CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 novembre 2009
251.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis)

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali. formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Regolamentazione e vigilanza del lavoro, u.p.b. 1.1.6 - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.
2937/XI/Tab. 2. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, u.p.b. 24.3.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, u.p.b. 1.2.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2937/XI/Tab. 2. 2. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi e affari generali per le

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Amministrazioni di competenza, u.p.b. 24.3.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 8.000.000;
CS: - 8.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro, u.p.b. 1.2.6 - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.
2937/XI/Tab. 2. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.3 - Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche previdenziali, programma Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati, u.p.b. 2.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.
2937/XI/Tab. 2. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 8.000.000;
CS: - 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione del reddito, u.p.b. 1.3.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.
2937/XI/Tab. 2. 5. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, programma Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche, u.p.b. 24.1.1 - Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:
CP: - 10.000.000;
CS: - 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, missione Politiche per il lavoro, programma Reinserimento

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lavorativo e sostegno all'occupazione del reddito, u.p.b. 1.3.6 - Investimenti, apportare le seguenti variazioni:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2937/XI/Tab. 2. 6. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Promozione dei diritti e delle pari opportunità, voce decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - articolo 19, comma 3,: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2106, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 17.000;
2011: + 17.000;
2012: + 17.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma Presidenza del Consiglio dei ministri, voce decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:
2010: - 17.000;
2011: - 17.000;
2012: - 17.000.
2937/XI/Tab. C. 1. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis)

Tabella n 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'articolo 2116 del codice civile si intende applicabile ai collaboratori in regime di monocommittenza iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1985, n. 335, ad eccezione dei soggetti titolari di partite IVA, iscritti alla suddetta gestione, per i quali sono fatte salve le disposizioni e le modalità vigenti in materia di versamento di contributi previdenziali.
2936/XI/2. 1. Cazzola, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Delfino, Poli.
(Approvato)

Dopo il comma 5,aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è soppresso.
2936/XI/2. 2. Poli, Delfino, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti

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giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
*2936/XI/2. 3. Poli, Delfino, Ciccanti, Galletti.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5-ter. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.
*2936/XI/2. 4. Antonino Foti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni ed integrazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per il periodo 1o gennaio 2003-31 dicembre 2005 secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2010.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2010: - 1.000.
2936/XI/2. 5. Antonino Foti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.
2936/XI/2. 6. Il relatore.
(Approvato)

Al comma 9, prima delle parole: non si applicano agli esercenti attività di commercio ai dettaglio ambulante aggiungere le seguenti: Fino al 31 dicembre 2011 e dopo le parole: del 30 novembre 2007. aggiungere le seguenti: Fino al 31 dicembre 2011.
2936/XI/2. 7. Cazzola.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.
2936/XI/2. 8. Cazzola, Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8:
1) alla lettera a) è aggiunto in fine il seguente periodo: «. La sanzione è ridotta ad un dodicesimo, se il mancato pagamento dei contributi, maggiorati della sanzione, è eseguito nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative di accertamento elle quali i sostituti d'imposta obbligati, ai sensi

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dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'INPDAP, abbiano avuto formale conoscenza»;
2) alla lettera b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La sanzione è ulteriormente ridotta ad un ottavo, se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata nel termine di sessanta giorni dalla data stabilita per il pagamento dei contributi e il versamento degli stessi, maggiorati della sanzione, è effettuato contestualmente alla denuncia, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative delle quali i sostituti d'imposta di cui all'ultimo periodo della lettera a) abbiano avuto formale conoscenza.»;
b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. I sostituti d'imposta obbligati, ai sensi dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con personale iscritto all'INPDAP, che non provvedono entro il termine stabilito a trasmettere le dichiarazioni contenenti i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni ovvero le trasmettono con dati non rispondenti al vero, sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 5 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge; la sanzione non può comunque essere superiore al 10 per cento dei contributi corrisposti entro la scadenza di legge. La sanzione è ridotta ad un decimo, se la mancata trasmissione è eseguita nel termine di sessanta giorni dalla data della sua commissione e il versamento della stessa è effettuato contestualmente, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate verifiche ispettive o altre attività amministrative di accertamento delle quali i sostituti d'imposta di cui al precedente periodo abbiano avuto formale conoscenza».
2936/XI/2. 9. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligate ad iscrivere all'INPDAP il personale assunto a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, salvo che non sia diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, emanate successivamente a tale data, che prevedono l'obbligo di iscrizione a enti previdenziali diversi dall'INPDAP. Ai versamenti contributivi già effettuati si applica l'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000 n. 388. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici economici, le scuole riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le Aziende e Consorzi di cui agli articoli 113, 114 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono obbligati ad iscrivere il proprio personale all'INPDAP, salvo che detto personale non sia già iscritto all'Inpdap a tale data. La contribuzione versata all'Inps per l'attività svolta presso gli enti, le scuole, le Aziende ed i Consorzi di cui al presente comma, sono ricongiunti ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979 n. 29. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i dipendenti degli enti che perdono la natura giuridica pubblica e i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende, mantengono l'iscrizione all'INPDAP. Sono abrogate le lettere a) e b) dell'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991,

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n. 274. I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado, assunti temporaneamente per periodi inferiori ad un anno sono obbligatoriamente iscritti all'INPDAP a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. È abrogato l'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tutto il personale interessato dalle disposizioni di cui ai precedenti commi, che non è già iscritto alla gestione ex ENPDEP ai fini dell'assicurazione sociale vita, di cui alla legge 28 luglio 1939, n. 1436, è iscritto di diritto all'INPDAP a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2936/XI/2. 10. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. Il personale delle Autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249, è iscritto, ai fini pensionistici, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici a decorrere dalla data della loro costituzione.
9-ter. I dipendenti in servizio presso le predette Autorità per i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la contribuzione sia stata versata al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'Inps, possono optare per il mantenimento della propria iscrizione presso questo Istituto. L'opzione deve essere esercitata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante comunicazione scritta all'Autorità di appartenenza ed ha effetto fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Per il personale che non ha esercitato l'opzione, le Autorità provvedono, entro 60 giorni, a versare all'Inpdap le differenze contributive rispetto a quanto versato all'Inps, senza aggravio di interessi e oneri aggiuntivi.
2936/XI/2. 11. Di Biagio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il comma 497 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, entro i limiti di 400 milioni di euro, di 350 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 200 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve promuovere l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa».
2936/XI/2. 12. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il comma 499 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 è abrogato.
2936/XI/2. 13. Di Biagio, Antonino Foti, Vincenzo Antonio Fontana, Cazzola.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:
10-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno trenta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».
2936/XI/2. 14. Palumbo.

Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma, è previsto lo stanziamento di ulteriori 343 milioni di euro per l'anno 2010, 516 milioni di euro per l'anno 2011 e 788 milioni di euro per l'anno 2012.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta

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Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 343 milioni di euro per l'anno 2010, 516 milioni per l'anno 2011 e 788 per l'anno 2012.
2936/XI/2. 15. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo le parole: «degli enti di ricerca» sono inserite le seguenti: «del personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e degli Enti di previdenza obbligatoria, da impiegarsi nei servizi ispettivi e di vigilanza, le cui procedure concorsuali di reclutamento risultano concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché».
2936/XI/2. 16. Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13-bis.
Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, è sostituito dal seguente:
«2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta indicazione della durata della prestazione lavorativa con riferimento alla settimana, al mese e all'anno. Clausole difformi sono ammissibili solo nei termini di cui all'articolo 3, comma 7».
2936/XI/2. 17. Vincenzo Antonio Fontana.

Sopprimere il comma 19.
2936/XI/2. 18. Delfino, Galletti, Ciccanti, Poli.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. I candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 26 novembre 2004 e che hanno prodotto ricorso giurisdizionale per l'annullamento degli atti concorsuali al TAR e/o al Consiglio di giustizia amministrativa e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di legge, potranno, a domanda, partecipare a un corso di formazione, anche telematico della durata non inferiore a 3 mesi, a conclusione del quale è previsto un colloquio, l'inserimento in graduatoria definitiva in ordine di punteggio e l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2010-2011. All'eventuale onere si provvede nell'ambito delle vigenti dotazioni di bilancio».
2936/XI/2. 19. Pelino.

Al comma 33, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XI/2. 20. Delfino, Galletti, Ciccanti, Poli.

Al comma 38, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.

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Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XI/2. 21. Delfino, Tassone, Mantini, Rao, Galletti, Ciccanti, Poli.

Sopprimere il comma 45.
2936/XI/2. 22. Delfino, Galletti, Ciccanti, Poli.

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:
45-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di favorire l'occupazione femminile e assicurare il rispetto del principio di pari opportunità nel mercato del lavoro, il contratto di apprendistato professionalizzante disciplinato dal presente articolo, in deroga al limite massimo di età di cui al comma 1, può essere stipulato per le donne sino al compimento del trentacinquesimo anno di età, qualora esse siano madri, anche adottive, di uno o più figli».

45-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) donne sino al compimento del trentacinquesimo anno di età, qualora esse siano madri, anche adottive, di uno o più figli».

45-quater. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 45-bis e 45-ter, determinate in 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2936/XI/2. 23. Mariarosaria Rossi.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, le parole: «è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 17.746.853 euro a decorrere dall'anno 2010».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
2936/XI/2. 24. Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera i-septies) è sostituita dalle seguenti:
«i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli a minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla

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frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio».

53-ter. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.
53-quater. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma 8-ter spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XI/2. 25. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. All'articolo 2, comma 539, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso, fino al 31 dicembre 2010 nella misura di euro 600 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 600 milioni di euro per l'anno 2010.
2936/XI/2. 26. Codurelli, Damiano Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, , Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:
53-bis. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. - (Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). - 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto

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dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;
c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali».

53-ter Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.
53-quater. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.
53-quinquies. A decorrere dall'anno 2010, il «Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile», di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.
53-sexies. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al «Fondo nazionale per l'imprenditori a femminile», di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XI/2. 27. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:
53-bis. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:
«Art. 54. - (Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile). - 1. Il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, può concedere ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:
a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;
b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione,

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di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;
c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito».

53-ter. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.
53-quater. A decorrere dall'anno 2010, il «Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile», di cui all'articolo 54 del decreto legislativo il aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.
53-quinquies. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al «Fondo nazionale per l'imprenditori a femminile», di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere 2012.
2936/XI/2. 28. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2010, 2011 e 2012 per il finanziamento del Fondo, istituito dall'articolo 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.
2936/XI/2. 29. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere i seguenti:
53-bis. L'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 28. - (Congedo di paternità). - 1. Il padre lavoratore è tenuto:
a) a presentare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi continuativi entro i tre mesi successivi dalla data del parto, previa comunicazione al datore di lavoro.

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2. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
3. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 2 presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

53-ter. L'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 34. - (Trattamento economico e normativo dei congedi parentali). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare di appartenenza del bambino risultino pari o inferiori ai valori dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, e successive modificazioni, come risultanti assumendo il valore 35.000 euro annui con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti, l'indennità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento della retribuzione. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del medesimo decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, tenendo conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta per tutto il periodo di prolungamento del congedo per la cura di minori con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 33.
4. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 3 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che ricorrano le condizioni di reddito di cui al comma 2.
5. L'indennità per congedo parentale è corrisposta con le modalità di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
6. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
7. I periodi di congedo parentale sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
8. Ai congedi parentali si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
2936/XI/2. 30. Codurelli, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miguou, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. Per l'anno 2010 le Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 523,

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della legge n. 296 del 2006 e gli Enti di ricerca che, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato relativa al biennio precedente non hanno avuto economie da cessazioni sufficienti per assumere almeno una unità di personale per ciascun anno, possono procedere, previo esperimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti delle disponibilità derivanti dal cumulo delle risorse e delle unità cessate utili per ciascun anno, ferme restando le percentuali del turn over previste, i vincoli di spesa per il personale e le modalità di autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XI/2. 31. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010 la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6, della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2010.
2936/XI/2. 32. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. Al comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: «che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore ad una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.» sono sostituite dalle seguenti: «che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2010.
2936/XI/2. 33. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
53-bis. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai trattamenti

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ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per il trattamento di disoccupazione edile previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 427, avente decorrenza dal 1o gennaio 2010.
2936/XI/2. 34. Gatti, Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gnecchi, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» sono sostituite con le seguenti: «di 800 milioni per gli anni 2010 e 2011 e 600 milioni a decorrere dall'anno 2012»;
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. In via straordinaria per l'anno 2010 e 2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 355, i quali abbiano conseguito nell'anno 2008 un reddito inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre»;
c) al comma 3, dopo le parole: «e del comma 2» sono inserite le seguenti: «e 2-bis».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 550 a decorrere dall'anno 2012.
2936/XI/2. 35. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012»;
b) il comma 2, è sostituito con il seguente:
«2. In via sperimentale per gli anni 2010-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26,

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della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, tutti i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo alla gestione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al comma 1 lettera a) della legge 5 novembre 1968, n. 1115, i quali soddisfino le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 6;
c) abbiano contratti di lavoro la cui durata complessiva sia inferiore ai 12 mesi;
d) nei primi sei mesi dell'anno 2010 non abbiano percepito alcun reddito derivanti da contratti di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 550 a decorrere dall'anno 2012.
2936/XI/2. 36. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono tenuti a versare il contributo alla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al comma a) dell'articolo 9 della legge 1115 del 1968. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è estesa ai lavoratori di cui al presente comma i quali soddisfino le seguenti condizioni:
a) abbiano conseguito l'anno precedente un fatturato non superiore a 22.000 euro lordi;
b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
c) abbiano contratti di lavoro la cui durata complessiva sia inferiore ai 12 mesi.

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2-ter. L'indennità di cui al comma 2-bis viene erogata per i mesi risultanti effettivamente non lavorati e non potrà superare le 3 mensilità. L'importo è pari al 60 per cento della retribuzione media mensile nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 euro».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 500 a decorrere dall'anno 2012.
2936/XI/2. 37. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
55-bis. Le aziende che assumono e formano persone da impiegare nei mestieri d'arte beneficiano di una riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa in materia. I mestieri d'arte saranno definiti da un decreto interministeriale del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 2010 la tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
2936/XI/2. 38. Carlucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.
2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:
a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;
b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;
c) gli apprendisti;
d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

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3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:
a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;
d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;
f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.
5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
6. Con effetto dal 1o gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.
8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.
9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.
10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.
11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:
a) di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

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b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;
c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distorsivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2936/XI/2. 01. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 3.

Alla Tabella A, alla voce Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2010: + 40.000;
2011: + 40.000;
2012: -.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancia come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
2936/XI/Tab. A. 1. Delfino, Poli, Galletti, Ciccanti.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis)

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2: limitatamente alle parti di competenza) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936, approvato dal Senato);
rilevata in termini positivi l'impostazione relativa alle limitate parti di interesse della XI Commissione;
considerato in particolare che, all'interno del citato stato di previsione, nell'ambito della Missione n. 26 (Politiche per il lavoro) si segnala il programma n. 26.2 (Infortuni sul lavoro), ove - a fronte di una previsione assestata 2009 pari a 7,33 milioni di euro - si registra un minimo aumento di 0,02 milioni di euro, per cui la previsione per il 2010 è pari a 7,35 milioni di euro;
ritenuto opportuno segnalare, per i riflessi in materia di parità di genere in ambito lavorativo, che nell'ambito della Missione n. 17, il programma n. 17.4 relativo alla «Promozione dei diritti e delle pari opportunità» presenta, a fronte di una previsione assestata di 29,92 milioni di euro, un decremento di 25,61 milioni di euro, per cui la previsione per il 2010 è pari a soli 4,31 milioni di euro;
osservato peraltro che, secondo quanto riportato nella tabella di bilancio, il predetto decremento è interamente ascrivibile al capitolo 2108, recante «somme da corrispondere alla presidenza del consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità», che non sembrerebbe riferibile al finanziamento di azioni positive per le pari opportunità in ambito lavorativo, bensì alle ordinarie spese di funzionamento del competente dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
giudicato, in ogni caso, importante evitare di realizzare tagli di elevate dimensioni in un settore delicato come quello dell'uguaglianza di genere;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:
si ritiene che debba essere incrementato, nell'ambito della Missione n. 17, lo stanziamento relativo al programma n. 17.4 («Promozione dei diritti e delle pari opportunità»), in modo da portarlo ad una consistenza il più possibile prossima alle previsioni assestate per l'anno 2009.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis)

Tabella n 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La XI Commissione,
esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Tabella n. 4: limitatamente alle parti di competenza) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936, approvato dal Senato);
preso atto con favore che le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione, nell'esercizio finanziario 2010, risultano complessivamente pari a 82,92 miliardi di euro, di cui 81,92 miliardi per spese correnti e 1 miliardo per spese in conto capitale;
rilevato, in particolare, che nell'ambito della Missione n. 25 (Politiche previdenziali) il Programma 25.2 (Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati) presenta, con una previsione assestata per il 2009 di 57,4 miliardi ed un aumento di 1,3 miliardi, una previsione per l'anno finanziario 2010 di 58,7 miliardi di euro;
osservato, peraltro, che, a seguito della nota di variazione, si propone ora un ulteriore incremento di 120,20 milioni di euro per il predetto Programma; pertanto, la previsione risultante per l'anno 2010 risulta variata in complessivi 58,82 miliardi di euro;
apprezzato che, nell'ambito della Missione n. 26 (Politiche per il lavoro), il Programma 26.1, recante «Regolamentazione e vigilanza del lavoro», a fronte di una previsione assestata 2009 pari a 26,86 milioni di euro, presenta un incremento di 313,89 milioni di euro, per cui la previsione 2010 è pari a 340,75 milioni di euro;
valutate in termini sostanzialmente positivi anche le disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2010 di interesse della XI Commissione, con particolare riferimento a quelle contenute all'articolo 2, commi da 1 a 5, da 10 a 17, nonché 19, 33, 38, 44 e 45;
rilevata la necessità di approfondire il contenuto del comma 9 dell'articolo 2, che dispone che agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante (sia in forma itinerante sia a posto fisso) non si applicano le disposizioni concernenti il documento unico di regolarità contributiva

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(DURC), comprese quelle che subordinano l'attribuzione di agevolazioni contributive o di finanziamenti pubblici all'attestazione della regolarità della posizione contributiva;
apprezzato che i commi da 10 a 17 dell'articolo 2 stanziano risorse aggiuntive per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni;
preso atto che il comma 45 dell'articolo 2 - con una disposizione di difficile interpretazione - modifica il funzionamento del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 247 del 2007, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante finanziamenti agevolati;
osservato, peraltro, che nella tabella B (Fondo speciale in conto capitale, per la copertura degli oneri in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio) non sono previsti stanziamenti relativamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per gli anni 2010 e 2011, mentre per l'anno 2012 è stato previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro; rilevato, al riguardo, che nella relazione illustrativa si evidenzia che tale stanziamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli;
ritenuto opportuno, in questo contesto complessivo, rafforzare le misure che possono contribuire a sostenere i redditi da lavoro e, più in generale, l'occupazione, anche al fine di fronteggiare con la massima efficacia gli effetti che possono ancora derivare dalla crisi economica, sebbene essa mostri significativi elementi di miglioramento;
valutato che, in tale ambito, occorre muoversi su più fronti, non soltanto attraverso gli ordinari interventi sugli strumenti tradizionali del lavoro, ma anche incidendo su talune innovative misure di recente introdotte nell'ordinamento (tra le quali si segnala, ad esempio, per gli effetti positivi sul costo del lavoro e sulla fiscalità premiale, l'introduzione delle «zone franche urbane», il cui recente decreto attuativo ha tuttavia penalizzato, in modo poco comprensibile, talune importanti aree produttive del Paese, fortemente esposte alla competitività esterna);
segnalati - all'interno delle misure di natura più consolidata - i necessari interventi sul Fondo per l'occupazione e sulle tipologie di contratti di lavoro flessibile, che vanno rafforzate e tutelate;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione di merito la possibile introduzione, nel disegno di legge finanziaria, di misure che incrementino ulteriormente la disponibilità e la flessibilità degli strumenti di ammortizzazione sociale, sia mediante nuovi interventi in favore dei lavoratori dei settori aziendali che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi (per i quali il Governo ha già opportunamente stanziato, nel corso dell'anno, significative risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività), sia con l'implementazione delle vigenti misure indennitarie per quei lavoratori che - applicando specifiche tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato - possono trovarsi particolarmente scoperti nell'attuale fase di crisi;
2) sia realizzato, in questo contesto, ogni possibile sforzo per l'incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che necessita di risorse aggiuntive - pari almeno a 290 milioni di euro - per l'attivazione di azioni per le politiche attive e per incentivare l'occupazione, per agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego, nonché per l'assunzione di soggetti svantaggiati e l'impiego funzionale di lavoratori socialmente utili;

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3) considerata anche l'importanza di sostenere la complessiva situazione occupazionale in atto, si verifichi altresì l'eventualità di introdurre una apposita disposizione normativa che autorizzi in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato - scaduti o che vengono in scadenza entro il corrente anno - riferiti alle tipologie di lavoro flessibile non rinnovabili, a condizione che su tale proroga convengano le organizzazioni sindacali e vi sia l'assenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore);
4) in particolare, con specifico riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, si valuti l'opportunità di prevedere una nuova fattispecie, che consenta - nelle aziende come meno di 15 dipendenti - di prorogare il contratto a termine, con il consenso del lavoratore, anche oltre i termini massimi previsti dalla disciplina vigente;
5) all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, si ritiene che debba essere radicalmente modificato il comma 9, in modo da evitare un incomprensibile alleggerimento della normativa sul DURC nei confronti degli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, i quali potrebbero eventualmente essere agevolati soltanto ai fini dell'autorizzazione iniziale allo svolgimento della relativa attività, senza tuttavia che tali soggetti possano totalmente essere esonerati dalla attestazione della regolarità contributiva, vedendo conseguentemente disapplicati tutti gli obblighi di certificazione a proprio carico;
6) al medesimo articolo 2 del disegno di legge finanziaria, appare opportuno chiarire la portata del comma 45, che rischia - nell'attuale formulazione e vista la prevista abrogazione del comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 - di compromettere il corretto funzionamento del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile;
7) con riferimento alla tabella B, nella parte relativa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, occorre evitare che l'utilizzo, per l'anno 2012, del previsto stanziamento di 50 milioni di euro sia vincolato, come invece risulterebbe dalla relazione illustrativa, ad interventi per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli, attesa anche la natura del predetto stanziamento, che riguarda spese in conto capitale, nonché l'esigenza di intervenire - come indicato in precedenza - in misura più equa e generalizzata sul complesso delle attività svolte dai lavoratori socialmente utili sul territorio nazionale;
8) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nel testo del disegno di legge finanziaria, una apposita norma interpretativa che disponga definitivamente che i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni, assicurando al contempo che gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti, relativi al contenzioso sulle materie predette, siano dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restino privi di effetto;
9) si segnala la necessità che la Commissione di merito - visto anche il forte impatto sul versante occupazionale e lavorativo - intervenga con decisione per l'ampliamento delle 22 «Zone Franche Urbane», indicate da un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui è stata preannunziata l'imminente emanazione, per favorire lo sviluppo economico e

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sociale di tali aree, creare nuovi posti di lavoro (con un pacchetto di agevolazioni per incentivare la nascita di nuove imprese fino a 50 addetti), incrementare l'occupazione e rivitalizzare aree svantaggiate o in difficoltà; al riguardo, si raccomanda in particolare di includere nell'ambito degli interventi anche le aree del Paese confinanti con territori esteri a forte competitività produttiva e lavorativa, nonché le zone interessate da importanti misure di riconversione e recupero industriale.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis)

Tabella n 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE DEI DEPUTATI DAMIANO ED ALTRI

La XI Commissione,
esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Tabella n. 4: limitatamente alle parti di competenza) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936, approvato dal Senato),
premesso che,
in sede di esame del DPEF 2010-2012 il Ministro Tremonti ha affermato che il Governo, per contrastare la crisi con la manovra 2009 e con la manovra 2010 ha organizzato la politica economica su tre linee fondamentali: la finanza pubblica, la tenuta della struttura sociale, il credito alle imprese e la conservazione della struttura produttiva.
ad una attenta considerazione emerge che la gestione di bilancio e i provvedimenti anticrisi hanno avuto effetti perversi sullo stato dei conti pubblici e della nostra economia;
nel corso della legislatura sono apparsi evidenti le difficoltà previsionali e la sottovalutazione della gravità della crisi economica e finanziaria da parte del Governo: all'inizio della legislatura (giugno 2008) nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 indicava per il 2009 un PIL in crescita dello 0,9 per cento; nonostante la lunga sequenza di rettifiche in negativo di tali previsioni - a febbraio 2009, con l'aggiornamento del Programma di stabilità sono stati rivisti al ribasso tutti gli indicatori economici, riportando per la prima volta un dato negativo sulla crescita per il 2008 (-0,6 per cento) e per il 2009 (-2 per cento), ben al di sotto della media dell'Area euro - il Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e nella Relazione previsionale e programmatica 2010 presentati dopo la pausa estiva, ha aggiornato in positivo le stime di crescita del PIL di quattro decimi di punto per il 2009 (da -5,2 per cento a -4,8 per cento) valori comunque migliori di quelli indicati a settembre 2009 dall'OCSE (Interim Assessment) e dalla Commissione UE (Interim Forecast); secondo la Commissione, in particolare, la contrazione del PIL 2009 in

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Italia, pari a -5,0 per cento, si mantiene di un punto percentuale al di sopra della media europea;
la capacità previsionale del Governo appare inadeguata anche rispetto ai due principali obiettivi di finanza pubblica considerati dalla UE indicatori di tendenziale equilibrio nella gestione delle risorse pubbliche: l' indebitamento netto e il debito pubblico misurati in rapporto al PIL; l'ISTAT stima per il 2009 un indebitamento al 4,6 per cento del PIL; per gli anni successivi l'istituto di statistica ritiene che non possa scendere al di sotto del 4 per cento (4,6 per cento nel 2010 e 4,3 per cento nel 2011); molto negativo il trend del rapporto debito pubblico/PIL: tra il 2008 (105,8 per cento) e il 2009 (115,3 per cento) è aumentato di 9,5 punti percentuali; si prevede un ulteriore deterioramento di tale rapporto, che dovrebbe toccare il 118,2 per cento nel 2010; solo a partire dal 2011 si inizierà ad invertire la tendenza, con un progressivo, ma limitato miglioramento nel 2012 e 2013;
l'avanzo primario in rapporto al PIL - essenziale per sostenere la spesa per il servizio del debito - è cresciuto costantemente dal 2,1 per cento del 1994 al 6,7 per cento del 1997; in seguito ha iniziato a contrarsi ogni anno, fino a raggiungere lo 0,4 per cento nel 2006; il Governo Prodi, con una terapia «d'urto» lo aveva riportato al 2,6 per cento nel 2007; la previsione, forse ottimistica, del Governo Berlusconi è che l'avanzo 2009 precipiti a -0,4 per cento del Pil; questo significa che l'avanzo primario, di 50 miliardi nel 2007, sarà pari a 5,6 miliardi di euro alla fine del 2009;
per le entrate le prospettive non sono incoraggianti: queste si ridurranno dell'1,4 per cento in termini nominali, per la prima volta negli ultimi cinquant'anni; secondo l'ISAE, intervenuto in audizione sulla Finanziaria in Senato, le entrate crescono (dal 46,6 per cento al 47 per cento del Pil) ma solo per la componente una tantum; la caduta del gettito è dovuta non solo alla forte contrazione del gettito dell'IVA (-9,5 per cento) nel primi nove mesi dell'anno ma, come ha puntualizzato Bankitalia nel corso dell'audizione sulla Finanziaria, in Senato, «non si può escludere un intensificarsi del fenomeno dell'evasione»; e a proposito dello scudo: «può avere effetti negativi sugli incentivi dei contribuenti a pagare le imposte in futuro»; la politica del Governo ha dunque molto attenuato la »tax compliance» dei contribuenti, determinando anche una netta riduzione del reddito dichiarato ed emerso;
le spese «primarie» crescono dal 44,1 al 47,5 per cento del Pil: l'incremento della spesa corrente primaria, determinato, secondo il Governo, «dalle misure a sostegno dell'economia» contrasta con quanto affermato dal Governo, che più volte si è fregiato del merito di aver varato provvedimenti anticrisi «non espansivi, senza effetti finanziari «netti» che in alcuni casi hanno determinato miglioramento dei saldi di finanza pubblica»;
la Finanziaria 2010 anticipa alcune norme della riforma della contabilità: in particolare, non sono più incluse, rispetto alla disciplina ora vigente, le norme che implicano aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia; si mette così a regime la disciplina transitoria introdotta per l'esercizio finanziario 2009 dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, la cui applicazione è stata estesa alla legge finanziaria per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009 collegato alla manovra;
tale misura non è «eccezionale» e «transitoria» e giustificata dalla strategia di prudenza fiscale del Governo per la politica di bilancio per il triennio »in attesa di un più netto consolidarsi della ripresa economica e, comunque, in attesa di una exit strategy (dalla crisi) che sarà definita in sede europea» ma, poiché è stata integralmente recepita dalla proposta di legge in materia di legge di contabilità

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e finanza pubblica approvata in seconda lettura, con modificazioni, dalla Camera l'11 novembre scorso, è una norma tale da pregiudicare tutte le politiche di sviluppo da adottare nei prossimi anni che il Governo intende introdurre «a regime» nella manovra di finanza pubblica; da tale quadro normativo deriva infatti che la legge finanziaria per il 2010 -così come quelle degli anni successivi - non possano più contenere disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;
considerato che
la crisi occupazionale in Italia è molto grave: le stime Ocse prevedono una crescita del tasso di disoccupazione dal 6,7 per cento del 2008 al 10,5 per cento nel 2010, con la perdita di 1,1 milioni di posti di lavoro;
sono circa un milione i lavoratori in Cassa integrazione; le imprese che nel 2009 faranno ricorso agli ammortizzatori in deroga sono circa 36.000; da gennaio ad agosto del 2009 i decreti di Cassa integrazione straordinaria interessano 1.779 aziende e 2.552 siti produttivi (oltre il 60 per cento per crisi aziendali), senza considerare i lavoratori delle piccolissime imprese e i parasubordinati che non hanno nessun ammortizzatore sociale: nel secondo trimestre del 2009 -avverte il Bollettino di Bankitalia di ottobre - si stima una flessione di 300mila lavoratori «precari», soprattutto giovani;
sul fronte delle politiche del lavoro, la Finanziaria 2010 ben rappresenta la «doppia morale» del Governo Berlusconi: poiché per il rinnovo dei contratti pubblici, non sono previsti stanziamenti adeguati, questo risulta, di fatto, condizionato alle entrate da scudo fiscale;
il Bollettino di Bankitalia di Ottobre segnala che alla caduta della produttività si accompagna un costo del lavoro in crescita del 5,4 per cento, anche dopo l'esame del Senato in Finanziaria non sono previsti interventi per contenere la pressione fiscale, in particolare sul lavoro dipendente;
quanto al mezzogiorno, come ha sottolineato la Svimez, in Italia il finanziamento degli interventi anticrisi è stato assicurato principalmente mediante tagli, riprogrammazioni e riallocazioni delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo del Mezzogiorno, presenti nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS); il volume delle risorse FAS mobilitato prima per il finanziamento di interventi di carattere emergenziale e, successivamente, per misure anticrisi è ingente: tali fondi pur formalmente vincolati per legge, di fatto sono stati successivamente utilizzati per finalità specifiche non condizionate a particolari destinazioni territoriali; emerge, dunque, con evidenza, una configurazione di «non neutralità» delle crisi che rischia di dare luogo ad una tendenza alla redistribuzione delle risorse a favore delle aree più forti; la forte penalizzazione subita dal Mezzogiorno è riconducibile al sostanziale azzeramento degli interventi destinati alla riduzione degli squilibri territoriali;
anche le Associazioni imprenditoriali, in sede audizione al Senato sulla manovra di bilancio, hanno sottolineato che la manovra 2010 non contiene nuove misure di politica economica e industriale, se non per piccoli aggiustamenti finanziari;
l'avvio e il consolidamento delle misure anticicliche non può essere rinviato e, soprattutto, non può dipendere da incerte risorse derivanti da misure di fiscalità straordinaria come lo scudo fiscale; l'intero sistema economico e sociale e la struttura produttiva, pressati dalla crisi, chiedono certezze;
per quanto riguarda le parti di competenza della XI Commissione:
considerato che
per l'Atto camera 2037, alla tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute ve delle Politiche sociali si rileva una riduzione delle risorse tra le quali:
la missione «Politiche per il lavoro» subisce una drastica riduzione di

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stanziamento pari a ben 456 milioni di euro in termini di competenza;
nell'ambito della stessa missione nel programma «Regolamentazione e vigilanza del lavoro», lo stanziamento per il Fondo per il funzionamento del Comitato per l'emersione del lavoro non regolare è ridotto - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - di quasi 128 milioni di euro in termini di competenza, a dispetto delle intenzioni (sempre annunciate e mai attuate) di contrastare il lavoro nero;
sempre nell'ambito della missione «Politiche per il lavoro», lo stanziamento del programma «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro» reca una riduzione di spesa - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - di 47 milioni di euro in termini di competenza;
ed ancora, il programma «Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito» subisce la drastica riduzione - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - di ben 726 milioni di euro in termini di competenza;
nell'ambito del suddetto programma occorre segnalare la riduzione - rispetto alle previsioni assestate per il 2009 - di 707 milioni di euro per il Fondo per l'occupazione esposto nella tabella F del disegno di legge finanziaria;
nell'ambito del Bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2) tra le voci di interesse della Commissione Lavoro particolarmente grave è il decremento nell'ambito della Missione n. 17 (Missione n. 24 dell'elenco generale), il programma n. 17.4 denominato «Promozione dei diritti e delle pari opportunità» che, a fronte di una previsione assestata di 29,92 mln di euro presenta un decremento di 25,61 mln di euro, per cui la previsione per il 2010 è pari a 4,31 mln di euro. Il vero e proprio azzeramento delle risorse citate renderà impossibile l'attuazione dei piani in favore dell'occupazione femminile annunciati dall'Esecutivo, che ha più volte fatto riferimento all'assunzione imminente di provvedimenti tesi a favorire la parità di trattamento tra uomini e donne;
osservato che
per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria all'articolo 2, i commi da 10 a 17 recano lo stanziamento per i rinnovi contrattuali 2010-2012 per l'intero comparto del pubblico impiego; lo stanziamento descritto è assolutamente insufficiente considerato che per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego sarebbero necessari circa 11 miliardi di euro totale;
per giustificare lo stanziamento assolutamente inadeguato delle risorse previste per i rinnovi contrattuali dei pubblici dipendenti, al comma 17 del medesimo articolo, si rimanda ad un momento successivo lo «stanziamento delle ulteriori risorse occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012» senza specificare tempi modalità di erogazione di tali eventuali risorse;
forte perplessità suscita il comma 9 dell'articolo 2, che esclude l'applicazione della disciplina del DURC agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, norma suscettibile di generare un clima di illegalità;
particolarmente grave anche la modifica introdotta al comma 45, dell'articolo 2, laddove si modifica la norma contenuta nella legge 247/2007 per il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile escludendo che il sostegno possa avvenire tramite finanziamenti agevolati;
considerato che
i disegni di legge in oggetto suscitano una considerazione di carattere negativo soprattutto per ciò che non prevedono vale a dire la totale mancanza di misure tese a rilanciare gli investimenti in politiche attive, che siano indirizzate a rilanciare i consumi e l'economia reale;
in particolare non si prevede alcun intervento sulla cassa integrazione, né sul prolungamento di essa da 52 a 104 settimane, come più volte richiesto dal gruppo

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del Partito Democratico, considerato che la crisi ha interessato centinaia di aziende e migliaia di lavoratori che alla fine di quest'anno si troveranno ad avere terminato le settimane di cassa integrazione;
nessuna misura sull'ampliamento dell'indennità di disoccupazione (riutilizzando le risorse destinate agli ammortizzatori sociali non impegnate nel 2009), né sull'avvio della riforma organica degli istituti di sostegno attivo al reddito, con l'obiettivo universale per quanti perdono il lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale; rimarranno dunque senza alcun sostegno le migliaia di lavoratori a cui si prevede non verranno rinnovati i contratti entro la fine di quest'anno; fonti della Banca d'Italia hanno quantificato in circa un milione mezzo di lavoratori a rischio, che al momento non godono, di alcun sostegno al reddito se dovessero perdere il posto di lavoro;
non sono previste misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti, né per la stabilizzazione del personale precario, con particolare riferimento al comparto scuola, oggi duramente colpito dai tagli che incidono anche sulla qualità della formazione e dello studio;
il disegno di legge finanziaria in oggetto non contiene alcuna misura a sostegno dei pensionati, a fronte del totale insuccesso registrato dalla social card, le cui risorse sarebbero potute essere allocate per allargare la platea dei beneficiari della mensilità aggiuntiva, per i pensionati al di sotto di un reddito minimo, la cosiddetta «quattordicesima»;
come già rilevato per il Bilancio, il disegno di legge finanziaria non contiene alcuna misura a sostegno dell'occupazione femminile, né per la promozione delle pari opportunità sui luoghi di lavoro, e tantomeno, alcuna politica attiva tesa a conciliare i tempi di cura e tempi di lavoro per le lavoratrici;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

«Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru».

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ALLEGATO 6

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) (C. 2936 Governo, approvato dal Senato)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazione (C. 2937-bis)

Tabella n 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,
esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Tabella n. 4: limitatamente alle parti di competenza) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (C. 2937, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010 (C. 2936, approvato dal Senato);
preso atto con favore che le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione, nell'esercizio finanziario 2010, risultano complessivamente pari a 82,92 miliardi di euro, di cui 81,92 miliardi per spese correnti e 1 miliardo per spese in conto capitale;
rilevato, in particolare, che nell'ambito della Missione n. 25 (Politiche previdenziali) il Programma 25.2 (Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati) presenta, con una previsione assestata per il 2009 di 57,4 miliardi ed un aumento di 1,3 miliardi, una previsione per l'anno finanziario 2010 di 58,7 miliardi di euro;
osservato, peraltro, che, a seguito della nota di variazione, si propone ora un ulteriore incremento di 120,20 milioni di euro per il predetto Programma; pertanto, la previsione risultante per l'anno 2010 risulta variata in complessivi 58,82 miliardi di euro;
apprezzato che, nell'ambito della Missione n. 26 (Politiche per il lavoro), il Programma 26.1, recante «Regolamentazione e vigilanza del lavoro», a fronte di una previsione assestata 2009 pari a 26,86 milioni di euro, presenta un incremento di 313,89 milioni di euro, per cui la previsione 2010 è pari a 340,75 milioni di euro;
valutate in termini sostanzialmente positivi anche le disposizioni del disegno di legge finanziaria per il 2010 di interesse della XI Commissione, con particolare riferimento a quelle contenute all'articolo 2, commi da 1 a 5, da 10 a 17, nonché 19, 33, 38, 44 e 45;
rilevata la necessità di approfondire il contenuto del comma 9 dell'articolo 2, che dispone che agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante (sia in forma itinerante sia a posto fisso) non si applicano le disposizioni concernenti il documento unico di regolarità contributiva (DURC), comprese quelle che subordinano

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l'attribuzione di agevolazioni contributive o di finanziamenti pubblici all'attestazione della regolarità della posizione contributiva;
apprezzato che i commi da 10 a 17 dell'articolo 2 stanziano risorse aggiuntive per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni;
preso atto che il comma 45 dell'articolo 2 - con una disposizione di difficile interpretazione - modifica il funzionamento del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 247 del 2007, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante finanziamenti agevolati;
osservato, peraltro, che nella tabella B (Fondo speciale in conto capitale, per la copertura degli oneri in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio) non sono previsti stanziamenti relativamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per gli anni 2010 e 2011, mentre per l'anno 2012 è stato previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro; rilevato, al riguardo, che nella relazione illustrativa si evidenzia che tale stanziamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli;
ritenuto opportuno, in questo contesto complessivo, rafforzare le misure che possono contribuire a sostenere i redditi da lavoro e, più in generale, l'occupazione, anche al fine di fronteggiare con la massima efficacia gli effetti che possono ancora derivare dalla crisi economica, sebbene essa mostri significativi elementi di miglioramento;
valutato che, in tale ambito, occorre muoversi su più fronti, non soltanto attraverso gli ordinari interventi sugli strumenti tradizionali del lavoro, ma anche incidendo su talune innovative misure di recente introdotte nell'ordinamento (tra le quali si segnala, ad esempio, per gli effetti positivi sul costo del lavoro e sulla fiscalità premiale, l'introduzione delle «zone franche urbane», il cui recente decreto attuativo ha tuttavia penalizzato, in modo poco comprensibile, talune importanti aree produttive del Paese, fortemente esposte alla competitività esterna);
segnalati - all'interno delle misure di natura più consolidata - i necessari interventi sul Fondo per l'occupazione e sulle tipologie di contratti di lavoro flessibile, che vanno rafforzate e tutelate;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione di merito la possibile introduzione, nel disegno di legge finanziaria, di misure che incrementino ulteriormente la disponibilità e la flessibilità degli strumenti di ammortizzazione sociale, sia mediante nuovi interventi in favore dei lavoratori dei settori aziendali che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi (per i quali il Governo ha già opportunamente stanziato, nel corso dell'anno, significative risorse per la cassa integrazione guadagni straordinaria in caso di cessazione di attività), sia con l'implementazione delle vigenti misure indennitarie per quei lavoratori che - applicando specifiche tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato - possono trovarsi particolarmente scoperti nell'attuale fase di crisi;
2) sia realizzato, in questo contesto, ogni possibile sforzo per l'incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che necessita di risorse aggiuntive - pari almeno a 290 milioni di euro - per l'attivazione di azioni per le politiche attive e per incentivare l'occupazione, per agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego, nonché per l'assunzione di soggetti svantaggiati e l'impiego funzionale di lavoratori socialmente utili, oltre che per incoraggiare l'occupazione femminile;
3) considerata anche l'importanza di sostenere la complessiva situazione occupazionale

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in atto, si verifichi altresì l'eventualità di introdurre una apposita disposizione normativa che autorizzi in via straordinaria, in deroga alla legislazione vigente e salvo che il rapporto di lavoro non venga nel frattempo trasformato in contratto a tempo indeterminato, la proroga sino al 31 dicembre 2010 dei contratti di lavoro privato - scaduti o che vengono in scadenza entro il corrente anno - riferiti alle tipologie di lavoro flessibile non rinnovabili, a condizione che su tale proroga convengano le organizzazioni sindacali e vi sia l'assenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore);
4) in particolare, con specifico riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, si valuti l'opportunità di prevedere una nuova fattispecie, che consenta - nelle aziende come meno di 15 dipendenti - di prorogare il contratto a termine, con il consenso del lavoratore, anche oltre i termini massimi previsti dalla disciplina vigente;
5) all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, si ritiene che debba essere radicalmente modificato il comma 9, in modo da evitare un incomprensibile alleggerimento della normativa sul DURC nei confronti degli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante;
6) al medesimo articolo 2 del disegno di legge finanziaria, appare opportuno chiarire la portata del comma 45, che rischia - nell'attuale formulazione e vista la prevista abrogazione del comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 247 del 2007 - di compromettere il corretto funzionamento del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile;
7) con riferimento alla tabella B, nella parte relativa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, occorre evitare che l'utilizzo, per l'anno 2012, del previsto stanziamento di 50 milioni di euro sia vincolato, come invece risulterebbe dalla relazione illustrativa, ad interventi per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili nella città di Napoli, attesa anche la natura del predetto stanziamento, che riguarda spese in conto capitale, nonché l'esigenza di intervenire - come indicato in precedenza - in misura più equa e generalizzata sul complesso delle attività svolte dai lavoratori socialmente utili sul territorio nazionale;
8) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nel testo del disegno di legge finanziaria, una apposita norma interpretativa che disponga definitivamente che i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni, assicurando al contempo che gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti, relativi al contenzioso sulle materie predette, siano dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restino privi di effetto;
9) si segnala la necessità che la Commissione di merito - visto anche il forte impatto sul versante occupazionale e lavorativo - intervenga con decisione per l'ampliamento delle 22 «Zone Franche Urbane», indicate da un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui è stata preannunziata l'imminente emanazione, per favorire lo sviluppo economico e sociale di tali aree, creare nuovi posti di lavoro (con un pacchetto di agevolazioni per incentivare la nascita di nuove imprese fino a 50 addetti), incrementare l'occupazione e rivitalizzare aree svantaggiate o in difficoltà; al riguardo, si raccomanda in particolare di includere nell'ambito degli interventi anche le aree del Paese confinanti con territori esteri a forte competitività produttiva e lavorativa, nonché le zone interessate da importanti misure di riconversione e recupero industriale.