CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2009
251.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 DICEMBRE 2009

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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2397-bis).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

EMENDAMENTI

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione: Soccorso civile, programma: Interventi per soccorsi, alla u.p.b. 4.1.6 - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, u.p.b. 1.2.1. Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.
2937/XIII/Tab. 12. 1.Di Giuseppe, Rota.
(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di favorire l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
5-ter. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 33.Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra,

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Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958 n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, i marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa su natanti di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore, possono optare per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413; l'opzione ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.
5-ter. All'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1984 n. 413 le parole «aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione» sono soppresse.
5-quater. La lettera d), comma 1, dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1984 n. 413 è soppressa.
2936/XIII/2. 43.Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro un mese dalla data della richiesta. Decorso tale termine, si intende effettuato positivamente.
5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano comunque in caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore.
2936/XIII/2. 44.Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010.
2936/XIII/2. 29.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui all'articolo 1, commi 1082, 1083 e 1084 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti

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in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 30.Lusetti, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un credito d'imposta complessivo pari a 10 euro per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente nel limite di spesa massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 25.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Il termine «contenzioso» di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2936/XIII/2. 12.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente generato dall'amianto, alle imprese agricole operanti sul territorio nazionale, in forma singola o associata, che sostengono, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, spese per gli interventi di manutenzione e di rimozione dell'amianto e dei materiali contenenti amianto, e per lo smaltimento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica dall'amianto di beni mobili e immobili di proprietà e direttamente impiegati nello svolgimento della loro attività, compete una detrazione fiscale pari al 50 per cento delle spese sostenute e per un ammontare complessivo non superiore a 50.000 euro per ciascuna impresa agricola, nell'ambito di un limite di spesa pari a 300 milioni di euro per ciascun anno 2010 e 2011. La detrazione compete per le spese documentate, effettuate e Sostenute dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. I relativi interventi sono effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono

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ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascun anno 2012.
2936/XIII/2. 39.Graziano, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad attivare la contrattazione collettiva di secondo livello per il personale operaio assunto in regime di diritto privato ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti di spesa annui di 3,0 milioni di euro per il biennio 2010-2011.
17-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
2936/XIII/2. 31.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Paolo Russo.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
17-bis. Al fine di garantire maggiore efficacia, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa e nell'erogazione dei servizi nonché per razionalizzare ed economizzare le procedure, il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2010, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 1,55 milioni di euro.
17-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,55 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
2936/XIII/2. 32.Paolo Russo.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:
17-bis. Al fine di favorire un effettivo utilizzo delle misure di accesso al credito da parte dei produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le risorse finanziarie previste dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8-septies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2936/XIII/2. 4.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Gottardo, Paolo Russo.

Al comma 33, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: «della stabilità dell'occupazione» inserire le seguenti: «e, altresì, per favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare»;
b) sostituire le parole «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni per l'anno 2010»;
c) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «e dei confidi che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito»;
d) al secondo periodo dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».
2936/XIII/2. 15.Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni,

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Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.
(Approvato)

Al comma 33, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo dopo le parole: «della stabilità dell'occupazione» inserire le seguenti: «e, altresì, per favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare»;
b) sostituire le parole «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;
c) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «e dei confidi che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito»;
d) al secondo periodo dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».
2936/XIII/2. 16.Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
33-bis. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione annua pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Alle risorse di cui al presente comma possono essere accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XIII/2. 65.Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 39, aggiungere il seguente:
39-bis. Al fine di consentire il trasferimento dei progetti relativi alle metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, di cui al comma 39, dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo, il credito d'imposta di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 si applica nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno 2010-2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 18.Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.
(Approvato)

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Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
39-bis. Per l'anno d'imposta in corso al 1o gennaio 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che, in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010 gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare un'intensità di aiuto in ESL non superiore al 29,5 per cento. Il credito d'imposta di cui al presente comma si applica nei limiti della somma di 300 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012.
39-ter. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'applicazione delle misure di cui ai commi 39-bis.
39-quater. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i commi 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 non si applicano alle operazioni di cui al comma 39-bis.
39-quinquies. L'efficacia dei commi 39-bis e 39-ter è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, 600 milioni di euro per l'anno 2011 e 100 milioni di euro per l'anno 2012.
2936/XIII/2. 22.Mario Pepe, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
39-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dopo le parole «si applica» sono aggiunte le parole: «a tutto il territorio nazionale», e le parole «anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2008 al 2012».
39-ter. L'efficacia del comma 39-bis è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 19.Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Al comma 39, dopo le parole: di Frosinone e di Latina, inserire le seguenti: dei comuni compresi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto.
2936/XIII/2. 52.Agostini.
(Approvato nella nuova formulazione)

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Dopo il comma 39, aggiungere i seguenti:
39-bis. Al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 le parole «anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2008 al 2012».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 20.Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Al comma 40, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 3 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2010 = - 2.000.
2936/XIII/2. 24.Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.
(Approvato)

Dopo il comma 40, aggiungere il seguente:
40-bis. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 1.000;
2011: -;
2012: -.
2936/XIII/2. 64.Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.
(Approvato)

Al comma 44, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 dicembre e le parole: spesa di 120,2 milioni di euro con le seguenti: 240,4 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 120,2 milioni di euro per l'anno 2010.
2936/XIII/2. 35.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.
(Approvato)

Al comma 44, primo periodo, sostituire le parole; 31 luglio 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2010; al secondo periodo sostituire le parole: 120,2 milioni di euro con le seguenti: 170,2 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare

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per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010.
2936/XIII/2. 54.Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 44, aggiungere il seguente:
44-bis. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e promuovere l'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
2936/XIII/2. 59.Ruvolo, Galletti, Ciccanti.
(Approvato)

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:
45-bis. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole «per il quinquennio 2007-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e di 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».
45-ter. Le risorse di cui al comma 45-bis sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, 20 milioni di euro per l'anno 2011 e 30 milioni di euro per l'anno 2012.
2936/XIII/2. 17.Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
45-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Missione «Tutela della salute», Programma «Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano» - decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003 - articolo 48, comma 9 Agenzia italiana del farmaco (3.4.2 - Interventi - cap. 3458), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 10.000;
2011: - 10.000;
2012: - 10.000.
2936/XIII/2. 53.Ruvolo, Galletti, Ciccanti.

Dopo il comma 47, inserire i seguenti:
47-bis. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931,

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n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
47-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
47-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 47-bis, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XIII/2. 86.Paolo Russo.

Sopprimere il comma 48.
2936/XIII/2. 11.Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(Approvato)

Sostituire il comma 48 con il seguente:
48. All'articolo 2, comma 8, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2936/XIII/2. 10.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.
(Approvato)

Dopo il comma 48, inserire il seguente:
48-bis. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2009, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 10, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni.
2936/XIII/2. 1.Paolo Russo.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48-bis. La dotazione del fondo bieticolo-saccarifero di cui all'articolo 2, comma 122 della legge del 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata per l'anno 2010 dell'importo di 86 milioni di euro.

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Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, per l'anno 2010, fino a concorrenza dell'onere di 86 milioni di euro, ad esclusione delle missioni relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2936/XIII/2. 5. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48-bis. Per l'espletamento dell'attività di certificazione dei conti degli Organismi pagatori riconosciuti, prevista dal Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e dal Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, è stanziata la somma di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 6.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48-bis. Per la prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale è autorizzata la spesa di 89 milioni di euro per l'anno 2011, 267 milioni di euro per l'anno 2012, di 312 milioni di euro per l'anno 2013, 178 milioni per l'anno 2014 e 45 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo capoverso dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2936/XIII/2. 9. Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genovese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48-bis. È assegnata al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, una somma pari a 6,1 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, al comma 54, primo periodo, sostituire le parole: è ridotta di 69,2 milioni di euro con le seguenti: «è ridotta di 73 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 54, secondo periodo, sostituire le parole: da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate con le seguenti: di 250.000 tonnellate.
2936/XIII/2. 2. Beccalossi, Belletti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(Approvato)

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 280 milioni per l'anno 2010. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi di cui al periodo precedente, per un ammontare fino a 100 milioni, possono

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essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi agli anni 2008 e 2009.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 280 milioni di euro per l'anno 2010.
2936/XIII/2. 13. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.
(Approvato)

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 220 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012.
2936/XIII/2. 14. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

All'articolo 2, comma 48 aggiungere il seguente:
48-bis. Al fine di sostenere le azioni promosse dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per lo sviluppo e la promozione dei prodotti agroalimentari di qualità nei mercati internazionali gestiti tramite Buonitalia S.p.a., viene autorizzata la spesa per l'anno 2010 di 20 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente taglio lineare della tabella C.
2936/XIII/2. 40. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:
48-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è rifinanziato di euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
48-ter. Le disponibilità di cui al comma 48-bis per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera

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lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 48. Bordo, Antonio Pepe (PDL).

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48-bis. AI fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012.»
2936/XIII/2. 28. Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:
48-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di 550 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per l'anno 2010.
2936/XIII/2. 75. Ruvolo, Delfino, Galletti, Ciccanti, Libè.

Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:
48-bis. Per consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 56. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:
48-bis: Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n.74 del 27 maggio 2005, è

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stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 60. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 48 aggiungere il seguente:
48-bis. Il termine del 31 dicembre 2008 di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n 203, concernente agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
2936/XIII/2. 61. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, della somma 200 milioni di euro.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
48-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo n. 504 del 1995) è aumentata del 40 per cento.
2936/XIII/2. 84. Di Giuseppe Rota.

Dopo il comma 48, inserire il seguente:
48-bis. Per l'acquisto di nuove macchine agricole e operatrice, nonché di attrezzature agricole portate e semiportate con contestuale rottamazione della macchina o dell'attrezzatura da sostituire, è concesso un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, a condizione che il costruttore, il concessionario o il venditore riconosca uno sconto di almeno il 30 per cento del prezzo di listino. Per accedere al contributo di cui al presente comma le relative macchine agricole ed attrezzature devono: essere state acquistate da oltre dieci anni; o essere prive della marcatura CE, fatta eccezione per i trattori; o essere state utilizzate per almeno 10.000 ore; o appartenere alla stessa categoria della macchina o dell'attrezzatura da acquistare. I contributi di cui al presente comma sono concessi nel limite di euro 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente, al comma 55, sostituire le parole: è ridotta di 100 milioni, con le seguenti: è ridotta di 120 milioni.
2936/XIII/2. 200. Fogliato, Callegari.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:
48-bis. Al fine di contribuire allo svecchiamento del parco agro-meccanico e incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di macchine agricole come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i contributi di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono concessi per gli anni 2010 e 2011, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari

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e forestali dell'i agosto 2001, e nel limite massimo di 30 milioni per il 2010 e 20 milioni per il 2011.
48-ter. Le risorse per gli anni 2010 e 2011, di cui all'articolo 13, comma 3-quater,del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sue successive integrazioni, sono rispettivamente ridotte di 30 e 20 milioni di euro.
2936/XIII/2. 85. Di Giuseppe, Rota.

Sostituire il comma 49 con il seguente:
49. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per l'istituzione dell'Ente «Gusto Italia» per 11 commercio delle produzioni italiane sui mercati nazionale ed estero. Finalità primaria dell'ente è quello di realizzare, in collaborazione con i consorzi agrari provinciali, una struttura di coordinamento che, caratterizzata da un unico marchio, valorizzi la provenienza nazionale e funga da intermediario nei confronti delle realtà produttive, con speciale riferimento alle piccole e medie imprese agricole e alimentari di qualità non dotate di mezzi adeguati per rapportarsi autonomamente con i mercati nazionale ed estero. Ulteriore finalità dell'ente è quella di costituire una rete distributiva operante sui mercati nazionale ed estero per immettere direttamente al consumo le piccole e medie produzioni nazionali di eccellenza e per fornire un'efficiente struttura di distribuzione e di vendita alle imprese che ne sono sfornite. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.
2936/XIII/2. 76. Bellotti.

Al comma 49, sostituire le parole: 10 milioni di euro, con le seguenti: 20 milioni di euro.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 10.000.
2936/XIII/2. 79. Rainieri, Negro, Marco Carra.
(Approvato)

Al comma 49, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
Eventuali risorse rimanenti vengono utilizzate al riconoscimento di contributi, anche sotto forma di incentivi fiscali, alla promozione commerciale dei prodotti agroalimentari tipici a filiera corta, provenienti dai rispettivi territori di residenza, da parte di negozi, catene della grande distribuzione e servizi di ristorazione pubblica collettiva.
2936/XIII/2. 78. Cosenza.
(Approvato)

Dopo il comma 49, aggiungere i seguenti:
49-bis. Le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato agricolo, cui all'articolo I, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 per essere destinate a misure di sostegno, per le imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da un apposito Tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.

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49-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 49-bis, nel rispetto delle intese raggiunte nel Tavolo istituzionale di cui al medesimo comma.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 23. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.
(Approvato)

Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:
49-bis. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica, nei modi e nei tempi di cui al comma 2, anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
49-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 49-bis è subordinata all'emanazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che individua i soggetti destinatari dell'agevolazione nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2010: - ;
2011: - ;
2012: - 5.000.

Alla voce Ministero dello sviluppo economico:
2010: - 5.000;
2011: - 5.000;
2012: - 5.000.
2936/XIII/2. 71. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. Al fine di incentivare l'integrazione della filiera cerealicola, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori della filiera, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento aventi carattere interprofessionale. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.

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Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 74. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. A decorrere dall'anno 2010 è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero investimenti per la produzione di agro energie. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XIII/2. 63. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:
49-bis. Al fine di promuovere l'acquisto di prodotti alimentari, la cui origine è nel territorio della provincia, per ciascuno dei periodi d'imposta 2010, 2011, 2012, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura del 20 per cento del costo sostenuto e documentato e, comunque, fino ad un importo massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiano, in favore delle piccole imprese commerciali di vendita al dettaglio.
49-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 49-bis, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, 49-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 49-bis spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze 49-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 49-bis a 49-quater. 49-sexies. L'agevolazione di cui ai commi da 49-bis a 49-quater, fermo restando il limite di cui al comma 49-bis, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti d'importanza minore.
49-septies. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 49-bis a 49-septies, si provvede con la seguente disposizione: «All'articolo 2, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalla seguenti: , 5 centesimi»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «presente comma» sono aggiunte le seguenti:

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«commisurate all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia».
2936/XIII/2. 77. Carlucci.

Dopo il comma 49 inserire il seguente:
49-bis. Al fine della promozione del sistema agroalimentare all'estero, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è così modificato:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: 088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50% degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti;
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: 089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L379.»
c) al comma 1090, all'ultimo periodo, le parole «e 41 milioni di euro per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti «, 41 milioni di euro per l'armo 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi sino al 2012.»

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 68. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:
49-bis. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, un Fondo destinato a favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012.
49-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 49-bis sono destinate, con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi, previa intesa con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate esclusivamente per lo sviluppo di iniziative di:
a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;
b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con

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la borsa merci telematica di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dei prodotti degli associati;
c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collocazione commerciale degli stessi in altri Paesi..

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.»
2936/XIII/2. 26. Agostini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.
(Approvato)

Dopo il comma 49 inserire il seguente:
49-bis. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: 088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i cinque periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n.1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti».
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: 089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U. U.E. del 28 dicembre 2006 L379.»
c) al comma 1090, all'ultimo periodo, sostituire le parole «e 2009» con le seguenti 009, 2010, 2011 e 2012.»

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 27. Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

All'articolo 2, dopo il comma 49 inserire i seguenti:
49-bis. Per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale della

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tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agro-alimentari, attiva programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni riguardanti il patrimonio dei prodotti agroalimentari nazionali. Un importo pari al cinquanta percento delle somme riscosse annualmente in applicazione dì sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'ispettorato stesso è destinato al miglioramento dell'efficienza della struttura anche attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto legge 11 gennaio 2001, n. i convertito con modificazioni in legge 9 marzo 2001, n. 49.
49-ter. I laboratori dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possono effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.
49-quater. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 2, sono stabilite con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
49-quinquies. I proventi di cui al comma I e al comma 2, affluiscono, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo I, comma 46 della Legge 23 dicembre 2005, n.266, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa - l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di incentivare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ed, in particolare, quelle di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuove metodiche analitiche per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
2936/XIII/2. 8. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo il comma 49 inserire i seguenti:
49-bis. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 8), è aggiunto il seguente:
8-bis) uva da vino (v.d. ex 08.04).

49-ter. Conseguentemente, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni il punto 22) è soppresso.
2936/XIII/2. 51. Bordo, Antonio Pepe (PDL)
(Approvato)

Dopo il comma 49 inserire il seguente:
49-bis. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo nazionale, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2009, una campagna, istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi. Per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 2.000;
2011: -;
2012: -.
2936/XIII/2. 55. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

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Dopo il comma 49, inserire il seguente:
49-bis. All'articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Agosto 2009, n.102, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
L'incentivo fiscale di cui al comma i è esteso anche ai soggetti titolari di imprese agricole individuali per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XIII/2. 57. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
49-bis. Al fine del rafforzamento delle strutture di controllo e il potenziamento degli organici dell'Agea, del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità per i prodotti agroalimentari, è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 58. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 49 inserire i seguenti:
49-bis. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari» con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2010.
49-ter. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.
49-quater. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
49-quinquies. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 49-bis.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010.
2936/XIII/2. 36. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra,

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Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 49 inserire i seguenti:
49-bis. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore olivicolo-oleario nazionale, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2010, una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo dell'olio extravergine di oliva. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche dell'olio extravergine di oliva.
49-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 49-bis è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2010: - 3.000.
2936/XIII/2. 37. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 49 inserire il seguente:
49-bis. Al fine di rilanciare il settore agroalimentare ed individuare misure di politica economica e fiscale con rilevante impatto sul settore agricolo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni indice con cadenza biennale la Conferenza Nazionale sull'agricoltura. La I Conferenza Nazionale sull'agricoltura ha luogo entro l'anno 2010.
2936/XIII/2. 38. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 49, inserire il seguente:
49-bis. Al fine di promuovere la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione di formaggi a lunga stagionatura designati da Denominazioni di Origine Protette o da Indicazioni Geografiche Protette, nonché per ridurre i costi di produzione di tali formaggi, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo speciale con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, finalizzato all'erogazione di contributi in favore soggetti giuridici risultanti dall'aggregazione di imprese lattiero casearie produttrici di formaggi a lunga stagionatura e che si uniscono in pertinenti forme associative per conseguire le finalità di cui sopra. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti che devono avere i soggetti giuridici risultanti dall'aggregazione delle imprese produttrici dei predetti formaggi a lunga stagionatura, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei relativi contributi.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - Cap. 2115) apportare le seguenti variazioni:
2010: - 20.000;
2011: - 20.000;
2012: - 20.000.
2936/XIII/2. 80. Rainieri, Negro.

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Dopo il comma 49, inserire il seguente:
49-bis. All'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito in legge dalla legge 30 maggio 2003 n. 119 e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
2-bis. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvedono a versare nel conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA di cui al comma 2, anche gli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare latte fatti oggetto di ricorso ovvero di atti di giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, comprensivi degli interessi maturati ai sensi della normativa vigente in tale ambito in materia di quote latte. La presente disposizione si applica per tutti i periodi di commercializzazione decorrenti dagli anni 1995-1996 alla data di entrata in vigore della medesima presente disposizione.
2936/XIII/2. 81. Rainieri, Negro.

Dopo il comma 49, inserire i seguenti:
49-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo speciale finalizzato a sostenere l'ammodernamento e lo sviluppo delle aziende agricole, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
49-ter. Il fondo di cui al comma 49-bis è diretto all'erogazione di contributi in favore delle aziende agricole che effettuano investimenti aziendali finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) costruzione o ammodernamento di stalle e altri fabbricati zootecnici e relativi impianti, di serre e relativi impianti, di cantine e altri fabbricati per la trasformazione, per il confezionamento e per la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, compreso il miele, e relativi impianti;
b) miglioramenti fondiari;
c) acquisto di macchine e attrezzature nuove;
d) interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o alternative purché di potenza inferiore ad 1 MW da riutilizzare in azienda per almeno il 60 per cento o ad ogni modo tesi al miglioramento della qualità complessiva delle emissioni;
e) utilizzo di brevetti e licenze compreso l'acquisto di software di gestione.

49-quater. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 49-bis, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, proporzionalmente alle richieste di finanziamento relative alle misure rientranti negli interventi di cui al comma 49-ter ed effettivamente approvate da ciascuna regione e provincia autonoma e anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
49-quinques. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti che le imprese agricole devono soddisfare per beneficiare dei contributi previsti dal comma 49-bis, nonché i criteri per la valutazione dei progetti di cui al comma 49-ter e l'erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
49-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 49-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre n. 307.
2936/XIII/2. 82. Rainieri, Negro.

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Sopprimere il comma 50.
2936/XIII/2. 3.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.
(Approvato)

Sopprimere il comma.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 157,9 milioni di euro per l'anno 2010 e pari a 0,1 milioni di euro a decorrere dal 2011.
2936/XIII/2. 34.Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

All'articolo 2, sostituire il comma 54 con il seguente:
54. A decorrere da 1o gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurate un maggior gettito complessivo pari a 100.000 euro annui.

Conseguentemente alla tabella C, le autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo complessivo i 90 milioni di euro per l'anno 2010.
2936/XIII/2. 83.Di Giuseppe, Rota.

Dopo il comma 54, inserire i seguenti:
54-bis. A partire dal 1o gennaio 2010, al gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE, pari a euro 21 per 1.000 litri qualora l'impresa agricola all'atto dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
54-ter. Ai sensi dall'articolo 25 del regolamento CE 800/2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE e successive modificazioni. Qualora la normativa comunitaria innalzi il livello minimo comunitario, anche l'accisa dovuta per le produzioni sotto serra deve essere adeguata.
54-quater. La riduzione dell'accisa per le produzioni sotto serra di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 2019.
54-quinquies. Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni contenute nell'articolo 25 del regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 in combinato disposto con l'articolo 17 della direttiva CE 2003/96 e la sua efficacia è subordinata alla trasmissione alla Commissione della sintesi della misura d'aiuto e alla ricezione del codice identificativo dell'aiuto come previsto dall'articolo 9 del regolamento CE 800/08.
54-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia

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e delle finanze viene disciplinata l'applicazione del presenti articolo.
2936/XIII/2. 7.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.
(Approvato)

Dopo il comma 54 inserire il seguente:
54-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
2936/XIII/2. 21.Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Pepe, Sani, Servodio, Bordo, Villecco Calipari.
(Approvato)

Dopo il comma 54 aggiungere i seguenti:
54-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo sono riconosciuti alle imprese agricole e forestali che, singolarmente o in forma associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo. L'incentivo non potrà essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
54-ter. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera c) e dall'articolo 5 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, predispone proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
2936/XIII/2. 62.Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:
54-bis. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che nelle aree indicate nell'obiettivo convergenza ricompreso nella destinazione dei Fondi Strutturali dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2007-2013, attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
54-ter. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare un'intensità di aiuto in ESL non superiore al 29,5 per cento, il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i comma 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178 non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
54-quater. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione dei commi 54-bis e 54-ter.

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54-quinquies. All'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fine, sostituire le parole: «e 2009» con le seguenti: 009 e 2010».
54-sexies
. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 54-bis, 54-ter e 54-quinquies, nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
54-septies. L'efficacia dei commi da 54-bis a 54-quinquies è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
2936/XIII/2. 66.Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:
54-bis. Al fine di assicurare maggiore livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
54-ter. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.
54-quater. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
54-quinquies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 67.Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

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Dopo il comma 54 inserire i seguenti:
54-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
54-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
54-quater. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 69.Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.
(Approvato)

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:
54-bis. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
54-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 54-bis sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate agli scopi di cui al presente articolo.
54-quater. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 54-bis è destinata altresì allo sviluppo dei centri produttivi polifunzionali presenti sul territorio, al fine di trasformare i medesimi in centri unificati di servizi, in grado di accentrare, offrendoli sia agli agricoltori che agli operatori della distribuzione, tutti i servizi di valorizzazione del prodotto, di supporto logistico e di picking nonché di organizzazione dell'importazione dai Paesi terzi interessati, necessari alla vendita dei prodotti.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/2. 70.Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:
54-bis. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano

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e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2 MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300 KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non potrà essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
54-ter. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera c), dall'articolo 5 comma 1 lettera f) e dall'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
2936/XIII/2. 72.Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 54 inserire i seguenti:
54-bis. Alle imprese agricole produttrici di biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle stesse imprese agricole, da destinare alla immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non potrà essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.
54-ter. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera c), dall'articolo 5 comma 1 lettera f) e dall'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
2936/XIII/2. 73.Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Libè, Delfino.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo di sviluppo per lo sviluppo della filiera ittica, con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alle ristrutturazioni finanziarie, al risanamento delle imprese, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1o ottobre 2004 e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di start up e prestiti partecipativi ed all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito ed alla disponibilità di capitali di rischio.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2010: - 5.000;
2011: - 5.000.

e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2012: - 5.000.
2936/XIII/2. 41.Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni,

Pag. 842

Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 55 inserire i seguenti:
55-bis. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: «, legge 17 febbraio 1982, n. 41», sono inserite le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 27-ter».
55-ter. Le disposizioni dell'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
2936/XIII/2. 42.Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis Al numero 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e al settore della pesca e dell'acquacoltura».
2936/XIII/2. 45.Mario Pepe, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 55 inserire i seguenti:
55-bis. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca, non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
55-ter. All'onere di cui al comma precedente, valutato in euro 1 milione all'anno, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2936/XIII/2. 46.Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Beccalossi, Fogliato, Ruvolo, Di Giuseppe.
(Approvato)

Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. Il registro delle imprese di pesca previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 è abrogato.
2936/XIII/2. 47.Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dispone, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2010 delle azioni previste dal programma adottato con decreto del Ministro medesimo del 3 agosto 2007 nell'ambito delle disponibilità complessive previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.
2936/XIII/2. 49.Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

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Dopo il comma 55 inserire il seguente:
55-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
4. Le attività di promozione ed assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano tra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.254. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2936/XIII/2. 50.Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.

ART. 3.

Alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Sostegno al settore agricolo»: decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1.2 - Interventi - cap. 1525), sostituire gli importi previsti con i seguenti:
2010: + 246.000;
2011: + 226.000;
2012: + 216.000.
2936/XIII/Tab. C. 1.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.

Al comma 2, nella tabella C richiamata, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, «Legge n. 267 del 1991: Attuazione del Piano nazionale per la pesca e misure in materia di credito peschereccio, articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale per la pesca marittima (1.2.1 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418 - Interventi - capp. 1476, 1477, 1488), apportare le seguenti variazioni:
2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad esclusione di quelle relative alla Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/Tab. C. 2.Trappolino, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Bordo, Villecco Calipari.
(Approvato)

Alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: legge 16 aprile 1987, n. 183:
2010: - 51.900;
2011: - 18.000;
2012: - 18.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti - Cap. 7439):
2010: + 116.700;
2011: + 18.000;
2012: + 18.000.
2936/XIII/Tab. D. 3.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri, Beccalossi, Bellotti,

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Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei.
(Approvato)

Alla tabella D, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: legge 16 aprile 1987, n. 183: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno degli atti normativi comunitari: articolo 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (3.1.6 - Investimenti - capo. 7493) (Settore n. 27):
2010: - 51.900;
2011: - 18.000;
2012: - 18.000.

Conseguentemente, alla tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti - Cap. 7439):
2010: + 51.900;
2011: + 18.000;
2012: + 18.000.
2936/XIII/Tab. D. 2.Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(Approvato)

Alla tabella D, inserire la seguente voce Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma «Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione»,
legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi 1058-1059 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (4.2.1 - Investimenti - cap. 7438 settore n. 21)
2010: 50.000;
legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1060 (somme per garantire l'avvio della realizzazione di opere previste dal piano irriguo nazionale) (4.2.1 - Investimenti - cap. 7438 settore n. 21)
2010: 50.000;
legge n. 135 del 1997, articolo 1, comma 3 (ammortamento mutui contratti dagli enti concessionari di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto) (4.2.1 - Investimenti - cap. 7450)
2010: 8.000.
Totale: 108.000.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 108 milioni di euro per l'anno 2010.
2936/XIII/Tab. D. 1.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.
(Approvato)

Al comma 3 alla tabella D ivi richiamata inserire la seguente voce: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», missione «Agricoltura, politiche agroalimentari

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e pesca», programma «Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione» decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38: articolo 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6 - Investimenti - cap. 7439)
2010: 200.000;
2011: 200.000;
2012: 200.000.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2936/XIII/Tab. D. 5.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari.
(Approvato)

Alla Tabella D, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - legge 23 dicembre 1999, n. 499: Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale - articolo 4: Fondi da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale (6.1.6 - Investimenti - Cap. 7810):
2012: + 125.000.

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre, in misura lineare, le dotazioni di parte corrente, del valore di 125 milioni di euro per il 2012, ad esclusione delle missioni relative al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2936/XIII/Tab. D. 4.Beccalossi, Bellotti, Biava, Catanoso Genoese, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'Ippolito Vitale, Faenzi, Farina, Gottardo, Marinello, Nastri, Nola, Romele, Rosso, Paolo Russo, Taddei, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.
(Approvato)

Alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze, voce ISPE, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio, voce decreto-legge n. 282 del 2004, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 2.000.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 2.000.
2936/XIII/Tab. E. 1.Zeller, Brugger, De Camillis, Beccalossi.
(Approvato)

Alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze, voce ISPE, missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma Programmazione economico-finanziaria e politiche di Bilancio, voce decreto-legge n. 282 del 2004, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 2.000;
2011: - 2.000;
2012: - 1.500.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero delle politiche agricole, alimentari e

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forestali, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: legge n. 549 del 1995, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 2.000;
2011: + 2.000;
2012: + 1.500.
2936/XIII/Tab. E. 2.Zeller, Brugger, De Camillis, Beccalossi.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2397-bis).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

EMENDAMENTO RIFORMULATO

ART. 2.

Al comma 39, dopo le parole: di Frosinone e di Latina, inserire le seguenti: dei comuni ricadenti nella nuova provincia di Ascoli Piceno.
2936/XIII/2.52. Agostini. (nuova formulazione)

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione C. 2397-bis).

Tabella n. 12: Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

RELAZIONE PROPOSTA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminata la tabella n. 12, recante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del disegno di legge di bilancio per l'anno 2010 (A.C. 2937), la relativa nota di variazione e le connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 (A.C. 2936),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:
si segnala la necessità, con riferimento al comma 48 dell'articolo 2, di prevedere una indicazione puntuale della dotazione finanziaria per il Fondo di solidarietà nazionale, evitando in ogni caso la possibilità che tali risorse transitino attraverso una pluralità di fondi e garantendo congrue risorse per tale fondo;
si segnala l'esigenza, con riferimento al comma 54 dell'articolo 2, che venga chiarita la riduzione dell'autorizzazione di spesa, a decorrere dal 2011, di 0,1 milioni, relativa all'applicazione di un'aliquota ridotta di accisa per l'utilizzo di bioetanolo, ETBE nonché additivi e riformulanti prodotti da biomasse, tenuto conto che la norma di riferimento disciplina un programma triennale di agevolazioni fiscali che termina il 31 dicembre 2010;
e con le modificazioni di cui agli emendamenti approvati al disegno di legge finanziaria e di bilancio, trasmessi in allegato.