CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 gennaio 2010
267.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica (Nuovo testo C. 2722, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2722, approvata dal Senato, recante «Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica»;
considerato che potrebbe risultare opportuno, come confermato dal rappresentante del Governo, da un lato, riconoscere espressamente il potere di ordinanza alla locale Capitaneria di porto per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, anche in relazione ai campi di ormeggio istituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 9, dall'altro, estendere ai comuni che abbiano istituito campi di ormeggio ai sensi del citato articolo 1, comma 9, e dell'articolo 2, comma 1, l'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 2, di comunicare all'istituto geografico della Marina militare e al competente Ufficio fari della Marina la posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere dopo il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, il seguente: «In relazione ai campi di ormeggio istituiti ai sensi del presente comma, la locale Capitaneria di porto provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione»;
valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «dagli enti gestori» le seguenti: «, nonché dai comuni nelle ipotesi di cui agli articoli 1, comma 9, e 2, comma 1,».