ALLEGATO
Nuova disciplina del commercio interno del riso (C. 1991 Governo).
EMENDAMENTI DEL RELATORE
ART. 4.
Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
4. 100. Il Relatore.
(approvato)
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome ad emanare disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale dei prodotti alimentari di cui alla presente legge.
4. 101. Il Relatore.
(approvato)
ART. 6.
Sostituirlo con il seguente:
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.
6. 100. Il Relatore.
(approvato)
ART. 7.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 2.
7. 100. Il Relatore.
(approvato)