CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2010
271.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (Atto n. 150).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto,
rilevato che:
l'istituto della «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 60 della legge n. 69 del 2009 nonché dei principi della direttiva 2008/52/CE, viene configurato, per determinate materie, come condizione di procedibilità del successivo eventuale giudizio;
che il procedimento di mediazione si svolge secondo le forme dei procedimenti di volontaria giurisdizione;
al mediatore, in caso di mancato raggiungimento di un accordo amichevole, è attribuito il potere di formulare una proposta di mediazione: potere che - deve ritenersi - le parti implicitamente gli conferiscono nel momento stesso in cui instaurano il procedimento di mediazione;
la predetta proposta, in caso di fallimento della conciliazione, produrrà, nell'ambito del successivo eventuale giudizio, le rilevanti conseguenze in materia di spese processuali previste dall'articolo 13;
il sistema configurato dallo schema di decreto legislativo, pertanto, non può che reggersi su una figura di mediatore «forte»: dotato di solida preparazione, di competenze tecniche specialistiche nelle materie in relazione alle quali è chiamato ad operare, di requisiti che garantiscano il massimo grado di imparzialità; gli organismi di conciliazione, a loro volta, dovranno assicurare il massimo livello di serietà ed efficienza;
risulta quindi necessario che sia prevista direttamente dal decreto legislativo quantomeno una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza degli organismi di conciliazione;
l'articolo 4, comma 1, primo periodo, prevede che la domanda di mediazione sia presentata mediante il deposito di un'istanza presso un organismo di conciliazione, senza indicare alcun criterio di competenza territoriale; appare quindi necessario prevedere opportuni criteri di competenza territoriale al fine di scongiurare che la norma si presti a strumentalizzazioni che, in ipotesi, potrebbero rendere eccessivamente onerosa alla parte convenuta la partecipazione al procedimento di mediazione in un luogo molto distante dalla sua residenza o sede;
la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione potrà essere determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;
l'articolo 4, comma 1, secondo periodo, fa dipendere la litispendenza non dal deposito dell'istanza di mediazione ma dal fatto di un terzo, poiché per determinare

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il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione alle altre parti, effettuata dal responsabile dell'organismo ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
appare opportuno che anche il tempo della domanda sia determinato con riguardo al deposito dell'istanza;
l'articolo 4, comma 3, prevede a carico dell'avvocato un obbligo di informazione sanzionato con la nullità del contratto stipulato con l'assistito;
l'applicazione della sanzione della nullità e della relativa disciplina appaiono, nel caso di specie, inappropriate; al contrario, non sembrano sussistere ostacoli alla qualificazione del comportamento omissivo dell'avvocato in termini di illecito disciplinare;
l'articolo 5, comma 1, elenca le materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità rispetto all'azione giudiziaria, comprendendovi la materia dei «patti di famiglia»; tale materia si caratterizza non solo per la frequente intersezione di diritti disponibili e diritti indisponibili, ma anche per gli ambiti e confini ancora incerti nell'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza;
appare quindi opportuna una precisa indicazione dell'oggetto delle controversie, riconducibili alla predetta materia, che devono costituire oggetto di mediazione;
risulta inoltre necessario sopprimere il comma 7 dell'articolo 5, poiché non appare conferente configurare la mediazione come condizione di procedibilità rispetto al procedimento arbitrale, che è procedimento privato, per sua natura celere e dotato di attitudine alla conciliazione;
all'articolo 8, appare opportuno disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di proceduta civile;
la disciplina del dovere di riservatezza di cui all'articolo 9, potrebbe essere completata con la previsione dell'obbligo del mediatore di restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta nel corso del procedimento medesimo; tale previsione risulterebbe tra l'altro prodromica e strumentale in ordine al rispetto del divieto di utilizzazione in giudizio delle dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione, previsto dall'articolo 10;
all'articolo 10, in considerazione della ratio della disposizione medesima, che è quella di impedire che le dichiarazioni e informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione siano successivamente riversate nel giudizio, occorre valutare la possibilità di prevedere che sulle predette dichiarazioni e informazioni non sia ammesso, oltre alla prova testimoniale, anche il giuramento decisorio;
appare altresì opportuno valutare la possibilità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia prevista direttamente dal decreto legislativo una disciplina di principio relativa ai requisiti che garantiscano elevati livelli di formazione, competenza tecnica e imparzialità del mediatore, nonché la serietà e l'efficienza dell'organismo di conciliazione;
2) all'articolo 4, comma 1, sia previsto che la competenza territoriale dell'organismo di conciliazione sia determinata in ragione della presenza della sede dello stesso nell'ambito del distretto della Corte

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d'appello comprendente la circoscrizione del tribunale competente per la causa di merito;
3) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, siano soppresse le parole «a pena di nullità del contratto concluso con l'assistito»;
4) sia soppresso il comma 7 dell'articolo 5;

e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la litispendenza si produca dal momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo di conciliazione;
b) all'articolo 5, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di precisare l'oggetto della materia denominata «patti di famiglia»;
c) all'articolo 8, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione di una parte alla mediazione, anche con riferimento all'articolo 116 del codice di proceduta civile;
d) all'articolo 9, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il mediatore, concluso il procedimento di mediazione, sia tenuto a restituire alle parti la documentazione dalle stesse redatta o prodotta;
e) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inammissibilità anche del giuramento decisorio;
f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la conciliazione conclusa dagli organismi di conciliazione predisposti in base agli articoli 18 e 19, nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, producano gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile.

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ALLEGATO 2

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.

SUBEMENDAMENTI

Subemendamenti all'emendamento 1.200.

All'ultimo periodo le parole: non oltre il 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti: non oltre il 31 dicembre 2011.
0. 1. 200. 1.Zeller, Brugger.

Subemendamenti all'emendamento 3.0100.

Al comma 1 premettere il seguente: Ai magistrati nominati con il decreto ministeriale 2 ottobre 2009, possono essere attribuite, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le funzioni requirenti al termine del tirocinio anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
0. 3. 0100. 7.Rao.

All'emendamento 3.0100, lettera a), capoverso articolo 9-bis, sostituire il comma 1 e il comma 2 con il seguente:
«1. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 13, possono essere assegnati agli uffici di Procura della Repubblica i magistrati ordinari nominati con decreto ministeriale 2 ottobre 2009, immessi nel ruolo organico della magistratura al termine del tirocinio anche anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità».

e conseguentemente sopprimere la lettera b).
0. 3. 0100. 4. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio).

1. Con provvedimento motivato il Consiglio Superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi ad un ufficio della Procura della Repubblica dichiarato sede disagiata dallo stesso Consiglio Superiore della Magistratura.
0. 3. 0100. 8.Di Pietro, Palomba.

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Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2,
0. 3. 0100. 1.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: Salvo quanto previsto con le seguenti: Anche in deroga a quanto previsto.
0. 3. 0100. 2.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: di due anni e sei mesi con le seguenti: di un anno.
0. 3. 0100. 3.Di Pietro, Palomba.

Subemendamento all'emendamento 3.0100.

Al comma 1, lettera a), comma 2 dopo le parole: prima valutazione di professionalità sono aggiunte le seguenti: da compiere dopo un anno di assegnazione alla sede provvisoria.
0. 3. 0100. 10.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso, comma 2, la parola: disponibili con le seguenti: sedi disagiate.
0. 3. 0100. 5.Di Pietro, Palomba.

Subemendamento all'emendamento 3.0101. 2.

Al comma 1 premettere il seguente:
1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 45, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Sulla conferma delle funzioni direttive il Consiglio superiore della magistratura delibera, di concerto con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni»,.
0. 3. 0101. 2.Contento.

Subemendamento all'emendamento 3.0101.

Dopo l'articolo 3-bis inserire il seguente:

Art. 3-ter.
(Modifica del decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109).

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, la lettera n) è sostituita dalla seguente:
n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate, anche in funzione della produttività dei servizi stessi, dagli organi competenti;».
0. 3. 0101. 1.Contento.

All'articolo 3-ter, capoverso articolo 26-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
0. 3. 101. 3. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

All'articolo 3-quater, capoverso comma 1, sopprimere la lettera b).
0. 3. 0101. 4. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

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ALLEGATO 3

Decreto-legge 193/2009: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I giudici onorari e i vice procuratori onorari il cui mandato è scaduto il 31 dicembre 2009 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita una ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1o gennaio 2010 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010.»
1. 200. (nuova formulazione). Governo.

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: Il trasferimento d'ufficio di cui al presente articolo può essere disposto esclusivamente in sedi disagiate che distano oltre 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.

Conseguentemente al comma 8 aggiungere il seguente periodo: Nel caso di trasferimento d'ufficio in una sede disagiata che dista meno di 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998 n. 133 è ridotta alla metà di quanto previsto dal medesimo articolo.
3. 8. (nuova formulazione). Contento.

Al comma 1, all'ultimo periodo sopprimere le seguenti parole: all'interno di altri distretti della stessa regione.
3. 9.Contento.

Subemendamenti all'emendamento 3.0100.

Al comma 1 premettere i seguenti:
1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero

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dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.
*0.3.0100.7.Rao, Ria.

Al comma 1 premettere i seguenti:
1. Con provvedimento motivato, il Consiglio superiore della magistratura, ove alla data di assegnazione delle sedi ai magistrati nominati con i decreti ministeriali 23 aprile 2009 e 2 ottobre 2009 sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei posti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133, può attribuire esclusivamente ai predetti magistrati, in deroga all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche antecedentemente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.
2. Fino al conseguimento della prima valutazione di professionalità, l'esercizio dell'azione penale in relazione a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare da parte dei magistrati requirenti di cui al comma 1 deve essere assentito per iscritto dal procuratore della Repubblica ovvero dal procuratore aggiunto o da altro magistrato appositamente delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
3. Il procuratore della Repubblica può disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto di cui al comma 2 non sia necessario se si procede nelle forme del giudizio direttissimo mediante presentazione diretta dell'imputato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio.
*0.3.0100.4. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando, Palomba.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160).

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Articolo 9-bis. (Assegnazione di sede al termine del periodo di tirocinio). 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna i magistrati che hanno ottenuto un positivo giudizio di idoneità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 ad una sede provvisoria, per la durata di due anni e sei mesi.

2. Dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità, con provvedimento motivato il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, assegna, anche in deroga all'articolo 13, commi 3 e 4, i magistrati di cui al comma 1 agli uffici giudiziari individuati quali disponibili dallo stesso Consiglio superiore della magistratura»;
b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione» sono soppresse;
3. 0100.Governo.

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Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario deve assicurare la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, in modo da garantire l'uniformità delle procedure di gestione nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio.
1-ter. Il magistrato capo dell'ufficio giudiziario è tenuto a comunicare al Ministro della giustizia, esclusivamente per via informatica e con cadenza trimestrale, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dallo stesso Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al solo fine di monitorare la produttività dei servizi stessi. I dati trasmessi sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura e possono essere pubblicati in forma sintetica sul sito internet del Ministero della giustizia».

Art. 3-ter.
(Formazione dei magistrati che aspirano al conferimento di incarichi direttivi).

1. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
d-bis) all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado;».

2. Nel titolo III, dopo il capo II è inserito il seguente:

Capo II-bis.
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRETTIVI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO

Art. 26-bis.
(Oggetto)
.

1. I corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado sono mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.
2. Al termine del corso di formazione, il comitato direttivo, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti nonché di ogni altro elemento rilevante, formula per ciascun partecipante una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.
3. La valutazione è comunicata al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza in ordine al conferimento dell'incarico direttivo.
4. La valutazione positiva di idoneità conserva validità per cinque anni.
5. Possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, soltanto i magistrati che abbiano partecipato al corso di formazione».

Art. 3-quater.
(Modifica della legge 24 marzo 1958, n. 195).

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «, esclusi quelli di pretore dirigente nelle

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preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture,» sono soppresse;
b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Il Ministro della giustizia, nell'atto del concerto, esprime le sue motivate valutazioni solo in ordine alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi».
3. 0300.Governo.

Art. 3.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: fino all'adozione con le seguenti: fino all'entrata in vigore.

Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Fino all'adozione con le seguenti parole: Fino all'entrata in vigore.
4. 7.Zaccaria.

Al comma 2 sopprimere le parole:, nei casi consentiti,.
*4. 3. Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Andrea Orlando.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nei casi consentiti.
*4. 100.Governo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1 contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse con le seguenti: dei predetti decreti, le notificazioni e comunicazioni.
4. 200.Governo.

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: Allo stesso modo si procede sono inserite le seguenti: per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e.
4. 106.Governo.

Al comma 5, primo periodo, le parole: all'Allegato n. 6 sono sostituite dalle seguenti: agli Allegati n. 6 e n. 7.
4. 105.Governo.

Al comma 5, secondo periodo, è aggiunta in fine la seguente frase: limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate.
4. 110.Governo.

Al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
e)
all'articolo 530, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490 secondo comma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.»;
f) all'articolo 533, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Il Commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non

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può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo.»;
g) all'articolo 540 il primo comma è soppresso.
h) all'articolo 569, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.»;
i) all'articolo 591-bis, primo comma, è aggiunto in fine il seguente periodo:
«Si applica l'articolo 569 quarto comma.»;
4. 112.Governo.

Dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile» sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo l'articolo 169-ter è aggiunto il seguente:
«Art. 169-quater. Ulteriori modalità del pagamento del prezzo di acquisto - Il prezzo di acquisto può essere versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale.»;
b) l'articolo 173-quinquies è sostituito dal seguente:
«Art. 173-quinquies. Ulteriori modalità di presentazione delle offerte di acquisto, di prestazione della cauzione e di versamento del prezzo. - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta di acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione dei documenti informatici teletrasmessi.
Il versamento del prezzo può essere effettuato con le stesse modalità di cui al primo comma»;
c) dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 161-ter. Vendite con modalità telematiche - Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili ed immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile, nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche.
Con successivi decreti le regole tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica.»;
d) dopo l'articolo 169-ter è inserito il seguente:
Art. 169-quater. Prospetto riepilogativo delle stime e delle vendite - I soggetti nominati commissionari a norma dell'articolo 532 del codice, o ai quali sono affidate le vendite con incanto a norma dell'articolo 534 del medesimo codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale ed all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione, per ciascuna procedura esecutiva,

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della tipologia dei beni pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'articolo 518 del codice, della stima effettuata dall'esperto nominato e del prezzo di vendita.».
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che individua le regole tecnicooperative per lo svolgimento delle vendite con modalità telematiche previsto dall'articolo 161-quater del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile», introdotto dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto.
4. 113.Governo.

Al comma 11, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 con le seguenti: ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. 6.Zaccaria.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

1. All'articolo 3, comma 128, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: «per gli anni 2008, 2009 e 2010» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2012».
4. 05.Governo.