CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 11 dicembre 2009
262.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (C. 1952 Guido Dussin).

NUOVO TESTO

Art. 1.
(Sistema «casa qualità»).

1. È istituito un sistema unico per la qualità dell'edilizia residenziale, denominato «casa qualità», allo scopo di armonizzare, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative ai parametri di riferimento per la valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la presente legge promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema «casa qualità». Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione ai princìpi fondamentali contenuti nella presente legge, secondo le competenze a loro attribuite per le materie di legislazione concorrente, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fino all'emanazione delle leggi regionali, le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali per i soggetti privati e pubblici che intendono procedere, in via volontaria, all'applicazione del citato sistema «casa qualità».
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, la presente legge si applica:
a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione;
b) agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici residenziali, effettuati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora tali interventi interessino l'involucro esterno ovvero gli impianti degli edifici;
c) all'ampliamento degli edifici residenziali.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici;
b) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

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4. I proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema «casa qualità» di cui alla presente legge, in via volontaria, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9.
5. Nei casi di compravendita o di locazione di unità immobiliare in possesso della certificazione «casa qualità» rilasciato ai sensi dell'articolo 8, tale certificazione deve essere portata a conoscenza dell'acquirente o del locatario della stessa unità immobiliare.
6. Le leggi regionali possono prevedere l'applicazione del sistema «casa qualità» agli edifici ad uso direzionale e per uffici.

Art. 3.
(Metodi di calcolo e requisiti).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana un atto di indirizzo per le regioni recante i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità», sulla base dei princìpi generali definiti all'articolo 4.
2. Ai fini dell'emanazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente costituisce un tavolo tecnico, con i rappresentanti dei ministeri interessati, delle regioni, dell'Enea, del Cnr e dell'Ispra, con l'obiettivo di verificare e confrontare le diverse metodologie esistenti, privilegiando modelli di simulazione dinamica e parametri oggettivi già accreditati a livello europeo (Environmental product declaration - EDP, Life Cycle Assessment - LCA, European Committee for Standardization CEN/TC 350), e valutarne la trasferibilità alla situazione italiana.
3. L'atto di indirizzo di cui al comma 1 provvede, altresì, ad individuare le schede operative per il metodo di calcolo dei parametri, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla diffusione, attraverso le banche dati del Ministero, del software di applicazione del sistema «casa qualità».

Art. 4.
(Principi e criteri direttivi).

1. Le regioni adottano il modello di certificazione del sistema «casa qualità» nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato;
b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;
c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.

Art. 5.
(Princìpi relativi all'efficienza energetica).

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera a), le regioni adottano la classificazione delle singole unità immobiliari in categorie di qualità in ordine decrescente, in funzione al loro consumo di calore annuo per unità di superficie, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dai decreti legislativi 19 agosto 2005, n. 192, e 30 maggio 2008, n. 115, e dai relativi decreti di attuazione, nonché dell'individuazione delle zone climatiche e dei gradi-giorno prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Art. 6.
(Princìpi relativi al soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori).

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera b), la classificazione delle singole unità immobiliari in serie di qualità deve essere predisposta in ordine decrescente, contrassegnate con i numeri 1, 2, 3 e 4, sulla base

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di punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento dei requisiti di cui alla norma UNI 8289 per le operazioni del processo edilizio e dei requisiti essenziali di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, valutando in particolare i seguenti aspetti:
a) della durabilità, della resistenza meccanica e della sicurezza strutturale della costruzione, in funzione della classificazione sismica del territorio nonché con riferimento ad atti vandalici, incidenti, incendi e crolli, ferme restando l'obbligatorietà delle disposizioni riguardanti i requisiti minimi sulla stabilità delle costruzioni ed i requisiti minimi igienico-sanitari previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti
b) dell'analisi anche tramite sensori dell'ambiente esterno relativa alle seguenti componenti: suolo, acqua, atmosfera, rumore, paesaggio, ecosistema, inquinamento elettromagnetico, trasporti e mobilità;
c) dell'analisi dell'ambiente interno anche tramite sensori relativo alle seguenti componenti: luminosità, visibilità, condizione termica, umidità, acustica, ricambio e salubrità dell'aria, presenza di gas tossici o pericolosi, emissione di radiazioni pericolose, inquinamento elettromagnetico interno, tutela della riservatezza, produzione e gestione dei rifiuti, utilizzo di materiali di recupero e riciclati;
d) dell'accessibilità e della fruibilità di funzioni di automazione degli impianti a vantaggio di un'utenza debole o diversamente abile;
e) dell'utilizzo di sistemi di domotica e sistemi di automazione intelligenti, conformemente alle norme UNI 15232;
f) dell'utilizzo di sistemi per il miglioramento del comfort acustico, anche in considerazione della specifica norma UNI U20001500 del GL 5/SC1 «classificazione acustica degli edifici»;
g) dell'utilizzo di materiali caratteristici locali;
h) della superficie utile dell'abitazione assegnata ai servizi calcolata in rapporto alla superficie utile residenziale;
i) degli impianti tecnologici e centralizzati installati e dei programmi di manutenzione;
l) della fruibilità dello spazio, in ordine all'accessibilità, all'adattabilità, alla visibilità, alla arredabilità, alla ospitalità e al lavoro a domicilio;
m) dell'aspetto in termini di riconoscibilità e di personalizzazione dello spazio;
n) della facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso;
o) del risparmio di risorse, diverse da quelle previste dall'articolo 5, come le risorse idriche ed i materiali da costruzione;
p) dell'utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza di cui alla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988;
q) della durabilità, della manutenzione e delle caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati nella costruzione, negli impianti e nelle finiture;
r) della realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla normativa nazionale vigente;

Art. 7.
(Principi relativi ai requisiti di eco-compatibilità).

1. In attuazione dell'articolo 4, lettera c), è prevista l'attribuzione della certificazione «casa qualità eco-compatibile» qualora l'unità immobiliare di categoria A o B presenti un bilancio energetico molto basso e corrisponda a requisiti di

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eco-compatibilità, quali l'utilizzo di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durabilità scientificamente comprovate.

Art. 8.
(Attività di certificazione).

1. La certificazione che l'unità immobiliare risponde ai requisiti stabiliti dall'articolo 4 ai fini del suo inserimento nel sistema «casa qualità», è rilasciata dall'Agenzia di cui al comma 4, ed è presentata agli enti di cui al comma 2 ai fini delle attività di vigilanza ivi previste. Le spese relative alla certificazione sono poste a carico del soggetto richiedente.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle certificazioni di cui al comma 1, anche mediante lo svolgimento di ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri e richiedono la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini di tale attività di vigilanza. A tal fine i medesimi enti organizzano appositi corsi per la formazione del personale tecnico e amministrativo. Essi inoltre predispongono specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia delle buone pratiche di cui alla presente legge.
3. I dati riportati nella certificazione del sistema «casa qualità» devono corrispondere, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
4. Nell'ambito dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008, è costituito un osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del «sistema casa qualità». L'osservatorio, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, secondo le modalità definite dall'Agenzia di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti l'applicazione del «sistema casa qualità»; sulla base di tali dati, esso cura la predisposizione di un rapporto annuale.

Art. 9.
(Agevolazioni).

1. Lo Stato promuove apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema «casa qualità» di cui all'articolo 4. A tale fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali, previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, nonché dell'edilizia sovvenzionata, convenzionata e agevolata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati prioritariamente alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la certificazione «casa-qualità».
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la diffusione del sistema «casa qualità», ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promovendo l'adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibite a prima abitazione.
3. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, danno priorità ai programmi che aderiscono al sistema «casa qualità».

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4. Con regolamento comunale sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità», in misura non inferiore al 20 per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti. I comuni possono escludere dall'applicazione del presente comma gli edifici ubicati in zone produttive.
4-bis. Per le unità immobiliari che sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 8, comma 1, o che vengono modificate ai fini dell'ottenimento della certificazione medesima, i regolamenti comunali, previa intesa con la regione competente per territorio, prevedono la possibilità di effettuare, senza alcun titolo abilitativo, i seguenti interventi, che devono essere inclusi nella documentazione inerente la certificazione ai fini delle attività di vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
d) i mutamenti di destinazione d'uso, purché non determinino un aumento del carico urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali e siano conformi agli strumenti urbanistici;
e) opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico;
f) pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno al servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968;
g) elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

5. I comuni possono altresì vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema «casa qualità» stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune.
6. Per favorire l'adesione al sistema «casa qualità» i comuni, fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per le unità immobiliari classificate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), nelle categorie B o superiore, e nella serie 2 o superiore, ovvero per le unità immobiliari in possesso della certificazione «casa qualità eco-compatibile» di cui al medesimo articolo 3,

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comma 1, lettera d), anche derogando ai limiti minimo e massimo stabiliti, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa.
7. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le Esco al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema «casa qualità» di cui all'articolo 2.
8. Le regioni possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema «casa qualità», dando priorità agli interventi che includono l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o macchinari salvavita a domicilio.

Art. 10.
(Norma transitoria).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività è stata presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.
(Disposizioni finali).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princìpi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

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ALLEGATO 2

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo (COM2009)147 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009) 304 definitivo).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009) 400 definitivo).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La VIII Commissione,
esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, le proposte di atti comunitari in titolo;
acquisito il parere espresso, in data 3 dicembre 2009, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), di cui si condividono i contenuti;
rilevato che l'esame dei documenti dell'Unione europea ha rappresentato una preziosa occasione per svolgere un approfondito confronto sui diversi aspetti del tema che comunemente viene ricondotto nella definizione di lotta ai cambiamenti climatici;
premesso che:
con l'approvazione del «pacchetto energia-clima» da parte del Consiglio europeo, nel dicembre 2008, l'Unione europea ha dimostrato in termini concreti la sua intenzione di assumere un ruolo guida a livello internazionale;
l'impegno dell'UE non si è, infatti, limitato alla individuazione degli obiettivi da raggiungere ma si sta già traducendo nella predisposizione di alcune proposte legislative recanti un complesso di misure puntuali dirette a ridurre, entro il 2020, del 20 per cento le emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990, di assicurare progressi, sotto il profilo dell'efficienza, del 20 per cento in termini di fonti rinnovabili e del 20 per cento dell'energia consumata;
l'UE ha inteso sollecitare gli altri paesi che condividono le maggiori responsabilità nell'emissione di sostanze inquinanti a dimostrare una attenzione analoga; addirittura, l'UE ha prospettato la possibilità di abbattere del 30 per cento, anziché del 20 per cento, le emissioni di CO2 qualora altri paesi di maggiori emissioni di CO2 dimostrassero la stessa disponibilità;
la serietà dell'approccio che in materia ha ispirato l'UE può dimostrarsi particolarmente utile in vista della Conferenza di Copenaghen che è in corso allo scopo specifico di pervenire ad un accordo globale che impegni tutti i paesi, non escludendo, attraverso il sostegno internazionale, quelli in ritardo di sviluppo;
il prossimo accordo sul clima dovrà coinvolgere, infatti, tutti i Paesi che contribuiscono

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maggiormente alla riduzione delle emissioni a livello globale, dal momento che una prosecuzione solitaria dell'Europa nel cammino intrapreso rischia di non risolvere il problema dei cambiamenti climatici e di determinare una perdita di competitività delle imprese europee ed italiane;
a tal fine risulta estremamente importante che in ambito internazionale, una volta acquisito il consenso dei principali Paesi emergenti ai fini di una partecipazione vincolante alla lotta ai cambiamenti climatici, vengano definiti criteri chiari in ordine alla comparabilità degli obiettivi quali, ad esempio, la tipologia e l'efficacia degli strumenti predisposti per il raggiungimento degli obiettivi, le scadenze temporali e gli anni di riferimento utilizzati per valutare l'effettiva riduzione delle emissioni, nonché la capacità di finanziare la riduzione delle emissioni a livello nazionale e di acquistare crediti dai Paesi in via di sviluppo;
la conversione dei nostri sistemi produttivi e delle nostre abitudini di vita (dalle tecniche costruttive nell'edilizia alle modalità di trasporto) in chiave maggiormente sostenibile soprattutto dal punto di vista ambientale segna un passaggio fondamentale che non discende esclusivamente da esigenze di salvaguardia dell'ambiente in quanto è, in realtà, in larga parte il prodotto della stessa evoluzione economica;
analogamente a quanto già avvenuto in precedenti occasioni, si prefigura una fase di cambiamenti fondamentali legati all'adozione di nuove tecniche e di nuove modalità di organizzazione dei processi produttivi suscettibili di offrire ampie prospettive di crescita e di sviluppo;
la parte più avanzata e innovativa del sistema produttivo già si sta attrezzando per adottare nuove tecniche di produzione a minore impatto ambientale; si tratta, allora, di accompagnare e assecondare questo passaggio attraverso il ricorso a politiche ed azioni coerenti e mirate;
tali politiche dovrebbero caratterizzarsi per un approccio prevalentemente non impositivo ma incentivante soprattutto con riferimento allo sviluppo di nuove tecnologie e alla diffusione di produzioni sempre più ecocompatibili;
a tal fine, occorre una politica rivolta non solo al comparto industriale ma anche a tutti gli altri settori dove esiste un potenziale ancora non sfruttato di riduzione dei consumi energetici, quali ad esempio il settore del trasporto su gomma, l'illuminazione ed il riscaldamento civile, il settore agroalimentare, la maggiore diffusione di motori elettrici e la cogenerazione;
la conversione dei sistemi produttivi che hanno minor impatto sull'ambiente si pone anche in relazione a motivazioni di carattere strategico. Le vicende degli ultimi decenni dimostrano, infatti, che le economie occidentali non possono continuare a subordinare le loro prospettive di crescita alle decisioni di paesi fornitori di materie prime energetiche che troppo spesso si sono dimostrati poco affidabili. Ridurre la dipendenza dai combustibili fossili è quindi necessario per garantire un quadro di maggiore sicurezza negli approvvigionamenti energetici e, conseguentemente, alle prospettive di crescita delle nostre economie;
la complessità e l'ampiezza delle innovazioni da introdurre implicano che si elabori una strategia comunitaria complessiva per l'adattamento ai cambiamenti climatici che comporta che sia garantita la coerenza tra i diversi interventi posti in essere con riferimento ai vari comparti e lo stanziamento di risorse adeguate allo scopo, tenendo in debita considerazione che le scelte da effettuare al riguardo non devono compromettere il processo di sviluppo sostenibile, economico e sociale che è alla base della società civile;
è in ogni caso evidente che la conversione dei sistemi economici europei in termini tali da ridurre significativamente le emissioni di CO2 implica, analogamente a quanto già stanno facendo alcuni importanti

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partner, a partire da USA e Cina, lo stanziamento di risorse adeguate nell'ambito del quadro finanziario dell'UE per i prossimi anni;
risulta, inoltre, importante una riallocazione, a tal fine, in sede comunitaria, delle risorse, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 2007-2013, verso politiche di incentivo agli interventi di risparmio energetico e/o alle iniziative che utilizzino fonti rinnovabili;
l'elaborazione di tale strategia, di cui il pacchetto «clima-energia» costituisce il primo passo, deve fondarsi su una attenta valutazione delle caratteristiche specifiche di ciascun sistema produttivo, dell'andamento dei consumi energetici e delle possibilità di risparmio dei consumi, evidenziandone i punti di forza e le debolezze;
l'esigenza di linee strategiche comuni a livello di UE non può, infatti, prescindere dalla considerazione per cui i diversi Stati membri presentano situazioni largamente differenziate sia per quanto concerne la composizione dell'offerta di prodotti energetici utilizzati e le fonti di approvvigionamento, sia per quanto riguarda le prospettive evolutive della domanda;
la particolare vulnerabilità dell'Italia, contrassegnata da un elevato grado di dipendenza dalle forniture dall'estero, e dalla netta prevalenza, nel tessuto produttivo, di imprese di piccola e media dimensione, spesso non in grado di sostenere nell'immediato gli oneri connessi a massicci investimenti innovativi, rende particolarmente urgente, nel nostro paese, uno stretto raccordo tra istituzioni, mondo scientifico e sistema economico;
la presenza di eccellenze e primati che il nostro Paese registra nel campo dell'efficienza energetica costituisce un patrimonio di conoscenze, di tecnologie e di tradizioni di grande valore, su cui è possibile puntare con convinzione per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e per incrementare la competitività sui mercati globali dei nostri beni e servizi, anche sostenendo in ambito europeo un obiettivo vincolante di efficienza energetica;
si tratta di un lavoro che implica un preventivo approfondimento per l'acquisizione di un quadro informativo puntuale e dettagliato della situazione esistente e delle potenzialità di sviluppo, dei fattori positivi e degli elementi di criticità in modo da rappresentare con le necessaria tempestività nelle competenti sedi istituzionali dell'UE le esigenze specifiche del paese, quale contributo nazionale alla elaborazione strategica comunitaria;
più in generale, occorre considerare che l'area del Sud Europa e del Mediterraneo sono incluse tra quelle più vulnerabili (con particolare riguardo ai sistemi marini e costieri, ai sistemi idrogeologici e ai rischi territoriali) e, quindi, più bisognose di politiche di adattamento climatico;
i dati acquisiti nel corso delle audizioni svolte sono risultati di grande utilità ai fini dell'analisi della situazione esistente, confermando, per un verso, l'incidenza, nel sistema produttivo nazionale, di settori a forte rischio di carbon leakage e, per l'altro, da un apprezzabile efficienza energetica;
nel corso delle audizioni è stato possibile acquisire informazioni e suggerimenti puntuali per quanto concerne le priorità da perseguire, gli strumenti e le misure di incentivazione più utili allo scopo, i punti di eccellenza del sistema produttivo italiano su cui far leva e le più gravi lacune da sanare in relazione alle indicazioni dell'UE e alle risorse che si renderanno disponibili;
le audizioni hanno inoltre messo in evidenza l'esigenza di predisporre, analogamente a quanto hanno fatto altri paesi europei, un piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, da definire con l'attivo coinvolgimento delle istituzioni e dei rappresentanti del sistema produttivo e un adeguato supporto scientifico;

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esprime una valutazione positiva,
sottolineando, in relazione alla posizione del Governo per la definizione di proposte legislative e relativamente alle deliberazioni delle competenti istituzioni comunitarie, l'esigenza di promuovere iniziative, anche di carattere normativo, nell'ambito dei seguenti sei settori, che - secondo quanto emerso nel corso delle audizioni - potrebbero contribuire a ridurre le emissioni in maniera efficace e duratura,
evidenziando la necessità , rispetto al tema della sostenibilità, di integrare le politiche ambientali nelle altre politiche comunitarie settoriali (trasporto, energia, infrastrutture, ricerca, politica estera) e di attuare una maggiore sinergia con la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, al fine di perseguire realmente la strada verso lo sviluppo sostenibile;
sottolineando l'importanza delle politiche di incentivazione dell'innovazione tecnologica e di prodotto, in modo da migliorare le condizioni climatiche ed ambientali e, al tempo stesso, favorire lo sviluppo industriale e le opportunità occupazionali ritenendo importante introdurre, così come raccomandato a livello europeo, indicatori di qualità della vita che vadano oltre il PIL come il bilancio ambientale e quello di sostenibilità per misurare i progressi ottenuti sul versante della qualità dello sviluppo.

In particolare:
1) energia ed efficienza energetica, attraverso:
l'incremento da parte delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri dei fondi destinati alla ricerca a favore di progetti per lo sviluppo di nuove tecnologie di processo e di prodotto in grado di ridurre l'impatto ambientale, con particolare riguardo agli investimenti in tecnologie pulite nel settore dell'industria, delle costruzioni e delle infrastrutture a bassa emissione di CO2;
la previsione, inoltre, a livello nazionale di un sistema di incentivazione stabile e certo nel medio-lungo periodo, considerato che il sistema industriale chiamato ad investire nelle nuove tecnologie, ed in particolare in quelle rinnovabili, ha necessità di poter programmare gli investimenti da effettuare;
il rilancio del programma Industria 2015 per creare un tessuto di imprese in grado di sfruttare le opportunità offerte dalla rivoluzione dell'economia sostenibile;
l'adeguamento delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione di energia nonché la predisposizione di interventi di adattamento che possano consentire a crescenti volumi di produzione di piccola taglia di generazione di essere connessi alle reti di distribuzione e far evolvere la rete di distribuzione verso una configurazione di reti attive;
la semplificazione ed omogeneizzazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti che producono o che utilizzano fonti rinnovabili, nonché per i privati che ricorrono ad interventi strutturali per l'utilizzo di fonti rinnovabili, anche attraverso una politica di «discriminazione» che premi l'efficienza degli impianti in funzione del loro posizionamento e del rendimento effettivo;
l'utilizzo di fonti rinnovabili in sinergia tra loro e l'uso di sistemi di stoccaggio dell'energia per il mantenimento stazionario della produzione di energia elettrica;
la responsabilizzazione delle regioni in ordine al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di pianificazione energetica, considerato che i piani energetici regionali potrebbero risultare discordanti rispetto ai progetti di sviluppo industriale del Paese (burden sharing regionale);
l'incentivazione dei sistemi locali di integrazione energia-ambiente allo scopo di utilizzare al meglio le risorse disponibili, sostenendo lo sviluppo delle risorse rinnovabili interne al Paese, quali

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la parte biodegradabile dei rifiuti, il fotovoltaico, il solare termico, il geotermico, nonché lo sviluppo della ricerca del film sottile nel settore fotovoltaico, sul quale si potrebbe sviluppare una filiera italiana di eccellenza;
la previsione di nuovi interventi sul mercato dell'efficienza energetica, stabilendo:
un'articolazione del contributo tariffario a seconda del differenziale dei costi della singola tecnologia da incentivare oppure, in alternativa, una differenziazione della vita utile degli interventi ai fini del rilascio dei certificati bianchi;
una riduzione graduale degli incentivi a sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al provvedimento CIP6, prevedendo contestualmente una maggiore remunerazione da riconoscere alle fonti energetiche rinnovabili;
l'ampliamento della definizione di risparmio di energia primaria per ammettere al meccanismo anche gli interventi di efficientamento delle reti di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale;
il miglioramento delle modalità di certificazione dei risparmi e di gestione dei processi di approfondimento delle schede tecniche richiesti dal regolatore;
la definizione di standard di efficienza energetica per immobili, apparecchiature, carburanti e veicoli;
lo sviluppo del potenziale di reindustrializzazione dei siti attraverso l'impiego di materie prime locali e scarti agricoli;
2) ambiente, attraverso:
l'incentivazione degli studi e delle ricerche inerenti i cambiamenti climatici in modo da poter far affidamento su modelli aggiornati che consentano la definizione di chiari criteri di comparabilità degli obiettivi nonché di uguali scadenze temporali per gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni;
la concentrazione della ricerca in poche piattaforme nazionali capaci di competere a livello europeo per l'assegnazione di finanziamenti comunitari;
il sostegno alla ricerca e all'utilizzo di tecnologie necessarie a ridurre le emissioni, quali ad esempio la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica (CCS) o i biocarburanti sostenibili;
l'introduzione per i dottorati di ricerca della materia inerente «lo sviluppo sostenibile ed i cambiamenti climatici» al fine di incentivare nuove conoscenze ed approfondimenti in materia;
la definizione di un quadro di interventi di sensibilizzazione della popolazione sulla natura strategica delle politiche ambientali e sull'essenziale importanza dei comportamenti virtuosi individuali;
la definizione di un quadro di interventi in materia di educazione ambientale che miri alle scuole, anche attraverso il coinvolgimento delle imprese e delle associazioni ambientaliste;
lo sviluppo di chiari eco-indicatori volti a diffondere una cultura in materia di sviluppo sostenibile;
lo stanziamento di adeguate risorse per rinforzare la stabilità idrogeologica dei territori e rivedere la struttura urbanistica, guardando con particolare attenzione alle isole di calore costituite dalle grandi aree urbane (Kyoto club);
in materia di rifiuti, attraverso:
lo sviluppo di una politica di prevenzione della produzione dei rifiuti;
una programmazione nazionale sul ciclo di vita dei beni e dei prodotti sia di comunicazione ed educazione del pubblico;
il recepimento della direttiva quadro sui rifiuti;
la tempestiva redazione del programma nazionale della prevenzione;

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la riduzione dell'impiego delle discariche;
l'aumento dell'utilizzo del compostaggio e dell'impiego di CDR in sostituzione dei combustibili fossili;
l'introduzione delle attività di raccolta e riciclaggio all'interno delle assegnazioni dei titoli di efficienza energetica;
l'applicazione degli stessi requisiti ambientali per tutti gli impianti;
la revisione in atto della direttiva riguardante la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC), che dovrebbe confermare l'impostazione originaria della normativa che è riuscita a garantire alle imprese una certa flessibilità pur stabilendo importanti obiettivi ambientali;
la previsione di strumenti che incentivino la ricerca e lo sviluppo di nuove sostanze a minor impatto ambientale nell'ambito dell'attuazione del cosiddetto sistema Reach;
3) settore idrico, attraverso:
la revisione della normativa relativa che governa la materia delle concessioni di derivazione, prevedendo che l'onere concessorio sia computato sulla base dei volumi utilizzati, anche attraverso l'introduzione di strumenti di tariffazione basati sull'allocazione ottimale della risorsa;
la revisione della durata delle concessioni in relazione alla pianificazione territoriale e all'introduzione di nuove tecnologie che permettono un uso maggiormente intelligente della risorsa idrica;
una verifica del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua al fine del mantenimento della flora e della fauna soprattutto al fine della conservazione della biodiversità;
una politica di incentivazione al riuso delle acque reflue, modificando la normativa in vigore nel senso di definire i limiti in funzione della categoria di utilizzo;
nuove risorse destinate ad intervenire sulla rete idrica nazionale al fine di evitare le dispersioni, che allo stato attuale sono pari al 30 per cento della risorsa idrica messa in rete;
un sistema di monitoraggio e raccolta dati che permetta di valutare la prestazione ambientale del singolo gestore e dell'intero settore con frequenza almeno semestrale;
un ammodernamento degli impianti destinati al trattamento di depurazione delle acque reflue che vengono reimmesse nei corpi idrici fondamentali, in attuazione delle direttive 2000/60/CE che fissa standard di qualità per i corpi idrici e la direttiva 272/91/CE che fissa standard di qualità per gli scarichi;
un programma di interventi a favore delle infrastrutture idriche destinate a convogliare l'acqua prodotta dagli eventi di pioggia e dagli eventi estremi conseguenti ai cambiamenti climatici in genere, per evitare frane, smottamenti eccetera;
4) settore del trasporto, attraverso:
lo sviluppo delle reti «intelligenti», cui affidare un ruolo strategico in relazione all'obiettivo di convogliare il traffico sulle modalità di trasporto meno congestionate, atteso che sistemi innovativi e tecnologicamente avanzati possono concorrere ad una migliore accessibilità e sostenibilità, nonché ad un più efficace sfruttamento delle infrastrutture esistenti, con positive ricadute anche sui consumi;
l'introduzione di misure volte a favorire la diffusione di veicoli elettrici e ibridi nel trasporto pubblico e privato, soprattutto nei grandi centri urbani, e promuovere sistemi di mobilità alternativi, come tramvie e piste ciclabili;
politiche di incentivazione del trasporto pubblico rispetto al trasporto privato, attuando al contempo politiche della mobilità in grado di favorire - soprattutto

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nel settore del trasporto merci - il trasporto su rotaia rispetto a quello su gomma;
l'introduzione di incentivi permanenti per la rottamazione delle auto finalizzati all'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale;
5) settore dell'edilizia, attraverso:
l'introduzione di strumenti normativi per rendere obbligatorie le tecniche dell'efficienza energetica ai fini dell'attribuzione di aiuti statali o regionali e per agevolare, attraverso misure fiscali, stabili e certe nel medio e lungo periodo, interventi di manutenzione straordinaria degli immobili esistenti, finalizzati ad aumentare il rendimento energetico degli edifici, l'utilizzo di fonti rinnovabili, la riduzione dei consumi energetici degli edifici privati, nonché degli edifici pubblici e della pubblica illuminazione;
l'introduzione di incentivi per l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili nell'impiantistica, la domotica e l'interattività domestica, la sicurezza e il risparmio nelle fonti energetiche e nei costi di gestione, la certificazione energetica degli edifici;
l'incremento degli incentivi per gli appalti pubblici verdi (GPP), vale a dire degli appalti che promuovano il risparmio energetico o che producano un più ridotto impatto ambientale;
6) nel settore dell'agricoltura, con riferimento a:
l'elaborazione di un modello di sviluppo che metta al centro la qualità del territorio, che valorizzi i sistemi integrati, la minimizzazione dell'uso delle risorse e le risorse locali, l'attenzione al fine vita dei prodotti e la cultura del rispetto dell'ambiente con il rilancio del made in Italy, a partire dalla promozione e adozione volontaria di eco-indicatori di sistema in grado di valorizzare il modello italiano;
la previsione, in agricoltura, di pratiche agricole sostenibili, quali il reimpiego del compost, in parziale sostituzione di fertilizzanti chimici e con i miglioramenti in termini di minor apporto idrico, minori malattie e maggiore rigoglio delle coltivazioni, nonché l'incentivazione, anche attraverso opportuni interventi fiscali, di pratiche agricole ecosostenibili - quali l'agricoltura biologica - finalizzate alla sensibile riduzione dell'impiego di fitofarmaci.