CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 novembre 2009
244.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni per la tutela e la commercializzazione di prodotti italiani.
C. 2624 Reguzzoni, C. 219 Mazzocchi, C. 340 Bellotti, C. 426 Contento, C. 477 Anna Teresa Formisano, C. 896 Lulli, C. 1593 Cota e C. 2760 Cosenza.

TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE

Art. 1.
(Etichettatura dei prodotti e «Made in Italy»).

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti interamente realizzati nel territorio italiano, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.
2. Ai fini della presente legge, per «prodotto tessile» si intende ogni tessuto, naturale, sintetico o artificiale, che costituisca parte del prodotto finito destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.
3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi di cui al comma 1, l'impresa produttrice deve fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme internazionali vigenti in materia di lavoro, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione, sul rispetto della normativa europea e sul rispetto degli accordi internazionali in materia ambientale.
4. L'impiego della denominazione «Made in Italy» è permesso esclusivamente alle imprese che ne facciano richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale. Ciascuna delle fasi di cui ai commi 5, 6 e 7 si intende avvenuta prevalentemente nel territorio nazionale a condizione che le relative operazioni di lavorazione siano state eseguite per almeno la metà nel territorio medesimo.
5. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.
6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
8. Per ciascun prodotto di cui al comma 1, che non abbia i requisiti per l'impiego della denominazione «Made in Italy», resta salvo l'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, nel rispetto della normativa comunitaria.

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Art. 2.
(Norme di attuazione).

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego della denominazione «Made in Italy», di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.
2. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:
a) all'adozione di un capillare sistema di controllo sulla qualità dei prodotti e dei tessuti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;
b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero;
c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato annualmente sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.
(Misure sanzionatorie).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 5.000. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.
2. Le imprese che violano le disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore ipotizzabile di cessione della merce al pubblico, e comunque non inferiore ad euro 10.000. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.
3. Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che, essendo preposti all'accertamento dell'osservanza della presente legge, omettono di eseguire i prescritti controlli si applicano la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a 30.000 euro.
4. Se le violazioni di cui al presente articolo sono commesse reiteratamente ovvero attraverso attività organizzate, si applica la pena prevista dall'articolo 416 del codice penale.

Art. 4.
(Norma finale).

1. Il Ministro per le politiche europee assume le iniziative più opportune presso le competenti istituzioni europee affinché vengano adottate adeguate misure legislative volte a recepire lo spirito e i contenuti della presente legge per la tutela della tracciabilità dei prodotti tessili «Made in Italy».