CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2009
252.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 110

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani. Nuovo testo C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota, C. 2760 Cosenza - Rel. Raisi).

ULTERIORI EMENDAMENTI APPROVATI

All'articolo 2, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «all'adozione di un capillare sistema» con le seguenti: «al rafforzamento del sistema»
2. 30.Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. All'attuazione dei controlli di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 31.Il Relatore.
(Approvato)

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.
(Misure sanzionatorie).

1. Salvo il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.
2. L'impresa che violi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro: Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.
3. Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli si applicano la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a 30.000 euro.
4. Se le violazioni di cui al comma 1 sono connesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da 1 a 3 anni. Qualora le violazioni commesse attraverso le attività organizzate, si applica la pena della reclusione da 3 a 7 anni.
3. 30.Il Relatore.
(Approvato)

Sopprimere l'articolo 4.
4. 30.Il Relatore.
(Approvato)