CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2010
272.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (Nuovo testo C. 1441-quater/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1441-quater/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»;
rilevato che il nuovo testo reca una pluralità di disposizioni riconducibili a materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quali: difesa e Forze armate; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;ordine pubblico e sicurezza; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali sull'istruzione; previdenza sociale; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
tenuto conto che il testo interviene altresì su materie di competenza concorrente tra Stato e regioni tra cui, in particolare, tutela e sicurezza del lavoro; tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
rilevato che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 24, che reca «Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi», indica tra i principi e criteri direttivi la «ridefinizione dei presupposti oggettivi e la precisazione dei requisiti soggettivi in materia di congedi, aspettative e permessi, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina»;
segnalato, in proposito, come tali principi si configurino più propriamente come ambito materiale della predetta disposizione di delega, senza conseguentemente che siano individuati puntualmente criteri e principi direttivi da seguire nella sua attuazione;
tenuto conto che il comma 7 dell'articolo 29 delega il Governo ad armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco senza tuttavia prevedere l'espressione del parere parlamentare;
rilevato che l'articolo 34-bis, in materia di spese di giustizia nel processo del lavoro, prevede la soppressione della voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, e che tale voce risulta già soppressa dal decreto-legge n. 200 del 2008 convertito in legge dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9;

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evidenziato che l'articolo 38, che introduce una generica facoltà del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione del mercato del lavoro, da una parte non specifica il tipo di atto da adottare né i criteri da seguire per l'individuazione delle misure e, dall'altra parte, si configura come un ambito di intervento che sembra ricadere, in maniera trasversale, nella materia di competenza esclusiva dello Stato «previdenza sociale», nella materia di competenza concorrente «tutela e sicurezza del lavoro» e nella materia di competenza residuale delle regioni «servizi sociali»;
segnalato che l'articolo 52 - che interviene sulla materia dell'accertamento in sede giudiziaria della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - potrebbe incidere sulle aspettative dei lavoratori, che sulla base del quadro legislativo all'epoca vigente, avevano rifiutato entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato e avevano avviato un'azione giudiziaria, contando su un quadro legislativo che non solo consentiva di ottenere risarcimenti in luogo di indennizzi, ma permetteva anche la conversione giudiziale del rapporto di lavoro; per quanto riguarda i datori di lavoro, inoltre, la disposizione sembra precludere l'applicabilità di misure esclusivamente indennitarie a coloro che non avevano proceduto ad offerta entro il 30 settembre 2008,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 24, comma 1, lettera d), che reca «Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi», appare opportuno indicare principi e criteri direttivi più puntuali, considerato che il riferimento - attualmente previsto nel testo - alla «ridefinizione dei presupposti oggettivi e la precisazione dei requisiti soggettivi in materia di congedi, aspettative e permessi, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina», sembra configurarsi come ambito materiale della disposizione di delega piuttosto che come principi e criteri direttivi da seguire nella relativa attuazione;
b) al comma 7 dell'articolo 29, che reca una delega al Governo per l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si segnala l'opportunità di prevedere l'espressione del parere parlamentare;
c) si segnala l'esigenza di eliminare il riferimento alla voce di cui all'articolo 34-bis, che risulta già soppressa dal decreto legge n. 200 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9;
d) all'articolo 38, che introduce una generica facoltà del Ministro del lavoro di prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, appare opportuno specificare il tipo di atto da adottare ed i criteri da seguire per l'individuazione delle misure, tenendo altresì presente che si tratta di un ambito di intervento che sembra ricadere, in maniera trasversale, nella materia di competenza esclusiva dello Stato «previdenza sociale», nella materia di competenza concorrente «tutela e sicurezza del lavoro» e nella materia di competenza residuale delle regioni «servizi sociali»;
e) con riguardo all'articolo 52 - che interviene sulla materia dell'accertamento in sede giudiziaria della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - valuti la Commissione di merito se dall'individuazione del limite temporale del 30 settembre 2008 non possa derivare un'irragionevole disparità di trattamento tra categorie di lavoratori e di datori di lavoro.

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ALLEGATO 2

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica (Nuovo testo C. 2722, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2722, approvata dal Senato, recante «Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica»;
considerato che le disposizioni da essa recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» nel cui ambito rientra la tutela delle aree marine protette, che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
richiamata altresì la sentenza n. 233 del 2009, in cui la Corte Costituzionale ricorda che le acque marine e costiere, a differenza delle acque dolci interne, che hanno un preciso collegamento al bacino territoriale di riferimento, in cui si configura la competenza regionale, coinvolgono interessi cui sovrintendono organi statali;
tenuto conto che i commi 9 e 10 dell'articolo 1 attribuiscono direttamente ai comuni la possibilità di istituire campi di ormeggio per la tutela e la salvaguardia di particolari tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica, anche non ricompresi nelle aree marine di reperimento, purché a questo adiacenti e caratterizzate da chiara necessità di tutela ambientale, e che gli stessi dovranno redigere mappe ecologiche e di vulnerabilità dei fondali, nonché - ove necessario - studi di incidenza,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) in considerazione della valenza di carattere generale che caratterizza la disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, che attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la potestà di emanare linee guida per l'applicazione della legge, si valuti l'opportunità di una collocazione della stessa nei primi commi della proposta di legge ovvero - qualora l'intenzione sia quella di limitarne l'applicazione alle previsioni di cui ai commi 9 o 10 - di esplicitare tale riferimento;
b) al comma 10 dell'articolo 9 appare opportuno specificare che la disposizione si riferisce ai «comuni di cui al comma 9».

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ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (Nuovo testo C. 3084 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3084 Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»;
considerato che il provvedimento reca disposizioni volte ad assicurare la funzionalità del sistema giudiziario, prevedendo in particolare la proroga delle funzioni dei magistrati onorari, misure volte alla copertura di sedi giudiziarie rimaste vacanti per difetto di magistrati richiedenti e interventi diretti ad accelerare la digitalizzazione della giustizia nel processo civile e penale;
ritenuto che il contenuto del provvedimento sia riconducibile, prevalentemente, alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
richiamato il parere favorevole espresso da questo Comitato il 28 ottobre 2008 con riferimento al disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, di contenuto in parte analogo a quello in esame (con riferimento alla copertura delle sedi disagiate);
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;
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PARERE FAVOREVOLE