CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1° dicembre 2009
254.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e III)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (C. 2326 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 2, sopprimere le parole da di prelievo a quelle.
3. 1. (nuova formulazione) Contento.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, con le seguenti: e, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici, 609-bis e 609-octies, 609-quater, salvo che risulti la sussistenza della circostanza attenuante dallo stesso contemplata.
4. 50.Contento.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).
*4. 2. Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-bis).
*4. 51.Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).
**4. 3.Il Governo.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-ter).
**4. 52. Contento.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-ter).
**4. 4. Ferranti, Tenaglia, Samperi, Capano, Ciriello, Concia.

Al comma 1 sopprimere la lettera a-ter).
**4. 5. Vietti, Rao, Ria, Volontè.

Al comma 1 sostituire la lettera a-quater) con la seguente:
a-quater) dopo l'articolo 414, è aggiunto il seguente:
«Art. 414-bis. - (Pedofilia e pedopornografia culturale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies è punito con la reclusione da tre a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma».
4. 500.I Relatori.