CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2009
239.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione 5-02021 Ruvolo: Sul recente nubifragio verificatosi in Sicilia e sulle conseguenze per il settore agricolo locale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito all'interrogazione richiamata in oggetto, concernente i violenti nubifragi che negli ultimi giorni del mese di ottobre 2009 hanno colpito la Sicilia, in particolare le province di Agrigento e Palermo, con conseguenti gravi danni al comparto agricolo, si fa presente quanto segue.
Per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali, potranno essere attivati gli interventi compensativi ex post del Fondo di Solidarietà Nazionale, qualora le stesse non siano comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate, a favore delle quali lo Stato interviene con un contributo fino all'80 per cento della spesa per il pagamento del premio.
Infatti, il decreto legislativo n. 102 del 2004 nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008, stabilisce che per i danni assicurabili con polizze agevolate non sono attivabili gli interventi compensativi del Fondo. Altra condizione per l'attivazione degli interventi compensativi ex post, è la presenza di una incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile superiore al 30 per cento.
Si fa presente, inoltre, che in Sicilia le più frequenti avversità, quali grandine, vento, pioggia e siccità che possono produrre danni a carico delle produzioni agricole in pieno campo, sono assicurabili con polizze agevolate, come pure sono assicurabili le strutture produttive aziendali, come le serre, contro uragani, trombe d'aria, fulmini e grandinate.
Ciò premesso, si comunica che alla data odierna, per le restanti avversità, a carico di colture e strutture non assicurabili al mercato agevolato, ancora nessuna richiesta formale d'intervento è pervenuta a questa Amministrazione dalla Regione Sicilia. Si assicura che qualora dovessero pervenire le proposte regionali, nei termini e con le modalità prescritte dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82, questo Ministero provvederà all'istruttoria di competenza, e in presenza dei richiamati requisiti di legge sarà emesso il decreto di declaratoria di attivazione delle misure di aiuto.
Ai sensi della vigente normativa, per le colture, strutture e avversità, non assicurabili al mercato agevolato, in relazione alla tipologia dei danni potranno essere concessi i seguenti aiuti a favore delle aziende agricole colpite:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo;

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c) proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso;
d) contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato).

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 2 della legge n. 244 del 2007).

All'articolo 2, comma 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto il seguente periodo:
«La tariffa fissa onnicomprensiva di cui al presente comma si applica anche agli impianti di biogas realizzati da aziende agricole e già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007, limitatamente al periodo residuo di incentivo. Il periodo residuo di incentivo è calcolato sottraendo alla durata quindicennale della tariffa fissa onnicomprensiva il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007.»
3. 0100.Il Relatore.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Rintracciabilità della mozzarella di bufala campana).

1. Al fine di consentire la rintracciabilità della mozzarella di bufala campana e di garantire una completa informazione al consumatore, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2010 per la realizzazione di un sistema prototipale di identificazione degli allevamenti bufalini produttori del latte utilizzato per la preparazione del formaggio con denominazione di origine protetta «Mozzarella di bufala campana» ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1993.
2. Il sistema di identificazione di cui al precedente comma consiste nell'utilizzo nell'ambito dei processi di produzione di filiera e sull'imballaggio del prodotto commercializzato di un apposito circuito elettronico integrato basato sulla tecnologia della radio frequency identification (RFID).
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in euro 500.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. 0200.Il Relatore.

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ALLEGATO 3

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 26 maggio 1965 n. 590).

1. Alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, le parole: «lire mille» sono sostituite con le seguenti: «euro cinquanta»;
b) all'articolo 27, comma 1, le parole: «lire mille» sono sostituite con le seguenti: «euro cinquanta».
1. 01.De Camillis, Fogliato. (nuova formulazione).

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni a tutela della competitività delle imprese agricole).

1. All'articolo 36, comma 3, primo periodo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo le parole: «effetti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti che si intendono perenti agli effetti amministrativi se non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento».
2. Al fine di rilanciare il settore agricolo in crisi, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 e dall'articolo 01, comma 16, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni . Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui:
a) il Consorzio di Tutela di cui al comma 1, lettera c), numero 1 del presente articolo abbia emanato un Regolamento che individui le modalità ed i casi in cui sia consentita la smarchiatura del prodotto;
b) il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura dal Consorzio di Tutela e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici.

2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 02.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri. (nuova formulazione).

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Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
2. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 10, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni.
1. 09.Paolo Russo, Di Giuseppe, Ruvolo, Oliverio.