CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 novembre 2009
245.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 2897 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del DL 135/09 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee»;
considerato che il comma 1 dell'articolo 3-quater prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza debbano essere conformi ai requisiti previsti dai regolamenti di attuazione della direttiva 2005/32/CE e si pone pertanto in contrasto con quanto previsto dal regolamento CE n. 244/2009 il quale, recando disposizioni attuative della direttiva 2005/32/CE, ha previsto un adeguamento delle lampadine ad incandescenza ai requisiti tecnici articolata in sei fasi, delle quali le prime due decorrono, rispettivamente, dal 1o settembre 2009 e dal 1o settembre 2010;
visto l'articolo 15, che modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
visto il comma 8-bis dell'articolo 16 che, escludendo alcune fattispecie da quelle sanzionabili per violazione dell'indicazione di provenienza geografica per i prodotti a denominazione protetta, appare incompatibile con la disciplina comunitaria in materia, ed in particolare con il regolamento CE N. 510/2006;
rilevato che l'articolo 20-bis appare prorogare nei fatti la disciplina in materia di utilizzo dei dati personali contenuti in elenchi telefonici di cui all'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008 e che tale disciplina è stata già oggetto di rilievi da parte della Commissione europea che ne ha evidenziato il contrasto con la normativa comunitaria in materia di dati personali,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3-quater in termini maggiormente coerenti con il regolamento CE n. 244/2009;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 15, tenuto conto che tale disposizione, a differenza degli altri articoli del provvedimento in esame, non appare intesa ad attuare uno specifico obbligo giuridico discendente da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia o da procedure di infrazione, ma è genericamente riconducibile a principi stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità europea;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 8-bis dell'articolo 16;
d) valuti la Commissione di merito la possibilità di riformulare l'articolo 20-bis in termini maggiormente coerenti con la normativa comunitaria in materia di dati personali ed in particolare con la direttiva 2002/58/CE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO FORMULATA DAI DEPUTATI FARINONE E GOZI

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 2897 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del DL 135/09 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee»;
considerato che:
l'adozione del provvedimento in titolo è ricondotta all'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in base al quale il Governo può adottare «provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso»;
il provvedimento in esame contiene tuttavia diverse disposizioni che non soddisfano affatto l'esigenza di adeguamento del nostro ordinamento ad obblighi comunitari di imminente scadenza, tra cui è sufficiente ricordare l'articolo 3-quinquies, volto a garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, l'articolo 15 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'articolo 16 in materia di made in Italy e prodotti interamente italiani;
appare altresì discutibile l'inserimento nel provvedimento in esame degli articoli 5 e 6 che risultano essere di identico tenore, rispettivamente, degli articoli 14 e 15 del disegno di legge comunitaria per il 2009, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato; con l'introduzione di misure che non rispondono direttamente al criterio dell'urgenza e della necessità, già approvate peraltro da un ramo del Parlamento e in corso d'esame presso l'altro, si opera di fatto da un lato un forte ridimensionamento della legge comunitaria annuale quale strumento ordinario di adeguamento dell'ordinamento italiano a quello comunitario, e dall'altro una lesione delle prerogative parlamentari, e indirettamente anche di quelle della XIV Commissione, attraverso un ulteriore passaggio nel processo di svuotamento della funzione legislativa del Parlamento;
appare altresì molto grave la mancata assegnazione in sede referente alla XIV Commissione di un provvedimento recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia», anche alla luce degli accresciuti poteri che il Trattato di Lisbona, di imminente entrata in vigore, attribuisce ai parlamenti nazionali, nonché della recente pronuncia in via interpretativa della Giunta per il regolamento che, in data 6 ottobre 2009, ha affidato in via sperimentale proprio alla XIV Commissione il delicato

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compito di effettuare il controllo sulla sussidiarietà degli atti normativi dell'Unione europea;
il contenzioso comunitario può comportare conseguenze finanziarie rilevanti nel caso in cui si arrivi alla fase del secondo ricorso alla Corte di giustizia, presentato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE per mancato adempimento della prima sentenza di condanna; in base poi all'articolo 260 del Trattato di Lisbona, di imminente entrata in vigore, tale procedura avrà tempi considerevolmente più brevi; tuttavia delle 16 procedure di infrazione ex articolo 228 del Trattato CE, che risultano attualmente aperte nei confronti dell'Italia, solamente due sono oggetto di specifiche disposizioni contenute negli articoli 2 e 8 del decreto-legge, permanendo dunque obblighi di adeguamento da parte dell'Italia in imminente scadenza, o talvolta ampiamente scaduti, per i quali non si è invece ritenuto di intervenire, come sarebbe stato corretto, in via d'urgenza;
particolarmente grave appare, infine, la disposizione di cui all'articolo 15, che non solo non è richiesta dalla imminente scadenza di un obbligo comunitario, e dunque non è sorretta dai requisiti di necessità ed urgenza, ma ridisciplina la normativa in un settore assai delicato quale quello dei servizi pubblici locali, senza alcun disegno organico né un approfondito esame parlamentare, e senza alcun coinvolgimento dei soggetti interessati; l'esistenza di proposte di iniziativa parlamentare in materia, il cui esame era stato avviato in questa legislatura presso il Senato e successivamente interrotto per un atto di dovuta cortesia istituzionale, in attesa di un disegno di legge in materia di iniziativa governativa, avrebbero reso opportuno lo stralcio di questa disposizione;
va altresì rilevato che sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento comunitario, tale norma non appare in ogni caso in linea con i criteri di delega stabiliti dall'articolo 41 della legge comunitaria 2008 per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, la quale, all'articolo 17, esclude dalla libera prestazione dei servizi taluni servizi di interesse economico generale, tra cui i servizi di distribuzione e fornitura idriche, ferme restando le normative in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici, in base alle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE;
la decisione di adeguare l'ordinamento interno alle direttive comunitarie attraverso un decreto-legge che ha anticipato la legge comunitaria annuale e ha scavalcato le competenze della Commissione per le politiche dell'Unione europea rappresenta un episodio ulteriore del processo di svuotamento della funzione legislativa del Parlamento in generale, e della stessa commissione XIV,
esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 2897 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del DL 135/09 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee»;
considerato che il comma 1 dell'articolo 3-quater prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza debbano essere conformi ai requisiti previsti dai regolamenti di attuazione della direttiva 2005/32/CE e si pone pertanto in contrasto con quanto previsto dal regolamento CE n. 244/2009 il quale, recando disposizioni attuative della direttiva 2005/32/CE, ha previsto un adeguamento delle lampadine ad incandescenza ai requisiti tecnici articolata in sei fasi, delle quali le prime due decorrono, rispettivamente, dal 1o settembre 2009 e dal 1o settembre 2010;
visto l'articolo 15, che modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
visto il comma 8-bis dell'articolo 16 che, escludendo alcune fattispecie da quelle sanzionabili per violazione dell'indicazione di provenienza geografica per i prodotti a denominazione protetta, appare incompatibile con la disciplina comunitaria in materia, ed in particolare con il regolamento CE N. 510/2006,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3-quater in termini maggiormente coerenti con il regolamento CE n. 244/2009;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 15, tenuto conto che tale disposizione, a differenza degli altri articoli del provvedimento in esame, non appare intesa ad attuare uno specifico obbligo giuridico discendente da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia o da procedure di infrazione, ma è genericamente riconducibile a principi stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità europea;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 8-bis dell'articolo 16.

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ALLEGATO 4

Nuova disciplina del commercio interno del riso. Nuovo testo C. 1991 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il nuovo testo C. 1991 Governo, recante «Nuova disciplina del commercio interno del riso»;
visto l'articolo 4 del provvedimento, che vieta, al comma 1, di immettere al consumo per l'alimentazione umana e con il nome «riso» un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato I e detta inoltre disposizioni sulla denominazione di vendita e l'etichettatura del prodotto;
ricordato che l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, sono disciplinati dalle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE;
ricordati altresì gli articoli 4 e 9 della legge 21 giugno 1986, n. 317, che ha recepito la direttiva n. 98/34 sulle regolamentazioni tecniche, e gli articoli 4 e 19 del decreto legislativo n. 109/1992, che ha recepito la direttiva 2000/13/CE in materia di indicazioni da riportare obbligatoriamente sui prodotti alimentari preconfezionati, i quali prevedono specifiche procedure di notifica alla Commissione europea, ai fini della verifica della compatibilità comunitaria,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 4, l'opportunità di attivare, tramite notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, le specifiche procedure di verifica della compatibilità comunitaria.