CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2010
287.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 83

ALLEGATO 1

5-02537 Forcolin: Riorganizzazione degli uffici dell'Agenzia delle entrate nella provincia di Venezia

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame l'onorevole interrogante lamenta i disagi che deriverebbero all'utenza dalla prossima riorganizzazione degli uffici delle entrate della provincia di Venezia.
In proposito, l'Agenzia delle entrate ha innanzitutto fatto presente che l'operazione rientra in un più ampio programma di revisione dell'assetto organizzativo degli uffici periferici dell'Agenzia stessa. Lo scopo è rendere più incisiva la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attraverso una razionalizzazione della presenza dell'Agenzia sul territorio.
Tale riorganizzazione prevede l'istituzione di nuove strutture operative, denominate «direzioni provinciali», che sostituiscono, assorbendone la competenza, gli attuali uffici locali. La competenza di questi ultimi è normalmente di livello subprovinciale. La competenza delle nuove strutture sarà invece di livello provinciale (solo in alcune delle maggiori città, come, ad esempio, a Roma e a Milano, saranno istituite più direzioni provinciali, tenendo conto delle dimensioni e della rilevanza economico-fiscale dei rispettivi bacini territoriali).
L'Agenzia delle entrate ha precisato che questa modifica organizzativa avrebbe il grande vantaggio di consentire una maggiore omogeneità, efficacia e qualità dell'azione accertatrice, poiché renderebbe di per sé possibili significative economie di scala e di specializzazione nell'utilizzo di risorse professionali molto qualificate, la cui disponibilità, specie nelle regioni ove si concentra la ricchezza del nostro Paese, è generalmente scarsa rispetto al fabbisogno.
In provincia di Venezia, in particolare, vi sono attualmente 5 uffici locali, tutti indistintamente competenti, con riguardo alla ristretta porzione di territorio che ad ognuno di essi fa capo, per qualunque fattispecie in materia di controllo e di accertamento, dalla più semplice alla più complessa. Questo assetto organizzativo obbliga a mantenere, per ognuno di questi distinti ambiti territoriali, un presidio completo di professionalità per l'intera gamma di tutte le fattispecie impositive, creando così, di fatto, tanti dispendiosi «compartimenti stagni».
Col nuovo assetto organizzativo, le attività di accertamento sui contribuenti di maggiori dimensioni (quelli che hanno un volume d'affari, ricavi o compensi uguale o superiore a cento milioni di euro) vengono concentrate a livello regionale, mentre per le altre attività di accertamento più qualificate la direzione sale dal livello subprovinciale e quello provinciale, con una evidente razionalizzazione e una maggiore organicità nell'uso delle risorse da impegnare in queste attività.
Rimane la presenza sul territorio di strutture, denominate uffici territoriali, la cui ubicazione corrisponderà a quella degli attuali uffici locali. In particolare, con riguardo alle sedi cui si fa riferimento nell'interrogazione in esame, uffici territoriali saranno attivati sia a San Donà di Piave che a Portogruaro. Tali strutture cureranno, oltre alle attività di informazione e assistenza, la gestione delle imposte

Pag. 84

dichiarate e i controlli a maggiore diffusione sul territorio che possono interessare la generalità dei contribuenti (in particolare, controlli formali di dichiarazioni e atti, controlli sul rispetto degli obblighi strumentali e accertamenti in materia di imposta di registro, imposta sulle successioni, donazioni e tributi collegati).
L'Agenzia ha inoltre rilevato che le sole funzioni accentrate presso il polo provinciale sono quelle che richiedono maggiore specializzazione e che non interessano la platea più ampia dei contribuenti bensì solo una loro parte più ristretta. Pertanto, la stessa Agenzia ritiene che le preoccupazioni manifestate nell'interrogazione, circa i disagi connessi alla riorganizzazione degli uffici della provincia di Venezia, non abbiano ragion d'essere.
Quanto infine all'affermazione secondo la quale il nuovo modello organizzativo provocherebbe la perdita di contatto con il territorio rendendo meno proficua l'attività di controllo, l'Agenzia delle entrate ha precisato che nelle direzioni provinciali opera, alle dirette dipendenze del direttore provinciale e con una visione completa e integrata del tessuto economico dell'intera provincia, una unità organizzativa dedicata in via esclusiva all'analisi del territorio. Va poi considerato che l'attività di verifica fiscale di competenza dell'ufficio controlli del capoluogo provinciale continuerà naturalmente ad avere diffusione capillare sul territorio. Per cui, anche sotto questo aspetto, l'Agenzia ritiene che non abbia ragion d'essere il timore che venga meno o possa comunque scemare la conoscenza diretta della variegata realtà economico-fiscale cui si rapporta l'azione delle strutture operative dell'Agenzia.

Pag. 85

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo).

EMENDAMENTI

All'articolo 1, allegato B, sopprimere le parole: 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;
1. 1.Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 13, al comma 1, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:.

Conseguentemente, inserire, in fine, la seguente lettera:
d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità;.
13. 1.Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 13, al comma 1, sostituire le parole: è inserita la seguente: con le seguenti: sono inserite le seguenti:.

Conseguentemente, inserire, in fine, le seguenti lettere:
d-ter) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche dati e di sistemi di informazione creditizia;
d-quater) consentire al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione.»
13. 2.Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 17, comma 3, inserire, in fine, la seguente lettera:
n-bis) prevedere la vigenza fino al 31 dicembre 2010 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
17. 1.Ceccuzzi, Nannicini, Cenni, Sani.
(Inammissibile)

All'articolo 25, al comma 2, sopprimere le lettere d) ed e).
25. 1.Il Relatore.

All'articolo 25, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere la lettera d);
alla lettera e), sopprimere le parole da:, stabilendo fino alla fine della lettera.
25. 1. (Nuova formulazione)Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 86

ALLEGATO 3

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo).

PROPOSTA DI RELAZIONE FORMULATA DAL RELATORE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
rilevato come le lettere d) ed e) dell'articolo 25 rechino previsioni in materia di limiti al trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, e di divieto di includere le stock option tra gli emolumenti e le indennità di cui godono gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito, le quali si pongono in contraddizione con il principio di autonomia negoziale che connota l'iniziativa economica privata, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione;
evidenziato come nel corso dell'esame al Senato sia stata inserita nell'allegato B la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, il cui recepimento è già oggetto di una norma di delega contenuta nella legge n. 88 del 2009, e come il relativo schema di decreto legislativo sia già stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri ed assegnato alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere;
condivisa l'esigenza, perseguita dall'articolo 13 del provvedimento, di integrare la delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, al fine di valorizzare il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, ma rilevata al riguardo l'opportunità di specificare quali siano i soggetti cui si intenda attribuire il potere di promuovere le suddette iniziative informative ed educative;
sottolineata l'esigenza, sempre con riferimento alla delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, di integrarne ulteriormente il contenuto al fine di introdurre meccanismi per la prevenzione delle frodi nel settore del credito ai consumatori, con particolare riferimento al fenomeno dei furti d'identità;
evidenziato come le previsioni in materia di cartolarizzazioni di cui al nuovo articolo 122-bis della direttiva 2006/48/CE, introdotto dalla direttiva 2009/111/CE, le quali dispongono, tra l'altro, che l'ente creditizio il quale non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario, sia esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione, solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 per cento, risultino scarsamente efficaci rispetto all'obiettivo, esplicitamente perseguito dalla direttiva 2009/111/CE, di assicurare una corretta valutazione dei rischi, per gli istituti di credito, derivanti da esposizioni di cartolarizzazione, in primo luogo in quanto le predette previsioni risultano facilmente eludibili, in secondo luogo in quanto esse si applicano solo dal 1o gennaio 2011 alle nuove cartolarizzazioni, ovvero

Pag. 87

addirittura dal 1o gennaio 2015, per le cartolarizzazioni esistenti per le quali, dopo tale ultima data, siano aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti;
rilevata quindi l'opportunità di apportare alcune correzioni al testo del provvedimento, alla luce delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 13, il quale integra i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008, per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, stabilendo che il legislatore delegato preveda il ruolo dell'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, valuti la XIV Commissione l'opportunità di precisare a quali soggetti si intenda attribuire il potere di promuovere le suddette iniziative di informazione ed educazione.

Pag. 88

ALLEGATO 4

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge C. 2449-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009;
rilevato come le lettere d) ed e) dell'articolo 25 rechino previsioni in materia di limiti al trattamento economico onnicomprensivo dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche di banche ed istituti di credito, nonché delle società quotate, e di divieto di includere le stock option tra gli emolumenti e le indennità di cui godono gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione degli istituti di credito, le quali si pongono in contraddizione con il principio di autonomia negoziale che connota l'iniziativa economica privata, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione;
evidenziato come nel corso dell'esame al Senato sia stata inserita nell'allegato B la direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, il cui recepimento è già oggetto di una norma di delega contenuta nella legge n. 88 del 2009, e come il relativo schema di decreto legislativo sia già stato deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri ed assegnato alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere;
condivisa l'esigenza, perseguita dall'articolo 13 del provvedimento, di integrare la delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, al fine di valorizzare il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, ma rilevata al riguardo l'opportunità di specificare quali siano i soggetti cui si intenda attribuire il potere di promuovere le suddette iniziative informative ed educative;
sottolineata l'esigenza, sempre con riferimento alla delega legislativa per il recepimento della direttiva 2008/48/CE, di integrarne ulteriormente il contenuto al fine di introdurre meccanismi per la prevenzione delle frodi nel settore del credito ai consumatori, con particolare riferimento al fenomeno dei furti d'identità;
evidenziato come le previsioni in materia di cartolarizzazioni di cui al nuovo articolo 122-bis della direttiva 2006/48/CE, introdotto dalla direttiva 2009/111/CE, le quali dispongono, tra l'altro, che l'ente creditizio il quale non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario, sia esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione, solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all'ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante non inferiore al 5 per cento, risultino scarsamente efficaci rispetto all'obiettivo, esplicitamente perseguito dalla direttiva 2009/111/CE, di assicurare una corretta valutazione dei rischi, per gli istituti di credito, derivanti da esposizioni di cartolarizzazione, in primo luogo in quanto le predette previsioni risultano facilmente eludibili, in secondo luogo in quanto esse si applicano solo dal 1o gennaio 2011 alle nuove cartolarizzazioni,

Pag. 89

ovvero addirittura dal 1o gennaio 2015, per le cartolarizzazioni esistenti per le quali, dopo tale ultima data, siano aggiunte o sostituite esposizioni sottostanti;
evidenziato come per la maggior parte delle direttive inserite nel provvedimento durante l'esame al Senato non siano previsti principi e criteri direttivi di delega specifici;
rilevata quindi l'opportunità di apportare alcune correzioni al testo del provvedimento, alla luce delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 13, il quale integra i principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008, per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, stabilendo che il legislatore delegato preveda il ruolo dell'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore, attribuendo il potere di promuovere iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, valuti la XIV Commissione l'opportunità di precisare a quali soggetti si intenda attribuire il potere di promuovere le suddette iniziative di informazione ed educazione;
b) valuti la XIV Commissione l'opportunità di definire principi e criteri direttivi di delega specifici per il recepimento di alcune delle direttive inserite nel provvedimento durante l'esame al Senato, rientranti negli ambiti di competenza della Commissione, in particolare con riferimento: alla direttiva 2009/14/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso; alla direttiva 2009/49/CE, relativa a taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e all'obbligo di redigere conti consolidati; alla direttiva 2009/69/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione; alla direttiva 2009/101/CE, intesa a coordinare le garanzie richieste alle società per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi; alla direttiva 2009/111/CE, relativa agli enti creditizi collegati a organismi centrali; alla direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.