CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 novembre 2009
241.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 153

ALLEGATO 1

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato).

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga termini per denuncia pozzi).

1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
2. I debitori possono estinguere il debito relativo alle sanzioni pecuniarie amministrative derivanti dalle violazioni del divieto previsto dall'articolo 17, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, poste in essere tra il 1o gennaio 2008 e la data di entrata in vigore della presente legge, i cui verbali siano stati elevati entro la data di entrata in vigore della presente legge, provvedendo al pagamento di una somma pari al 10 per cento della sanzione dovuta entro il termine del 31 dicembre 2010. I canoni non corrisposti sono dovuti in ogni caso.
7. 0500.Il Relatore.

 

NUOVE RIFORMULAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE

ART. 2.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale).

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero della politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate, nel limite di spesa di cui al comma 2, per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 122 milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 122 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e, quanto a euro 31 milioni, mediante

Pag. 154

parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.
2. 022. (Ulteriore nuova formulazione) Gottardo, Nola, De Camillis, Fogliato, Ranieri, Negro, Callegari, Nastri, Ruvolo, Naro, Delfino, Trappolino, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio; Brugger, Zeller; Di Giuseppe, Rota, Biava, Catanoso, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari» con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.
3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.
2. 07. (Nuova formulazione). Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Di Giuseppe, Rota, Callegari, Fogliato, Negro, Ranieri, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito di imposta macchinari agricoli).

1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i comma 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11

Pag. 155

del Decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n.178 non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.
4. All'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fine, sostituire le parole: «e 2009» con le seguenti: «2009 e 2010».
5 Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse previste per il finanziamento degli incentivi al rinnovo del parco circolante di cui l'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 23.
2. 09. (Nuova formulazione) Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino, De Camillis, De Girolamo, Di Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

ART. 6.

All'emendamento 6.1. del relatore, dopo il comma 8 inserire i seguenti:
8-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo della scrittura braille, leggibile per i non vedenti e gli ipovedenti, ai soggetti che riportano in etichetta le indicazioni di cui al comma 1 in scrittura braille, è riconosciuto un credito di imposta, per i maggiori costi di stampa, nei limiti di quanto previsto al comma 8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto e le relative modalità di fruizione.
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 250 mila euro per l'anno 2010, a 350 mila per l'anno 2011 e a 500 mila per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0. 6. 1. 1. (nuova formulazione) Fogliato, Callegari, Negro, Ranieri.

ART. 7.
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga degli sgravi contributivi).

1. All'articolo 1-ter della legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2010».
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995».
7. 08. (Nuova formulazione) Oliverio, Servodio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, Brugger, Zeller, Nicco, Ruvolo, Naro, Delfino, Callegari, Fogliato, Negro, Ranieri, Biava, Catanoso, De Camillis, De Girolamo, Di

Pag. 156

Caterina, Dima, D'ippolito Vitale, Faenzi, Gottardo, Marinello, Nola, Rosso, Taddei.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 11 aprile 1974, n. 138).

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dello yogurt per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato per il quale è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale».
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i valori di riferimento ai fini dell'individuazione dei limiti di cui al comma 1.
7. 024. (Nuova formulazione) D'Ippolito.

 

TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

«Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare».

Art. 1.
(Estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale).

1. All'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura».

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 26 maggio 1965 n. 590).

1. Alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 8, comma 1, le parole: «lire mille» sono sostituite con le seguenti: «euro cinquanta»;
b) All'articolo 27, comma 1, le parole: «lire mille» sono sostituite con le seguenti: «euro cinquanta».

Art. 1-ter.
(Disposizioni a tutela della competitività delle imprese agricole).

1. All'articolo 36, comma 3, primo periodo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo le parole: «effetti

Pag. 157

amministrativi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti che si intendono perenti agli effetti amministrativi se non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento».
2. Al fine di rilanciare il settore agricolo in crisi, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 e dall'articolo 01, comma 16, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni . Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui:
a) il Consorzio di Tutela di cui al comma 1, lettera c), numero 1 del presente articolo abbia emanato un Regolamento che individui le modalità ed i casi in cui sia consentita la smarchiatura del prodotto;
b) il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura dal Consorzio di Tutela e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici.

2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo».

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A. 1-quater.

1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
2. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 10, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni.

Art. 2.
(Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata).

1. All'articolo 6 della legge 11 aprile 1974, n. 138, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le sanzioni di cui ai commi primo e secondo sono raddoppiate se la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, o se la violazione riguarda locali in cui sono lavorati i predetti prodotti».

Pag. 158

1-bis. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi DOP, fatta salva l'indicazione tra gli ingredienti della percentuale dei formaggi DOP utilizzati, a condizione che sia riportata con i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle altre indicazioni.
1-ter. È istituito il Sistema di qualità nazionale denominato «Sistema di produzione integrata», di seguito indicato come «Sistema». Il Sistema è finalizzato a garantire una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e tutela ambientale. Il Sistema è strutturato per gestire le pratiche agricole e zootecniche conformemente ad una disciplina di produzione denominata «Produzione integrata», la cui verifica, eseguita in base ad uno specifico piano di controllo, viene demandata ad organismi terzi accreditati in base alle norme vigenti.
1-quater. Si definisce «Produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La produzione che risulta conforme al Sistema può essere contraddistinta da uno specifico segno distintivo.
1- quinquies. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di Produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.
1- sexies. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, provvede ad istituire, al proprio interno e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata;
b) la disciplina produttiva e le modalità di controllo;
c) il segno distintivo con cui identificare le produzioni ottenute in regime di Sistema;
d) efficaci procedure di vigilanza e controllo.

1-septies. Le disposizioni del presente articolo saranno efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.
1-octies. Dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2-bis.
(Interventi a favore del Fondo di solidarietà nazionale).

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero della politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate, nel limite di spesa di cui al comma 2, per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
2. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo

Pag. 159

29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 122milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 122 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione di 250 mila tonnellate del contingente annuo per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e, quanto a euro 31 milioni, mediante parziale utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

Art. 2-ter.
(Istituzione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari» con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.
3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parzialeutilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

Art. 2-quater.
(Credito di imposta macchinari agricoli).

1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento. Il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i comma 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del Decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n.178 non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.
4. All'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fine, sostituire le parole: «e 2009» con le seguenti: «2009 e 2010».

Pag. 160

5 Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse previste per il finanziamento degli incentivi al rinnovo del parco circolante di cui l'articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 23.

Art. 3.

Soppresso.

Art. 3-bis.
(Tracciabilità della filiera agroenergetica).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, conversione, trasporto e commercializzazione di energia e biocombustibili di origine agricola, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'intera filiera. La tracciabilità e la rintracciabilità sono riferibili alle seguenti tipologie di prodotto, co-prodotti e sottoprodotti: residui dell'industria agroalimentare, residui della zootecnia, colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di colture erbacee o arbore».

Art. 3-ter.
(Utilizzo degli effluenti per uso energetico).

1. Al fine di incentivare la valorizzazione energetica degli effluenti zootecnici, all'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, da soli o in miscela con altre sostanze naturali non pericolose, utilizzati nell'attività agricola o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana».
2. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
ee) impianti aziendali: tutti gli impianti al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima;
ff) impianti interaziendali: tutti gli impianti, compresi quelli di digestione anaerobica, diversi dagli impianti aziendali, gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse, conferite all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate e/o consorziate, ovvero oggetto di apposito contratto di filiera di durata minima decennale;
gg) digestione anaerobica (DA): degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;
hh) digestato (o biodigesto): il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti zootecnici da soli o in miscela con le biomasse di seguito indicate:
a) residui delle coltivazioni come paglie, stocchi, colletti di barbabietola, residui della potatura e residui delle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a) e c), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;
b) residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare

Pag. 161

conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per essere utilizzati nell'attività agricola direttamente o dopo trattamento in impianti aziendali o interaziendali;
c) sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agroindustria o dalle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettera b), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la disciplina del Reg. CE n. 1774/2002;
d) prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, eccetera appositamente destinati ad essere trattati al fine di ricavarne energia.

ii) impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o di frazioni anche successivamente trattate dello stesso, nonché di gestione del biogas prodotto.

3. Al comma 2 dell'articolo 185 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole da: «materiali» a «biogas» sono soppresse.

Art. 3-quater.
(Modifica all'articolo 2 della legge n. 244 del 2007).

1. All'articolo 2, comma 145 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunti i seguenti periodi:
La tariffa fissa onnicomprensiva di cui al presente comma di applica anche agli impianti di biogas realizzati da aziende agricole e già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, limitatamente al periodo residuo di incentivo. Il periodo residuo di incentivo è calcolato sottraendo alla durata quindicennale della tariffa fissa onnicomprensiva il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007.

Art. 4.
(Disciplina delle attività selvicolturali).

01. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, al comma 3, le parole «consorzi forestali o altre forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi forestali costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile tra proprietari, privati e pubblici, di beni agro-silvo-pastorali».
1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e Lisbona» sono sostituite dalle seguenti: «, Lisbona e Varsavia»;
b) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

c) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis. - (Inventario e monitoraggio delle risorse forestali). - 1. Ai soli fini statistici, di inventario e di monitoraggio la definizione nazionale di bosco e delle altre superfici di interesse forestale è quella adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, nel rispetto degli impegni

Pag. 162

internazionali assunti dall'Italia e degli standard dell'Unione europea e della FAO.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'istituto Nazionale di Statistica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedono alla predisposizione di un Protocollo di intesa pluriennale, da approvare in Conferenza Stato Regioni, che definisce le competenze e le modalità di esecuzione, aggiornamento, diffusione e utilizzazione dei dati relativamente alle statistiche forestali nazionali, ferma restando la competenza del Corpo forestale dello Stato in materia di inventario forestale nazionale, prevista dall'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3. - (Programmazione forestale). - 1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano uno standard informativo nazionale per la raccolta e gestione dei dati della pianificazione forestale nelle aree protette nazionali. Lo standard adottato viene messo a disposizione delle regioni per ogni esigenza di pianificazione forestale.

e) all'articolo 4 sono apportate seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», sono sostituite dalle seguenti: «. È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del Regio decreto-legge del 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale.»;
3) al comma 5, il secondo periodo è così sostituito: «Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco».
f) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Forme di sostituzione e gestione del bosco»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché

Pag. 163

venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco.

g) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i criteri e le buone pratiche di gestione forestale, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005;
2) al comma 2, le parole: «di assestamento» sono sostituite dalle seguenti: «di gestione forestale o strumenti equivalenti», e le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)» sono soppresse;
3) al comma 4 le parole: «di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».

h) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile».
i) dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis. - (Materiale forestale di riproduzione). - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce la Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza oneri per il bilancio dello Stato. Conseguentemente l'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 386 del 2003 è soppresso.
2. Per l'iscrizione dei cloni forestali al registro nazionale dei materiali di base, è competente la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 1o agosto 1969, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica di cui al precedente comma 1. Il registro nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle, politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnica di cui al precedente comma 1, determina con proprio decreto le modalità di iscrizione dei cloni forestali al registro nazionale dei materiali di base.
4. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione dell'organismo ufficiale prevista dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, attestata dal certificato

Pag. 164

principale di identità clonale, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di euro 100, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.
5. L'allegato del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - «Elenco di specie arboree e di ibridi artificiali» è integrato con la specie arborea Celtis australis L.
6. Nell'allegato VII del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - «Requisiti da rispettare per le partite di frutti e sementi delle specie di cui all'Allegato I», parte C al punto 2.a) la parola «Piantoni» è sostituita con la parola «Astoni».
l) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:
1-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, senza oneri per lo Stato, la costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, composto dalle principali istituzioni scientifiche operanti nel settore al fine di coordinare i programmi di ricerca e le attività di settore, nonché di creare sinergie tra le linee di politica forestale nazionali e regionali e le attività di ricerca. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).

1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008».

Art. 4-ter.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».

Art. 4-quater.
(Prove sperimentali per l'iscrizione di varietà vegetali al registro nazionale).

1. Al fine di uniformare la disciplina dell'iscrizione di nuove varietà vegetali al registro nazionale alla normativa vigente in materia di brevetti all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le parole: «all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri» sono sostituite con «alle Regioni e alle Province autonome». Conseguentemente all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le parole: «sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste» sono soppresse.
2. I compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali per l'iscrizione ai registri nazionali di cui all'articolo 19 della Legge n. 1096/71, sono versati dai costitutori stessi alle Regioni e alle Province autonome ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, per l'approvazione

Pag. 165

dei piani di semina e per l'effettuazione dei versamenti dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali.
4. È abrogato l'articolo unico della legge 22 dicembre 1981, n. 774.

Art. 5.
(Impiego del personale ministeriale nei controlli comunitari agricoli).

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per lo svolgimento delle attività di controllo di rispettiva competenza, l'AGEA e l'Agecontrol Spa possono avvalersi del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressioni frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, nonché del personale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di un'apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305, e successive modificazioni, dopo le parole: «regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989,» sono inserite le seguenti: «nonché i controlli eseguiti congiuntamente all'AGEA e all'Agecontrol Spa».

Art. 5-bis.
(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii).

1. Per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), attiva programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni riguardanti il patrimonio dei prodotti agroalimentari nazionali. Un importo pari al cinquanta per cento delle sanzioni riscosse annualmente è destinato al miglioramento dell'efficienza della struttura anche attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
2. I laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possono effettuare, a richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.
3. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono commisurate al costo effettivo del servizio.
4. I proventi delle analisi effettuate ai sensi del comma 2 affluiscono, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa-Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di finanziare e incentivare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ed, in particolare, quelle di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuove metodiche analitiche per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
5. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito

Pag. 166

dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, dopo le parole «del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari» e dopo le parole «di sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «nonché di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale».
6. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e valorizzare le produzioni di qualità italiana, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096:
a) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

1. Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13»;

b) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32.

1. Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto nel successivo articolo»;

c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33.

1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17, è punito con la sanzione amministrativa stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.
2. La stessa sanzione si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.
3. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione»;

d) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35.

1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai Servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato centrale

Pag. 167

della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
3. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».

7. Al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 recante «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari», convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 21, comma 4, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, del presente decreto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000».

b) l'articolo 54 è abrogato.

8. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante «Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Se il fatto è di lieve entità la sanzione è diminuita fino alla metà.
3. Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa fino a euro 1.500»;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000».

9. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante «Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile» è sostituito dal seguente:

«Art. 4.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa di euro 1032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare».

Art. 6.
(Etichettatura dei prodotti alimentari).

1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione

Pag. 168

sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.
2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
3. Con decreti interministeriali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1.
4. Con i decreti di cui al comma 3 sono, altresì, individuate le filiere agroalimentari ed i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
5. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate.
6. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».
6-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le sezioni di polizia giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica di polizia giudiziaria appartenente ai rispettivi Corpi forestali regionali o provinciali, secondo i rispettivi ordinamenti, previa intesa tra lo Stato e la regione o provincia autonoma.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e con la confisca dei prodotti medesimi.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
8-bis. Al fine di incentivare l'utilizzo della scrittura braille, leggibile per i non vedenti e gli ipovedenti, ai soggetti che riportano in etichetta le indicazioni di cui al comma 1 in scrittura braille, è riconosciuto un credito di imposta, per i maggiori costi di stampa, nei limiti di quanto previsto al comma 8-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto e le relative modalità di fruizione.

Pag. 169

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a euro 200 mila per l'anno 2010, a euro 350 mila per l'anno 2011 e a euro 500 mila per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.

Art. 7.
(Misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio dei mangimi).

1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto di terzi o, comunque, per la distribuzione e per il consumo, sostanze vietate o prodotti, con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno sulla composizione, specie e natura della merce, è punito con la sanzione amministrativa da 20.000 euro a 66.000 euro.
4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 si applicano anche all'allevatore che detiene e somministra i prodotti richiamati ai medesimi commi».

2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - 1. In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni previste dall'articolo 22, commi 2 e 3, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre giorni a tre mesi.
2. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute umana, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di un'attività analoga per la durata di cinque anni».

Art. 7-bis.

1. Al fine di favorire la vendita di prodotti agroalimentari derivante da filiera corta, i comuni, ove vi sia richiesta, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

Pag. 170

Art. 7-ter.
(Proroga degli sgravi contributivi).

1. All'articolo 1-ter della legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2010».
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante parzialeutilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995».

Art. 7-quater.
(Sgravi fiscali).

1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 7-quinquies.
(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).

1. Il termine «contenzioso» di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

Art. 7-sexies.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2010».

Pag. 171

Art. 7-septies.
(Comunicazione di dati all'AGEA).

1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è aggiunto il seguente: «Art. 8-ter. - 1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi da bovini da latte detenuti in stalla e i quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'AGEA al fine di poter avviare dei controlli incrociati tra i dati in possesso dall'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali di competenza territoriale».

Art. 7-octies.
(Norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari).

1. I valori massimi di furosina ammissibili nel latte pastorizzato e nei formaggi freschi a pasta filata sono quelli contenuti nell'allegato alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.
3. Il metodo ufficiale di analisi di riferimento per la determinazione diretta della furosina nel latte e nei formaggi freschi a pasta filata è quello approvato con decreto ministeriale 16 maggio 1996.

Allegato
(Allegato di cui all'articolo 7-octies)

1. Il valore massimo di furosina nel formaggio mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino e/o bufalino, è fissato in 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi.
2. Il valore massimo di furosina per la mozzarella con attestazione di specificità resta fissato in 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento 2527/98/CE.
3. Il valore massimo di furosina nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo è fissato, indipendentemente dalla sua denominazione ed utilizzo, in 8,6 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.

Art. 7-nonies.
(Modifiche alla legge 11 aprile 1974, n. 138).

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dello yogurt per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato per il quale è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale».
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i valori di riferimento ai fini dell'individuazione dei limiti di cui al comma 1.

Art. 7-decies.

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

Pag. 172

Art. 7-undecies.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99).

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali.

Art. 7-duodecies.
(Sportello telematico dell'automobilista per la circolazione di macchine agricole).

1. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358, relativamente alla circolazione delle macchine agricole.

Art. 7-terdecies.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge, siano iscritti nell'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 7-quaterdecies.
(Rintracciabilità della mozzarella di bufala campana DOP).

1. Al fine di consentire la rintracciabilità della mozzarella di bufala campana DOP e di garantire una completa informazione al consumatore, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2010 per la realizzazione di un sistema prototipale di identificazione degli allevamenti bufalini produttori del latte utilizzato per la preparazione del formaggio con denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana DOP» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993.
2. Il sistema di identificazione di cui al precedente comma consiste nell'utilizzo nell'ambito dei processi di produzione di filiera e sull'imballaggio del prodotto commercializzato di un apposito circuito elettronico integrato basato sulla tecnologia della radio frequency identification (RFID).
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in euro 500.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la parte relativa alla copertura degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto.

Pag. 173

ALLEGATO 2

Nuova disciplina del commercio interno del riso. C. 1991 Governo.

TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

«Nuova disciplina del commercio interno del riso»

Art. 1.
(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) riso greggio: il seme della pianta di riso (Oryza sativa, L.) ancora rivestito dalle glumelle denominate «lolla»;
b) riso integrale: il prodotto ottenuto dalla sbramatura del riso greggio con completa asportazione della lolla. Il processo di sbramatura può dare luogo a scalfitture del pericarpo;
c) riso integrale parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera b), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;
d) riso: il prodotto ottenuto dalla lavorazione del riso greggio con completa asportazione della lolla e successiva parziale o completa asportazione del pericarpo e del germe;
e) riso parboiled: il prodotto definito ai sensi della lettera d), nel quale l'amido è stato completamente gelatinizzato mediante un processo idrotermico;
f) riso ceroso: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano una colorazione dei grani bianca e un aspetto ceroso, opaco e non farinoso;
g) riso aromatico: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, emanano un aroma particolare;
h) riso pigmentato: il prodotto definito ai sensi delle lettere da b) ad e), derivato da particolari varietà di riso greggio che, per le loro caratteristiche ereditarie, presentano il pericarpo di colore rosso o nero o di un'altra intensa colorazione invece del normale colore biancastro;
i) riso ostigliato: il riso pigmentato che, dopo la lavorazione, presenta striature di pericarpo visibili sulla superficie.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica al riso, al riso integrale, al riso parboiled e al riso integrale parboiled confezionati, venduti, posti in vendita o comunque immessi al consumo sul territorio nazionale.
2. La presente legge non si applica ai risi che hanno ottenuto la registrazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, né al prodotto destinato ad altri Paesi.

Art. 3.
(Classificazione del riso e denominazioni di vendita).

1. Sulla base dei parametri biometrici previsti dalla normativa comunitaria in

Pag. 174

vigore, il riso è classificato nei seguenti gruppi:
a) riso tondo ovvero a grani tondi;
b) riso medio ovvero a grani medi;
c) riso lungo ovvero a grani lunghi;
d) riso integrale, i cui parametri biometrici sono da considerare relativi ai grani del corrispondente riso lavorato.

2. Il nome «riso» può essere utilizzato nella denominazione di vendita di prodotti non rispondenti alle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), a condizione che:
a) la lolla sia stata interamente asportata;
b) figuri nella denominazione di vendita la diversa lavorazione o il particolare trattamento subìto.

3. La denominazione di vendita è costituita dalle denominazioni riportate nell'allegato 4 annesso alla presente legge, che sono riservate unicamente al prodotto che rispetta le caratteristiche indicate nel medesimo allegato e nell'allegato 1 annesso alla stessa legge.
4. Per le varietà diverse da quelle di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, la denominazione di vendita è costituita dal nome del raggruppamento di cui al comma 1, lettera a), lettera b) o lettera c), eventualmente accompagnato dal nome della varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto. Il prodotto deve rispettare le caratteristiche qualitative indicate nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. È vietato associare le denominazioni di vendita di cui al comma 3 con quelle di cui al comma 4.
6. Nel caso sia posto in vendita «riso ceroso», «riso aromatico», «riso pigmentato» o «riso ostigliato», tali indicazioni devono essere riportate unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 4.
7. L'indicazione «extra» è consentita, unicamente in associazione alle denominazioni previste al comma 3, per risi aventi valori non superiori a un terzo di quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
8. L'indicazione «sottotipo», è ammessa unicamente in associazione alle denominazioni di cui al comma 4 ed è obbligatoria per risi aventi valori superiori a quelli massimi ammessi per le caratteristiche di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, purché essi siano inferiori al loro doppio. L'indicazione «sottotipo» deve essere apposta sulla confezione in modo ben visibile, con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli delle altre diciture.

Art. 4.
(Disposizioni a garanzia della qualità del riso posto in vendita o immesso al consumo).

1. È vietato vendere, porre in vendita o comunque immettere al consumo, per l'alimentazione umana e con il nome «riso», un prodotto non rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 8.
2. Le definizioni dei difetti sono riportate nell'allegato 2 annesso alla presente legge. I metodi di analisi sono riportati nell'allegato 3 annesso alla presente legge.
3. Gli allegati annessi alla presente legge possono essere modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 5.
(Utilizzo di marchi collettivi).

1. Quando è posto in vendita un riso che beneficia dell'uso di marchi collettivi, le denominazioni di vendita di cui all'articolo 3 possono essere integrate con le indicazioni previste nei relativi regolamenti d'uso.

Pag. 175

Art. 6.
(Sanzioni).

1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Revisione delle analisi).

1. Nel caso in cui, a seguito di procedimenti giudiziari amministrativi, sia necessario procedere a una revisione dell'analisi, la stessa è eseguita, su un campione di almeno 800 grammi di riso, dai seguenti istituti:
a) Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Istituto sperimentale per la cerealicoltura - sezione specializzata per la risicoltura di Vercelli, per le analisi eseguite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) Istituto superiore di sanità, per le analisi eseguite dai laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 8.
(Periodo transitorio).

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il confezionamento del riso conformemente alle disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325.
2. Il riso confezionato ai sensi del comma 1 può essere venduto fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 9.
(Norme finali).

1. La legge 18 marzo 1958, n. 325, è abrogata.
2. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Pag. 176

Allegato 1
(Articolo 3, comma 3)

Pag. 177

Allegato 2
(Articolo 4, comma 2)

Pag. 178


Allegato 3

Metodi di analisi.

UNI 11106 Riso - Determinazione delle caratteristiche biometriche dei grani.
UNI ISO 14864 Riso - Determinazione del tempo di gelatinizzazione dei grani.
Decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Ispettore generale capo per la repressione delle frodi 23 luglio 1994 Approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi dei cereali e derivati» - Supplemento n. 4. Determinazione dei difetti del riso semigreggio o lavorato. (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994).
UNI 11301 Riso - Determinazione della consistenza dei grani dopo cottura.

Pag. 179

Allegato 4
(Articolo 3, comma 3)