CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2009
255.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

EMENDAMENTI

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione).

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il settimo comma sono aggiunti i seguenti:
«Le persone alle quali è stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge non possono, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli.
Il contravventore al divieto di cui al comma che precede è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, inequivocabilmente a conoscenza della condizione di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza del soggetto di cui al primo periodo, richiede o accetta detta attività. Con la sentenza di condanna il Tribunale ordina la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Effetti penali della condanna).

1. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, nono comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, consegue il divieto di candidarsi in qualsiasi competizione elettorale per un periodo di cinque anni. Il condannato che ricopre una carica pubblica elettiva decade da essa di diritto alla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al primo periodo. A tal fine la cancelleria del tribunale che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o ente di appartenenza.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
1. 100.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:
5-quater. - 1. Alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione personale,

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è fatto divieto di svolgere il complesso coordinato di attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente».
1. 2. Vietti, Rao, Ria, Occhiuto, Tassone.

Al comma 1, capoverso 5-quater, sopprimere le parole da: indiziati di appartenere fino a: se.
*1. 4.Melchiorre.

Al comma 1, capoverso 5-quater, sopprimere le parole da: indiziati di appartenere fino a:, se.
*1. 5. Lo Moro, Villecco Calipari, Rossa, Amici, Minniti, Veltroni.

Al comma 1, capoverso «5-quater sostituire la parola: indiziati con la seguente: imputati.

Conseguentemente sostituire le parole: nonché ai soggetti indiziati con le seguenti: nonché ai soggetti imputati.
1. 1.Sisto.

Al comma 1, capoverso 5-quater sostituire la parola: indiziati con la seguente: imputati.
1. 3.Di Pietro, Palomba.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

Dopo l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
Art. 10.1. - 1. Il soggetto sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale che propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
2. Con la sentenza di condanna il tribunale dichiara il candidato ineleggibile per cinque anni e, se eletto, l'organo di appartenenza ne dichiara la decadenza».
2. 2. Vietti, Rao, Ria, Tassone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, svolga propaganda elettorale mediante più attività, di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e il candidato che ne abbia beneficiato avendola richiesta o sollecitata, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.
2. 3.Occhiuto.

Al comma 1, dopo le parole: di pubblica sicurezza sopprimere la parola: e.
2. 4.Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e che, fino a: all'articolo 1,.
*2. 8.Melchiorre.

Al comma 1, sopprimere le parole da: e che, fino a: all'articolo 1,.
*2. 9. Lo Moro, Villecco Calipari, Rossa, Amici, Minniti, Veltroni.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 1, aggiungere le seguenti: con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente;

Conseguentemente, dopo le parole: il candidato che aggiungere le seguenti:, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente,.
2. 6.Ferranti, Tenaglia.

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Al comma 1 dopo le parole: Il candidato che aggiungere le seguenti: consapevole della sussistenza delle predette condizioni.
2. 1.Sisto.

Al comma 1, dopo le parole: e il candidato che aggiungere le seguenti:, inequivocabilmente a conoscenza dello status di sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di cui all'articolo 1 della presente legge.
2. 7.Ferranti, Tenaglia.

Al comma 1 sostituire le parole: o la sollecita con le seguenti parole: o la accetta.
2. 5.Ferranti, Tenaglia.

Al comma 1, dopo le parole: o la sollecita, aggiungere le seguenti: qualora sia provata in modo non equivoco la sua responsabilità.
2. 10.D'Ippolito Vitale.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: di condanna aggiungere la seguente: definitiva.
3. 8.D'Ippolito Vitale.

Al comma 1 sostituire le parole: con sentenza di condanna il Tribunale con le seguenti: La sentenza definitiva.

Conseguentemente al comma 2 le parole: Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna sono sostituite dalle seguenti: Dispone altresì la pubblicazione della sentenza stessa.
3. 2.Di Pietro, Palomba.

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: con sentenza di condanna con le seguenti: con la sentenza di condanna.
*3. 6.Melchiorre.

Al comma 1, sostituire le parole: Con sentenza di condanna con le seguenti: Con la sentenza di condanna.
*3. 7. Lo Moro, Villecco Calipari, Rossa, Amici, Minniti, Veltroni.

Al primo comma dopo le parole: sentenza di condanna aggiungere le seguenti:, passata in giudicato,.
3. 1.Occhiuto.

Al comma 1, dopo le parole: con sentenza di condanna aggiungere le seguenti: per il reato di cui all'articolo 2 della presente legge,.
3. 4.Ferranti, Tenaglia.

Al comma 1, sopprimere le parole:, e, se eletto, l'organo di appartenenza ne delibera la decadenza.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La stessa sentenza è trasmessa, se il candidato è eletto, all'organo di appartenenza che ne delibera la decadenza.
3. 5.Ferranti, Tenaglia.

Al comma 2, dopo le parole: e la trasmissione della stessa sentenza sopprimere le parole: passata in giudicato.
3. 3.Di Pietro, Palomba.

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ALLEGATO 2

5-01988 Contento: Sulla carenza di magistrati da assegnare alle sedi disagiate.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'onorevole Contento desidero anzitutto sottolineare che, nel corso della presente legislatura, il Governo si è prontamente fatto carico di risolvere la problematica riguardante la copertura delle sedi giudiziarie disagiate e degli organici negli Uffici di Procura. In data 16 settembre 2008 è stato, infatti, emanato il decreto n. 143, convertito nella legge n. 181 del 2008, con il quale è stato integralmente rivisto il sistema degli incentivi da corrispondersi ai magistrati che accettano di trasferirsi in tali sedi.
In particolare, è stato modificato l'articolo 2 della legge n. 133 del 1998 e, al fine dell'individuazione delle sedi disagiate, sono stati fissati i nuovi criteri della mancata copertura del posto nell'ultima pubblicazione ed il parametro della scopertura dell'ufficio, rapportata alla media nazionale.
È stata, poi, introdotta la possibilità di trasferire d'ufficio, presso le sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti, i magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni.
Il Governo, inoltre, proprio al fine di far fronte alla sempre più grave situazione di scopertura degli uffici giudiziari meno richiesti, specie delle procure meridionali, è ancora una volta intervenuto inserendo nuove disposizioni all'interno del disegno di legge n. 1440, in materia di procedimento penale, approvato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente all'esame del Parlamento.
Con tali norme si è inteso accelerare il procedimento di copertura, consentendo, ove difettino aspiranti al trasferimento, di trasferire d'ufficio presso le sedi disagiate, non solo i magistrati ultradecennali, ma anche tutti i magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non oltre quattro anni.
A tal proposito voglio ricordare che è con largo consenso trasversale che si è deciso di non destinare a funzioni monocratiche penali i giovani magistrati, soprattutto nelle sedi maggiormente disagiate, caratterizzate, spesso, da un alto tasso di presenza di criminalità organizzata, e ciò attesa la particolare delicatezza del contesto in cui gli stessi sarebbero andati ad operare.
Dato atto dell'enorme impegno compiuto per dare adeguata e pronta soluzione alle problematiche esaminate, passo a rispondere ai quesiti posti dall'interrogante.
Con riferimento al più recente bando di trasferimenti per le sedi individuate come disagiate, effettuato con pubblicazione del 24 luglio 2009 n. 16480, tutte relative a posti di sostituto procuratore della Repubblica, preciso che esso ha riguardato un totale di 19 sedi e 35 posti. Allo stato, risultano deliberate dal C.S.M. 8 assegnazioni, mentre 24 posti sono rimasti privi di aspiranti.
Ciò premesso, desidero assicurare all'interrogante che il Ministro della giustizia, facendosi carico dei molteplici aspetti problematici evidenziati in relazione agli uffici giudiziari in questione, ha dato mandato al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria di predisporre gli studi necessari anche ai fini di un'eventuale rimodulazione delle piante organiche del personale di magistratura dichiarando, peraltro, anche di recente la propria disponibilità al confronto con il Consiglio Superiore della Magistratura e l'Associazione nazionale magistrati per individuare tutte le possibili soluzioni.

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ALLEGATO 3

5-01770 Motta: Questioni relative al carcere di Parma.

TESTO DELLA RISPOSTA

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Motta faccio presente che alla data del 30 novembre ultimo scorso erano presenti, presso gli Istituti Penali di Parma, 473 detenuti, così distribuiti:
120 presso la Casa Circondariale;
353 presso la Casa di Reclusione dove sono ospitati, tra gli altri, i detenuti sottoposti al particolare regime previsto dall'articolo 41-bis dell'O.P.
La capienza tollerabile degli Istituti Penali di Parma è, complessivamente, di 665 posti, non tutti allo stato disponibili atteso che la Casa Circondariale è interessata da lavori che hanno comportato la chiusura di sei sezioni detentive.
Si registra, pertanto, anche presso la struttura parmense la situazione di sovraffollamento che, purtroppo, sta caratterizzando la quasi totalità degli istituti penitenziari del Paese, considerato il continuo trend di crescita della popolazione detenuta.
Posso, comunque, rassicurare l'interrogante che proprio per ovviare a tale situazione, nell'ambito degli interventi previsti dal piano straordinario di edilizia penitenziaria è contemplata, tra gli altri, la realizzazione, a cura del Dipartimento dall'Amministrazione Penitenziaria, di un nuovo padiglione detentivo di duecento posti in ampliamento della Casa Circondariale.
Tale intervento consentirà, sicuramente, di migliorare le condizioni di vita dei detenuti ristretti presso gli istituti in questione e di agevolare le condizioni di lavoro di tutto il personale. Al riguardo, posso comunicare che, a fronte di una previsione di 479 unità di polizia penitenziaria, il personale effettivamente presente è di 306 unità con una differenza, in negativo, di 173 unità.
A fronte di tale situazione, l'Amministrazione, anche in vista dell'aumento degli spazi detentivi, ha ritenuto assolutamente necessario chiedere, nelle opportune sedi, che sia previsto un piano straordinario di assunzioni in modo tale da consentire al personale, chiamato a svolgere un'attività estremamente impegnativa, delicata e rischiosa, condizioni lavorative meno stressanti.
In attesa ditali assunzioni, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha previsto un piano di mobilità da attuare a conclusione dei corsi di formazione per agenti di polizia penitenziaria (159o, 160o e 161o corso).
Devo segnalare, in proposito, che la prevista movimentazione del personale ha già preso avvio visto che è terminato il 159o corso, circostanza, questa che ha consentito l'assegnazione presso gli Istituti Penali di Parma di 5 unità. La conclusione degli altri due corsi, prevista per i primi mesi del nuovo anno, dovrebbe Comportare l'assegnazione di ulteriori 15 unità.
Quanto, poi, alla richiesta formulata dall'interrogante concernente l'invio del personale appartenente al G.O.M. presso gli istituti in questione, posso comunicare che il Dicastero ha in programma di istituire anche presso gli Istituti Penali di Parma - analogamente agli altri istituti che ospitano detenuti sottoposti al 41-bis - un apposito reparto operativo mobile (costituito, per l'appunto, da personale appartenente al GOM) cui affidare la gestione di tale tipologia di ristretti.
Relativamente, poi, alla carenza di educatori - previsti in numero di nove unità ma presenti in numero di quattro - si

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segnala che la competente Direzione Generale sta programmando il piano di assunzione dei vincitori del concorso a 397 posti pubblicato sulla G.U. del 16 aprile 2004, n. 30, con l'obiettivo di garantire, in ogni provveditorato regionale, una presenza effettiva dell'83 per cento di educatori, equivalente alla percentuale della forza che sarà considerata al completamento delle assunzioni rispetto all'organico nazionale (1109 presenze sulle 1331 previste).
Premesso che nel corso del 2009 si è provveduto all'assunzione dei primi 97 della graduatoria, si rappresenta che le restanti 300 unità saranno assunte, presumibilmente, entro il prossimo mese di gennaio.
Per completezza di informazione si rende noto che è stato indetto l'interpello nazionale per l'anno 2009-2010 per i trasferimenti a domanda del personale del comparto ministeri appartenente alla figura professionale di educatore e che tra le sedi ritenute di prioritaria copertura rientra l'istituto di Parma, presso il quale sono stati messi a interpello tre posti di educatore.
Preme, comunque, sottolineare che nonostante l'attuale carenza di figure professionali dell'area educativa, diverse sono le attività svolte nei confronti della popolazione detenuta presso i predetti istituti: corsi di alfabetizzazione; corsi di scuola media inferiore e superiore; corsi di panificio/pastificio, di giardinaggio, di formazione per la gestione dei testi in braille, di analisti programmatore; laboratorio teatrale; creazione e gestione del giornalino «La Burla del Bodoni»; diversi tirocini formativi organizzati dall'ente di formazione Forma Futuro. Per i detenuti tossicodipendenti è presente fattivamente il Sert che organizza, tra l'altro, attività di gruppo, unitamente alle Comunità presenti sul territorio e agli alcoolisti anonimi. È presente anche lo sportello informativo che svolge attività di supporto in tema di assistenza legale e di mediazione linguistico-culturale, rivolto a tutta la popolazione detenuta e non solo straniera.
Con specifico riferimento, infine, all'edilizia penitenziaria si fa presente che, come sopra ricordato, sono in corso di esecuzione, presso sei sezioni detentive della Casa Circondariale, i lavori di adeguamento al regolamento di esecuzione. Sono stati, inoltre, finanziati i lavori per il rifacimento dei tetti, in modo tale da risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua piovana che interessano diversi ambienti degli istituti parmensi.