CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2010
270.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 1. Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
* 1. 2. Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 2, dopo le parole: di priorità inserire le seguenti:, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e della data di presentazione della domanda,.
1. 3.Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: di priorità inserire le seguenti:, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda,.
1. 3.(Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: dei trattamenti pensionistici aggiungere le seguenti: ai lavoratori che, a parità di mansioni, hanno svolto un'attività usurante per un periodo più lungo.
1. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Il meccanismo di priorità di cui al comma 2 dovrà essere fondato dando preferenza ai seguenti criteri:
a) maggiore durata del lavoro usurante svolto;
b) lavori in cassoni ad aria compressa;
c) lavori in galleria, cava o miniera;
d) lavori espletati in spazi ristretti: all'intero di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie;
e) lavori notturni continuativi, a turni o per l'intero anno lavorativo;
f) lavori di asportazione dell'amianto;
g) conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai nove posti (adibiti a servizio pubblico);
h) addetti alla catena di montaggio.
1. 5.Delfino, Poli.

ART. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, sostituire le parole: del Ministero del lavoro, della

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salute e delle politiche sociali con le seguenti: dei predetti Ministeri e, dopo le parole: sugli stessi enti, istituti e società, aggiungere le seguenti: rispettivamente vigilati.

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute e sopprimere le parole da:, nonché fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: tra il Ministero sino a: dei predetti indirizzi e direttive del Ministero con le seguenti: tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza e, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute,.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con le seguenti: del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto, rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché.

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute.
2. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ministero del lavoro, della Salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. 2. Santagata, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Schirru.

Al comma 1, ovunque, ricorrano, sopprimere le parole: della salute.

Conseguentemente, nella rubrica sopprimere le parole: della salute.
2. 3. Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il riordino del sistema degli enti e delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevedendo l'unificazione delle attuali attività, sottoposte ad un unico coordinamento con le seguenti: la creazione di un coordinamento unico tra gli enti e le amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto della competenza e dell'autonomia operativa di ciascun ente ed amministrazione.
2. 4. Porcino, Borghesi, Paladini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 2. 5. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 2. 6. Lenzi, Miotto, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra i Ministeri del lavoro politiche sociali e della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo per i citati Ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti stessi e per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) l'attribuzione ad emanare specifiche direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della salute e sicurezza nei dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l'effettivo coordinamento delle attività dei due Enti in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. rispetto agli obiettivi definiti dal Comitato strategico ex articolo 5 del succitato decreto;.
2. 7.Grassi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti dei predetti Enti ed Istituti sottoposti alla sua vigilanza e, per quanto riguarda la prevenzione e la sicurezza del lavoro, emanare indirizzi e direttive in accordo con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, all'ISPESL ed all'INAIL, secondo le rispettive competenze, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi, l'effettivo coordinamento previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale.
2. 8.Pedoto, Grassi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) abrogazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo della razionalizzazione delle spese e dei costi di funzionamento degli enti, istituti e società vigilate.
2. 9. Fedriga, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la organizzazione del Casellario Centrale Infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, dovrà ispirarsi al principio di autonomia funzionale da perseguire in base ai principi di cui ai punti sub a) e b) del presente articolo, anche con riferimento alla composizione del Comitato di gestione, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
2. 10. Fedriga, Caparini.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) organizzazione del Casellario Centrale Infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
2. 10.(Nuova formulazione) Fedriga, Caparini.
(Approvato)

ART. 3.

Sopprimerlo.
* 3. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Sopprimerlo.
* 3. 2.Antonino Foti.
(Approvato)

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Sopprimerlo.
* 3. 3. Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.
(Approvato)

Sopprimere i commi 1 e 2.
3. 4.Pedoto.

Sopprimere il comma 2.
3. 5.Delfino, Poli.

Al comma 3 sopprimere le parole: non esclusivo.

Conseguentemente sopprimere l'ultimo periodo.
3. 6. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Al comma 3, dopo le parole: non esclusivo delle prestazioni aggiungere le seguenti: in quest'ultimo caso le attività del direttore Scientifico non devono confliggere con i fini istituzionali dell'Ente cui è preposto.

Conseguentemente, al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: in caso di rapporto non esclusivo aggiungere le seguenti: e non confliggente con i fini istituzionali dell'Ente.
3. 7.Pedoto.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, con profili professionali attinenti ed esperti in materia di doping designati dal Ministro della salute tra cui uno specialista in medicina dello sport, un biochimico e un farmacologo;
b) cinque componenti, di cui uno con funzioni di vice presidente, designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, tra cui un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori federali, un rappresentate degli atleti, un rappresentate degli enti di promozione sportiva, e da due ulteriori figure professionali esperte in materia di doping.
4. 1. Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

All'articolo 4, comma 1, lettera a), e all'articolo 7, comma 1, capoverso 1-quinquies sostituire le parole: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro della salute, e al medesimo articolo 7, comma 1, capoverso 1-quinquies dopo le parole: di concerto, inserire le seguenti: con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,.

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 2, sostituire le parole: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, agli articoli 43, comma 2, e 48, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, agli articoli 32, comma 5, 38, 39 e 50, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. 2.Il Relatore.
(Approvato)

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ART. 5.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3), primo periodo, dopo la parola: irregolare, inserire le seguenti: fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni.
5. 1. Fedriga, Caparini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere il secondo periodo.
5. 2. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sopprimere il terzo periodo.
5. 3. Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 4. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
* 5. 5. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
* 5. 6. Borghesi, Paladini, Porcino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 17, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «degli enti di ricerca,» sono inserite le seguenti: «del personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli Enti di previdenza obbligatoria, da impiegarsi nei servizi ispettivi e di vigilanza, le cui procedure concorsuali di reclutamento risultano concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché».
5. 7. Vincenzo Antonio Fontana, Di Biagio, Antonino Foti, Germanà, Giammanco.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro).

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.
Ai fini dei primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:
a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

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b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro.

Art. 603-ter. - (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui io sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
La condanna per i delitti di cui ai primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo al sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento».

2. All'articolo 22 dei testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con (l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Ai datore di lavoro domestico non organizzato in forma di Impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano Impiegati contestualmente non più di due lavoratori»;
b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:
«12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lettera c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato».

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.
4. All'articolo 25-septies, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «sicurezza sul lavoro», sono inserite le seguenti: «, nonché al delitto di cui all'articolo 603-bis del medesimo codice» e, al secondo periodo, le parole: «condanna per il delitto» sono sostituite dalle seguenti: «condanna per i delitti».
5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

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dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «legge 20 febbraio 1958, n. 75», sono inserite le seguenti: «603-bis, terzo comma, dei codice penale.
5. 01. Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro).

1. All'articolo 18 dei testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge».
5. 02. Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Murer.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Tracciabilità dei processi produttivi e della regolarità dell'impiego di manodopera).

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, al sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice dei consumo, di cui al decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, che evidenzi o luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
2. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità del processi di lavorazione atte norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni siglate in seno all'organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
3. L'impiego dell'indicazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.
4. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l'impiego dell'indicazione «Made in Italy», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «Made in Italy», di cui al presente articolo, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.
7. L'impresa che violi le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione delta violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.
8. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.
5. 03. Villecco Calipari, Lenzi, Damiano, Beltrandi, Fioroni, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 6.

Sopprimerlo.
* 6. 1. Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
* 6. 2. Paladini, Porcino, Borghesi.

Sopprimere il comma 1.
6. 3. Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: entro il ventesimo giorno del mese successivo alla con le seguenti: entro il decimo giorno dello stesso mese della.
6. 4. Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009. n. 69, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che li pubblica sul proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti».
6. 5. Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
6. 6. Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 7.
(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari).

Al comma 1 dopo le parole: al seguito di gruppi organizzati inserire le seguenti: nel rispetto della normativa italiana.
7. 1. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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ART. 8.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
«14-bis. Le misure abrogative e di modifica di cui al presente articolo hanno effetto retroattivo per l'applicazione delle rispettive sanzioni amministrative».
8. 1. Zeller, Brugger.

Sopprimere il comma 2.
* 8. 2. Boccuzzi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
* 8. 3. Delfino, Poli.

Al comma 2, capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: o territoriale.
** 8. 4. Boccuzzi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: o territoriale.
** 8. 5. Delfino, Poli.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole da: «dottorato» fino alla fine del comma con le seguenti: «nazionale» sono inserite le seguenti: «I tre candidati che ottengono le migliori valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, sono chiamati ad illustrare e discutere pubblicamente gli stessi davanti alla Commissione».
10. 1. Ghizzoni, De Pasquale, Nicolais, Siragusa, De Torre, Coscia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230» sono soppresse.
10. 2. Ghizzoni, De Pasquale, Nicolais, Siragusa, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Torre, Coscia.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 1. Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, De Torre, Coscia.

Al comma 1, dopo le parole: legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere le seguenti: e successive modificazioni.
11. 2. Porcino, Borghesi, Paladini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I professori universitari di prima fascia che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima

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della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo tale data, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni. Essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono inerenti allo stato di professore universitario di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinatamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, corrisposto per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo dalle rispettive università.
11. 3. Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni).

1. Il 20 per cento dei posti non coperti nel Ministero dell'economia e delle finanze, - Agenzia delle dogane e Agenzia delle entrate e nelle amministrazioni delle regioni, delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono assegnati direttamente a soggetti appartenenti alla categoria degli operatori doganali, come di seguito definita:
a) spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e successive modificazioni;
b) spedizionieri doganali di cui all'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», iscritti nell'elenco di cui all'articolo 44 del medesimo testo unico;
c) personale ausiliario degli spedizionieri doganali di cui all'articolo 45 del testo unico e iscritti nel registro di cui all'articolo 46 del medesimo testo unico;
d) personale che risulta operante in dogana ai sensi dell'articolo 5 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e che risulta essere stato accreditato con le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle dogane;
e) personale dipendente dalle case di spedizioni nazionali o internazionali o dagli interporti operanti nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
f) personale addetto al settore doganale, dipendente dagli autoporti delle regioni di cui alla lettera e).

2. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma, l'anzianità di servizio nelle attività di cui al medesimo comma deve essere pari almeno a due anni alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per ciascuno degli armi 2010 e 2011 mediante aumento della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
13. 01. Fedriga, Fugatti, Caparini.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni).

1. Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31

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dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 10 gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto dei Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data dei 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate «assegno ad personam» vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità».
13. 02. Caparini, Fugatti, Fedriga.

ART. 15.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. Dopo il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti ed altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati».
15. 1. Il Relatore.

ART. 20.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato ai personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.
20. 1. Caparini, Grimoldi, Fedriga.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato ai personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al

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trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
20. 1.(Nuova formulazione) Caparini, Grimoldi, Fedriga.

ART. 21.

Sopprimerlo.
* 21. 1. Il Relatore.

Sopprimerlo.
* 21. 2. Villecco Calipari, Beltrandi, Fioroni, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 22.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
22. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera c), sostituire le parole da curando la formazione fino alla fine del comma con le seguenti: assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti.
22. 2. Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a svolgere un ruolo propulsivo ai fini della attuazione completa del principio di pari opportunità. Sono obbligatori i Piani triennali di Azioni positive (PAP) ai sensi dell'articolo 48 del D.lgs 198/06 con la previsione di un «Bilancio di Genere» su un modello nazionale in cui evidenziare, rispetto agli occupati, le progressioni medie di carriera evidenziando le promozioni di donne e di uomini e per la verifica delle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti

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pubblici in materia di occupazione e formazione, il tutto in applicazione con quanto previsto dalla Direttiva 2006/54/CE.
22. 3.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
22. 4.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera c), capoverso 01, dopo le parole: della presente disposizione inserire le seguenti: e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
22. 5.Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), capoverso 03, dopo le parole: compiti propositivi, consultivi e di verifica aggiungere le seguenti: ed opera in collaborazione con la consigliera nazionale di parità.
22. 6.Pelino.

All'articolo 22, apportare le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis) Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1917:
1) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero se il danno deriva da qualunque violazione del dovere di sicurezza, restando impregiudicata l'azione nei confronti del responsabile solidalmente obbligato. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Ogni patto contrario è nullo e si applicano di diritto le disposizioni del secondo comma»;
b) dopo il numero 1) dell'articolo 2751-bis è inserito il seguente:
«1-bis) le richieste risarcitorie a seguito della violazione delle disposizioni per le quali è riconosciuto il diritto all'azione diretta nei confronti di chiunque ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;»;
1-ter) Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
«1-bis) i crediti nei confronti delle imprese di assicurazione derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da parte dei datori di lavoro;».
b) sostituire la rubrica con la seguente: «Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora, assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche e ad assicurare tutela risarcitoria delle vittime del lavoro».
22. 7.Bobba, Damiano, Bellanova, Berretta, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 11, quarto periodo, dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230».
22. 8.Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Nicolais, De Torre, Coscia.

ART. 23.

Sopprimerlo.
*23. 1.Lenzi, Miotto, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimerlo.
*23. 2.Delfino, Poli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Età pensionabile dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale).

1. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«1. Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età.».
23. 3.Di Virgilio.

Al comma 1, dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 502, inserire le seguenti: le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e.
*23. 4.Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Di Biagio.

Al comma 1, dopo le parole: 30 dicembre 1992, n. 502, inserire le seguenti: le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e.
*23. 5.Pedoto, Binetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: settantesimo con la seguente: sessantasettesimo.
23. 6.Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».
23. 7.Palumbo, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 la parola: «medici» è soppressa.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: medici.
23. 8.Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

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Al comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: Tale normativa si applica anche ai medici Universitari convenzionati con il Sistema Sanitario nazionale.
23. 9.Pedoto.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 sopprimere il secondo periodo.
23. 10.Miotto, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'ultimo periodo del comma 35-novies dell'articolo 17 della legge n. 102 del 2009 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale».
23. 11.Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Ghizzoni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, così come modificato dal comma 35-novies dell'articolo 17 della legge 102 del 2009 è soppresso.
23. 12.Miotto, Lenzi, Livia Turco, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al quarto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa» sono sostituite con le seguenti: ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del servizio sanitario nazionale.
23. 13.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

ART. 24.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente, dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
24. 1.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) riqualificazione ed estensione dei congedi parentali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che alle lavoratrici e ai lavoratori sia dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per Cento della retribuzione. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o Inferiori ai valori dell'indicatore

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della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità può essere innalzata fino al 75 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste;.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
24. 2.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) riconoscimento a tutti gli effetti della computabilità dei periodi di congedo parentale come attività lavorativa, ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione nella carriera, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti;.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
24. 3.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'INPS provvede all'aggiornamento mensile degli estratti dei contributi versati dai lavoratori nelle varie gestioni ed alla possibilità di consultare i suddetti estratti on line.
24. 01.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 25.

Sopprimerlo.
*25. 1.Il Relatore.

Sopprimerlo.
*25. 2.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Sopprimerlo.
*25. 3.Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Bossa, Bucchino, Burtone, D'Incecco, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini.

Sopprimerlo.
*25. 4.Porcino, Borghesi, Paladini.

Sopprimere il comma 1.
25. 5.Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sostituire le parole: in costanza di rapporto di lavoro con le parole: in costanza di qualsiasi attività lavorativa.
*25. 6.Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Al comma 1, sostituire le parole: in costanza di rapporto di lavoro con le parole: in costanza di qualsiasi attività lavorativa.
*25. 7.Poli, Delfino.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:
Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia contributiva).

1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dal titolo III della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico di anzianità in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) un'anzianità contributiva minima di quaranta anni, ancorché maturata, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza;
b) un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni e un requisito anagrafico indicato nelle Tabelle A e B della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, computata secondo il criterio di cui alla lettera a) del presente articolo.

2. Il trattamento pensionistico di anzianità liquidato ai sensi del comma 9, lettere a) e b), del presente articolo, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 16 luglio 1997, n. 230.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012, si provvede, per il 2010 ed il 2011 mediante aumento della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
25. 01. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

ART. 29.

Aggiungere, infine, i seguenti commi:
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al

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trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;
b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

3-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2010 ed in un milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante aumento del 5 per cento delle accise sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed a decorrere dal 2012 mediante mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
29. 1. Caparini, Grimoldi, Fedriga.

ART. 30.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: arruolato con le seguenti: reclutato.
30. 1. Villecco Calipari, Beltrandi, Fioroni, Garofani, Giacomelli, La Forgia, Laganà, Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini, Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico, Damiano, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 33.

Al comma 1, capoverso articolo 410, terzo comma, sopprimere le parole: a livello territoriale.
33. 1. Berretta, Damiano, Ferranti, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso articolo 410, terzo comma, sostituire le parole: a livello territoriale con le seguenti: comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
33. 2. Berretta, Damiano, Ferranti, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sostituire le parole: a livello territoriale con le seguenti: su base nazionale.
33. 3. Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 1, settimo capoverso, sostituire le parole: il lavoratore può farsi assistere anche con le seguenti: il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche.
33. 4. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.
33. 5. Berretta, Damiano, Ferranti, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Al comma 3, capoverso articolo 411, secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
33. 6. Berretta, Damiano, Ferranti, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.
33. 7. Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, primo capoverso, dopo le parole: arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti. aggiungere le seguenti: È nulla ogni clausola del contratto individuale di lavoro o comunque pattuita che obblighi una parte o entrambe a proporre le controversie indicate nel periodo precedente al collegio di conciliazione e arbitrato o che ponga limitazioni a tale facoltà.
33. 8. Porcino, Paladini, Borghesi.

Al comma 7, decimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: e autenticato.
33. 9. Delfino, Poli.

Al comma 7, decimo capoverso, dopo le parole: agli articoli 1372 sopprimere le seguenti: e 2113, quarto comma,.
33. 10. Poli, Delfino.

Al comma 8, dopo la parola: 410, inserire la seguente: 412.
33. 11. Il Relatore.

Sopprimere il comma 9.
* 33. 12. Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 9.
* 33. 13. Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: le parti contrattuali aggiungere le seguenti: senza pregiudizio della possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.
33. 14. Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, sopprimere le parole:, comma 1, lettere a), b) e c),.

Conseguentemente, ai commi 10, primo e secondo periodo, 11 e 12, lettera a), sopprimere le parole:, comma 1, lettere a), b) e c),.
33. 15. Il Relatore.

Al comma 9, sopprimere le parole:, comma 1, lettere a), b) e c),.

Conseguentemente al comma 10, al primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, sopprimere le parole:, comma 1, lettere a), b) e c).
33. 16. Poli, Delfino, Vietti.

Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. aggiungere le seguenti: Il lavoratore ha sempre la facoltà di revocare la propria volontà di devolvere ad arbitri le controversie in relazione al rapporto di lavoro

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entro diciotto mesi dalla data dell'avvenuta certificazione della clausola da parte delle commissioni di certificazione, fatto salvo che per le controversie per le quali si sia già proceduto alla nomina degli arbitri. La caducazione della clausola compromissoria non inficia il contratto di lavoro.
33. 17. Borghesi, Porcino.

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
33. 18. Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma.
33. 19. Il Relatore.

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro convocherà le parti sociali per definire, anche attraverso un avviso comune, le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
33. 20. Delfino, Poli.

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: trascorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, inserire le seguenti: il Ministero del lavoro si attiverà con le parti sociali per definire le modalità attuative delle disposizioni del presente comma, che possono avvenire anche attraverso un avviso comune tra le parti.
33. 21. Delfino, Poli.

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.
33. 22. Delfino, Poli.

Al comma 11, sopprimere le parole:, comma 1, lettere a), b) e c),.

Conseguentemente, al comma 12, lettera a) sopprimere le parole: comma 1, lettere a), b) e c),.
33. 23. Poli, Delfino, Vietti.

ART. 34.

Sopprimerlo.
* 34. 1. Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
* 34. 2. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Sopprimere il comma 1.
34. 3. Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: sessanta con le seguenti: centoventi.
34. 4. Gatti, Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Sopprimere il comma 2.
*34. 5.Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.
*34. 6.Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 3.
34. 7.Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.
*34. 8.Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.
*34. 9.Delfino, Poli.

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
34. 10.Il Relatore.

Sopprimere il comma 5.
*34. 11.Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.
*34. 12.Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 6.
34. 13.Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 7.
34. 14.Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Spese di giustizia nel processo del lavoro).

1. La voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, è soppressa.
2. Per i processi di cui al titolo IV del libro II del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
3. La disposizione introdotta dal comma 2 acquista efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*34. 01.Damiano, Ferranti, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.
(Spese di giustizia nel processo del lavoro).

1. La voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319, è soppressa.
2. Per i processi di cui al titolo IV del libro II del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
3. La disposizione introdotta dal comma 2 acquista efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
*34. 02.Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

Art. 34-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile» sono soppresse.
34. 03.Zeller, Brugger.

ART. 35.

Al comma 4, dopo la parola: notificato inserire la seguente: entro quindici giorni.
35. 1.Borghesi, Paladini, Porcino.

ART. 36.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
36. 1.Il Relatore.

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:
14-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n.443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cm al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
14-quater. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è soppresso.
36. 2.Poli, Delfino.

ART. 37.

Al comma 1, capoverso Art. 19-ter, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2009 con le seguenti: 1o gennaio 2008.
37. 1.Delfino, Poli.

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Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.

1. Al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza delle imprese italiane rispetto alle imprese degli Stati confinanti, sono istituite zone franche urbane nelle Regioni che confinano con Stati nei quali la pressione fiscale complessiva sul lavoro sia complessivamente inferiore di almeno cinque punti percentuali rispetto all'Italia. A tal fine viene istituito un Fondo con una dotazione di iniziale 15 milioni di euro per l'anno 2010, che provvede al finanziamento dei programmi di intervento nelle predette zone.
2. Le agevolazioni fiscali per le imprese che operano nelle zone franche urbane e le modalità attuative del precedente comma sono quelle stabilite dal comma 341 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.
37. 01.Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Forniture con posa in opera).

1. Al comma 3 dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera che non rientrano nell'ambito di applicazione del successivo comma 11».
37. 02.Fedriga, Alessandri, Caparini.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Misure di sostegno alle attività artigianali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un indennizzo a favore dei titolari di impresa artigiana, iscritta all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che abbiano proceduto alla cessazione definitiva dell'attività d'impresa e ne abbiano operato la cancellazione dall'Albo stesso.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta ai soggetti che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012 siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano compiuto 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;
b) siano iscritti, al momento della cessazione dell'attività, da almeno dieci anni alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani presso l'INPS, di cui all'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463.

3. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 2, alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività artigianale;
b) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dall'albo delle imprese artigiane e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. L'indennizzo di cui al comma i è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli artigiani dell'INPS.
5. Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito della Gestione di cui al comma 4, è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione.

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6. Il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività artigiane.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 8, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiano compie il 65o anno di età, se uomo, ovvero il 60o anno di età, se donna.
8. L'indennizzo di cui all'articolo 1 è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.
9. L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiano è tenuto a comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro trenta giorni dall'evento.
10. L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza di cause di incompatibilità.
11. Per le finalità di cui al presente decreto è istituito presso l'INPS il Fondo interventi crisi di settore che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività di artigiano.
12. Per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012 gli iscritti alla Gestione di cui al comma 1 sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09 per cento; Tale contribuzione è riscossa unitamente a quella prevista dall'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463 e successive modificazioni e integrazioni.
13. Per l'anno 2010 il pagamento di cui al comma 2 deve essere effettuato in unica soluzione entro il 20 ottobre 2010 con le modalità stabilite dall'INPS,
14. La contribuzione aggiuntiva di cui al comma 12:
a) per la quota pari allo 0,07 per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui al comma 1;
b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività di artigiano.

15. Le somme non utilizzate o impegnate dal Fondo di cui al comma 14 a copertura degli oneri derivanti dalla concessione dell'indennizzo vengono devolute alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività artigiano ove potranno essere utilizzate a copertura delle prestazioni che fanno carico alla Gestione medesima.
16. Il Fondo di cui al comma 14, è gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, presieduto da un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e composto da un rappresentante del Ministero del Tesoro,da un rappresentante del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, da un rappresentante dell'INPS e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
17. Il Comitato, che opera presso l'INPS, pone in essere tutte le attività necessarie a realizzare le finalità del presente decreto e definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo.
18. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge un compito di monitoraggio sugli effetti dell'indennizzo di cui al presente decreto, e presenta, alla fine di ogni anno, un'apposita relazione al Parlamento.
19. La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 2.
20. Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2012.
21. L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico, dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i requisiti di

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ammissibilità delle domande e trasmette, con parere motivato, le risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle domande stesse.
22. Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alte sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5.
23. Il Comitato di gestione può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.
37. 03.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 38.

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).

1. Al comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge n.78 del 2009, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2009, n.102, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Allo scopo di incrementare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di migliorare l'azione di vigilanza relativa alle violazioni in materia di lavoro, sicurezza e legislazione sociale, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è autorizzato ad assumere - nei limiti delle vacanze e in prima applicazione con decorrenza dal 15 gennaio 2010 - il personale vincitore e idoneo di concorsi già espletati, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti al 30 dicembre 2009 e fino al loro totale esaurimento».
38. 01.Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifica del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270).

1. La lettera b) dell'articolo 55 del Regio decreto n. 2270 del 7 dicembre 1924 è sostituita dalla seguente:
«b) che prestino la loro opera per qualunque attività lavorativa di durata non superiore a 31 giorni».
38. 02.Codurelli, Madia.

ART. 41.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le prestazioni previdenziali sono dovute al prestatore di lavoro, subordinato o a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, anche quando il datore di lavoro o committente non ha versato regolarmente i contributi dovuti all'istituto gestore dell'assicurazione obbligatoria, salvo diverse disposizioni previste dalle leggi speciali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52 inserire le seguenti:

Art. 52-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi

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e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
41. 1.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 42.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52 inserire le seguenti:

Art. 52-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
42. 1.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
42. 2.Paladini, Porcino, Borghesi.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
«4-ter. L'assicurato che, all' atto della domanda di riscatto, si impegna a scegliere il calcolo contributivo per la pensione, o che rientri obbligatoriamente in tale fattispecie, è tenuto al versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, determinato tra il livello minimo annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e un'aliquota pari al 33 per cento della retribuzione percepita all'atto della domanda, da versare nella misura scelta tra detti valori, con le modalità di cui al comma 4-bis».
42. 3.Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 44.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
44. 1.Il Relatore.

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Abbandono del recupero delle prestazioni previdenziali indebite per i residenti all'estero).

1. Nei confronti dei soggetti residenti all' estero i quali abbiano percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), per periodi fino al 31 dicembre 2008, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati percettori di un reddito personale complessivo, prodotto sia in Italia che all'estero, imponibile ai fini dell' imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2008 di importo pari o inferiore a 8.640,84 euro.
2. Qualora i soggetti residenti all'estero i quali hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori

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di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2008 di importo superiore agli 8.640,84 euro non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo riscosso.
3. Il recupero per i soggetti di cui al comma 2 è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto, senza interessi ed entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'Inps. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo.
44. 01.Bucchino.

ART. 45.

Sopprimerlo.
* 45. 1. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Sopprimerlo.
* 45. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
* 45. 3. Poli, Delfino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
45. 4. Il Relatore.

ART. 47.

Al comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, aggiungere le seguenti: e da malattia professionale.
47. 1. Gnecchi, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 48.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) al comma 28, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
48. 1. Porcino, Borghesi, Paladini.

Al comma 1, lettere a), b) e c), capoversi 28, 30 e 81, sostituire le parole: trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
48. 2. Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
a) al comma 30, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
48. 3. Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
48. 4. Paladini, Porcino, Borghesi.

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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Ai fini della collocazione in mobilità entro il 31 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, nel limite complessivo di cinquemila unità, a favore di piccole e medie imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali o la Provincia nel periodo dal 1o gennaio 2009 al 30 giugno 2010. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. I lavoratori ammessi alla mobilità in base alla presente norma sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive integrazioni e modificazioni. Le imprese che intendano avvalersi della presente disposizione, previo accordo del lavoratore, devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 dicembre 2010.
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, si provvede, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante aumento del 5 per cento delle accise sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed a decorrere dal 2012 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
48. 5. Fedriga, Grimoldi, Caparini, Munerato, Bonino.

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Utilizzo presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica del Comune o della Provincia di personale collocato a riposo).

1. Le limitazioni di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano alle assunzioni di personale disposte ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Non sono altresì soggette al divieto di cui all'articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le assunzioni, presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica di Comune o Provincia, di segretari comunali o provinciali o di personale già collocati a riposo, che dichiarino la loro disponibilità a prestare presso gli uffici stessi la loro attività volontaria e gratuita, La assunzione avviene, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con contratto di diritto privato e con rapporto atipico di lavoro subordinato, a tempo determinato e a causa gratuita, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2094, 2099, 2113 e 2126 del codice civile e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al rapporto di lavoro si applicano le disposizioni del contratto collettivo di lavoro del personale degli enti locali, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico fondamentale e accessorio, nonché la normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Il personale di cui al comma 2 è destinato, oltre che al supporto degli organi di direzione politica, ad attività di tutoring e formazione in favore del personale dell'ente di nuova assunzione.
4. Le assunzioni di cui al comma 2 non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 76, comma 6, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

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5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo provvede l'ente Comune o Provincia interessato nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».
48. 01. Fedriga, Caparini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 28 dei testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 28. - (Congedo di paternità). - 1. Il padre lavoratore è tenuto:
a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datare di lavoro.

2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione al sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

Art. 52-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
48. 02. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 49.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992 n. 210 le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni» e le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni».

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis.
49. 1. Mattesini, Binetti, Miotto, Pedoto.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
All'onere derivate dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge n. 191 del 2009, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili per un importo pari a 55 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.
49. 2. Lenzi.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in maniera lineare

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delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella C di cui all'articolo 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili per gli anni 2009 e 2010.
49. 3. Porcino, Borghesi, Paladini.

Dopo l'articolo 49 inserire il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 567, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

1. Al comma 567 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, dopo il primo periodo inserire il seguente: «A tal fine l'Istituto si avvale per la ricostruzione del curriculum lavorativo dell'estratto matricolare ovvero della fotocopia del libretto di navigazione quale documento probante di presunta esposizione all'amianto da parte del marittimo, quando non sia possibile effettuarla sulla, base di elementi derivanti da accertamenti ispettivi, mancando riscontri oggettivi sia di natura documentale che testimoniale».
49. 01. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Computo del periodo massimo di malattia indennizzabile per i lavoratori sottoposti ad emodialisi).

1. Ai fini del periodo massimo di malattia indennizzabile, pari a 180 giorni l'anno, per i lavoratori sottoposti a dialisi, le giornate di trattamento emodialico non possono essere sommate alle giornate di eventuali malattie sopravvenute.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

Art. 52-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui.
49. 02. Mattesini, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 50.

Sopprimerlo.
50. 1. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, prima della lettera a), inserire la seguente:
0a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche sui siti Internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla laurea. Resto fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di».
50. 2. Il Relatore.

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Al comma 3, sopprimere la lettera a).
50. 3. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera a), capoverso «3», lettera a), sopprimere le parole: che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi da queste ultime controllate.
50. 4. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera a), capoverso «3», sopprimere la lettera b).
50. 5. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera b), capoverso «3-bis», sostituire le parole: attività di intermediazione con le seguenti: attività di diffusione e scambio di informazioni finalizzata a migliorare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
50. 6. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera b), capoverso «3-bis», dopo le parole: senza finalità di lucro aggiungere le seguenti: ed a titolo gratuito, fermo restando il divieto di riscuotere qualsiasi forma di compenso dai prestatori di lavoro.
50. 7. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera a) capoverso 3) sopprimere la lettera c).
50. 8. Fedriga, Munerato.

Sopprimere il comma 4.
* 50. 9. Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.
* 50. 10. Antonino Foti.

Sopprimere il comma 4.
* 50. 11. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
50. 12. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Gatti.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dai contratti collettivi di lavoro del settore con le seguenti: nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo di lavoro nazionale delle imprese di somministrazione.
50. 13. Delfino, Poli.

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: dai contratti collettivi di lavoro del settore con le seguenti: dal contratto collettivo di lavoro nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
50. 14.Il Relatore.

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Al comma 5, alla lettera d), sostituire le parole da: nonché al Ministero del lavoro fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, alla lettera e), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4.
50. 15.Il Relatore.

Sopprimere il comma 6.
50. 16. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, capoverso 5-bis, sostituire le parole: una o più agenzie con le seguenti: le associazioni di rappresentanza.
50. 17. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:
6-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei principi di accessibilità degli atti.
50. 18.Il Relatore.

Sopprimere il comma 7.
* 50. 19.Fedriga, Munerato.

Sopprimere il comma 7.
* 50. 20. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. All'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. L'obbligo di istruzione, di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione di cui al presente articolo».
50. 21.Il Relatore.

Sostituire il comma 7, con il seguente: Il comma 1-bis dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è abrogato.
50. 22. Paladini, Porcino, Borghesi.

Al comma 7, capoverso, primo periodo, dopo le parole: possono stabilire inserire le seguenti:, purché non al ribasso,.
50. 23.Fedriga, Munerato.

Pag. 195

Sopprimere il comma 8.
50. 24. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano alle cooperative sociali operanti nel settore dell'assistenza domiciliare od ospedaliera alla persona ed in generale dell'home-care, quando i servizi medesimi siano resi al domicilio dell'assistito e da collaboratori ai quali sia espressamente riconosciuta la facoltà di rifiutare ogni singolo incarico proposto dalla committente.».
50. 25. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Sopprimere il comma 9.
* 50. 26.Il Relatore.

Sopprimere il comma 9.
* 50. 27. Poli, Delfino.

Sostituire il comma 9 con il seguente: È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
50. 28. Porcino, Borghesi, Paladini.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato.
50. 29. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Gatti.

Dopo il comma 9 è inserito il seguente:
9-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, primo periodo, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «h-quater) di cooperative sociali operanti nel settore dell'assistenza domiciliare od ospedaliera alla persona ed in generale dell'home-care.».
50. 30. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione).

1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa» inserire le seguenti: «ovvero di contratti di lavoro autonomo o professionale,».
50. 01.Fedriga, Caparini.

ART. 51.

Sopprimerlo.
* 51. 1. Gatti, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
* 51. 2. Paladini, Porcino, Borghesi.

Pag. 196

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «dodici», le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato Scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS.
51. 3.Il Relatore.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 51-bis.

1. L'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei Segretari da iscrivere all'Albo ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 465/1997, provvederà a decurtare da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei del concorso pubblico per l'ammissione di 390 borsisti al terzo corso - concorso di cui alla G.U.R.I. n. 19 del 6 marzo 2007, che verranno ammessi a frequentare separato corso-concorso.
51. 01.Schirru, Calvisi, Sereni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 51-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

1. All'articolo 182, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovunque ricorrano, sostituire le parole: del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420», con: «del decreto del Ministro 30 marzo 2009, n. 53».
51. 02.Mattesini.

ART. 52.

Sopprimerlo.
* 52. 1.Fedriga, Munerato.

Sopprimerlo.
* 52. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.
* 52. 3.Delfino, Poli.

Sopprimerlo.
* 52. 4. Porcino, Borghesi, Paladini.