CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2010
287.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
esaminato,
per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria per il 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato),
segnalato,
con riguardo all'articolo 43, che la direttiva 79/409/CEE ivi citata è stata abrogata, con decorrenza dal 15 febbraio 2010, dalla direttiva 2009/147/CE,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009 (C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE DEL DEPUTATO MAURIZIO TURCO

La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2449-B,
premesso che:
il Senato, nella ultima lettura della legge Comunitaria 2009, ha introdotto all'articolo 43 la modifica della legge numero 157 del 1992 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
in conseguenza di tale modifica, all'articolo 18 della legge 157, comma 2, il primo periodo vedrebbe la cancellazione dell'arco temporale massimo della stagione venatoria, oggi compreso tra il 1o settembre ed il 31 gennaio; lo Stato abdicherebbe dalle sue competenze e le regioni avrebbero la facoltà di fissare i limiti temporali del calendario di caccia. Solo per alcune specie di mammiferi cacciabili (volpe, coniglio e lepre) verrebbe confermato l'arco temporale compreso tra il 1o settembre ed il 31 gennaio, mentre nessun limite sussisterebbe per le 35 specie di avifauna cacciabili, né per gli altri mammiferi cacciabili;
l'articolo 43 è in contrasto con l'articolo 9 della Costituzione, che afferma: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Rientrano nel paesaggio l'ambiente, i beni ambientali, la fauna selvatica, come affermato nel corso del tempo da una letteratura giuridica consolidata della Corte Costituzionale . La fauna è dunque un patrimonio unitario, sulla cui interezza è posto il vincolo di tutela. Ed è lo Stato direttamente ad esercitare questo potere, che rappresenta anche un dovere;
ripetute sentenze della Corte Costituzionale hanno confermato tale suddivisione di competenze. La sentenza n. 536 del 2002, la sentenza n. 227 del 2003, e la n. 104 del 2008 hanno affermato che lo Stato deve garantire degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, rispetto ai quali le regioni non possono derogare; piuttosto, è loro facoltà di aumentare le forme e le misure della tutela stessa;
l'articolo 43 viola l'articolo 10 della Costituzione, comma 1: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», nonché nuovamente l'articolo 117. Da tempo l'Europa ha voluto una politica comune in materia di tutela dell'ambiente, a cominciare dalla direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, pilastro del diritto comunitario. L'articolo 117 della Costituzione riconosce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di «a) politica estera e rapporti internazionali, rapporti dello Stato con l'Unione Europea». È dunque potere statale il recepimento delle direttive comunitarie, ed il regime di tutela che esse comportano. La direttiva «Uccelli» affida proprio agli stati membri le politiche di conservazione dell'avifauna migratrice ed è lo Stato, appunto, che ne risponde, non le regioni! Così, è promossa nei confronti dello Stato italiano la procedura di infrazione

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n. 2131, avviata nel 2006 proprio per violazione della Direttiva e che, si sottolinea, è avviata a sicura condanna per l'esercizio eccessivo ed illegittimo dell'attività venatoria nel nostro paese. La mancata fissazione dell'arco temporale massimo di caccia comporterebbe la pressione venatoria proprio nei periodi più delicati ed importanti per la sopravvivenza delle popolazioni selvatiche, vale a dire il periodo pre-nuziale, la fase della migrazione, della nidificazione, della dipendenza dei piccoli dai genitori. La procedura d'infrazione chiede all'Italia di scrivere esplicitamente nella sua normativa interna il divieto di caccia in queste delicatissime fasi, quello che manca completamente nell'articolo 43 della Comunitaria 2009. Ci preme sottolineare quanto recita l'articolo 7 al comma 4 la direttiva 79/409/CEE: « Essi (gli stati membri) provvedono in particolare a che le specie a cui applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza . Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della produzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia» . È dunque responsabilità del singolo stato adempiere alla tutela voluta dalle norme comunitarie. Questo è davvero uno dei punti fondamentali della direttiva;
i principi centrali della direttiva, vale a dire la conservazione della biodiversità, sono oggi raccolti e divengono strumento della convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro; proprio nel 2010 si concretizzano nel grande appuntamento del «Countdown», a cui sono chiamati tutti i paesi della Terra per salvare dal declino le specie viventi;
gravissima è la mistificazione che si tenta di operare con la falsa motivazione che la cancellazione dei limiti temporali di caccia sia richiesta dalla procedura d'infrazione in atto, la già citata n. 2131 del 2006. Proprio per tale cancellazione, che vanificherebbe l'applicazione della direttiva europea ed ogni tutela da parte dello Stato, anche sull'avifauna migratrice, verrebbe aperta una nuova procedura nei confronti del nostro Paese;
richiamati quindi i palesi profili di incostituzionalità con riguardo all'articolo 43,
esprime,

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 3

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio» (Testo unificato C. 684 Menia e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 684 Menia ed abbinate, recante «Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni «Libero Comune di Fiume in esilio», «Libero Comune di Zara in esilio» e «Libero Comune di Pola in esilio»»;
rilevato che il testo unificato prevede l'istituzione di una nuova tipologia di medaglie d'oro, da consegnare a tre associazioni di diritto privato specificamente individuate;
considerato che l'attribuzione di onorificenze o comunque di riconoscimenti a livello nazionale può essere ricondotta all'attività amministrativa statale ricompresa nella materia «ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato inoltre che l'articolo 87, dodicesimo comma, della Costituzione prevede che le onorificenze della Repubblica siano conferite dal Presidente della Repubblica;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
esprime,

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL (Nuovo testo C. 2587 Stucchi).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2587 Stucchi, recante «Modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'INAIL»,
rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che può venire altresì in rilievo la materia «previdenza sociale», anch'essa attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione);
esprime,

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2451 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991», nel nuovo testo risultante dall'esame in Commissione di merito;
considerato che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
preso atto che, ai sensi del comma 3, lo Stato, le regioni e gli enti locali adottano gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica fermo restando quanto disposto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino;
ricordato che l'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, ha delegato l'attuazione della Convenzione al Ministero dell'ambiente, il quale deve agire d'intesa con altri Dicasteri interessati a specifici Protocolli attuativi, nonché con la Consulta Stato-regioni dell'arco alpino, istituita dalla medesima legge n. 403, alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici;
ricordato altresì che, ai sensi del medesimo articolo, i Protocolli devono essere sottoposti, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale alla Consulta Stato-regioni dell'arco alpino;
esprime,

PARERE FAVOREVOLE