CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 dicembre 2009
256.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 4 DICEMBRE 2009

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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI DEL RELATORE

Al comma 56, sostituire le parole da: Le risorse assegnate per interventi fino a: 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate, con le seguenti: Le risorse, pari a 1.300 milioni di euro, di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente legge, sono destinate.

Conseguentemente dopo il comma 56, aggiungere il seguente:
56-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater sostituire dalle parole «è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un contributo complessivo di 1.300 milioni di euro per interventi in campo ambientale e per la realizzazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo»;
b) sopprimere il comma 4-quinquies.
0. 2. 1377. 10. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Al comma 56, dopo le parole: saranno destinate aggiungere: fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 59.
0. 2. 1377. 2. Genovese.

Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
59. Delle risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, una quota pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi straordinari finalizzati a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico nei territori dei comuni di Messina e Scaletta Zanclea colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 2 ottobre 2009.
0. 2. 1377. 1. Genovese.

Al comma 56, primo periodo, sostituire le parole: 1.000 milioni di euro con le seguenti: 1.200 milioni di euro e aggiungere

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dopo il primo periodo il seguente: Una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse assegnate è destinata ad interventi di recupero, riassetto idrogeologico e messa in sicurezza del territorio della provincia di Messina interessato dall'alluvione del 1o ottobre 2009, nonché ad interventi atti a fronteggiare l'emergenza dell'alluvione e le esigenze abitative che da essa sono derivate.
0. 2. 1377. 3. Naro, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

Al comma 56, dopo le parole: della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti parole: d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*0. 2. 1377. 4. Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

Al comma 56, dopo le parole: della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*0. 2. 1377. 6. Marchi, Vannucci, Misiani, De Micheli, Fontanelli.

Al comma 56, dopo le parole: della tutela del territorio e del mare, aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
*0. 2. 1377. 8. Barbato, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Cambursano.

Al comma 56, dopo le parole: n. 152, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: e le regioni interessate.
0. 2. 1377. 13. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Al comma 56, dopo le parole: possono essere utilizzate aggiungere le seguenti: rispettando la destinazione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree rientranti nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
0. 2. 1377. 5. Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

Al comma 56, aggiungere il seguente periodo: Nell'ambito delle risorse di cui al presente comma 10 milioni di euro per l'anno 2010 sono destinati alla realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la provincia di Teramo nell'ottobre 2007.
0. 2. 1377. 7. Castellani.

Al comma 56, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sulle risorse di cui al presente comma, 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012, sono destinati ad un piano straordinario finalizzato:
a) all'individuazione e alla mappatura completa delle aree di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi, correlate principalmente ai numerosi affondamenti sospetti di navi avvenuti in questi anni, nonché al deposito illegale di rifiuti sul nostro territorio, vagliando e incrociando a tal fine tutte le informazioni e le indicazioni sui siti interessati al fine di prevenire il rischio di fuoriuscita ed emissione nell'ambiente di sostanze tossiche e di veleni;
b) al conseguente monitoraggio e analisi dei territori, delle coste e delle aree limitrofe ai naufragi delle navi, al fine di verificare l'esistenza di possibili livelli anomali di inquinamento e la presenza di eventuali picchi di forme tumorali, indagando sull'eventuale contaminazione della fauna marina, al fine di escludere rischi dal punto di vista della contaminazione

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della rete trofica, e della salute dei cittadini e dell'ecosistema marino e terrestre;
c) agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti che si rendessero necessari;
d) a dotare delle necessarie risorse umane, finanziarie e tecnologiche le procure interessate alle indagini sui traffici e sugli smaltimenti illegali dei rifiuti;
e) alla creazione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una unità di crisi, che coordini tutte le indagini e le attività di ricerca in materia, con il supporto ineludibile dell'ISPRA, delle Agenzie regionali per l'ambiente, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e di tutti quegli organismi e professionalità indispensabili a individuare i mezzi più idonei da mettere in campo per le iniziative di misurazione in sito e gli eventuali conseguenti interventi di bonifica. A tal fine si utilizzano le professionalità esistenti e si attivano eventuali procedure di stabilizzazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, del personale già assunto con forme di contratto a tempo determinato presso gli Istituti operanti nel settore della protezione ambientale e della ricerca.
0. 2. 1377. 12. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Cambursano.

Al comma 56, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla realizzazione dei piani straordinari di cui al presente comma, si prevede il pieno coinvolgimento delle strutture e del personale dell'ISPRA, delle Agenzie regionali per l'ambiente, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), e di tutti quegli organismi e professionalità indispensabili in tale ambito. A tal fine si utilizzano le professionalità esistenti e si prevedono, nel rispetto della normativa vigente, procedure di stabilizzazione del personale già assunto con forme di contratto a tempo determinato presso gli Istituti operanti nel settore della protezione ambientale e della ricerca.
0. 2. 1377. 11. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Cambursano.

Al comma 56, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le finalità di cui al presente comma, l'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2010, 2011 e 2012, con una dotazione di 100 milioni di euro annui, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei centri funzionali di protezione civile.
Al finanziamento delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede mediante l'aumento, dal 1o gennaio 2010, della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in misura del 20 per cento.
0. 2. 1377. 9. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
56. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 2/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del

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territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.
57. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone nonché la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sono nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.
58. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 56, nonché quella di verifica, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. In tal caso, al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende temporaneamente indisponibili un numero di incarichi effettivamente coperti relativi a posizioni dirigenziali di seconda fascia equivalente sotto il profilo finanziario a quello degli incarichi conferiti ai sensi del periodo precedente ovvero, in subordine, conferisce i predetti incarichi di livello dirigenziale generale a valere sulla spesa consentita dalla legislazione vigente, in relazione alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.
2. 1377. Il Governo.

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Sostituire il comma 56 con il seguente:
56. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 102, dopo le parole «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti «ad eccezione dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,»;
b) al comma 111, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2010, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 1,55 milioni di euro».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 58 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per le finalità di cui ai commi da 56 a 58 è autorizzata la spesa di 116,55 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;
b) sostituire il comma 59 con il seguente:
59. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 58, pari a 116,55 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.
0. 2. 1378. 4. Comaroli, Bitonci, Fugatti.

Ai commi 56 e 57 sostituire le parole: ad eccezione dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: ad eccezione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale incaricato dei servizi di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro e del personale amministrativo in servizio presso i Tribunali.

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 58, capoverso, comma 9-bis sostituire le parole: i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili dei fuoco con le seguenti: Per l'incremento delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del personale incaricato dei servizi di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro e del personale amministrativo in servizio presso i Tribunali, le relative amministrazioni;
b) dopo le parole: 2012: - 529.000 aggiungere le seguenti: alla medesima Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2012: - 200.000.
c) all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, 400 milioni di euro per l'anno 2011, 600 milioni di euro per l'anno 2012.
0. 2. 1378. 3. Di Pietro, Palomba, Favia, Borghesi, Cambursano, Paladini.

Al comma 58 capoverso comma 9-bis dopo le parole: secondo le modalità di cui al comma 10, aggiungere le seguenti: ferme restando le disposizioni contenute all'articolo 16, comma 4, della legge 23 agosto 2004, n. 226,.
0. 2. 1378. 14. Villecco Calipari, Vannucci, Beltrandi, Garofani, Giacomelli,

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Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

Nel comma 58, capoverso comma 9-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui al presente articolo il Ministero dell'interno procede prioritariamente alla assunzione, dei volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie - idonei non vincitori - reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 19 maggio 2000, nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 14 giugno 2002 e nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 maggio 2003.
0. 2. 1378. 13. Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
58-bis. Alle assunzioni di cui al comma 58 per il Corpo dei Vigili del fuoco, si procederà prioritariamente dalla graduatoria emanata secondo il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2008 n. 1996.
0. 2. 1378. 5. Comaroli.

Dopo il comma 59 inserire il seguente:
59-bis. Per provvedere al potenziamento delle attività di contrasto dell'immigrazione clandestina anche nella prospettiva dell'attuazione del Patto europeo sull'immigrazione e sui diritti di asilo, approvato dal Consiglio d'Europa il 16 ottobre 2008, sono stanziati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, 50 milioni di euro, destinati al finanziamento dei corrispondenti programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
0. 2. 1378. 10. Dal Lago, Bitonci.

Dopo il comma 59 aggiungere i seguenti:
59-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2009, 2010 e 2011»;
b) dopo le parole: «dotazione di 100 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».

59-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 59-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
0. 2. 1378. 11. Dal Lago, Bitonci.

Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:
59-bis. Al fine di provvedere alle esigenze organizzative e funzionali dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, con particolare riferimento ai nuovi

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centri costruiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2008, n. 151 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, autorizzata la spesa di euro 14.100.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
59-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 59-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
0. 2. 1378. 9. Dal Lago, Bitonci.

Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:
59-bis. Allo scopo di incentivare la permanenza in servizio del personale e di evitare la dispersione delle professionalità ed esperienze acquisite, il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate che, negli ultimi dieci anni di servizio, non abbia demeritato, è posto, a domanda, nel grado apicale o di qualifica del rispettivo ruolo di appartenenza al compimento del trentasettesimo anno di servizio.
0. 2. 1378. 12. Bitonci.

Al comma 59 sostituire le parole: 115 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2012 con le seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2010 e 688 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a 142 milioni di euro per l'anno 2012.
0. 2. 1378. 7. Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Tassone, Mantini, Mannino, Rao, Bosi, Libè.

Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:
59-bis. Al comma 42, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, le parole: «a carico della finanza pubblica», sono sostituite dalle seguenti: «a carico del bilancio dello Stato».
0. 2. 1378. 8. Bitonci.

Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:
59-bis. Per favorire l'efficacia delle norme che scoraggiano e sanzionano la guida da parte di persone che abbiano assunto alcoolici, senza penalizzare ingiustamente la vendita e la somministrazione di tali bevande, recando un danno economico agli operatori del settore, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione annuale di 3 milioni di euro, da destinare ad iniziative di incentivazione delle attività di autonoleggio nelle zone di montagna. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1378. 2. Fugatti.

Dopo il comma 59 aggiungere i seguenti:
59-bis. Ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178, codice civile si applica l'articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile. Le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in proporzione superiore alla parte di guadagno spettantegli.
59-ter. In caso di epizoozia degli animali, la quota di indennizzi concessa ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218,

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spettante al soccidario non può essere inferiore alle spese da questi sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti.
59-quater. Nel contratto di soccida semplice si considerano vessatorie le clausole che determinino a carico del soccidario in posizione di dipendenza economica un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
59-quinquies. Si presumono vessatorie, salvo la prova dell'assenza di abuso di dipendenza economica del soccidario, le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:
a) consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne nel caso di giusta causa;
b) derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria;
c) escludere o limitare la possibilità del soccidario di presenziare alle attività connesse alla stima.

59-sexies. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
59-septies. Sono in ogni caso nulle le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:
a) derogare alle previsioni di cui all'articolo 1;
b) escludere o limitare la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività negoziali connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, ivi incluse le attività di stima, disdetta, rinnovo, recesso.
0. 2. 1378. 1. Negro, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
56. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
57. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
58. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 57 del presente articolo, è inserito il seguente:
«9-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno precedente e per un numero di, unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente». Per le finalità di cui ai commi da 56 a 58 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

59. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 58, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.

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Conseguentemente, nella tabella A, alla voce Ministero dell'interno apportare le seguenti variazioni:
2010: -;
2011: -;
2012: - 529.000.
2. 1378. Il Governo.

Dopo il comma 58, aggiungere i seguenti:
58-bis. Qualora un'impresa sia iscritta nel registro delle imprese ovvero costituita con la comunicazione unica, di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 2007 e successive modifiche ed integrazioni, e cessi l'attività entro 24 mesi dalla registrazione o costituzione, sono disposti immediati controlli sulla regolarità amministrativa, contabile e contributiva, nonché sul rispetto degli obblighi fiscali, tributari, assistenziali e contributivi e sui rapporti giuridici e le obbligazioni pendenti alla data di cessazione dell'impresa.
I Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all'ordine, i revisori contabili e i consulenti del lavoro iscritti al relativo Albo, che abbiano provveduto alla costituzione o all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla Comunicazione unica delle predette imprese, o presso i quali siano depositate le scritture contabili, hanno l'obbligo di raccogliere tutti gli elementi e la documentazione necessaria ad accertare l'eventuale trasferimento dell'attività in altra sede ovvero la reperibilità del rappresentante legale dell'impresa ai fini dell'eventuale recupero delle somme dovute dall'impresa alle amministrazioni statali, territoriali e locali, all'INPS, all'INAIL, per imposte tasse e contributi ovvero per obbligazioni assunte nei confronti di clienti o fornitori per cessione di beni o prestazioni di servizi.
58-ter. I Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all'Ordine, i revisori contabili e i consulenti del lavoro iscritti al relativo Albo, che abbiano provveduto alla costituzione o all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla Comunicazione unica delle predette imprese, o presso i quali siano depositate le scritture contabili, che non adempiano all'obbligo di registrare i dati relativi alla nuova sede in cui l'impresa risulti trasferita ovvero quelli relativi alla residenza o domicilio fiscale del rappresentante legale dell'impresa costituita e cessata nei termini di cui al presente articolo sono puniti con un'ammenda da 200 euro a 5.000 euro.
5-quater. Se le notificazioni per somme dovute dall'impresa alle amministrazioni statali, territoriali e locali, all'INPS, all'INAIL, per imposte tasse e contributi ovvero per obbligazioni assunte nei confronti di clienti o fornitori per cessione di beni o prestazioni di servizi, non possono essere eseguite con le modalità di cui all'articolo 145, primo comma, codice di procedura civile - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede dell'impresa, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo, articolo 145, le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 del codice di procedura civile; se neppure l'adozione di tali modalità consente la notificazione, si procede con le formalità dell'articolo 140 del codice di procedura civile nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'impresa; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società o della persona giuridica; ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 140 codice di procedura civile, in particolare, nel caso in cui l'indirizzo dell'impresa, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non sia reso conoscibile ai terzi nella debite forme pubblicitarie, e risulti riferito ad un luogo nel quale l'impresa non abbia, e non abbia avuto, sede, e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, e

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questa risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, la notificazione é eseguibile, nei confronti del legale rappresentante, a norma dell'articolo 143 del codice di procedura civile.
0. 2. 1380. 11. Fogliardi, Rubinato.

Al comma 56, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, utilizzando gli esiti di apposite ispezioni di vigilanza eseguite, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri attribuiti dai testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Il beneficio di cui alla disposizioni precedenti può essere fruito esclusivamente dalle banche e degli intermediari finanziati che abbiano rispettato le disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Conseguentemente, dopo il comma 58, inserire il seguente:
58-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione delle modifiche recate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito dalla legge 23 febbraIo 2007, n. 15, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e al testo delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'attuazione delle direttive 2008/48/CE e 2008/49/CE. Nella relazione sono indicate le proposte di modifica ritenute opportune, alla luce dei problemi di attuazione e dell'attuale situazione di crisi economica e occupazionale.
0. 2. 1380. 7. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

Dopo il comma 58 aggiungere i seguenti:
58-bis. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 106 del Testo unico sulle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si applica alle banche e agli intermediari finanziari ex articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche mediante moratoria sui prestiti.
58-ter. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione agli enti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:
a) rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'intesa;
b) possibilità per gli enti di beneficiare, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un «periodo di grazia» in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;
c) offerta, agli enti affidatari, di nuovi finanziamenti, per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, per un ammontare

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equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;
f) per gli enti in dissesto offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio condizionati all'adozione di programmi di aggiustamento a medio termine, da concordare anche con il contributo dell'ANCI.

58-quater. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 40-bis, sono a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
0. 2. 1380. 10. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, De Micheli.

Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
58-bis. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare operazioni di estinzione o ricontrattazione dei mutui stipulati con gli enti locali in data anteriore al 31 dicembre 2009, nel caso in cui tali operazioni determinano una riduzione delle passività totali a carico degli enti locali stessi.
0. 2. 1380. 13. De Micheli.

Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
58-bis. Al decreto legislativo 1o settembre 1993. n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120, è inserito il seguente:
«Art. 120-bis. - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.
4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.»

2. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: «negli articoli 116» sono inserite le seguenti: 120-bis».
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 31 marzo 2010.
4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati.
0. 2. 1380. 8. Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

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Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
59-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole : « lo 0,5 per cento» con le seguenti: «lo 0,3 per cento».
0. 2. 1380. 17. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

Dopo il comma 58, aggiungere i seguenti:
58-bis. Entro il 1o gennaio 2012, i comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi hanno facoltà di disporre l'estinzione, la ridefinizione o la rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere, stipulati con la cassa Depositi e prestiti, aziende di credito ordinario o con istituti di credito a medio e lungo termine in data anteriore al 31 dicembre 2009 senza penalità, comunque previste, o altri oneri di qualsiasi natura relativi all'estinzione del precedente finanziamento o all'accensione del nuovo.
58-ter. In caso di indisponibilità dell'azienda o istituto di credito alla rinegoziazione, i mutui sono assunti a carico della Cassa Depositi e Prestiti.
0. 2. 1380. 12. Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, De Micheli.

Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
58-bis. All'articolo 124 decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) la menzione che l'importo degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG non sono dovuti dal consumatore, restando in ogni caso a carico dell'intermediario».
0. 2. 1380. 2. Comaroli, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
58-bis. È fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di modificare le spese accessorie dei mutui e dei prestiti durante il piano di rimborso degli stessi. In tali casi non si applica l'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
0. 2. 1380. 3. Comaroli, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
58-bis. Coloro che hanno perso il lavoro o subito interventi di sostegno al reddito di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, parasubordinato o assimilato, i lavoratori autonomi e le imprese che hanno rilevato una riduzione del proprio reddito superiore ad un terzo del periodo di anno d'imposta 2008/2009 possono chiedere la cancellazione di tutte le segnalazioni effettuate da banche e intermediari finanziari alle banche dati e agli archivi di tutte le centrali dei rischi e di tutti i sistemi di informazione creditizia pubbliche e private per gli anni 2008, 2009 e 2010, per:
a) ritardato o omesso pagamento per rate mutui ipotecari, chirografari, leasing immobiliari e mobiliari, linee di credito per anticipazioni su crediti, prestiti personali, cessioni del quinto dello stipendio, erogati da istituti di credito e finanziarie;
b) sconfinamenti temporanei per le linee di credito in conto corrente,
c) ritardato rimborso in conto corrente di addebiti di somme per utilizzo di carte di credito o revolving. La domanda dovrà essere inoltrata alla Banca d'Italia ed inviata dalla stessa, verificati i presupposti di legge entro dieci giorni, alle banche e agli intermediari finanziari interessati, che provvedono a chiedere la cancellazione entro dieci giorni dal ricevimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'attuazione di tali disposizioni

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con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
0. 2. 1380. 4. Comaroli, Bitonci, Simonetti, Fugatti.

Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:
58-bis. Al fine di riabilitare le persone fisiche e giuridiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, a decorrere dal 1o gennaio 2010, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate mensili o la rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di leasing o a vendite rateali.
58-ter. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.
58-quater. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
58-quinquies. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportate le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.
0. 2. 1380. 18. Fugatti, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin, D'Amico.

All'emendamento 2.1380, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
59-bis. Hanno altresì titolo a partecipare, a domanda, al movimento interregionale di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 dei 2008, i candidati che hanno partecipato alle prove dei predetti concorsi, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei, predetti concorsi, ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. I candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero. Le nomine di cui al presente comma sono effettuate in coda a quelle previste dai bandi nazionali.
0. 2. 1380. 20.Fugatti.

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
59-bis. Hanno titolo a partecipare al movimento interregionale di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorso a dirigente scolastico indetti, con delibere della Giunta provinciale di Trento n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007 e dei corsi-concorso indetti dalla provincia autonoma di Bolzano, hanno regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi.
0. 2. 1380. 19.Fugatti.

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
59-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi

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pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.
0. 2. 1380. 1.Bitonci, Fugatti, Comaroli.

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
59-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai Presidenti, componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai Presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
0. 2. 1380. 6.Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

Dopo il comma 59, inserire il seguente:
59-bis. In via sperimentale per il triennio 2010-2012, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, effettua annualmente il monitoraggio, anche per comparto omogeneo, sui trattamenti e sui benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché le loro controllate, autorità indipendenti, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, riferisce al Parlamento tutti i casi di compensi che superino il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento, per ciascuno dei quali l'erogante dovrà illustrare le ragioni di mercato, ovvero di congruità pubblica, che hanno condotto all'adozione della relativa politica retributiva. Il primo rapporto dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data in vigore della presente Legge.
0. 2. 1380. 5.Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:
59-bis. Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1o gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data dei 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate assegno ad personam vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
0. 2. 1380. 9.Caparini, Bitonci, Fugatti.

Sostituire il comma 60, con il seguente:
60. Ai commi 2 e 3, dell'articolo 25, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito

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con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102, le parole: mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010» sono sostituiti dalle seguenti: «mediante 120 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2010,».

Conseguentemente, alla parte consequenziale, sostituire le parole: 8 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2010, e 380 milioni per l'anno 2011.
0. 2. 1380. 16.Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

All'emendamento 2.1380 del Governo, al comma 60, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: seguente: «60» con le seguenti: seguente: 120»;
b) alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) le parole «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti»;
c) alla lettera b), numero 1, sostituire le parole: seguente: «60» con le seguenti: seguente: 20»;
d) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) le parole «gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti»;
e) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-bis. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dei contributi previdenziali ed assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3574, si applica altresì dal periodo al 1 gennaio al 30 giugno 2010».

Conseguentemente:
sostituire il comma 61 con il seguente:
61. agli oneri derivanti dai commi da 56 a 60, pari a 728 milioni di euro per l'anno 2010, 301 milioni di euro per l'anno 2011, 102,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 83 milioni di euro per l'anno 2014, 22,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge e per gli anni dal 1011 al 2015 ai sensi dell'articolo 3 comma 2.
all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 301 milioni per l'anno 2011, 102,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2013, 83 milioni di euro per l'anno 2014, 22,3 milioni per l'anno 2015.
0. 2. 1380. 24.Lolli, Franceschini, Bersani, Di Stanislao, Mantini, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

All'emendamento 2.1380 del Governo, al comma 60, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: seguente: «60» con le seguenti: seguente: 120»;
b) alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) le parole «di pari importo a decorrere dal mese di gennaio

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2010» sono sostituite dalle seguenti: «di medesimo importo pari al 40 per cento delle somme non versate a decorrere dal mese di gennaio 2011»;
c) alla lettera b), numero 1, sostituire le parole: seguente: «60» con le seguenti: seguente: 20»;
d) alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) le parole «di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «di medesimo importo pari al 40 per cento delle somme non versate a decorrere dal mese di gennaio 2011»;

Conseguentemente:
al comma 61, primo periodo:
sostituire le parole:
223 milioni di euro per l'anno 2010 e 198 milioni di euro per l'anno 2011 con le seguenti: 700 milioni di euro per l'anno 2010 e 600 milioni di euro per l'anno 2011.
sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 600 milioni di euro.
all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2011.
0. 2. 1380. 23.Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Mantini.

All'emendamento 2.1380, sostituire il comma 60, con il seguente:
60. Ai commi 2 e 3, dell'articolo 25, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102, le parole: «mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: mediante 60 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2010»

Conseguentemente, alla parte consequenziale sostituire le parole: 8 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2010, e 110 milioni per l'anno 2011.
0. 2. 1380. 15.Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

Al comma 60, lettera a) numero 2), sostituire la cifra: 60 con la seguente: 120,

Conseguentemente alla lettera b) numero 1), sostituire la cifra: 60 con la seguente: 120;
alla parte consequenziale sostituire le parole: 8 miliardi per l'anno 2011 con le seguenti:
250 milioni per l'anno 2010 e 200 milioni per l'anno 2011.
0. 2. 1380. 14.Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

All'emendamento 2.1380, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:
61-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 257 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è autorizzata la spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.
0. 2. 1380. 25.De Camillis.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
56. Per l'importo della quota capitale relativa ai finanziamenti e ai contratti di leasing di cui all'accordo sottoscritto il 3 agosto 2009 dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle altre associazioni di

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categoria e dal Ministro dell'economia e delle finanze, e alle successive integrazioni dello stesso, si presume un rendimento del 2 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale in capo al soggetto creditore per il periodo d'imposta in corso alla data di perfezionamento della rimodulazione delle scadenze. Il rendimento di cui al periodo precedente si presume del 3 per cento nel caso in cui la rimodulazione delle scadenze sia effettuata entro il 31 dicembre 2009. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità relative alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini dei relativi controlli.
57. Il beneficio di cui al comma della commissione può essere fruito alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
58. In alternativa a quanto previsto al comma 57, il beneficio può essere fruito alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, dal decreto medesimo, nonché di cui alla comunicazione n. 2009/16/01 della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea n. C. 16 del 22 gennaio 2009, come modificata dalla comunicazione, n. 2009/C 83/01 della Commissione europea, del 25 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, n. C 83/1 del 7 aprile 2009, e dalla decisione n. C(2009)2477 della Commissione europea, del 28 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. c. 151/19 del 3 luglio 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti termini, condizioni e modalità di presentazione delle istanze di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009.
59. Allo scopo di semplificare, razionalizzare, e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni accessorie dei pubblici dipendenti e di favorire il monitoraggio della spesa del personale, a partire dal 1o novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, gravanti sui capitoli di bilancio, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto contestualmente al pagamento delle competenze fisse mediante emissione di un cedolino unico. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative nonché eventuali settori da escludere in sede prima applicazione.
60. All'articolo 25 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «6 giugno 2009,», sono inserite le seguenti: «e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. del 10 aprile 2009»;
2) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;
3) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno»;
b) al comma 3:
1) il numero: «24» è sostituito dal seguente: «60»;
2) la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «giugno».
61. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 60, pari a 237,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 196 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio

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2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge e per l'anno 2011, quanto a 188 milioni di euro, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 59. Le maggiori entrate per l'anno 2012 derivanti dal comma 59 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, con le medesime modalità ivi previste.
2. 1380. Il Governo.

Sostituire le parole: Sopprimere il comma 48: con le seguenti: Alla Tabella D, apportare le seguenti modificazioni:
Missione: Relazioni di inserire con le autonomie territoriali. Programma erogazione a enti territoriali per interventi diretti.
Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (2.1.6 - Investimenti - cap. 7499) (Settore n. 19); apportare la seguente variazione:
2010: - 64.800;

Missione: Italia in Europa e nel mondo; programma: partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE; voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge 183 del 1987, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 51.900;
2011: - 16.700;
2012: - 16.700.

Conseguentemente, alla medesima tabella D aggiungere la missione: Agricoltura politiche agroalimentari e pesca; Programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione; Voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6. Investimenti CAP 7439):
2010: + 116.700;
2011: + 16.700;
2012: + 16.700.
0. 2. 1381. 1.Fugatti.

Nella parte consequenziale, sostituire le parole:
2010: + 51.900 con le seguenti: 2010: + 200.900.

Conseguentemente, per l'anno 2010, il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, è ridotto di 149 milioni di euro.
0. 2. 1381. 2.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Motta, Graziano, Capodicasa.

Nella parte consequenziale, sostituire le parole:
2010: + 52.900;
2011: + 16.700;
2012: + 16.700.
con le seguenti:
2010: + 120.000;
2011: + 120.000;
2012: + 120.000.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

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dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 68.100.000 di euro per l'anno 2010 e a 103. 0.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
0. 2. 1381. 3.Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri, Occhiuto.

Dopo il comma, aggiungere il seguente:
48-bis. Le società a capitale interamente pubblico che svolgono attività di gestione di pubblici servizi essenziali in favore di province o comuni e sulle quali i predetti enti esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi sono equiparate agli enti pubblici ai fini di cui all'articolo 2221, del codice civile e dell'articolo 1, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le medesime società sono assoggettate alla procedura di cui al titolo VIII della parte III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabile.
0. 2. 1381. 4.Marinello.

Sostituire le parole: Sopprimere il comma 48 con le seguenti: sostituire il comma 48 con il seguente:
48. A decorrere dall'1o gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 40 per cento.

Conseguentemente sostituire le parole:
2010: + 51.900;
2011: + 16.700;
2012: + 16.700.

con le seguenti:
2010: + 200.000;
2011: + 200.000;
2012: + 200.000.
0. 2. 1381. 5.Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.

Sopprimere il comma 48:

Conseguentemente, alla Tabella D, apportare le seguenti modificazioni:
Missione: Italia in Europa e nel mondo; programma: partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE; voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge 183 del 1987:
2010: - 51.900;
2011: - 16.700;
2012: - 16.700.

Aggiungere la missione: Agricoltura politiche agroalimentari e pesca; programma: Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione; voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6. Investimenti Cap 7439):
2010: + 51.900;
2011: + 16.700;
2012: + 16.700.
2. 1381. Il Governo.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
56. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, nonché in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza ed appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 57 a 95.
57. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente dì 584 milioni dì euro e di 419 milioni di euro

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rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni per l'anno 2010 e a 106.884 milioni per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, comma 9, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi sarà assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata Intesa Stato Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.
58. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) la misura dell'erogazione del citato finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla vigente normativa, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono nella misura del 98 per cento ovvero nella misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
d) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;

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e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanItaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

59. Ai fni del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, a. 67 e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro.
60. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 11 della citata intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-sexies, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
61. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese di personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
62. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 61, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera,

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per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:
predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni;
fissano parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.

63. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 61 e 62 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.
64. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 61,62 e 63.
65. Per le regioni che risultano in disequilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 66 all'81.
66. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche al quinto periodo:
le parole: «scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «Scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto»;
dopo le parole: «si applicano comunque» sono aggiunte le seguenti: «il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e,»;
è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli»;

67. È definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura

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integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un Piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'AlFA e dell'AGENAS ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel Piano stesso.
68. Il Piano di rientro, approvato dalla Regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel termine perentorio rispettivamente di 30 e di 45 giorni dall'approvazione della regione. La Conferenza Stato Regioni, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove espresso.
69. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 68, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il Presidente della regione commissario ad acta per la predisposizione entro i successivi trenta giorni del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del presidente quale commissario ad acta:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente. Con DPCM, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0.15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone tisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

70. Per la regione sottoposta a Piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verificato

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che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del turn over ed al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del Piano.
71. La verifica dell'attuazione del Piano di rientro avviene con periodicità trimestrale ed annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel Piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il cui accesso è consentito a tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel Piano di rientro.
72. L'approvazione del Piano da parte del Consiglio dei Ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei Ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del Piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, ti. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 7 ottobre 2008, ti. 154 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
73. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 71 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei Ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro il termine perentorio, rispettivamente, di 10 e 20 giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. rn caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione quale commissario ad acta per l'intera durata del Piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati

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in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del Piano di rientro. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del Piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:
a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato ai sensi della presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio - da individuarsi a seguito del DPCM di cui al comma 69, lettera a) - e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;
b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

74. Qualora il Presidente della regione, nominato commissario ad acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 69 o 73, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel Piano e non realizzati.
75. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge IO ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
76. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 70 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 73 , l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.
77. Le disposizioni di cui ai commi 70, 72, ultimo periodo, e da 73 a 76 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.
78. Per le regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità della regione di presentare un nuovo Piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente articolo.

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A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure, definite nel medesimo piano, per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dal presente articolo, e ai commi da 70 a 76.
79. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi Piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori;
80. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse FAS relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009, neI limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE;
81. Limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati dì risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico Piano di rientro dei disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni:
g) è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;
h) si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui al comma 76, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

82. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87.
83. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un Accordo, con il relativo Piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato Accordo il Piano di rientro è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel termine perentorio, rispettivamente, di 15 e di 30 giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove reso. Alla sottoscrizione del citato Accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di 30 giorni.
84. La sottoscrizione dell'Accordo e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal

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Piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'Accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del Piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 154/2008 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 185/2008.
85. Gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro.
86. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale ed annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel Piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il cui accesso è consentito a tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel Piano di rientro.
87. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009 un Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo Accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro i successivi 90 giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.
88. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari per disequilibrio economico, fino ad un massimo di 1.000 milioni di curo, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in tranches successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'advisor contabile, in attuazione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione della risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata, sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
89. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere a) e b) e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge

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24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine brevetto è da intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.
90. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «1o gennaio 2010», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2011».
91. All'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011».
92. Il fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.
93. A decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni legislative non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
f) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

94. In applicazione di quanto disposto dal comma 93, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dall'anno 2010 è corrispondentemente ridotto.
95. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: «destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco I della medesima legge» aggiungere le seguenti: «nonché quelle decorrenti dall'anno 2010».
96. Le disposizioni recate dai commi da 97 a 115 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
97. A decorrere dal 1o gennaio 2010 al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;
b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), è aggiunto il seguente inciso: «determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;
c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.».
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.»;
d) il primo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:
«1. La Regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per

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una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»;
e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente: «e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;»;
f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, è sostituita dalla seguente: «t) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;»;
g) dopo l'articolo 75, è inserito il seguente:

Art. 75-bis.

1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devoluti alla regione ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.
2. La determinazione delle quote di cui al comma i è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale.
3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul PIL nazionale da applicarsi al PIL regionale o provinciale accertato dall'ISTAT.»;
h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

Art. 79.

1. La Regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:
a) con la intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con la intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

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3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione e le province autonome concordano con il Ministro dell'Economia e delle Finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle Camere di Commercio e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per te Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle correlate norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano, sugli stessi, il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente Sezione della Corte dei conti.
4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla Regione e alle Province autonome e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La Regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.».
i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Nelle materie di competenza le Province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.
1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali di tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le Province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.».
l) l'articolo 82 è sostituto dal seguente:

«Art. 82.

1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.»;
m) all'articolo 83 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.».

98. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1o gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento

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unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definirsi con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato previa intesa con la regione e le province autonome.
99. A decorrere dal 1o gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della Legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province, nonché i rapporti giuridici già definiti.
100. A decorrere dal 1o gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
101. In applicazione dell'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come introdotto dal comma 2 lettera g), l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA), è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo).
102. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di euro 50 milioni annui per ciascuna Provincia per gli anni 2003 e successivi, ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.
103. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2010.
104. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dal 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro 3 mesi della data di entrata in vigore della presente legge; le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.
105. Alle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui reddito approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni dello statuto previste dalla presente legge.

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107. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle province di Regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due Province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.
108. Ai fini dell'attuazione del comma 107 è istituito un organismo di indirizzo composto da:
a) due rappresentanti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui uno con funzioni di Presidente, su indicazione del Ministro stesso;
b) un rappresentante del Ministro per i Rapporti con le Regioni;
c) un rappresentante del Ministro dell'interno;
d) un rappresentante della Provincia autonoma di Trento;
e) un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano;
f) un rappresentante per ciascuna delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 107.

109. L'organismo di indirizzo di cui al comma 108 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 107.
110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Ministro per i Rapporti con le Regioni ed il Ministro dell'Interno, previo parere delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 107 e d'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:
a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 107, oltre ai singoli Comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;
b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti ed organi rappresentati;
e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;
f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 107, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;
g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;
l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 108; i suddetti organi sono composti

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in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

111. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 108 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti ed organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
112. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la Provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima Provincia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, relative all'Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla presente legge.
113. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Università di Bolzano, i costi di funzionamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra Governo, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano.
114. Sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette Province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge.
115. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 112, 113 e 114, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province, a decorrere dal 1o gennaio 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla presente legge.
116. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 95 a 115 affluiscono al Fondo di cui all'articolo 3, comma 7, con le medesime modalità ivi previste.
117. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è integrato:
a) per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;
b) dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.

118. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. è soppresso.

Nella tabella C, apportare le seguenti variazioni: Ministero del lavoro, della salute

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e delle politiche sociali Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
articolo 20 comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3. - Oneri comuni di parte corrente - Cap. 3671):
2010: + 150.000;
2011: - -;
2012: - -;

Nella tabella D, aggiungere la seguente voce: Infrastrutture pubbliche e logistica - Opere pubbliche e infrastrutture Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 448 del 1998: misure di finanza pubblica per la Stabilizzazione e lo sviluppo:
articolo 50 comma 1 punto c: Edilizia sanitaria pubblica (10.1.6 - Investimenti - Cap. 7464) (set. 17):
2010: - -;
2011: + 200.000;
2012: + 1.800.000;

Conseguentemente:
le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo i comma 5 del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168 nonché ai sensi della presente legge sono ridotte per l'anno 2010 di 3.690 milioni di euro, per l'anno 2011 di 1.379 milioni di euro, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. La quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 comma 7, non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 800 milioni per l'anno 2010 e di 2.000 milioni per l'anno 2011 è destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospesi con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.
le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
8. Al fine di garantire e potenziare la gestione dei beni di proprietà dello Stato e valorizzare l'attivo del patrimonio pubblico, l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, assume la denominazione di Demanio dello Stato, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro.
9. A decorrere dal 1o gennaio 2010 le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: a) del loro fabbisogno di spazio allocativo; b) delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obbiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, comma 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

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convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; b) congruisce il canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni, nonché, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere. E nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dalla Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato, Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al Fondo, le predette amministrazione comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del Fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base ditali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Fermo quanto previsto nell'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato di cui all'articolo 6, comma 8, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione l'Agenzia del Demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.
10. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:
«436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-bis, comma 3, lettera i), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del Demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata, se di valore unitario

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o complessivo non superiore ad euro 400.000,00; b) mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del Demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, nonché sul sito Internet dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicità delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati nell'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento ed avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato, In caso di procedura ad offerta libera l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.
437. Per le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita.».

11. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 8 e 10 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7.
12. Consip S.p.A conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente articolo, Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, comma 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
13. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 possono essere stipulate anche ai fini ed in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del precedente comma del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 per le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
14. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi del presente articolo da Consip S.p.A., al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente ed in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.
2. 1384. (Nuova formulazione) Il Governo.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
56. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo

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ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 4 milioni di euro, di 23 milioni di euro e di 33 milioni di euro per le province e di 16 milioni di euro, di 92 milioni di euro e di 132 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi 57, 58, 59, 60, 61 e 62 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
57. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 56 i comuni possono rideterminare, attraverso la modifica del proprio statuto, il numero dei consiglieri, fermo restando il limite massimo di consiglieri di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito denominato Testo unico.
58. I comuni, nella rideterminazione del numero dei consiglieri ai sensi del comma 57, assicurano che il consiglio comunale sia comunque composto dal sindaco e da non meno di:
a) 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
i) 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

59. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 56 i comuni possono altresì adottare le seguenti misure:
a) soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del Testo unico;
b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del Testo unico;
c) riduzione della composizione della Giunta comunale, in modo che il numero degli assessori sia rideterminato fino ad un massimo di 2 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; di 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; di 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; di 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; di 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; di 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1 milione di abitanti; di 12 nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
d) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;
e) soppressione della figura del direttore generale;
f) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i

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rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti con assunzione da parte dei medesimi comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

60. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 56, le province possono procedere alla riduzione della composizione della Giunta provinciale, in modo che il numero degli assessori sia rideterminato fino ad un massimo di 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; di 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; di 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; di 10 per quelle a cui sono assegnati 36 consiglieri.
61. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 6 maggio 2009, n. 42, il trenta per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.
62. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna Regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, l'indennità di fine mandato, la diana, il rimborso spese, l'assegno vitalizio a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.
63. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 56 e 61 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 3, comma 7.
2. 1375. (Nuova formulazione) Il Governo.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
56. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i Comuni con i quali saranno sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 57.
57. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o conferire ai fondi di cui al comma 56 che potranno costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.
58. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione

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del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 57, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che siano assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro 30 giorni.
59. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di cui al comma 57, sono disciplinate le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo, fermo restando che gli immobili conferiti che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 57 è riconosciuta una quota non inferiore allO per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.
60. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi dall'56 al 58 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
61. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del Comune di Roma di cui al comma 62, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 56, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione previo versamento all'entrata al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in Conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter.2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di Programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine andrà comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. E comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso alla difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.
62. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili di cui al comma 57, è attribuito al Comune

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di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 56 un importo pari a 600 milioni di euro.
63. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 62 per provvedere, quanto a 500 milioni al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 57, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali, è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.
2. 1871. Il Relatore.

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 28, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente dei Documento Unico di Regolarità Contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione dei debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali»;
2) All'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dei precedente articolo 28».

Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione delle modifiche recate dagli articoli 1 e 2 dei decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e al testo delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'attuazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Nella relazione sono indicate le proposte di modifica ritenute opportune, alla luce dei problemi di attuazione e dell'attuale situazione di crisi economica e occupazionale.
Al comma 20, aggiungere alla fine le seguenti parole:, con una riduzione complessiva

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dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto dei Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

Conseguentemente, dopo il comma 32, inserire i seguenti:
32-bis. Al fine di dare piena attuazione alla Decisione 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce un programma di azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) ed allo scopo di realizzare una migliore e più efficacie difesa dei loro interessi economici e giuridici, all'articolo 7-octies dei decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato dal decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni e interpretazioni:
a) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Nel caso in cui uno stesso richiedente abbia depositato i propri titoli presso più intermediari finanziari, i limiti di cui al periodo precedente si intendono riferiti al totale delle azioni od obbligazioni di cui il richiedente è complessivamente titolare. Nel caso di depositi titoli intestati a due o più soggetti l'ammontare complessivo del deposito si presume ripartito in quote uguali per ciascun intestatario; i limiti massimi di cui al primo periodo si applicano a ciascun intestatario per la rispettiva quota. Per gli importi inferiori ad euro 1.000 detenuti da ciascun azionista o obbligazionista, si provvede ad emettere un unitario titolo di Stato avente valore complessivo pari alla somma dei singoli importi inferiori ad euro 1.000. Tale titolo, è assegnato a Monte Titoli S.p.A. ovvero a Banca d'Italia e da questi detenuto fino alla scadenza dei 31 dicembre 2012 e non è ammesso alla quotazione nei mercati regolamentati. Alla scadenza del 31 dicembre 2012, Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia provvede ad assegnare ai singoli intermediari finanziari la relativa somma dei controvalori delle azioni ed obbligazioni di taglio inferiore a euro 1000 per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui al successivo comma 5. Ciascun intermediario finanziario, contestualmente all'assegnazione da parte di Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia, provvede alla corresponsione dei singoli importi inferiori ad euro 1000 ai singoli intestatari. Le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010.
b) I titolari di azioni e obbligazioni di cui alle lettere a) e a-bis) dell'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni, che hanno presentato le richieste di adesione direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze e non per il tramite degli intermediari finanziari e comunque in maniera difforme rispetto a quanto prescritto dalla norma, devono nuovamente presentare la richiesta di cui al comma 4 dei medesimo articolo secondo le modalità ivi previste, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'emanazione della presente norma. II termine di cui al comma 5 dell'articolo 7-octies del medesimo decreto-legge è ridotto alla metà.
32-ter. Gli intermediari finanziari che, entro il termine dei 30 settembre 2009, hanno trasmesso la documentazione prevista dal menzionato articolo 7-octies, comma 5, solo in cartaceo o solo su supporto informatico devono provvedere a completare l'invio nelle modalità prescritte entro 30 giorni dall'emanazione della presente

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norma. Entro lo stesso termine devono, altresì, provvedere ad eventuali integrazioni e rettifiche e inviarle nelle modalità prescritte dal richiamato comma 5.

Conseguentemente, dopo il comma 33 inserire il seguente:
33-bis. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti Confidi, possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 33 del presente articolo.

Conseguentemente, al comma 43, sostituire le parole 50 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 47, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo il capoverso comma 2-bis, aggiungere i seguenti: 2-ter. Il personale delle Forze armate ed il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-bis possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati termini, modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione dei presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis ai sensi dei comma 4;
b) lettera c), capoverso 5-bis, sostituire le parole da «al Fondo unico giustizia per essere riassegnate» fino alla fine con le seguenti; «al Fondo unico giustizia per essere riassegnate, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e nella restante misura del 10 per cento al Ministero della difesa per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica»;

Sostituire il comma 48 con il seguente:
48. Per l'anno 2010 è consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti commi:
48-bis
. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 alle disposizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) 639/2009 e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, sono incrementate ad euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si

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provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune di mercato del settore vino, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. La dotazione finanziaria del Fondo di Solidarietà Nazionale - incentivi assicurativi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è altresì incrementata degli importi 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
48-ter. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di Solidarietà Nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 102 del 2004, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
48-quater. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 nonché del Regolamento (CE) del Consiglio n. 13669/2009 del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 è prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2007, a valere sulle risorse residue di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'Art. 19 comma 5 del decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32 convertito dalla Legge 7 aprile 1995 n. 104 dopo le parole «D.lgs 3 aprile 1993 n. 96» sono aggiunte le seguenti: «e per le attività di coordinamento, promozione e per la realizzazione di servizi ed interventi nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle regioni oggetto delle politiche europee di convergenza conformemente alla programmazione comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e del piano triennale della pesca di cui all'Art. 5 comma 1 del Decreto legislativo del 26 maggio 2005, n. 154.».

Alla Tabella D, apportare le seguenti modificazioni Voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
Legge 183 del 1987:
2010: - 75.200
2011: - 41.000
2012: - 41.000.

Alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti CAP. 7439):
2010: + 75.200;
2011: + 41.000;
2012: + 41.000.

dopo il comma 53, inserire i seguenti:
53-bis. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo dei bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.
53-ter. L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato assicurando, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al periodo precedente entrano in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2009.

Conseguentemente,
dopo il comma 55, inserire i seguenti:
56. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della

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legge 27 dicembre 2005, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.
57. All'articolo 78, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «il Sindaco dei comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo».
58. Al fine di consentire l'efficace svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività e dell'acquisizione delle conseguenti entrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 18 del medesimo articolo 29 è integrata per l'anno 2010 dell'importo di 3 milioni di euro.
59. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 56, e 58 si provvede con le disponibilità, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le citate disposizioni di cui ai commi 56, 57 e 58 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei Conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 57 e 58 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
60. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge n. 42 del 2009 ed in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura dei 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sui redditi. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo alle imposte sui redditi dovute per l'anno 2011 è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente articolo.
61. Ai fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-quater

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del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione dei diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
62. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, le concessioni in essere al 31 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 sono prorogate sino a tale data l'articolo 37, comma 2, secondo periodo del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è abrogato.
63. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sostituire le parole: «1o gennaio 2008» con le seguenti: «1o gennaio 2010»;
b) al secondo periodo sostituire le parole: «31 ottobre 2008» con le seguenti «31 ottobre 2010»;
c) al terzo periodo sostituire le parole: «31 ottobre 2008» con le seguenti «31 ottobre 2010».
64. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 5 è aggiunta in fine, il seguente periodo: «Gli immobili così acquisiti sono destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono assegnati in locazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia».
65. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 10 gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione dei debito residuo.
66. Le maggiori entrate derivanti dal comma 63 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3 comma 7 con le modalità ivi previste.
67. Tenuto conto dell'elevata competenza scientifica del citato ente, ai fini del successivo trasferimento in proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento protezione civile, ovvero alla Regione Campania o ad un operatore economico privato l'importo da riconoscersi al soggetto proprietario dell'impianto è determinato applicando al carico termico totale di progetto dell'impianto il costo d'investimento unitario per MW stabilito dallo studio ENEA 2007 «Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani», aumentato del valore degli interventi migliorativi effettuati sull'impianto depurazione fumi, come risultante dalla Relazione in data 22 dicembre 2003 del Comitato di esperti nominato dal Commissario di Governo; l'importo così determinato, rivalutato al momento del pagamento, è a valere sui ricavi per la vendita di energia elettrica derivanti dalla Convenzione preliminare stipulata con il Gestore dei servizi elettrici G.S.E. S.p.A. per la cessione dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore di Acerra. Da tale importo sono dedotte le somme comunque anticipate da parte della Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti per la costruzione dello stesso ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 convertito,

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con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al netto dei ricavi conseguiti per vendita di energia elettrica prodotta nel periodo, nonché del valore degli interventi migliorativi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale e dall'O.P.CM. 3812 del 22 settembre 2009 e realizzati dal proprietario. Il soggetto subentrante nella proprietà nell'impianto, a valere sugli anzidetti ricavi, destina un importo di 20 milioni di euro annui per la copertura degli oneri derivanti dall'immissione nei ruoli delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo n. 165 del 2001 del personale dei Consorzi operanti nel ciclo di gestione dei rifiuti, che, sulla base di quanto stabilito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, non dovesse risultare assunto dal Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta e dai Consorzi delle altre province della Campania; il predetto decreto approva la dotazione organica del consorzio unico e degli altri Consorzi provinciali e fissa i criteri delle assunzioni. Al fine di anticipare alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 le somme dovute dagli enti locali in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 190 milioni di euro. Le predette somme sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto dallo Stato per la compartecipazione al gettito IRPEF, per l'addizionale alla stessa e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente, le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge n. 244 del 2007 e 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 31 dicembre 2009, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. L'assegnazione disposta dal CIPE per il finanziamento dell'evento G8 e delle spese inerenti al termovalorizzatore di Acerra è ridotta di 90 milioni di euro.
68. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a due miliardi di euro e quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a un miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare - relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati - non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione dei relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:
a) il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o comunitarie, che, alla autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o comunitarie, che, alla autorizzazione del primo lotto, costituisce almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

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b) il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto, deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;
c) il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.
69. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 56, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto dei cronoprogramma.
70. Il Documento di programmazione economico-finanziaria - Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 68 e 69 del presente articolo, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 69.
71. All'articolo 3, comma 42, della legge 15 luglio 2009, n. 94, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, ferma la possibilità di riconoscere un compenso da parte dei Comuni per le predette associazioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 26 agosto 2008, n. 133.».
72. All'articolo 3, comma 4-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo «operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio dei credito» aggiungere le seguenti parole: «nonché la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali di Cassa Depositi e Prestiti. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2010 fino a 500 mila euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione.
73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008 è incrementata di 194 milioni di euro per l'anno 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come

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integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto legge 23 novembre 2009, n. 168.
74. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle competenti commissioni parlamentari permanenti per materia anche per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure previste ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1o settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.
75. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone nonché la sicurezza delle infrastrutture e dei patrimonio ambientale e culturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, sono nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si applica l'articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, dei predetto decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. II posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del fuori ruolo.
76. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 56, nonché quella di verifica, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, che vi provvede con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un Ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato Generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente coperte. Ai fini del conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e

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delle tutela del territorio e del mare rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle resesi disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico, ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni dei personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti modificazioni: alla voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:
2010: + 500.000.

Alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:
2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.
2. 1872. Il Relatore.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
56. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessità di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, ferma la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 38, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al paragrafo 5.2 e di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata, per il primo periodo regolatorio a decorrere dall'anno 2010, una anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, nel limite massimo di euro tre per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:
a) presentazione ad E.N.A.C., da parte delle società concessionarie, di istanza corredata da un Piano di sviluppo ed ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti ed indifferibili, nonché relativo cronoprogramma;
b) validazione da parte di E.N.A.C dei Piani di sviluppo di cui alla lettera a) in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonché conseguente proposta da parte di E.N.A.C della misura di cui alla lettera c);
c) determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva della anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai Piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:
1. fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati da E.N.A.C relativi al periodo regolatorio;
2. volume delle unità di carico (WLU) registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo Annuario statistico pubblicato da E.N.A.C;
d) accantonamento delle entrate conseguenti alla anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in apposito fondo vincolato di bilancio;
e) svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di SAL (Stati di avanzamento lavori) convalidati da E.N.A.C;
f) utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte delle società

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concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera b), depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del Contratto di Programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma;

57. La misura della anticipazione determinata ai sensi della lettera e) del comma 56 può contenere anche i Costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati da E.N.A.C, realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità di cui alla presente Direttiva. Qualora nei termini di cui alla letterali, del comma 56 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte di E.N.A.C, del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite a E.N.A.C e da questa versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su apposito conto di Tesoreria, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione di E.N.A.C.. In caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo di cui alla lettera a) del comma 56 non si farà luogo in alcun caso alla anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del Fondo non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del paragrafo 3.1 della delibera CIPE di cui al comma 56. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, a E.N.A.C.
2. 1873.Il Relatore.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
56. La quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 comma 7, non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 934 milioni per l'anno 2010, di 1.991 milioni per l'anno 2011 e di 182 milioni per l'anno 2012 è destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «Le risorse» aggiungere le seguenti: «come integrate dal decreto legge 23 novembre 2009 n. 166»;
b) alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", per essere destinate per l'anno 2010 alle finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati da relazione tecnica finanziaria ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati, il Governo,

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ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni.

Elenco 1
(articolo 3, comma 7)

INTERVENTO 2010
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:
all'articolo 18 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
all'articolo 2, comma 373, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246;
all'articolo 25, della legge 3 agosto 2009, n. 102.
130
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:
all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
all'articolo 45, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
articolo 63-bis, commi da 1 a 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
400
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici
Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1
103
Interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti250
Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 1
350
Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:
all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
130
Interventi di immediato soccorso a tutela delle popolazioni colpite da calamità naturali e misure di potenziamento delle strutture della protezione civile100
Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui alle seguenti disposizioni:
decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo; decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, articolo 2, comma 2; legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 45, comma 1, lettera c);
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 83-bis, comma 26; legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 103 e 106;
400
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INTERVENTO 2010
Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, funzionalità del sistema giustizia e ratifiche internazionali e sicurezza delle sedi diplomatiche all'estero, misure di sostegno del comparto marittimo - portuale e della logistica di cui alle seguenti disposizioni:
- articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379; articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24; articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284; articolo 1, della legge 3 agosto 1998, 282; articolo 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407; articolo 3, della legge 25 novembre 1999, n. 452; articolo 1, della legge 6 marzo 2001, n. 72; articolo 1, della legge 13 novembre 2002, n. 260; legge 31 gennaio 1994, n. 93; articolo 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; articolo 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 92; articolo 10, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 febbraio 2008, n. 31; articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 3 e al comma 552 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2;
- articolo 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 19 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
- Proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787; Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
articolo 1 comma 1304 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
1350

2. 1874.Il Relatore.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
56. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2009, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi gli scherni di convenzione già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni attualmente vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

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sono stabilite le modalità di utilizzo da parte di Anas S.p.A. delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.»
2. 1875.Il Relatore.

Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
56. Per l'importo della quota capitale relativa ai finanziamenti e ai contratti di leasing di cui all'accordo sottoscritto il 3 agosto 2009 dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle altre Associazioni di categoria e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ed alle successive integrazioni dello stesso, si presume un rendimento del 2 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale in capo al soggetto creditore per il periodo d'imposta in corso alla data di perfezionamento della rimodulazione delle scadenze. Il rendimento di cui al periodo precedente si presume del 3 per cento nel caso in cui la rimodulazione delle scadenze sia effettuata entro il 31 dicembre 2009. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità relative alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini dei relativi controlli.
57. Il beneficio di cui al comma precedente può essere fruito alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).
58. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, il beneficio può essere fruito alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, dal decreto medesimo, nonché dalla comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla comunicazione, di analogo contenuto, del 25 febbraio 2009, e dalla decisione della Commissione europea C(2009)2477 del 28 maggio 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti termini, condizioni e modalità di presentazione delle istanze di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
59. Allo scopo di semplificare, razionalizzare, omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, per favorire il monitoraggio della spesa del personale, e per assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, sarà disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative.
60. All'articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) dopo le parole: «6 giugno 2009», sono inserite le seguenti: «e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2009»;
2) il numero: «24», è sostituito dal seguente: «60»;
3) la parola: «gennaio», è sostituita dalla parola: «giugno»;
b) al comma 3:
1) il numero: «24», è sostituito dal seguente: «60»;
2) la parola: «gennaio», è sostituita dalla parola: «giugno».

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61. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 60, pari a 223 milioni di euro per l'anno 2010 e 198 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge e per l'anno 2011, quanto a 198 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 59. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dai commi 56 e 60 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 59, non utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi da 56 a 60, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge con le medesime modalità ivi previste.
2. 1876.Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito nel Mezzogiorno).

1. Le disposizioni del presente articolo hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.
2. Gli strumenti e le istituzioni previste ai sensi del presente articolo mirano:
a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

3. Nell'attuare le disposizioni del presente articolo, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e in particolare nell'ambito delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato.
4. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 5 a 11 e da 18 a 23 è subordinata ove necessario all'autorizzazione della Commissione Europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istituivo della Comunità Europea.
5. È istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno s.p.a.», di seguito denominato: Banca, di cui all'articolo 6-ter del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Il Comitato è composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane s.p.a.. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.
6. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite al successivo comma 9. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo

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Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.
7. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario.
8. La Banca agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con Poste italiane s.p.a.. L'adesione implica, per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento a quello proprio del marchio della Banca. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.
9. La Banca opera con la rete di cui al punto 8 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:
a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 18 a 23;
b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni nei primi due anni dalla prima emissione può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria;
c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di istruttoria sul sottostante da parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello

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sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi incluso le condizioni economiche nonché l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;
d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;
e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

10. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dovranno essere richieste entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. Al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.
12. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca di cui al comma 5, è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
13. Se necessario, in base alla vigente normativa, con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare enti e società partecipate dal medesimo Dicastero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca di cui al comma 5 autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni.
14. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 12 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.
15. Ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.
16. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione

Pag. 99

delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.
17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 12 a 16 del presente articolo.
18. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguano finalità etiche nel Mezzogiorno si stabilisce quanto segue:
a) le disposizioni del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;
b) l'imposta di cui alla lettera a) si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.
19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative di cui ai commi da 18 a 22, ivi inclusa le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 18, e le caratteristiche dei progetti etici.
20. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 18 a 22 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 19. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di cui al primo periodo.
21. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 18 a 20 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.
22. Al comma 1097 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «titoli governativi dell'area dell'euro» sono inserite le seguenti: «e per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano».

Conseguentemente alla Tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
2010: - 9.200;
2011: - 9.200;
2012: - 9.200.
2. 0236.Il Relatore.

Pag. 100

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

Al comma 7, sostituire le parole: 812.732.983 con le seguenti: 809.232.983.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, u.p.b. 25.2.3 Oneri comuni di parte corrente apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: - 3.500.000;
CS: - 3.500.000

alla Tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Giustizia civile e penale, u.p.b. 1.2.1. funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000;

alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione l'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2. interventi, apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000 000;
2. 2.Il Relatore.

All'emendamento Tab 9.2 apportare le seguenti modificazioni:

Alla tabella 9 stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche u.p.b. 1.9.6 - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000.

Conseguentemente, apportare le seguente modificazioni:
alla medesima Tabella, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, u.p.b. 1.2.1. - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000

alla medesima Tabella, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Sviluppo sostenibile, u.p.b. 1.3.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

Pag. 101

alla medesima Tabella, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Sviluppo sostenibile, u.p.b. 1.3.2 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

alla medesima Tabella, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale, u.p.b. 1.6.2 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

0. Tab. 9. 2 .1 Il Relatore.

Pag. 102

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-bis Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 7, sostituire le parole: 812.732.983 euro con le seguenti: 811.922.983 euro.

Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:

alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, u.p.b. 25.2.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

2010:
CP: - 810.000;
CS: - 810.000.

alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
- alla missione
Competitività e sviluppo delle imprese, apportare le seguenti modificazioni:
- sostituire la denominazione del programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica, con la seguente: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica; lotta alla contraffazione, regolamentazione e tutela della proprietà industriale;
- all'u.p.b. 1.1.2 Interventi apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: - 428.540:
CS: - 428.540.
2011:
CP: - 429.817.
2012:
CP: - 429.817.
- all'u.p.b. 1.1.6 Investimenti apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: - 43.880.660;
CS: - 43.880.660.
2011:
CP: - 25.495.900.
2012:
CP: - 44.000.000.
- alla missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma Politica commerciale in ambito internazionale:
- all'u.p.b. 4.1.2. Interventi apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 428.540;
CS: + 428.540.

Pag. 103

2011:
CP: + 429.817.
2012:
CP: + 429.817.
- all'u.p.b. 4.1.6 Investimenti apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 43.880.660;
CS: + 43.880.660.
2011:
CP: + 25.495.900.
2012:
CP: + 44.000.000.
alla missione Energia e diversificazione delle fonti energetiche, programma Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico, u.p.b. 5.1.2. Interventi apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 60.000;
CS: + 60.000.
2011:
CP: + 60.000.
2012:
CP: + 60.000.
alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica, u.p.b. 1.3.2. Interventi apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: - 60.000.
CS: - 60.000;
2011:
CP: - 60.000.
2012:
CP: - 60.000.
alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
- alla missione Diritto alla mobilità apportare le seguenti variazioni:
- al programma Logistica ed intermodalità nel trasporto, u.p.b. 2.4.6 Investimenti apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
- al programma Sviluppo della mobilità locale, u.p.b. 2.7.6. Investimenti, apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
- alla missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, apportare le seguenti variazioni:
- all'u.p.b. 4.1.2. Interventi apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 707.553:
CS: + 707.553.
2011:
CP: + 54.964.
2012:
CP: + 4.131.672.
- all'u.p.b. 4.1.6. Investimenti apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 18.228.000;
CS: + 18.228.000.

Pag. 104

2011:
CP: + 18.228.000.
2012:
CP: + 18.228.000.
alla missione Ricerca e innovazione programma Ricerca nel settore dei trasporti, u.p.b. 5.1.2. Interventi apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: - 707.553;
CS: - 707.553.
2011:
CP: - 54.964.
2012:
CP: - 4.131.672.
alla missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, u.p.b. 6.2.6 Investimenti
2010:
CP: - 18.228.000;
CS: - 18.228.000.
2011:
CP: - 18.228.000.
2012:
CP: - 18.228.000.
alla Tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:
- alla missione Difesa e sicurezza del territorio, programma Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, u.p.b. 1.1.1. Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 810.000;
CS: + 810.000.
- alla missione Difesa e sicurezza del territorio apportare le seguenti variazioni:
- al programma Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare, u.p.b. 1.5.6 Investimenti apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: - 13.505.000;
CS: - 13.505.000.
- al programma pianificazione delle Forze armate e approvvigionamenti militari, all'u.p,b. 1.6.6. Investimenti apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 13.505.000;
CS: + 13.505.000.
alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
- alla missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, apportare le seguenti variazioni:
- al programma Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, all'u.p.b. 1.4.2. Interventi apportare le seguenti variazioni.
2010:
CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.
2011:
CP: - 1.000.000.
2012:
CP: - 1.000.000.

Pag. 105

- al programma Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche, all'u.p.b. 1.6.2. Interventi apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2011:
CP: + 1.000.000.
2012:
CP: + 1.000.000.
- alla missione Soccorso civile, programma interventi per soccorsi, apportare le seguenti variazioni:
- all'u.p.b. 4.1.1 Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 2.500.000;
CS: + 2.500.000.
2011:
CP: + 2.500.000.
2012:
CP: + 2.500.000.
- all'u.p.b. 4.1.2. Interventi apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: - 2.500.000;
CS: - 2.500.000.
2011:
CP: - 2.500.000.
2012:
CP: - 2.500.000.
alla Tabella 13, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
- alla missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, apportare le seguenti modificazioni:
- al programma Sostegno e vigilanza ad attività culturali, apportare le seguenti modificazioni:
- all'u.p.b. 1.1.2. Interventi apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 2.092.033;
CS: + 2.092.033.
- al programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, apportare le seguenti variazioni:
- all'u.p.b. 1.2.1 Funzionamento apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 1.744.852;
CS: + 1.744.852.
- all'u.p.b 1.2.2. Interventi apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: - 3.836.885;
CS: - 3.836.885.
- all'u.p.b. 1.2.6. Investimenti apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: - 11.131.638;
CS: - 11.131.638.
2011:
CP: + 402.835.
2012:
CP: + 402.835.
- al programma Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea;

Pag. 106

tutela e valorizzazione del paesaggio, all'u.p.b. 1.12.6. Investimenti apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 11.534.473;
CS: + 11.534.473.
- alla missione Ricerca e innovazione programma Ricerca in materia di beni e attività culturali, all'u.p.b. 2.1.6. Investimenti apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: - 402.835;
CS: - 402.835.
2011:
CP: - 402.835.
2012:
CP: - 402.835.
2. 1. Il Governo.

Al comma 7, sostituire le parole: 812.732.983 con le seguenti: 809.232.983.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, u.p.b. 25.2.3 Oneri comuni di parte corrente apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: - 3.500.000;
CS: - 3.500.000

alla Tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, missione Giustizia, programma Giustizia civile e penale, u.p.b. 1.2.1. funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000;

alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione l'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2. interventi, apportare le seguenti variazioni:
2010:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000 000;
2. 2.Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con le seguenti: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.
b) all'articolo 4, nella rubrica sostituire le parole:
«Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali» con le seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
c) dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

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2. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana», nell'ambito della missione «tutela della salute», nonché al capitolo 3398, piano gestionale 1, dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione», dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2010, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'unità previsionale di base «interventi» del programma «ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico», nell'ambito della missione «ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione, a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area «dell'unità previsionale di base» «oneri comuni di parte corrente» del programma «fondi da assegnare» nell'ambito della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.»

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Conseguentemente, la tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salutee delle politiche sociali è sostituita dalla seguente:

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Pag. 119

4. 1.Il Governo.

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ART. 11.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
11. 1.Il Governo.