CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2009
239.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 193

ALLEGATO 1

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche;
rilevato che l'articolo 2, non menziona gli enti di ricerca tra i soggetti che devono assicurare specifiche modalità di applicazione della normativa di cui al testo in esame;
segnalato che l'articolo 6, comma 1, alla lettera c) prevede come requisito per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti e che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;
evidenziato che l'articolo 19 esclude dall'applicazione delle norme di cui al Capo III riguardanti istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazione didattiche subacquee solo una parte dei soggetti riconducibili all'ordinamento sportivo e occorrerebbe evitare discriminazioni tra i vari soggetti;
sottolineato che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20, prevede che si fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere - tra gli altri requisiti - il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero e che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;
rilevato che la lettera h) del comma 2 dell'articolo 20 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere - oltre agli altri requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20 - l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI;
sottolineato che l'articolo 6, comma 1, alle lettere d) ed e), per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, richiede il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli

Pag. 194

standard internazionali dell'Health and Safety Executive e ai requisiti per la formazione professionali previsti dall'articolo 5 della L. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione(lettera d) ) o in alternativa, l'aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato (lettera e) );
rilevato che l'articolo 23 comma 2 prevede che i brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali e che i punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento;
sottolineato con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 che non è chiaro il riferimento alle graduatorie citate, dato che il capo II non fa riferimento ad esse; che da un lato si parla di «prerequisiti» - che, come tali, non comporterebbero l'attribuzione di un punteggio - dall'altro si fa riferimento a punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti e che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2 dopo le parole «istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado»aggiungere le parole «degli enti di ricerca»;
2) all'articolo 6, comma 1, lettera c) appare necessario sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
3) all'articolo 19 comma 1, ultimo periodo, appare necessario sostituire le parole» di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni» con le seguenti «organizzate da Federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti;
4) all'articolo 20 comma 1 lettera d), occorre sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
5) all'articolo 20 comma 2 lettera h), dopo le parole «certificante» appare necessario aggiungere le parole «,riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI»;
6) all'articolo 20 comma 2, lettera h), appare necessario sostituire le parole «non agonistica» con la seguente «agonistica»;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), appare opportuno specificare che tipo di titolo si potrebbe utilmente conseguire presso le scuole militari;
b) con riferimento all'articolo 23 comma 2, appare opportuno specificare il riferimento alle graduatorie ivi citate e quello ai prerequisiti e ai punteggi; salvaguardando in ogni caso l'autonomia delle istituzioni universitarie.

Pag. 195

ALLEGATO 2

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.
Testo unificato C. 344 Bellotti ed abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 344 e abbinate recante disciplina delle attività subacquee e iperbariche;
rilevato che l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, non menziona gli enti di ricerca tra i soggetti che devono assicurare specifiche modalità di applicazione della normativa di cui al testo in esame;
segnalato che l'articolo 6, comma 1, alla lettera c) prevede come requisito per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti e che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;
evidenziato che l'articolo 19 esclude dall'applicazione delle norme di cui al Capo III riguardanti istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazione didattiche subacquee solo una parte dei soggetti riconducibili all'ordinamento sportivo e occorrerebbe evitare discriminazioni tra i vari soggetti;
sottolineato che la lettera d) del comma 1 dell'articolo 20, prevede che si fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere - tra gli altri requisiti - il diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero e che l'espressione «scuola dell'obbligo» non esiste più nel nostro ordinamento, essendo stato l'obbligo elevato fino a comprendere i primi due anni dell'istruzione secondaria superiore ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge n. 296 del 2006;
rilevato che la lettera h) del comma 2 dell'articolo 20 prevede che ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere - oltre agli altri requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 20 - l'idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica e che il riferimento all'Agenzia oltre che alla Federazione certificante amplia la platea dei soggetti in grado di certificare l'idoneità medica, dando la possibilità di svolgere tale funzione anche a soggetti non riconosciuti dal CONI;
sottolineato che l'articolo 6, comma 1, alle lettere d) ed e), per quanto concerne i requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali, richiede il diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o l'attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli

Pag. 196

standard internazionali dell'Health and Safety Executive e ai requisiti per la formazione professionali previsti dall'articolo 5 della L. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione lettera d) o in alternativa, l'aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato lettera e);
rilevato che l'articolo 23 comma 2 prevede che i brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali e che i punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento;
sottolineato con riguardo alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 23 che non è chiaro il riferimento alle graduatorie citate, dato che il capo II non fa riferimento ad esse; che da un lato si parla di «prerequisiti» - che, come tali, non comporterebbero l'attribuzione di un punteggio - dall'altro si fa riferimento a punteggi, il che farebbe pensare a titoli di merito e non a requisiti e che le università godono di autonomia statutaria e regolamentare, nonché di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, che sarebbe opportuno salvaguardare espressamente,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole «istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado»aggiungere le parole «degli enti di ricerca»
2) all'articolo 6, comma 1, lettera c) appare necessario sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
3) all'articolo 19 comma 1, ultimo periodo, appare necessario sostituire le parole» di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni» con le seguenti «organizzate da Federazioni sportive, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti»;
4) all'articolo 20 comma 1 lettera d), occorre sostituire le parole «diploma di scuola dell'obbligo» con le parole: «diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione»;
5) all'articolo 20 comma 2 lettera h), dopo le parole «certificante» appare necessario aggiungere le parole «riconosciuta dal CONI o convenzionata con un'organizzazione riconosciuta dal CONI»;
6) all'articolo 20 comma 2, lettera h), appare necessario sostituire le parole «non agonistica» con la seguente «agonistica»;
7) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), appare necessario specificare che tipo di titolo si potrebbe utilmente conseguire presso le scuole militari;

e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 23 comma 2, appare opportuno specificare il riferimento alle graduatorie ivi citate e quello ai prerequisiti e ai punteggi; salvaguardando in ogni caso l'autonomia delle istituzioni universitarie.