CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 gennaio 2010
269.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale (C. 1079 Bobba, C. 2418 Cazzola, C. 2610 Delfino).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Delega al Governo per la promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale).

1. Al fine di attuare quanto previsto dagli articoli 4 e 35 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché per riconoscere, in armonia con gli indirizzi dell'Unione europea, il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme finalizzate a disciplinare il diritto dei lavoratori, anche inoccupati, all'apprendimento e alla formazione, con l'obiettivo di elevare il livello educativo del capitale umano, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) affermare il diritto individuale alla formazione e allo sviluppo professionale, in qualsiasi momento della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze della persona, come oggetto di una politica attiva del lavoro da realizzare anche attraverso le seguenti misure:
1) la promozione di stage da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di formazione professionale;
2) il coordinamento delle banche dati predisposte dalle scuole secondarie di secondo grado, dalle università e dai loro consorzi, da altre strutture pubbliche, dagli enti bilaterali, dalleagenzie formative accreditate dalle regioni, dagli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, e dai soggetti privati di intermediazione nel mercato del lavoro, allo scopo di consentire un più efficace incontro tra domanda e offerta di lavoro; le banche dati sono comprensive dei curricula dei professionisti e dei collaboratori che offrono la loro opera ai committenti;
b) definire gli standard di prestazione che devono essere garantiti nell'erogazione dei servizi attraverso i quali i cittadini possono esercitare il proprio diritto all'orientamento, alla formazione e allo sviluppo professionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, riconoscendo alle regioni il compito di disciplinare il diritto alla formazione continua in relazione alle esigenze delle rispettive aree territoriali e in base alla potestà normativa delle istituzioni regionali, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti sociali;
c) riordinare e armonizzare i permessi riconosciuti da norme di legge ai lavoratori ai fini del diritto allo studio e per la preparazione e lo svolgimento degli esami, allo scopo di renderli uniformi e di ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il numero dei soggetti che possono avvalersene;
d) estendere, in quanto compatibile con le caratteristiche del rapporto di lavoro,

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la possibilità di avvalersi dei permessi di cui alla lettera c) anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione a progetto;
e) dettare norme volte all'ulteriore attuazione e al monitoraggio degli effetti delle disposizioni, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, concernenti l'obbligo di condizionare l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità alla partecipazione a programmi di formazione e di riconversione professionale coerenti con i processi di trasformazione delle strutture produttive e di servizio per l'attuazione dei quali sono riconosciuti i trattamenti medesimi;
f) dare priorità, anche sul piano dei finanziamenti, alle iniziative formative che si svolgono all'interno dei luoghi di lavoro tramite la bilateralità e in relazione con le istituzioni formative di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, nonché al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1987, n. 125, e a quelle volte a promuovere il reinserimento dei soggetti disoccupati di lunga durata, qualificare le figure professionali meno qualificate e, in particolare, favorire e sostenere l'occupabilità dei lavoratori ultraquarantacinquenni, delle donne che ritornano al lavoro dopo un periodo di assenza per maternità, cura ed educazione dei figli o per altri motivi, e dei giovani in stato di disoccupazione di lunga durata o che si trovino in particolari condizioni di disagio, disabilità o di detenzione; favorire, soprattutto nelle piccole e medie imprese, l'attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53, in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
g) predisporre idonee iniziative di formazione periodica per i quadri e per i dirigenti e promuovere iniziative formative specifiche finalizzate all'integrazione dei lavoratori stranieri;
h) coordinare i piani formativi aziendali, finanziati con risorse pubbliche, con le indicazioni della relativa programmazione provinciale e regionale; predisporre, di concerto con le aziende, appositi percorsi formativi finalizzati all'assunzione di non meno del 50 per cento dei corsisti, per almeno tre anni, da parte delle aziende partner;
i) predisporre, in coerenza con le linee guida dell'Unione europea, sentiti ISFOL e INVALSI, una procedura di certificazione degli esiti dei percorsi formativi e delle esperienze di formazione non formale e informale;
l) disciplinare le linee di indirizzo per avviare politiche attive in favore di soggetti titolari di rapporti di collaborazione iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in particolare con riferimento ai seguenti profili:
1) riconoscimento professionale e certificazione delle competenze acquisite;
2) percorsi di orientamento professionale;
3) offerte formative e di aggiornamento professionale dedicate e specifiche;
m) promuovere iniziative di educazione degli adulti nelle università e nelle scuole secondarie di secondo grado in concorso con le istituzioni formative accreditate dalle regioni;
n) dare centralità al valore educativo e formativo di tutte le esperienze di lavoro attraverso una sostanziale integrazione tra i sistemi educativi e formativi e il mercato del lavoro, valorizzando modelli di apprendimento in assetto lavorativo, come il contratto di apprendistato, che possono consentire non soltanto l'apprendimento di un mestiere, ma anche l'acquisizione di titoli di studio di livello secondario o terziario, compresi i dottorati di ricerca;

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o) promuovere e valorizzare l'uso di nuove tecnologie e le iniziative di formazione a distanza;
p) consentire, attraverso una rimodulazione delle misure esistenti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la deducibilità delle spese documentate e attinenti al profilo professionale dell'interessato sostenute per la partecipazione e la frequenza di attività formative e di apprendimento entro un limite di cinquemila euro nell'arco di un biennio per un massimo di due volte nell'arco di un decennio;
q) promuovere misure di sostegno agli individui, differenziate a seconda della condizione economica, sociale e lavorativa, anche sotto forma di borse di studio, voucher individuali, prestiti agevolati, sostegno all'offerta pubblica di istruzione e di formazione;
r) promuovere e semplificare procedure burocratiche, amministrative e di rendicontazione;
s) valorizzare il ruolo e i compiti dei fondi interprofessionali istituiti su iniziativa delle parti sociali comparativamente maggiormente rappresentative;
t) sperimentare iniziative di formazione professionale e di apprendimento a favore dei lavoratori stagionali e intermittenti;
u) assicurare che i sistemi di offerta regionali siano organizzati anche con il concorso degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, nonché al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1987, n. 125;
v) garantire interventi di formazione professionale, con particolare riferimento alle regioni comprese nell'Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari di sostegno, per assicurare il rispetto dell'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come ridefinito ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622.
z) istituire un Piano triennale di azione nazionale per la formazione professionale continua, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea, in grado di definire gli obiettivi del sistema nazionale di formazione professionale continua e di acquisire i piani di attività che ciascuna regione predispone per il conseguimento di tali obiettivi, sentite le parti sociali e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Procedure di attuazione).

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono espressi entro un mese dalla data di assegnazione. Qualora il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nel periodo compreso entro i trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 1 o dal comma 2 del presente articolo, questi ultimi sono prorogati di ulteriori tre mesi. Entro il mese successivo alla data di espressione dell'ultimo

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dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro un mese dalla data di assegnazione.
2. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal citato articolo 1 e con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative di cui al comma 2, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.