CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2010
282.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

PROGRAMMA

I gravi fatti che si sono verificati recentemente a Rosarno e ancor prima, nel settembre 2008, a Castelvolturno hanno posto all'attenzione generale i fenomeni di disagio sociale connessi alla diffusione di forme di irregolarità nel mercato del lavoro agricolo, che coinvolgono principalmente, ma non esclusivamente, lavoratori stranieri.
Questi fatti hanno sollecitato la Commissione Agricoltura ad una riflessione più ampia sulla situazione del sistema agroalimentare italiano, che - soprattutto in una situazione di crisi economica e finanziaria - mostra elementi di fragilità che lo rendono particolarmente esposto a preoccupanti fenomeni di illegalità, che rischiano di alterare pesantemente il normale funzionamento dei mercati, con serie conseguenze per la sicurezza e la qualità delle produzioni nazionali e per le potenzialità di sviluppo di un settore strategico dell'economia.
Appare poi del tutto evidente quanto maggiori debbano essere le preoccupazioni per questi fenomeni di illegalità laddove essi risultino connessi alla presenza della criminalità organizzata. In proposito, appare fondato il rischio che le organizzazioni criminali, a fronte della sostanziale debolezza del tessuto produttivo dell'agricoltura, possano orientare la propria capacità di pressione e di investimento in tale settore, garantendosi così la possibilità di riciclare capitali di provenienza illecita e di accedere ai finanziamenti pubblici destinati allo sviluppo dell'agricoltura.
I settori nei quali i predetti fenomeni di illegalità e il condizionamento della criminalità organizzata si concentrano sono diversi e investono sia gli aspetti organizzativi e il funzionamento dell'attività produttiva sia gli aspetti strutturali delle imprese agroalimentari.
Innanzitutto, viene in evidenza la situazione del mercato del lavoro agricolo, con i noti fenomeni del «lavoro nero», dello sfruttamento della manodopera, spesso immigrata e irregolare, che si realizza con il «caporalato» nell'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nonché dell'inosservanza delle normative sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. Vi sono poi i casi di vere e proprie truffe agli enti previdenziali, per esempio attraverso la costituzione di rapporti di lavoro totalmente o parzialmente fittizi.
Altro campo di enorme importanza è quello delle frodi e delle contraffazioni dei prodotti agrolimentari, fenomeno che produce danni per i consumatori, sia dal punto di vista economico sia da quello della sicurezza alimentare, per i produttori onesti, che vedono alterato il gioco della concorrenza, nonché in generale, per l'economia nazionale, in considerazione dell'incidenza negativa sull'immagine e sui consumi dei prodotti interessati, anche a livello internazionale.
Altrettanto gravi appaiono poi le denunce circa i tentativi delle organizzazioni criminali di esercitare un controllo delle filiere di produzione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari o addirittura di acquisire il controllo e le proprietà delle aziende. Tali tentativi si realizzano attraverso pressioni, minacce, furti ed estorsioni nei confronti degli agricoltori

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oppure attraverso il fenomeno dell'usura, che trae alimento dalla tradizionale carenza di liquidità e di redditività delle imprese del comparto. È stata per esempio denunciata l'esistenza di un vero e proprio «mercato fondiario parallelo», in cui gli agricoltori sono costretti a cedere la terra o l'attività ai clan. In tal modo, un gran numero di imprese legali rischiano di finire nell'orbita delle organizzazioni delinquenziali, a scapito del mercato e delle aziende che operano in condizioni di legalità.
Va in proposito ricordato che, come emerso dagli allarmi provenienti dalle associazioni di rappresentanza settoriale, la concreta presenza degli interessi delle organizzazioni criminali in agricoltura è questione riferibile non soltanto al Meridione, ma anche ad importanti regioni settentrionali.
A tal fine, la Commissione Agricoltura intende avviare una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, allo scopo di analizzare in profondità la natura e l'entità dei fenomeni di illegalità che interessano il sistema agroalimentare, per verificare i settori nei quali essi si manifestano, le ragioni che sembrano rendere il sistema stesso particolarmente esposto a tali fenomeni, le distorsioni che essi provocano nel funzionamento dei mercati, i rischi che ne derivano per le imprese, i lavoratori, i consumatori e, più in generale, per il sistema economico e produttivo, gli strumenti di carattere legislativo e amministrativo che è possibile mettere a punto per contrastarli efficacemente e per garantire il corretto e libero svolgimento delle attività produttive. In tale ambito, speciale attenzione andrà riservata all'analisi della presenza e delle modalità di azione delle organizzazioni criminali.
In particolare, potranno aver luogo le seguenti audizioni:

Ministri con competenze nella materia oggetto dell'indagine;

rappresentanti delle regioni e degli enti locali;

rappresentanti di autorità, organismi ed enti pubblici che possono fornire un contributo all'analisi di tutti i fenomeni di illegalità nel sistema agroalimentare, ivi comprese anche le forze di polizia e la magistratura;

rappresentanti delle organizzazioni delle imprese agroalimentari e delle altre organizzazioni di categoria interessate ai temi oggetto dell'indagine;

rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

rappresentanti di centri di studio e ricerca e di esperti della materia.
Potranno inoltre essere programmate alcune missioni, il cui dettagliato programma sarà sottoposto a specifica autorizzazione del Presidente della Camera.
L'indagine conoscitiva dovrà concludersi entro il mese di luglio 2010.

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ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sulla rilevanza delle produzioni agroalimentari italiane nel contesto della dieta mediterranea.

PROGRAMMA

Presso l'UNESCO è in corso di esame la proposta avanzata dall'Italia, insieme con la Spagna, la Grecia e il Marocco, per l'inserimento della dieta mediterranea nell'elenco del patrimonio culturale immateriale dell'umanità.
La «dieta mediterranea» - un'alimentazione che si basa sul consumo di pane, pasta, legumi, pesce, frutta, ortaggi, olio di oliva e di giuste quantità di carne, e lo stile di vita che vi è connesso - è venuta all'attenzione, a livello internazionale, per la bassa mortalità e per la minor incidenza di malattie cardiovascolari riscontrate nelle popolazioni mediterranee che la seguono. Nella formula «dieta mediterranea» si racchiudono quindi un modello alimentare rappresentato da una complessa formula nutrizionale, fondata su una propria specificità di saperi e di tradizioni fondamentali per la salubrità e la qualità del cibo, che comprendono anche le buone pratiche agricole, e un modello sano e positivo di vita, tramandato di generazione in generazione.
L'affermazione della dieta mediterranea potrebbe rivelarsi decisiva ai fini di un innalzamento dei redditi agricoli delle zone mediterranee. Tali zone, per motivi idrogeologici, morfologici ed anche geografici, non si trovano nelle condizioni di poter competere a livello europeo con le aree che vantano le migliori condizioni agronomiche e, ancor meno, con le grandi aree agricole mondiali, che possono avvantaggiarsi di minori costi di produzione. Il valore nutrizionale delle produzioni mediterranee, però, potrebbe fornire ai produttori agricoli italiani il valore aggiunto da essi lungamente atteso.
È pertanto necessario dare vita ad una specifica strategia coordinata di supporto alla proposta avanzata in sede UNESCO e conseguentemente avviare un'azione promozionale della dieta mediterranea, nella consapevolezza condivisa della necessaria concomitanza della promozione di tale modello alimentare con il rilancio dell'agricoltura italiana.
La Commissione Agricoltura ritiene dunque opportuno dedicare una specifica attività conoscitiva a tale tema, colto a tratti nel dibattito pubblico italiano ed europeo (ma molto sentito nel mondo agricolo che ha bene presente l'occasione produttiva ad esso correlata), ritenendo che nel contesto attuale è necessario assicurare l'utilizzo economico di ogni risorsa, anche immateriale, quale quella rappresentata dalla bontà del modello nutrizionale mediterraneo.
L'indagine conoscitiva che si ritiene di avviare, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dovrebbe svolgersi mediante audizioni di esperti, delle organizzazioni rappresentative degli operatori del settore e dei soggetti pubblici competenti nelle materie in questione.
L'indagine conoscitiva dovrà concludersi entro il mese di luglio 2010.

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ALLEGATO 3

Sostegno agli agrumeti caratteristici. (C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico

Art. 1.
(Finalità).

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.

Art. 2.
(Territori interessati).

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi che possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.
2. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni.

Art. 3.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nel territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un contributo annuale a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi.
2. Le spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: ordinaria manutenzione di macere a

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secco, di gradini e di canali di irrigazione, potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

Art. 4.
(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti abbandonati).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti ricadenti nel territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, a decorrere dall'anno 2010, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi.
2. Le spese per il ripristino degli agrumeti abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, di gradini e di canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante obbligatoriamente dell'ecotipo presente nelle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di pali tutore e triangoli di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo, messa a dimora o ripristino di alberi a foglie persistenti sviluppati a forma di alta spalliera per costituire frangivento, acquisto e messa in opera di un impianto completo di irrigazione.
3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino. Terminate le attività di ripristino, i beneficiari hanno diritto di accesso al contributo annuale di cui all'articolo 3.

Art. 5.
(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino degli agrumeti, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, sono eseguiti in conformità alla legislazione vigente e in particolare alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 6.
(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici).

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato «Fondo», con la dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i comuni individuati ai sensi dell'articolo 2.

Art. 7.
(Procedura per l'assegnazione dei contributi).

1. Ciascuna regione determina l'entità delle risorse finanziarie da assegnare ai

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singoli comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 situati nel proprio territorio e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare rispettivamente ai contributi di cui agli articoli 3 e 4. Disciplina, altresì, le modalità procedurali per l'assegnazione dei medesimi contributi, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Può altresì stabilire ulteriori requisiti ai fini dell'assegnazione dei contributi.
2. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti presentano domanda al comune nel cui territorio gli agrumeti sono situati entro il 31 maggio di ciascun anno, corredata di idonea documentazione tecnica.
3. Il comune provvede all'istruttoria delle domande presentate, procedendo, in particolare, all'accertamento delle caratteristiche colturali e dello stato dell'agrumeto per il quale la domanda è stata presentata. Per ciascuna domanda il comune redige un'apposita relazione.
4. Le risultanze dell'istruttoria e le relazioni redatte ai sensi del comma 3 sono comunicate alla regione, entro il termine di due mesi.
5. Ciascuna regione, entro il limite delle risorse finanziarie determinato ai sensi del comma 1, provvede all'assegnazione dei contributi. A tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di contributi di cui agli articoli 3 e 4, è assegnato un contributo determinato in proporzione al numero di alberi di agrumi per cui è stata presentata domanda, per un importo calcolato in base all'ammontare delle risorse disponibili e al numero di alberi di agrumi indicato nella domanda.

Art. 8.
(Controlli e sanzioni).

1. Le regioni provvedono allo svolgimento dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dalla presente legge.
2. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un terzo a quattro quinti dei contributi erogati. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4 per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.
3. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo, salva diversa determinazione della regione. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4 in via definitiva.
4. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli e per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.
5. Le regioni provvedono ad applicare le sanzioni di cui al presente articolo e destinano le somme da esse derivanti alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo modalità determinate da ciascuna regione.