condizioni che hanno prodotto il riconoscimento.
3. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, nell'assegnazione delle risorse del Fondo, per tutti i soggetti si terrà prevalentemente conto del criterio storico riferito alla media registrata nel triennio immediatamente antecedente alla sua entrata in vigore relativamente all'attività consuntivata.

ART. 10.
(Accordi di programma).

1. In ossequio ai principi di leale collaborazione e cooperazione istituzionale,

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la gestione unitaria delle risorse del Fondo può essere attuata, su richiesta della regione, anche attraverso strumenti concertativi e convenzioni triennali con lo Stato, in cui sono definiti obiettivi e priorità generali degli interventi finanziari e per tutte le forme ed i singoli soggetti dello spettacolo dal vivo, inclusi quelli di prioritario interesse internazionale e nazionale, i rispettivi investimenti economici ed ulteriori interventi degli enti locali e di privati. La convenzione può anche prevedere la compartecipazione di più Regioni.
2. La convenzione è accompagnata dall'istruttoria preliminare e dal parere della Regione sui progetti presentati dai soggetti dello spettacolo dal vivo che hanno sede legale nel proprio territorio.
3. La gestione delle risorse determinate ai sensi del comma 1 è affidata alla Regione che provvede a illustrare, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, gli esiti artistici, organizzativi, economici e sociali degli accordi di programma in seno al Consiglio di cui all'articolo 22, con cadenza periodica e comunque al termine del triennio.

ART. 11.
(Incremento della dotazione del Fondo unico per lo spettacolo).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, è aumentato di un importo pari alla metà di quello stanziato annualmente con risorse provenienti da:
a) il 25 per cento dei fondi derivanti dalle estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto;
b) il 50 per cento dei fondi gestiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relativi ai premi non riscossi del gioco del lotto e delle lotterie nazionali;
c) il 5 per cento dell'intero ammontare delle entrate del sistema audiovisivo pubblico;
d) i fondi dell'Unione europea destinati allo spettacolo dal vivo;
e) il 20 per cento dei fondi della Società Arcus S.p.a. ;
f) le risorse provenienti dall'articolo 11 quater della legge 3 agosto 2009, n.182.

ART. 12.
(Agevolazione su finanziamenti).

1. È istituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo il Fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti per lo spettacolo dal vivo.
2. Il Fondo è di titolarità dello Stato ed è alimentato con il versamento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di una quota pari all'1 per cento della quota del FUS spettante allo Stato.
3. I contributi possono essere concessi su finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altre banche.
4. Il contributo è assegnato a soggetti pubblici e privati operanti nello spettacolo da vivo, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 22 della presente legge, per:
a) finanziamenti diretti alla costruzione, recupero, restauro, conservazione, adeguamento tecnico e funzionale e di conversione degli spazi, delle strutture e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo, ivi compresi i teatri tenda;
b) finanziamenti per il sostegno, lo sviluppo e lo svolgimento delle attività dello spettacolo dal vivo

5. Il Fondo può essere investito temporaneamente, con deliberazioni del competente organo dell'Istituto per il Credito Sportivo, in titoli, emessi o garantiti dallo Stato o in quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso o in obbligazioni bancarie, quotate in mercati regolamentati assicurando, peraltro, in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi concessi.

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6. I proventi netti dei suddetti investimenti sono portati ad incremento del Fondo di cui al precedente articolo.
7. Le Regioni, per la quota del FUS di propria competenza, possono concedere contributi in conto interessi a valere su finanziamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4. A tal fine le Regioni stabiliscono la quota di FUS eventualmente da destinare a tale scopo e le modalità ed i termini per il riconoscimento del contributo medesimo.

ART. 13.
(Istituzione del Fondo perequativo).

1. È istituito il Fondo perequativo per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato Fondo perequativo, gestito dal Ministero per i beni e le attività culturali e le cui risorse sono destinate:
a) allo svolgimento di un'azione di riequilibrio in favore delle aree territoriali nelle quali gli interventi per la diffusione dello spettacolo dal vivo risultano inadeguati, anche attraverso la realizzazione di specifici progetti di promozione e di sensibilizzazione da realizzare di intesa con le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni direttamente interessati;
b) alla realizzazione, alla ristrutturazione o all'ammodernamento tecnologico, con criteri comprensoriali, di strutture di dimensioni adeguate al bacino di utenza di riferimento e aventi caratteristiche tecniche atte a garantire la fruizione di ogni forma di spettacolo dal vivo e riprodotto, anche attraverso la promozione di accordi di programma con la società ARCUS Spa.

2. Alla dotazione del Fondo perequativo, determinata in 15 milioni di euro annui per il primo triennio di applicazione della presente legge, si provvede mediante:
a) i residui del Fondo unico per lo spettacolo, ovvero delle somme annualmente impegnate e non erogate entro ventiquattro mesi per il sostegno delle attività;
b) il 40 per cento annuo dei proventi dell'addizionale all'imposta sul reddito di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;
c) il 30 per cento annuo delle sanzioni irrogate dalle autorità di vigilanza e di regolazione per le violazioni nelle materie cui sono preposte;
d) il 30 per cento della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata allo Stato ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.

ART. 14.
(Istituzione del Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti).

1. È istituito il Fondo per l'innovazione e il sostegno ai giovani talenti le cui risorse sono destinate alla promozione e al sostegno di nuovi autori e artisti dello spettacolo dal vivo e alla realizzazione degli spettacoli da loro prodotti. Le risorse del Fondo sono ripartite dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere del Consiglio di cui all'articolo 22, tra le regioni e ad esse attribuite relativamente aiprogetti proposti da nuove imprese e dalle imprese già esistenti con l'indicazione specifica, per queste ultime, delle somme destinate a ciascuno di essi nei rispettivi bilanci.
2. Alla dotazione del Fondo per la creatività, determinata in quindici milioni di euro annui per il primo triennio di applicazione della presente legge, si provvede anche mediante l'impiego di risorse derivanti dalla confisca di beni e utilità appartenenti alle organizzazioni criminali, sulla base di intese definite annualmente tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'interno.
3. Nell'ambito del Fondo per la creatività, il 50 per cento delle risorse annue è riservato al finanziamento di progetti destinati all'innovazione interdisciplinare,

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alla promozione ed al sostegno di giovani autori teatrali, compositori, coreografi o gruppi musicali, di danza e dei nuovi linguaggi e alla realizzazione delle loro opere; il 25 per cento annuo a borse di studio in favore di ricercatori di tecniche e linguaggi dello spettacolo dal vivo; il restante 25 per cento alla promozione della musica, della danza e del teatro mediante il sostegno all'attività dei soggetti più rappresentativi a livello regionale e degli organismi di formazione di autori e interpreti di spettacoli contemporanei.
4. Per il conseguimento degli obiettivi inerenti all'innovazione interdisciplinare, si tiene conto dell'attività di ricerca di nuovi linguaggi e di realizzazione di nuove modalità di contaminazione dei generi, del coinvolgimento di partners non tradizionali, della promozione della mobilità degli artisti in ambito nazionale e internazionale e della creazione di presìdi culturali in aree poco servite o socialmente disagiate per privilegiare la relazione sociale e l'incontro artistico tra gli attori e il pubblico.

ART. 15.
(Norme di agevolazione e interventi in materia fiscale).

1. In deroga alla normativa vigente, gli organismi dello spettacolo dal vivo sono assimilati alle piccole e medie imprese, usufruendo delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste per tale settore.
2. L'intervento dello Stato è attuato attraverso:
a) l'esenzione dalle imposte degli avanzi di gestione impiegati per l'ammortamento di perdite pregresse e per le attività di formazione o reinvestiti nel recupero, ripristino o ammodernamento di locali adibiti o da adibire ad attività di spettacolo dal vivo;
b) i crediti di imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore nello svolgimento della propria attività che risulti rivolta al il sostegno di nuovi autori, nuovi interpreti, nuovi musicisti, nuovi cantanti e nuovi ballerini;
c) la deduzione dall'imposta lorda di un importo del 19 per cento degli oneri sostenuti dalle persone fisiche per erogazioni liberali in denaro;
d) la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti fissati dall'Unione europea e l'estensione del regime dell'IVA agevolato ai servizi e alle attività strettamente connessi e strumentali;
e) la defiscalizzazione del primo album realizzato da artisti italiani, con lo scopo di agevolare l'ingresso nel mercato e di favorire la crescita delle produzioni emergenti;

3. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa derivante da rapporti di scrittura o da lavoro in associazione e debitamente documentate nella misura del 40 per cento dell'importo stabilito per contratto o foglio di ingaggio.
4. Alle imprese teatrali non si applicano le ritenute di cui all'articolo 28, secondo comma, e all'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Alle operazioni di credito per lo spettacolo dal vivo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle relative garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; a tale fine, la produzione di video può usufruire delle forme di

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incentivazione già previste dalla normativa vigente per il settore cinematografico.
5. Alle fondazioni e alle associazioni riconosciute finanziate dal Fondo si applica il regime di esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) previsto in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
6. L'attività itinerante dello spettacolo dal vivo non è soggetta alle disposizioni concernenti le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati.
7. Ai soggetti dello spettacolo dal vivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
8. A partire dall'anno 2011, dall'imposta lorda può essere detratto un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente che concorrono a formare il reddito complessivo per le spese per la frequenza di corsi di istruzione nello spettacolo dal vivo effettuati da istituti, scuole, fondazioni ed enti associativi con gestione diretta o in convenzione con ente pubblico.

ART. 16.
(Educazione culturale).

1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e formativo delle arti dello spettacolo quale momento fondamentale di crescita culturale dell'individuo e della collettività, di integrazione e di contrasto del disagio sociale nelle sue manifestazioni.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche e delle università, formula linee di indirizzo per promuovere l'inserimento della musica, della sua storia, dell'educazione all'ascolto e della pratica strumentale e corale, della storia del teatro e della praticadelle tecniche di recitazione e del teatro di figura, della storia della danza e della pratica della danza e della tradizione circense tra le attività curriculari ed extracurriculari.
3. Al fine di favorire la formazione culturale, amatoriale e professionale delle nuove generazioni sono attivate forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e universitarie e soggetti professionalioperanti nei settori dello spettacolo dal vivo.

ART. 17.
(Formazione professionale e alta formazione).

1. La Conferenza unificata promuove intese e accordi per la definizione degli indirizzi generali per la formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo e di figure professionali legate allo sviluppo delle nuove tecnologie nello spettacolo dal vivo, promuovendo il coordinamento nazionale delle iniziative formative e la condivisione delle linee di intervento.
2. Le regioni, avvalendosi di poli formativi, con attività comprovata di almeno cinque anni, università ed enti preposti pubblici e privati operanti nel settore, curano la formazione e l'aggiornamento, permanenti e continui, di profili tecnico-professionali dello spettacolo dal vivo, quali scenografo, tecnico delle luci e del suono, costumista, truccatore e parrucchiere di scena, e assicurano l'adeguato livello di qualificazione professionale e di specializzazione degli amministratori, organizzatori ed altri operatori del settore e degli addetti al settore della pubblica amministrazione.
3. Lo Stato sostiene l'alta formazione nelle discipline dello spettacolo dal vivo con particolare riferimento ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche e alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e, previa intesa in sede di Conferenza unificata, promuove corsi di alta qualificazione professionale,anche a carattere di scambio internazionale per favorire scambi di esperienze artistico-formative, organizzati da soggetti pubblici e privati, rivolti alla formazione e alla selezione di giovani artisti.

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4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere di una Commissione di esperti nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri nazionali per il riconoscimento delle scuole di alta formazione nella danza classica e contemporanea e le scuole di ballo. I medesimi decreti fissano altresì le caratteristiche delle strutture e delle persone incaricate dell'insegnamento, i titoli, i curricula e gli altri requisiti necessari per l'accesso ai corsi integrativi, nonché le verifiche periodiche della qualificazione.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere della Commissione di cui al comma 4 e d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuati i criteri di rilascio degli attestati per l'insegnamento della danza nella scuola privata.
6. L'Accademia d'arte circense promuove specifica attività didattica e professionale di formazione e perfezionamento per gli operatori circensi. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sostiene e promuove il Centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC) per istituire un archivio permanente di studio delle arti circensi e di quelle affini, anche ai fini della costituzione di un museo del circo e di mettere a disposizione di ricercatori, studiosi e studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi.
7. La Scuola superiore della pubblica amministrazione concorre alla formazione di manager per la gestione delle istituzioni culturali dello spettacolo e per la direzione dei servizi culturali di regioni e di enti locali, secondo modalità fissate dalla competente amministrazione per la definizione di un indirizzo di studi specifico. Con regolamento adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

ART. 18.
(Banca dati professionale degli artisti).

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali, in collaborazione con l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) e con il servizio «Listaspettacolo.it» di cui all'articolo 20, comma 7, è istituita una banca dati professionale in cui sono iscritti i quadri artistici, tecnici ed organizzativi, in base ad autocertificazione curriculare soggetta alla verifica della direzione competente del medesimo Ministero.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Consiglio dello spettacolo dal vivo di cui all'articolo 22, determina con proprio decreto i requisiti necessari per l'iscrizione nella banca dati.

ART. 19.
(Procuratore degli artisti professionisti ed organizzatore culturale).

1. Fermo restando che le attività di cui all'articolo 2, lettere a), b), c), d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono riservate alle Agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, è procuratore la persona fisica alla quale è stata concessa licenza rilasciata dalle autorità competenti e che, in forza di contratto di mandato conferito dal professionista, cura e promuove professionalmente i rapporti:
a) tra gli artisti professionisti e gli organizzatori di attività di pubblico spettacolo ai fini della stipulazione di un contratto di prestazione artistica;

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b) tra due soggetti che rappresentano società od organizzatori di spettacoli privati e pubblici, per la conclusione di contratti di ingaggio per artisti e musicisti professionisti.

2. Il procuratore cura gli interessi dell'artista, che gli conferisce procura al fine di:
a) promuovere, trattare e definire, in nome e per conto dell'artista professionista, i programmi, i luoghi e le date delle prestazioni, nonché le condizioni normative e finanziarie e le modalità di organizzazione delle attività;
b) prestare opera di consulenza in favore dell'artista professionista nelle trattative dirette alla stipulazione del contratto, ovvero predisporre la stesura dei contratti che regolano le prestazioni artistiche e sottoscrivere gli stessi in nome e per conto;
c) provvedere alla consulenza per tutti gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;
d) assistere l'artista nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto di prestazioneartistica;

3. L'esercizio della professione di procuratore è subordinato all'iscrizione in un apposito registro nazionale ed in un ruolo regionale istituiti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono disciplinate le modalità ed i requisiti per l'iscrizione e le fattispecie di decadenza, nonché la composizione degli organi preposti alla gestione dei ruoli regionali i cui iscritti confluiscono nel registronazionale.
4. Ai sensi del presente articolo, sono assimilati alla figura di procuratore degli artisti professionisti, gli operatori professionali, definiti organizzatori culturali, che in via prevalente, stabile e continuativa promuovono e rappresentano gli artisti e ne producono, organizzano ed allestiscono gli spettacoli, anche di musica popolare contemporanea dal vivo, svolgendo attività manageriale ed economica nel settore.

ART. 20.
(Interventi in materia di tutele assicurative e di collocamento al lavoro).

1. La Repubblica sostiene la creazione artistica dal vivo mediante misure concernenti la contrattualistica e la tutela sociale del lavoratore dello spettacolo di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, che svolge la propria attività lavorativa in modo atipico, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi, con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata, e con una flessibilità e mobilità che costituiscono elementi caratteristici dell'esercizio dell'attività artistica svolta in modo professionale e non limitata alle prestazioni in scena. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contratto di lavoro intermittente può, in ogni caso, essere concluso con riferimento alle prestazioni rese dai lavoratori dello spettacolo dal vivo»
2. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono definite politiche attive di sostegno del reddito e del reinserimento occupazionale in favore delle categorie artistiche dei tersicorei e dei ballerini e di attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. o).

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4. Tra le politiche di cui al comma 3 rientrano:
a) la costituzione di un apposito fondo presso l'ENPALS;
b) la definizione di uno specifico trattamento sostitutivo della retribuzione, subordinato alla cessazione dell'attività lavorativa, fino al conseguimento dell'età pensionabile anticipata prevista per la categoria, pari al 60 per cento della retribuzione media percepita negli ultimi tre anni in favore di coloro che abbiano conseguito un'età anagrafica pari a 45 anni per le donne o a 50 anni per gli uomini, e di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni nella specifica categoria dei ballerini o tersicorei;
c) la cumulabilità, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione semestrale annuale, della prestazione di sostegno al reddito fruita a seguito di cessazione del rapporto di lavoro, con i redditi da lavoro dipendente e autonomo.

5. In deroga all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.182, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.182, che non raggiungono le 120 giornate di prestazioni annue richieste per avere diritto alla pensione, ma che abbiano raggiunto un minimo di 60 contributi per ogni anno di riferimento, possono versare in maniera volontaria i contributi relativi alle giornate mancanti per raggiungere tale quota. La disciplina prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1420 che stabilisce la ricongiunzione della contribuzione tra ENPALS ed INPS viene applicata, con le modalità che verranno definite in apposite convenzioni bilaterali tra gli enti interessati, anche nel caso di contribuzione mista ENPALS - INPDAP e ENPALS - INPGI.
6. A far data dal 1o gennaio 2010, la misura della retribuzione massima pensionabile dei lavoratori dello spettacolo, come determinata dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1420, come modificato dall'articolo 1, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182, è equiparata a quella prevista ai fini imponibili, determinata dall'articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1420, come modificato dall'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.182.
7. La «Listaspettacolo.it» istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo, al fine di contribuire all'incontro tra domanda e offerta nel settore dello spettacolo dal vivo, svolge funzioni di monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro.
8. Le imprese di spettacolo nello svolgimento della loro attività, hanno facoltà di assumere lavoratori minori espletando tutte le pratiche di avviamento presso l'ispettorato del lavoro ove esse hanno sede. L'ispettorato comunicherà agli ispettorati ove si svolgerà l'attività di aver rilasciato le debite autorizzazioni per le eventuali azioni ispettive.
9. La SIAE e gli istituti ad essa collegati, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo dello spettacolo dal vivo contemporaneo, garantiscono alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.

ART. 21.
(ARCUS Spa).

1. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa sostiene lo spettacolo dal vivo esclusivamente compartecipando a rilevanti progetti strutturali di costruzione, recupero, conversione, ammodernamento e adeguamento tecnologico e funzionale di immobili già adibiti o da adibire ad attività polivalente dello spettacolo, o partecipando a iniziative volte a rendere pienamente fruibili le manifestazioni culturali

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da parte dei disabili, secondo le linee di indirizzo definite in sede di Conferenza unificata.

ART. 22.
(Consiglio dello spettacolo dal vivo).

1. È istituito il Consiglio dello spettacolo dal vivo, articolato in quattro comitati tecnici: musica, teatro, danza, circo e spettacolo popolare. Esso è composto dal presidente, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, e da venti membri designati, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, nel numero di:
a) sei dal Coordinamento delle Regioni;
b) sei dal Ministro per i beni e le attività culturali;
c) con voto consultivo, quattro rappresentanti delle associazioni datoriali del settore dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale rispettivamente delle imprese di musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante nonché quattro rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori dello spettacolo dal vivo maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dei relativi contratti nazionali di lavoro.

2. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta, e sono scelti tra esperti di comprovate e specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali nel settore, e tra esperti di bilancio che non versano in situazioni di incompatibilità diretta o indiretta in rapporto alla contribuzione pubblica.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro lo stesso termine, con decreto del medesimo Ministro, sono nominati i componenti del Consiglio. Con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
4. In caso di impedimento il presidente è rappresentato nelle sue funzioni dal vice presidente eletto in seno al Consiglio stesso. In caso di impedimento di entrambi presiede il membro più anziano di età. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Consiglio svolge la propria attività in seduta plenaria e di comitati tecnici. Ai lavori del Consiglio e dei comitati tecnici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali o persona da lui designata.
6. Il Consiglio, in seduta plenaria, con parere vincolante, si esprime:
a) sugli indirizzi generali per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, sui criteri e sulle modalità di concessione e erogazione dei contributi a valere sul Fondo unico dello spettacolo per la quota spettante allo Stato, con una specifica regolamentazione per l'attività interdisciplinare di prosa, musica, danza circo e spettacolo popolare;
b) sulla individuazione della quota del Fondo Unico dello Spettacolo da destinare alle regioni ai sensi dell'articolo 3;
c) sulla ripartizione interna tra le regioni della quota parte del Fondo unico per lo spettacolo loro destinata;
d) sul riconoscimento e sussistenza della qualifica di cui all'articolo 9;
e) sulla quota di partecipazione statale agli accordi di programma di cui all'articolo 10;
f) sull'utilizzo di risorse aggiuntive;
g) sulle iniziative per lo sviluppo e il riequilibrio territoriale delle attività dello spettacolo dal vivo;
h) sull'accesso al credito agevolato dei soggetti dello spettacolo dal vivo ai sensi dell'articolo 15, comma 4;

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i) sulle questioni di rilievo generale interessanti lo spettacolo dal vivo e sulle altre questioni ad esso riferite su iniziativa del Ministro per i beni e le attività culturali, su richiesta dei rappresentanti designati dal Ministro medesimo, dal Coordinamento delle Regioni, dall'Anci e dall'Upi o sui temi proposti dalle associazioni dei datori di lavoro, dalle associazioni sindacali dei lavoratori del settore e dalle associazioni di promozione sociale degli spettatori dello spettacolo dal vivo, a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge e legalmente costituite ed operative da almeno un anno.

ART. 23.
(Comitati tecnici).

1. I comitati tecnici, di cui al comma 1 dell'articolo 22, sono composti da cinque membri scelti in base e alle materie di competenza.
2. I comitati tecnici sono presieduti dal presidente o, su sua delega, dal vicepresidente del Consiglio, ed esprimono le proprie indicazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. I comitati tecnici si avvalgono della consulenza amministrativa del direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali.
3. I comitati tecnici si esprimono:
a) sulla normativa di riferimento del settore e sui criteri e parametri attuativi dei progetti diprioritario interesse internazionale e nazionale;
b) sulla ripartizione delle risorse all'interno del settore di riferimento relativamente ai progetti di prioritario interesse internazionale e nazionale;
c) sull'istruttoria relativa alla previsione di cui all'articolo 22, comma 6, lettere d, e), f), g);
d) sulla valutazione preventiva e consuntiva dei progetti di attività di prioritario interesse internazionale e nazionale con erogazione di contributi triennali in forma convenzionata;
e) sull'esame di specifiche questioni concernenti il settore di riferimento.

Capo III
ATTIVITÀ SETTORIALI

ART. 24.
(Attività liriche e musicali).

1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, ivi compresa la musica popolare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, e si riconosce la necessità della sua esecuzione dal vivo come elemento ineludibile per la sua esistenza e salvaguardia per le attuali e future generazioni, del valore culturale e storico dei suoi autori
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività liriche, lirico-concertistiche, orchestrali, musicali e dei teatri di tradizione, riconosce l'importanza dei soggetti che favoriscono la produzione musicale nelle sue varie forme, live, discografica, video e on line, favorisce la formazione dei patrimoni delle istituzioni e ne valorizza lo sviluppo in riferimento alle forme produttive, di promozione, di coordinamento e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
a) la conservazione del patrimonio storico della musica di tutti i generi, degli archivi delle istituzioni, nonché la raccolta e la diffusione di documenti e di statistiche di interesse musicale;
b) la tutela del repertorio classico, compreso il jazz, e la produzione contemporanea di nuovi autori, con la promozione di interpreti e di esecutori nazionali;
c) la sperimentazione e la ricerca di nuovi linguaggi musicali;

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d) la diffusione della cultura musicale sull'intero territorio nazionale attraverso la distribuzione di opere e la realizzazione di concerti, nonché la promozione e la formazione del pubblico, in particolare giovanile, avvalendosi, d'intesa con le scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni musicali finanziate dallo Stato;
e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival, rassegne e premi per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
f) la formazione, lo studio e il perfezionamento dello strumento musicale, del canto e della composizione, anche attraverso forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, nonché la realizzazione di corsi e di concorsi di alta qualificazione professionale;
g) l'attività di complessi musicali;
h) la diffusione all'estero della produzione musicale nazionale e la promozione della musica, dei compositori e degli interpreti musicali qualificati, anche attraverso programmi pluriennali organici;
i) la diffusione della musica jazz, popolare contemporanea e per le immagini quale importante forma espressiva contemporanea e patrimonio artistico-culturale di rilevante interesse sociale;
j) la conservazione, il sostegno, la valorizzazione e l'ampliamento degli spazi polifunzionali, inclusi i teatri tenda, di fruizione dello spettacolo, sport e tempo libero, adeguati alle esigenze strutturali ed artistiche per la realizzazione e l'ascolto di concerti e di tutte le forme dello spettacolo dal vivo.

ART. 25.
(Attività teatrali).

1. Il teatro, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica tutela e valorizza le attività teatrali professionali e amatoriali, per queste ultime con la prioritaria competenza degli enti locali, e ne promuove lo sviluppo, senza distinzione di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca che, con carattere di continuità, promuovono:
a) un rapporto di stabilità tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità;
b) la tradizione, l'innovazione, la drammaturgia contemporanea, il teatro per l'infanzia e le nuove generazioni, il teatro di figura e di strada;
c) l'azione imprenditoriale a carattere di diffusione nazionale che valorizzi l'incontro tra domanda ed offerta teatrale, con particolari incentivi se detta azione viene svolta anche nelle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione ed ospitalità dello spettacolo, di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, teso a diffondere la cultura teatrale;
e) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionali del personale artistico, tecnico e amministrativo, nonché l'impiego di nuove tecnologie;
f) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
g) la diffusione della presenza del teatro italiano all'estero.

3. L'attività riconosciuta con il carattere della stabilità dovrà attenersi a criteri atti a promuovere e sostenere:

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a) la capacità produttiva nell'ambito delle funzioni e dei territori di riferimento;
b) la promozione degli autori contemporanei italiani ed europei;
c) la formazione di nuove generazioni di interpreti anche attraverso un loro adeguato inserimento nell'attività produttiva;
d) il perseguimento di un corretto rapporto tra attività produttiva e di ospitalità per un equilibrato sviluppo del sistema teatrale in ambito territoriale e nazionale.

ART. 26.
(Attività di danza).

1. La danza, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce, in tutti i suoi generi e manifestazioni, aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività.
2. La Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività professionali di danza che, con carattere di continuità, promuovono:
a) un rapporto permanente tra un complesso organizzato di artisti, tecnici e amministratori e la collettività di un territorio per realizzare un progetto integrato di produzione, promozione e ospitalità di particolare valenza culturale e con significativa attenzione alla tradizione della danza;
b) la danza classica e contemporanea, la sperimentazione e la ricerca della nuova espressività coreutica e l'integrazione delle arti sceniche;
c) un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta della danza, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;
d) una qualificata azione di distribuzione della danza e di promozione e di formazione del pubblico, in particolare giovanile, volta a diffondere, quale servizio sociale, la cultura della danza e a sostenere l'attività produttiva;
e) la realizzazione di eventi e di manifestazioni a carattere di festival e di rassegna per il confronto tra le diverse espressioni e tendenze artistiche italiane e straniere;
f) la diffusione della presenza della danza italiana all'estero.

3. L'insegnamento della danza, limitatamente ad allievi di età inferiore a quattordici anni, è riservato a chi è in possesso di specifico titolo di studio o di adeguato titolo professionale.

ART. 27.
(Circhi, spettacolo viaggiante, artisti di strada e spettacolo popolare).

1. La Repubblica promuove la tutela della tradizione circense, degli spettacoli viaggianti, degli artisti di strada e dello spettacolo popolare, riconoscendone il valore sociale e culturale.
2. La Repubblica, in attuazione di quanto disposto al comma 1, valorizza le attività di cui al medesimo comma nelle diverse tradizioni ed esperienze e ne sostiene lo sviluppo attraverso:
a) la produzione di spettacoli di significativo valore artistico e impegno organizzativo, realizzati da persone giuridiche di diritto privato caratterizzate da un complesso organizzato di artisti, con un itinerario geografico che valorizzi l'incontro tra domanda e offerta, anche con particolare riguardo alle aree del Paese meno servite, in un'ottica di equilibrio, omogeneità e pari opportunità per la collettività nella fruizione di un servizio culturale;

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b) iniziative promozionali, quali festival nazionali e internazionali e attività editoriali;
c) iniziative di consolidamento e di sviluppo dell'arte di strada e della tradizione circense e popolare mediante un'opera di assistenza, formazione, addestramento e aggiornamento professionali;
d) la diffusione della presenza delle attività di cui al presente comma all'estero;
e) il parziale risarcimento dei danni conseguenti a eventi fortuiti occorsi in Italia e all'estero;
f) l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali;
g) la ristrutturazione di aree attrezzate;
h) agevolazioni fiscali in favore delle compagnie e delle attività circensi che non prevedono la presenza, l'utilizzo e l'esibizione di animali, nonché per favorire la trasformazione dei circhi con animali in circhi senza animali.

3. La Repubblica sostiene lo sviluppo e la qualificazione dell'industria dello spettacolo viaggiante anche attraverso l'istituzione di appositi registri per l'attestazione del possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di tale attività.
4. Alle esibizioni degli artisti di strada non si applicano le disposizioni vigenti in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di commercio ambulante.

Capo IV
COPERTURA FINANZIARIA

ART. 28.
(Copertura finanziaria).

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti previsti per gli anni 2011, 2012, 2013 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, all'uopo utilizzando la rimodulazione prevista dall'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.