CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 dicembre 2009
264.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 71

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Subemendamento all'emendamento 1.100 del relatore

All'articolo 2, sostituire la rubrica con la seguente: Effetti della condanna.
*0. 1. 100.70. Il relatore.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione).

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:
«Le persone alle quali è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge non possono, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli.
Il contravventore al divieto di cui al comma che precede è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del soggetto di cui al primo periodo, richiede o accetta detta attività. Con la sentenza di condanna il Tribunale ordina la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Effetti penali della condanna).

1. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, nono comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, consegue il divieto di candidarsi in qualsiasi competizione elettorale per un periodo di cinque anni. Il condannato che ricopre una carica pubblica elettiva decade da essa di diritto alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al primo periodo. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o ente di appartenenza.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 100.Il Relatore.

Pag. 72

ALLEGATO 2

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che:
il comma 1 dell'articolo 6-bis detta una specifica disciplina in tema di inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana;
il comma 2 del medesimo articolo dispone che gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto;
se con tale ultima disposizione la Commissione di merito ha inteso dettare una disciplina diretta degli effetti di talune ipotesi di cessazione dell'interesse al procedimento amministrativo ovvero di cessazione della materia del contendere per ius superveniens, appare allora necessario, al fine di evitare situazioni di incertezza nei procedimenti pendenti, identificare con la massima precisione quale sia l'oggetto dei procedimenti amministrativi e dei «giudizi di qualunque natura» che sarebbero dichiarati estinti d'ufficio, nonché dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato che resterebbero privi di effetto;
il mero riferimento alle «materie di cui al comma 1, contenuto nel comma 2 dell'articolo 6-bis, appare infatti generico, posto che il comma 1 non sembra formulato in modo tale da fare desumere in modo univoco quale sia l'oggetto dei predetti procedimenti amministrativi, giudizi e provvedimenti giudiziari;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
sia definito in modo puntuale l'ambito di applicazione dell'articolo 6-bis, comma 2, tramite la precisa identificazione dell'oggetto dei procedimenti amministrativi e dei giudizi per i quali si prevede l'estinzione d'ufficio, nonché dei provvedimenti giudiziari non passati in giudicato che resterebbero privi di effetto.