CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 febbraio 2010
278.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008 (C. 3033 Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 3033 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008»,
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, ed abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, ed abb. recante «Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia»;
richiamate, in particolare, le previsioni del comma 2 dell'articolo 1 che rimettono ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, sentito il Ministro della salute e previo parere del Consiglio universitario nazionale, la definizione della disciplina del riconoscimento dei crediti formativi, nonché delle modalità per l'accesso al corso di laurea in fisioterapia e per lo svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente;
considerato che le materie della «istruzione» e delle «professioni» sono attribuite alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
tenuto altresì conto che la Corte costituzionale ha più volte affermato (sentenze n. 153 del 2006, n. 57 del 2007, n. 138 del 2009) che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, in ragione del suo carattere necessariamente unitario, allo Stato;
considerato pertanto che l'intervento del legislatore trae origine, in questo caso, dall'esigenza di assicurare una disciplina unitaria per garantire le aspettative degli interessati, alla luce della successione in materia di differenti interventi normativi;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca (nuovo testo C. 2064 Grimoldi)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2064 Grimoldi, recante «Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi Regina Margherita di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca»,
rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni,
tenuto conto che la Corte Costituzionale (sentenze nn. 478 del 2002 e 307 del 2004) ha evidenziato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e regioni,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 4

5-01224 Sani: Abrogazione delle leggi istitutive dei comuni di Seggiano e di Follonica

TESTO DELLA RISPOSTA

Il problema sollevato con l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta odierna può considerarsi definitivamente risolto.
Infatti, in seguito alla verifica dell'attualità delle norme inserite nella legge 18 febbraio 2009 n. 9, di conversione del decreto legge 22 dicembre 2008 n. 200 - effettuata dal Ministero dell'interno, per il tramite delle Prefetture e su richiesta del Ministero per la semplificazione normativa - le disposizioni relative all'istituzione dei Comuni di Seggiano e di Follonica sono state inserite nell'elenco di norme da sottrarre agli effetti abrogativi.
Con il successivo decreto legislativo 14 dicembre 2009, n. 179 (il cosiddetto salva-leggi) approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 novembre scorso, sono state indicate le leggi statali da mantenere in vigore, tra cui sono comprese quelle segnalate da questa Amministrazione e, pertanto, anche le norme relative all'istituzione dei due Comuni in provincia di Grosseto.

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ALLEGATO 5

5-01257 Zazzera: Mancato accoglimento della richiesta di convocazione del consiglio comunale di Martina Franca sulla questione dell'assunzione di personale

TESTO DELLA RISPOSTA

Occorre premettere che la disposizione dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 pone in capo al presidente del consiglio comunale l'obbligo di convocare e riunire il consiglio entro venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Non è invece previsto dalla medesima normativa l'obbligo del consiglio di deliberare sugli argomenti proposti dalla minoranza consiliare richiedente la convocazione.
L'obbligo di deliberare, invero, segue i principi che regolano l'attività deliberativa del consiglio, derivanti da prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari.
Inoltre, si precisa che l'intervento sostitutivo del Prefetto, di cui al comma 5 del citato articolo 39, trova applicazione esclusivamente in caso di inadempimento da parte del Presidente rispetto all'obbligo di procedere alla convocazione del Consiglio.
Nel caso di specie, peraltro, il Presidente del Consiglio Comunale, in ottemperanza ad un parere reso dalla Prefettura di Taranto, con nota del 2 marzo 2009, ha provveduto a convocare il Consiglio Comunale per il giorno 12 marzo 2009.
Dopo una serie di aggiornamenti la seduta del Consesso si è svolta il 13 maggio 2009 e, dopo ampia discussione si è conclusa con la decisione di provvedere alla verifica della regolarità e legittimità della procedura svolta e di trasmettere tutti gli atti assunti dall'Amministrazione alla Ragioneria Generale dello Stato, alla Procura Generale della Corte dei Conti, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'interno ed al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune.
Al momento, gli organi cui sono stati trasmessi gli atti non hanno ancora fornito risposta in merito alla regolarità e legittimità delle procedure svolte.
In proposito, il Sindaco del Comune di Martinafranca ha rappresentato che le deliberazioni della Giunta Comunale stigmatizzate dall'interrogante sono state assunte, per competenza, nel rispetto della legislazione vigente in materia (articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 5, comma 4, della legge n. 12 del 1997, articolo 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000), dello Statuto Comunale e dei Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
L'Amministrazione interessata, infine, ha precisato che tutti i provvedimenti amministrativi appena citati risultano, allo stato, definitivi e pienamente efficaci non avendo subito alcuna impugnativa né giurisdizionale né ordinaria amministrativa.

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ALLEGATO 6

5-02086 Schirru: Espulsione di un cittadino senegalese.

5-02088 Pili: Espulsione di un cittadino senegalese.

5-02098 Zaccaria: Espulsione di un cittadino senegalese.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni degli onorevoli Zaccaria, Schirru e Pili sul medesimo argomento.
Assicuro innanzitutto che la vicenda del cittadino senegalese Talla Ndao sì è risolta nel senso auspicato dagli interroganti. Infatti il 14 dicembre scorso allo stesso è stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari in seguito al riconoscimento, da parte della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotone - nella seduta del 3 dicembre 2009 -, della sussistenza dell'esigenza di protezione umanitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
Prima di tale esito favorevole, secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Cagliari, il cittadino senegalese Talla Ndao, in qualità di commerciante ambulante aveva presentato presso la Questura del capoluogo una istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.
A seguito di accertamenti esperiti per verificare l'eventuale esistenza di pregiudizi penali a suo carico erano emerse due differenti condanne. La prima con Decreto penale del GIP del Tribunale di Cagliari emesso in data 28 ottobre 2004 - divenuta irrevocabile in data 11 dicembre 2004 - per violazione delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 171-ter, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941 n. 633. La seconda con Sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione distaccata di Iglesias, del 31 gennaio 2006 - irrevocabile il 13 maggio 2006 - di applicazione della pena su richiesta delle parti per violazione delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 171-ter, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 1941 n. 633.
Come evidenziato anche dagli interroganti, l'articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, dispone testualmente la revoca e, implicitamente, il diniego del permesso di soggiorno quale misura amministrativa da adottare in presenza dei reati relativi alla tutela del diritto di autore ed a quelli degli articoli 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchio, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale.
La stessa normativa non consente alle autorità amministrative alcun margine di discrezionalità, sia in merito alla revoca od al diniego del permesso di soggiorno, sia in merito all'adozione di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale a carico della persona responsabile dei reati in questione, atteso che tali provvedimenti discendono necessariamente dall'esistenza di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile.

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Tale assenza di discrezionalità è stata più volte affermata anche in sede giurisdizionale, sul presupposto che non può essere rimessa all'autorità amministrativa (bensì alla legge) la definizione in concreto dei requisiti che i cittadini stranieri devono possedere per entrare e soggiornare legalmente sul territorio nazionale.
Pertanto, in considerazione dell'efficacia ostativa che la legge fa derivare dall'aver riportato una condanna divenuta irrevocabile per tali fattispecie di reati, in data 29 settembre 2009 la Questura notificava all'interessato una comunicazione di avvio del procedimento di rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno, assegnando un termine per la presentazione di eventuale documentazione integrativa.
Sebbene il signor Ndao Talla avesse poi effettivamente prodotto delle memorie difensive - nonché una istanza di rilascio di permesso dì soggiorno per lavoro subordinato, fondata sull'asserito presupposto di aver nel frattempo trovato un impiego in qualità di collaboratore familiare - tali nuove circostanze non consentivano comunque una differente valutazione.
Con successivo decreto del Prefetto del 27 ottobre 2009 veniva conseguentemente disposta l'espulsione dal territorio nazionale del signor Talla Ndao che, pertanto, veniva accompagnato presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Lamezia Terme, ed ivi trattenuto, in forza di un provvedimento del Questore, in attesa del rimpatrio.
La legittimità dei provvedimenti adottati è stata confermata dal Giudice di pace di Lamezia Terme che, il 30 ottobre scorso, ha convalidato l'espulsione ed il trattenimento presso il Centro.
Dopo 29 giorni di permanenza presso il CIE, il successivo 24 novembre, il cittadino extracomunitario faceva pervenire alla Questura di Catanzaro una domanda di protezione internazionale, il cui iter si è concluso con l'esito favorevole che ho già descritto.