CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 ottobre 2009
239.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 4 NOVEMBRE 2009

Pag. 116

ALLEGATO 1

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555).

SUBEMENDAMENTI E ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole da: «nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42,»;
b) sopprimere le parole: «e 119, secondo comma,».
1. 17.Il Relatore.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle regioni e degli enti locali»;
b) al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «in via sperimentale,»;
c) al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
d) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole:, d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.
e) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai decreti di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustri le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui dovranno conformarsi i relativi regolamenti di contabilità.
f) sopprimere il comma 4;
g) al comma 5, alinea, sostituire la parola: «ventidue» con la seguente: «ventitre»;
h) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dell'interno», aggiungere le seguenti: «della difesa»;
i) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica»;
b) all'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo

Pag. 117

uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;».
c) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: «e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)» sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: «Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010»;
e) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente»;
f) all'articolo 4, comma 1, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: trentadue componenti, due dei quali dell'ISTAT e per i restanti trenta componenti.
l) al comma 6 sopprimere le parole: «in particolare».
2. 43.(Nuova formulazione). Il Governo.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. 4. (Nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: «anche in forma congiunta,» con le seguenti: «anche attraverso un comitato congiunto».
0. 4. 12. 1. Baretta.

Al comma 2, dopo le parole: «anche in forma congiunta» aggiungere le seguenti: «e attraverso l'istituzione di un apposito Comitato paritetico, in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e dell'opposizione, costituito da

Pag. 118

venti membri designati dai Presidenti delle due Camere tra i componenti delle Commissioni bilancio e presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti per la durata di sei mesi ciascuno».
0. 4. 12. 2. Baretta.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Controllo parlamentare).

1. Il Governo, nel Rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti di Camera e Senato, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
a) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio;
b) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;
c) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra diversi documenti;
d) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
e) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
4. 12. Il Relatore.

Pag. 119

ART. 8.

All'articolo 8, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sostituire le parole: «20 settembre» con le seguenti: «15 settembre»;
b) alla lettera e) sostituire le parole: «15 novembre» con le seguenti: «mese di febbraio»;

Conseguentemente all'articolo 10, comma 4, sostituire le parole: «20 luglio» con le seguenti: «15 luglio».
8. 16. Il Relatore.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «legge di stabilità» con le seguenti: «manovra di finanza pubblica».
8. 15. Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: da presentare, aggiungere le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea e.

Conseguentemente:
a) dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali».
b) all'articolo 10, sopprimere il comma 5;
c) all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La Relazione di cui al comma 1 dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità».
8. 14. (Nuova formulazione). Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: «per la sua approvazione» con le seguenti: «per le conseguenti deliberazioni parlamentari».
8. 17. Il Relatore.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 2;
b) al comma 4, dopo la parola: «unificata» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».
c) sopprimere i commi 6 e 7;

Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Fino all'istituzione della Conferenza permanente, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata».
9. 19.(Nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:, tendenziali e e le parole: tendenziali e.
10. 32. Il Relatore.

Pag. 120

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «, con l'indicazione delle azioni da assumere per ciascun settore di spesa delle amministrazioni centrali».
10. 15. (Nuova formulazione). Ciccanti, Galletti.

All'articolo 10, comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «,e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati».

Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma: «4-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo le parole: «legge finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica».
10. 33. Duilio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione come deliberata dal Parlamento ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.
10. 24.(Nuova formulazione). Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Bersani, Duilio, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «il Governo» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,»;
b) sostituire le parole: «Conferenza unificata» con le seguenti: «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
10. 31. (Nuova formulazione). Il Relatore.

Al comma 8, dopo le parole: «la sanzione», inserire la seguente: «amministrativa».
10. 34. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole:. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 con riferimento ai tributi, alle addizionali ed alle compartecipazioni delle Regioni e degli enti locali;.
11. 15.(Nuova formulazione). Il Governo.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;
d-bis) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono

Pag. 121

spese a carattere pluriennale di parte capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
d-ter) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.
11. 11. (Nuova formulazione). Marchi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 9, comma 3 e 10, comma 4, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente all'articolo 50, aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.
11. 21. (Nuova formulazione). Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando il valore positivo del risparmio pubblico.
11. 13.(Nuova formulazione). Misiani, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 5, sostituire le parole: come deliberata dal Parlamento con le seguenti: e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari.
11. 1. (Nuova formulazione). Zaccaria.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.
b) all'articolo 50 aggiungere in fine il seguente comma: «4-bis. L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è soppresso».
11. 14.(Nuova formulazione). Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 14.

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «A decorrere dall'esercizio» fino a: «al comma 2 del presente articolo,»;
b) al comma 1, sopprimere le parole: «- Dipartimento della Ragioneria generale

Pag. 122

dello Stato» e aggiungere, in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.»;
c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in apposita sezione della banca dati di cui al comma 1, sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 42 del 2009.»;
d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti l'ISTAT e»;
e) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato»;
f) al comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011».
14. 16. Il Relatore.

ART. 15.

Aggiungere in fine le seguenti parole: «, e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in qualità di materiali utili a valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza" di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».
0. 15. 11. 1. Causi.

All'articolo 15, comma 1, lettera e), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».
15. 11. Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: «15 ottobre» ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 settembre».
15. 4. (Nuova formulazione). Cambursano, Borghesi.

ART. 16.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informatico, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di

Pag. 123

riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.
2-ter. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti il «ricalcolo delle spese per funzioni» e le «esternalizzazioni dei servizi», previste dal decreto 14 agosto 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pag. 124

Pag. 125

Pag. 126

Pag. 127

16. 1. Il Relatore.

Pag. 128

ART. 17.

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: «Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 15, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1e 2» con le seguenti: «al comma 1».
17. 3. Il Relatore.

ART. 18.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e del relatore»;

Conseguentemente al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3.
18. 23. Il Relatore.

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.
18. 14.(Nuova formulazione). Gioacchino Alfano.

ART. 22.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 43, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa, sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili».
22. 13. Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 10, comma 9».
31. 4. Il Relatore.

All'articolo 31 aggiungere, in fine, il seguente comma:
9-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
31. 3. Il Relatore.

Pag. 129

ART. 41.

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

«Art. 41.
(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:
1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;
d) revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;
e) adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli

Pag. 130

altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel

Pag. 131

rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.
41. 4. (ex 22.12) Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

«Art. 41.
(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:
1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;
d) revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;
e) adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I

Pag. 132

predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;
i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione

Pag. 133

dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.
41. 4.(ex 22.12) (Nuova formulazione). Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;
b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;
c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;
d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;
e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;
f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;
g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;
i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta

Pag. 134

giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.
3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro novanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.
43. 01.(ex 43. 12) Il Relatore.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;
b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;
c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;
d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;
e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;
f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;
g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;

Pag. 135

h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;
i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.
3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.
43. 01.(ex 43. 12) (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 47.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ai fini della efficiente gestione del debito», aggiungere: «e per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge»;
b) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro»;
c) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono vincolo all'attività gestionale dell'ente.
2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle

Pag. 136

finanze è altresì autorizzato a stipulare protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.
47. 1. Il Relatore.

ART. 49.

Al comma 1, sopprimere le parole: «al massimo».
49. 1. Il Relatore.

ART. 51.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
dopo le parole:
di sanzioni inserire le seguenti: «amministrative» e inserire, in fine, le seguenti: «commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento».
51. 5. Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «sulle spese delegate».
51. 4. Il Relatore.

ART. 54.

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alla Presidenza della Repubblica, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Corte costituzionale solo in quanto compatibili con la sfera di autonomia riconosciuta dalla Costituzione a tali organi.
54. 1. Zaccaria.

Pag. 137

ALLEGATO 2

5-02016 Duilio ed altri: Copertura finanziaria del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia a Libia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione gli onorevoli Duilio ed altri chiedono chiarimenti in ordine al corretto adempimento del Trattato con la Libia.
Al riguardo, si fa presente che il provvedimento reca copertura in termini di addizionale all'imposta sul reddito delle società (articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7) da prelevarsi nei confronti dei soggetti attivi del settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, a grande capitalizzazione.
Tale copertura è da ritenersi idonea in quanto:
l'analisi delle aliquote di prelievo è stata basata su stime dei dati di bilancio dei possibili soggetti passivi, valutando opportunamente ed in via prudenziale la relativa addizionale IRES, come risulta dalla relazione tecnica; la suddetta copertura è tale, dunque, da garantire prospetticamente sufficienti entrate a tal scopo finalizzate;
il gettito derivante dall'IRES non confluisce in modo indistinto tra le entrate tributarie, bensì risulta previsto sull'apposito capitolo di entrata n. 1049 (capo 6o); il relativo ammontare annuo e la rispondenza con le stime di cui alla relazione tecnica è pertanto monitorabile.

Si soggiunge, infine, che il Trattato non contempla disposizioni specifiche legate a possibili «contromisure» cui potrebbe incorrere il nostro Paese in relazione alle circostanze richiamate, in via ipotetica, nell'interrogazione in questione e, in ogni caso, le iniziative di spesa non risulterebbero inficiate dal mancato incasso della citata addizionale; tale eventualità richiederebbe, infatti, l'introduzione di apposite misure volte a correggere i conseguenti scostamenti rispetto alle predette previsioni di entrata, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

Pag. 138

ALLEGATO 3

Legge di contabilità e finanza pubblica (C. 2555).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: secondo le modalità stabilite dalla presente legge e dai relativi decreti legislativi,
1. 15.Il Relatore.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole da: «nonché dalle norme di attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42,»;
b) sopprimere le parole: « e 119, secondo comma,».
1. 17.Il Relatore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.
1. 16.Il Relatore.

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:
e) al comma 1, dopo le parole: «delle amministrazioni pubbliche», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle regioni e degli enti locali»;
f) al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «in via sperimentale,»;
g) al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
h) al comma 2, lettera f), sopprimere le parole:, d'intesa con la Conferenza unificata relativamente a quelli concernenti le regioni e le province autonome e gli enti locali.
e) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai decreti di cui al comma 1 è allegato un nomenclatore che illustri le definizioni degli istituti contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o tipologia di enti a cui dovranno conformarsi i relativi regolamenti di contabilità.
f) sopprimere il comma 4;
g) al comma 5, alinea, sostituire la parola: «ventidue» con la seguente: «ventitre»;
h) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «dell'interno», aggiungere le seguenti: «della difesa»;
i) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti ed i

Pag. 139

relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica».
b) all'articolo 2, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;».
c) all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole: «e reca i principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al comma 2, lettera h)» sono soppresse;
d) all'articolo 2, comma 6, terzo periodo, le parole: «Contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, il Governo trasmette alle Camere, in allegato a tale schema,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010»;
e) all'articolo 3, comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «l'esercizio della delega» sono inserite le seguenti: «o successivamente».
f) all'articolo 4, comma 1, le parole: «trenta componenti e» sono sostituite dalle seguenti: trentadue componenti, due dei quali dell'ISTAT e per i restanti trenta componenti.

l) al comma 6 sopprimere le parole: «in particolare».
2. 43. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica).

1. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette, in allegato alla Relazione sull'economia e la finanza pubblica, un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi. Nel rapporto si dà altresì conto dello stato di attuazione

Pag. 140

dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. 4. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Controllo parlamentare).

1. Il Governo, nel Rapporto di cui all'articolo 3 e su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, fornisce alle medesime Commissioni tutte le informazioni utili ad esercitare un controllo costante sull'attuazione della presente legge. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta con le modalità definite dalle intese di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili alla migliore impostazione dei documenti di bilancio e delle procedure di finanza pubblica.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, i Presidenti di Camera e Senato, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché la collaborazione tra le rispettive strutture di supporto tecnico, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
f) monitoraggio, controllo e verifica degli andamenti di finanza pubblica e analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio;
g) verifica dello stato di attuazione del processo di riforma e dell'adeguamento della struttura del bilancio, con particolare riferimento alla progressiva adozione del bilancio di cassa e al suo collegamento con la contabilità economica e con riferimento alla ridefinizione funzionale dei programmi in rapporto a precisi obiettivi, alla classificazione delle tipologie di spesa e ai parametri di valutazione dei risultati;
h) analisi del contenuto informativo necessario dei documenti trasmessi dal Governo, al fine di assicurare una informazione sintetica, essenziale e comprensibile, con il grado di omogeneità sufficiente a consentire la comparabilità nel tempo tra settori, livelli territoriali e tra diversi documenti;
i) verifica delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa, nonché per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti legislativi, e identificazione dei livelli informativi di supporto della quantificazione, nonché formulazione di indicazioni per la predisposizione di schemi metodologici per settore per la valutazione degli effetti finanziari;
j) analisi delle metodologie utilizzate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, anche di settore, delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica, nonché riscontro dei contenuti minimi di raccordo tra andamenti tendenziali e innovazioni legislative.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.
4. 12.Il Relatore.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: La proposta di nomina sino alla fine del

Pag. 141

comma, con le seguenti: La designazione effettuata dal Governo è previamente sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata all'espressione di un parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
b) sopprimere il comma 2.
5. 1.Il Relatore.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole da: alle banche dati fino alla fine del comma, con le seguenti:, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica;
b) sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono pubblicati, in formato elettronico elaborabile, i disegni di legge di cui agli articoli 11, 22, 34 e 36 con i rispettivi allegati e le relative leggi.
6. 2.Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della relativa legge nella Gazzetta Ufficiale con le seguenti: il giorno successivo alla loro registrazione da parte della Corte dei conti.
6. 3.Il Relatore.

ART. 8.

All'articolo 8, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
c) alla lettera b) sostituire le parole: «20 settembre» con le seguenti: «15 settembre»;
d) alla lettera e) sostituire le parole: «15 novembre» con le seguenti: «mese di febbraio»;

Conseguentemente all'articolo 10, comma 4, sostituire le parole: «20 luglio» con le seguenti: «15 luglio».
8. 16.Il Relatore.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «legge di stabilità» con le seguenti: «manovra di finanza pubblica».
8. 15.Il Relatore.

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.

Conseguentemente, all'articolo 10, alla lettera h), sostituire la parola: provvedimenti con le seguenti: disegni di legge.
8. 13.Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: da presentare, aggiungere le seguenti: al Consiglio dell'Unione europea e.

Conseguentemente:
a) dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica).

1. In sede di predisposizione dell'aggiornamento del Programma di stabilità da presentare al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza

Pag. 142

unificata, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, lo schema di aggiornamento del Programma di stabilità che comprende un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell'ambito dell'Unione europea, con l'indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali».
b) all'articolo 10, sopprimere il comma 5;
c) all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. La Relazione di cui al comma 1 dà altresì conto del parere del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di stabilità.
8. 14. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: «per la sua approvazione» con le seguenti: «per le conseguenti deliberazioni parlamentari».
8. 17.Il Relatore.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 2;
b) al comma 4, dopo la parola: «unificata» aggiungere le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;
c) sopprimere i commi 6 e 7;

Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis.
Fino all'istituzione della Conferenza permanente, i compiti ad essa attribuiti dalla presente legge sono svolti dalla Conferenza unificata».
9. 19. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: all'amministrazione centrale, all'amministrazione locale, e agli enti di previdenza con le seguenti: alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni locali, e agli enti di previdenza e assistenza sociale.
10. 29.Il Relatore.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:, tendenziali e e le parole: tendenziali e.
10. 32.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) gli obiettivi programmatici, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento in rapporto al prodotto interno lordo e tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle amministrazioni pubbliche, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui al comma 1, nonché, in valore assoluto, per il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e per il saldo di cassa del settore statale e, a fini conoscitivi, l'obiettivo di massima della pressione fiscale complessiva, coerente con il livello massimo di spesa corrente;.

Conseguentemente, sopprimere la lettera g).
10. 27.Il Governo.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) in coerenza con gli obiettivi di cui alla lettera e), il contenuto del Patto di convergenza e il contenuto del patto di

Pag. 143

stabilità interno nonché le sanzioni per gli enti territoriali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno;.
10. 30.Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «, con l'indicazione delle azioni da assumere per ciascun settore di spesa delle amministrazioni centrali».
10. 15. (Nuova formulazione) Ciccanti, Galletti.

All'articolo 10, comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «, e per competenza delle amministrazioni e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dalla Decisione di finanza pubblica, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia. I regolamenti parlamentari determinano le procedure e i termini per l'esame dei disegni di legge collegati».

Conseguentemente, all'articolo 50, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, dopo le parole: «legge finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica».
10. 33. Duilio (ex 8.11).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Governo presenta alle Camere una Nota di aggiornamento della Decisione come deliberata dal Parlamento ogniqualvolta intenda modificare gli obiettivi di cui al comma 2, lettera e), ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi.
10. 24. (Nuova formulazione) Soro, Sereni, Bressa, Baretta, Bersani, Duilio, Causi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «il Governo» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di definizione del Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,»;
b) sostituire le parole: «Conferenza unificata» con le seguenti: «Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
10. 31. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
10. 28.Il Governo.

Al comma 8, dopo le parole: «la sanzione», inserire la seguente: «amministrativa».
10. 34.Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 3, lettera b) aggiungere, in fine, le parole:. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 con riferimento ai tributi, alle addizionali ed alle compartecipazioni delle Regioni e degli enti locali;.
11. 15. (Nuova formulazione) Il Governo.

Pag. 144

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:
d) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie;
d-bis) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale di parte capitale, con distinta e analitica evidenziazione in apposito allegato dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni;
d-ter) gli importi, in apposita tabella, con le relative aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente.
11. 11. (Nuova formulazione) Marchi, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole:. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 3, sopprimere le seguenti parole: Gli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), non utilizzati al termine dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali.
11. 19. Il Relatore.

Al comma 3, lettera g), sostituire le parole:, salvo che esse si caratterizzino fino alla fine della lettera, con le seguenti: fatto salvo quanto previsto dalla lettera i);.
11. 20.Il Relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del patto di stabilità interno, come definito ai sensi degli articoli 9, comma 3 e 10, comma 4, nonché a realizzare il Patto di convergenza di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Conseguentemente all'articolo 50, aggiungere in fine il seguente comma:
4-bis. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, articolo 18, comma 1, primo periodo, le parole da: «e a stabilire, per ciascun livello» fino alla fine del periodo sono soppresse.
11. 21. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al disegno di legge di stabilità è allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata ai sensi del presente articolo.
11. 17.Il Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti

Pag. 145

delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente, assicurando il valore positivo del risparmio pubblico.
11. 13. (Nuova formulazione) Misiani, Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge di stabilità può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere, ai sensi dell'articolo 19, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente derivanti da modifiche apportate alla legislazione vigente.

Conseguentemente, al comma 5 premettere le seguenti parole: In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 4-bis,;
e al medesimo comma sostituire le parole da: le regole fino a lettera f) con le seguenti: con gli obiettivi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e).
11. 22.Il Relatore.
(approvato limitatamente
alla parte consequenziale)

Al comma 5, sostituire le parole: come deliberata dal Parlamento con le seguenti: e nelle conseguenti deliberazioni parlamentari.
11. 1. (Nuova formulazione) Zaccaria.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il mese di aprile di ogni anno, la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno precedente.
b) all'articolo 50 aggiungere in fine il seguente comma:
«4-bis. L'articolo unico della legge 21 agosto 1949, n. 639, è soppresso».
11. 14. (Nuova formulazione) Baretta, Bersani, Duilio, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
12. 3.Il Governo.

Al comma 4 sostituire le parole: con riferimento ai dati di consuntivo con le seguenti: con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili.
12. 5.Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 1o luglio di ogni anno, ad integrazione della Relazione di cui al presente articolo, trasmette alle Camere un apposito allegato in cui sono riportati i risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, sia per le entrate che per le spese, derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio adottate anche in corso d'anno, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze

Pag. 146

sono tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti rispetto alle valutazioni originarie e le relative motivazioni».

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo.
12. 4.Il Relatore.

ART. 13.

Sopprimerlo.
13. 1.Il Governo.

ART. 14.

All'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: «A decorrere dall'esercizio» fino a: «al comma 2 del presente articolo,»;
b) al comma 1, sopprimere le parole: «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» e aggiungere, in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.»;
c) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in apposita sezione della banca dati di cui al comma 1, sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 42 del 2009.»;
d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti l'ISTAT e»;
e) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «dal Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato»;
f) al comma 3, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2009, 8 milioni di euro per l'anno 2010, 10 milioni di euro per l'anno 2011» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011».
14. 16.Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti:, sentiti Digit PA e;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti:, sentiti Digit PA e.
14. 15.Il Relatore.

ART. 15.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera b);
b) alla lettera c), sostituire le parole: di cui alla lettera b) con le seguenti: di finanza pubblica di cui all'articolo 10.
15. 7.Il Governo.

Aggiungere in fine le seguenti parole: «, e sono inviati alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica in qualità di materiali utili a valutare l'opportunità di attivare il procedimento denominato «Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza» di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».
0. 15. 11. 1.Causi.

Pag. 147

All'articolo 15, comma 1, lettera e), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
«I referti delle verifiche, ancorché effettuate su richiesta delle amministrazioni, sono documenti accessibili con le modalità e nei limiti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».
15. 11.Il Relatore.

Al comma 3, sostituire le parole: «15 ottobre» ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 settembre».
15. 4. (Nuova formulazione) Cambursano, Borghesi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Dipartimento delle finanze e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze provvedono a monitorare, rispettivamente, l'andamento delle entrate tributarie e contributive e a pubblicare con cadenza mensile un rapporto su tale andamento. Il Dipartimento delle finanze provvede altresì a monitorare gli effetti finanziari sul lato delle entrate delle misure tributarie previste dalla manovra di bilancio e dai principali provvedimenti tributari adottati in corso d'anno. Le relazioni di cui al comma 3 presentano in allegato un'analisi dei risultati conseguiti in materia di entrata, con riferimento all'andamento di tutte le imposte, tasse e tributi, anche di competenza di regioni ed enti locali, con indicazioni relative all'attività accertativa e alla riscossione.
15. 9.Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.
* 15. 8.Il Governo.

Al comma 5, sostituire le parole: tutti gli incassi e i pagamenti effettuati con le seguenti: i dati concernenti tutti gli incassi ed i pagamenti effettuati.
* 15. 10.Il Relatore.

ART. 16.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, per assicurare il coordinamento informatico, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e per l'istituzione della banca dati per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati relativi agli accertamenti e agli impegni, nonché agli incassi e ai pagamenti, risultanti dai rendiconti degli esercizi 2006, 2007 e 2008, articolati secondo lo schema di classificazione di cui all'allegato 1 alla presente legge. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono i predetti dati relativi agli esercizi 2009, 2010 e 2011 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo il medesimo schema di classificazione di cui al primo periodo del presente comma.
2-ter. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino a tutto l'anno 2011, le certificazioni relative al rendiconto al bilancio degli enti locali recano anche le sezioni riguardanti

Pag. 148

il «ricalcolo delle spese per funzioni» e le «esternalizzazioni dei servizi», previste dal decreto 14 agosto 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 agosto 2009, recante le modalità relative alle certificazioni concernenti il rendiconto al bilancio 2008 delle amministrazioni provinciali, dei comuni o unioni di comuni e delle comunità montane, e dai successivi decreti. I dati relativi ai predetti rendiconti sono trasmessi dal Ministero dell'Interno alla Commissione tecnica paritetica di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Pag. 149

Pag. 150

Pag. 151

Pag. 152

16. 1.Il Relatore.

Pag. 153

ART. 17.

I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente: «Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 15, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.»

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1e 2» con le seguenti: «al comma 1».
17. 3.Il Relatore.

ART. 18.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: allineamento con le seguenti: la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale,.
18. 15.Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o non ricorrenti.
18. 16.Il Relatore.

Al comma 2, sostituire il secondo ed il terzo periodo con i seguenti: Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascun decreto legislativo è sempre allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
18. 17.Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Alla relazione tecnica aggiungere le seguenti: dei disegni di legge e degli emendamenti di iniziativa governativa;
b) al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Con riferimento alle proposte di legge ed agli emendamenti di iniziativa parlamentare il medesimo prospetto può essere richiesto al Governo dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.;
c) al comma 8, sostituire le parole: ai commi 3 e 5 è aggiornata, con le seguenti: ai commi 3 e 5 e il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 sono aggiornati.
18. 19.Il Relatore.
(approvato limitatamente
alla lettera
c))

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e del relatore»;

Conseguentemente al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in cui il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica di cui al comma 3».
18. 23.Il Relatore.

Pag. 154

Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria.
18. 14. (Nuova formulazione) Gioacchino Alfano.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla richiesta. con le seguenti: nel termine indicato dalle medesime Commissioni in relazione all'oggetto ed alla tempistica dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni.
18. 20.Il Relatore.

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nella medesima relazione la Corte riferisce sulla tipologia delle coperture adottate dai decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti e le norme di copertura recate dalla legge delega.
18. 21.Il Relatore.

Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: assume le conseguenti iniziative legislative con le seguenti: assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.
18. 22.Il Relatore.

ART. 22.

Al comma 4, sopprimere le parole:, con indicazione delle acquisizioni delle attività finanziarie.
22. 9.Il Governo.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:
a) spese non rimodulabili;
b) spese rimodulabili.
5-bis. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili» in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi che da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari ed internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.
5-ter. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in:
a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

Pag. 155

b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.
5-quater. Le spese di cui al comma 5-ter, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 24, comma 3.
22. 11.Il Relatore.

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 43, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa, sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili».
22. 13.Il Relatore.

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: e d) con le seguenti: , d) e d-bis);
b) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a valere su detti fondi con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. La scheda di cui alla presente lettera è aggiornata semestralmente in modo da tenere conto delle modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio con le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali indicano analiticamente i provvedimenti legislativi e amministrativi alle quali sono correlate le variazioni di cui al secondo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento;
22. 6. Duilio, Baretta, Bersani, Boccia, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

Al comma 9, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo sostituire la parola: trimestralmente con la seguente: semestralmente;
b) al quarto periodo sostituire la parola: trimestre con la seguente: semestre.
22. 10.Il Governo.

ART. 26.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sostituire le parole: all'articolo 21 con le seguenti: all'articolo 22;
b) alla lettera b) sostituire le parole: all'articolo 21 con le seguenti: all'articolo 22.
26. 4.Il Relatore.

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione, è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.
26. 5.Il Relatore.

ART. 30.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di variazione di

Pag. 156

cui al presente comma sono trasmessi al Parlamento.
30. 2.Il Relatore.

ART. 31.

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 10, comma 9».
31. 4.Il Relatore.

Al comma 9, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere.
31. 1.Il Relatore.

All'articolo 31 aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
31. 3.Il Relatore.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Per i tre esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministeri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa ed i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.
31. 2.Il Relatore.

ART. 34.

Al comma 1, sostituire le parole: Ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, ove ne ricorrano le condizioni, con le seguenti: Entro il mese di settembre di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze può presentare.
34. 1.Il Relatore.

ART. 37.

Al comma 6, sostituire le parole: per finalità di valorizzazione, tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile del patrimonio naturale con le seguenti: per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.
37. 5.Il Relatore.

ART. 40.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, infine, il seguente: Ai predetti nuclei partecipa anche un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
40. 3.Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: Le informazioni di cui al presente comma sono trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro per la Pubblica amministrazione

Pag. 157

e l'innovazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione.
40. 2.Il Relatore.

ART. 41.

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:
«Art. 41.
(Delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni, e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando una opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali;
b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare:
1) la univoca corrispondenza fra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile programmi condivisi tra più Ministeri;
2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa;
3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello, indicando la relativa percentuale di attribuzione, da calcolare sulla base della composizione interna del programma in caso di programmi corrispondenti a due o più funzioni COFOG di secondo livello;
c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;
d) revisione per l'entrata delle unità elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente ed univocamente individuabile;
e) adozione per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello;
f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa;
g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di performance semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio;
h) introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. I predetti limiti, individuati in via di massima nella Decisione di cui all'articolo 10 e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse;

Pag. 158

i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi;
l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno;
m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato;
n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni;
o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significatività delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e quelli della tesoreria;
p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità. A tal fine, andrà disposto il contestuale versamento delle dette disponibilità in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che ne hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni all'uopo appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato;
q) previsione della possibilità di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo. Con specifico riferimento alle parti dei decreti legislativi adottate in attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti, qualora presentino il medesimo contenuto, hanno natura vincolante.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo. Alla scadenza dei termini per l'adozione delle disposizioni correttive ed integrative, è possibile provvedere alla revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse tra i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia

Pag. 159

e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 43.
41. 4. (ex 22. 12.) (Nuova formulazione) Baretta, Boccia, Bersani, Duilio, Calvisi, Capodicasa, Causi, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Andrea Orlando, Rubinato, Vannucci, Ventura.

ART. 42.

Al comma 1, dopo le parole: Ragioneria generale dello Stato, aggiungere le seguenti: , sentita la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica,.
42. 1.Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere l'ultimo periodo.
42. 2.Il Relatore.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Delega al Governo per il passaggio al bilancio di cassa).

1. Ai fini del passaggio, nella predisposizione del bilancio annuale di previsione e degli altri documenti contabili, da una redazione in termini di competenza e cassa ad una redazione in termini di sola cassa, il Governo è delegato ad adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affiancamento al bilancio di cassa, a fini conoscitivi, di un corrispondente prospetto redatto in termini di competenza;
b) adozione di sistemi contabili di rilevazione che assicurino la disponibilità dei dati relativi alle posizioni debitorie e creditorie dello Stato anche al fine della compilazione di un elenco degli impegni in modo da evitare la formazione di situazioni debitorie;
c) rilevazione delle informazioni necessarie al raccordo dei dati di bilancio con i criteri previsti per la redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri adottati in ambito comunitario;
d) previsione di un sistema di controlli preventivi sulla legittimità contabile e amministrativa dell'obbligazione assunta dal dirigente responsabile;
e) predisposizione da parte del dirigente responsabile di un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle obbligazioni sulla base del quale ordina e paga le spese;
f) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge in conseguenza dell'adozione del bilancio di cassa e previsione di un periodo transitorio per l'attuazione della nuova disciplina e lo smaltimento dei residui passivi accertati al momento dell'effettivo passaggio al bilancio di cassa;
g) considerazione, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, dei risultati della sperimentazione condotta ai sensi del comma 2;
h) definizione di limiti all'assunzione di obbligazioni da parte del dirigente responsabile in relazione all'autorizzazione di cassa disponibile con previsione di appositi

Pag. 160

correttivi che tengano conto delle caratteristiche delle diverse tipologie di spesa;
i) previsione della graduale estensione dell'applicazione del bilancio di cassa alle altre amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avvia una apposita sperimentazione della durata massima di due esercizi finanziari. Le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le modalità di attuazione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le medesime amministrazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti per il relativo parere.
3. Nei due esercizi finanziari successivi all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei Conti un rapporto sullo stato di attuazione e sulle risultanze della sperimentazione di cui al comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. I decreti legislativi che comportino riflessi di ordine finanziario devono essere corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 18, comma 3.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate disposizioni correttive ed integrative dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e con le stesse modalità previsti dal presente articolo.»
43. 01. (ex 43. 12.) (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 47.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, dopo le parole: «ai fini della efficiente gestione del debito», aggiungere: «e per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge»;
b) Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i tempi e le modalità di trasmissione, da parte delle amministrazioni statali, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro»;
c) Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le finalità di cui all'articolo 48 della presente legge, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata, definisce i tempi e le modalità di trasmissione, da parte degli enti territoriali assoggettati al patto di stabilità interno, delle informazioni sui flussi di cassa utili per le previsioni sui prelevamenti dalla tesoreria statale e ogni altra informazione idonea a consentire una gestione ottimale della liquidità del conto «Disponibilità del Tesoro». Le previsioni non costituiscono vincolo all'attività gestionale dell'ente.
2-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a stipulare

Pag. 161

protocolli d'intesa con gli enti pubblici che detengono conti presso la tesoreria dello Stato.
47. 1.Il Relatore.

ART. 49.

Al comma 1, sopprimere le parole: «al massimo».
49. 1.Il Relatore.

ART. 50.

Sopprimere l'articolo 50.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente titolo:

TITOLO VIII-bis
(Disposizioni finali e transitorie).

Conseguentemente, sostituire gli articoli 53 e 54 con i seguenti:

Art. 53.
(Abrogazione e modifica di norme).

1. Sono abrogati:
a) la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
b) l'articolo 80 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

2. Con le eccezioni previste all'articolo 43, comma 2, lettera n), sono abrogate tutte le disposizioni di legge che autorizzano l'apertura di contabilità speciali di tesoreria a valere su fondi iscritti in stanziamenti del bilancio dello Stato e riferibili alla gestione di soggetti ed organi comunque riconducibili alla amministrazione centrale e periferica dello Stato, ove tali contabilità non siano espressamente autorizzate da specifiche norme che ne disciplinano l'autonomia contabile rispetto al bilancio dello Stato. Al fine di garantire, nel rispetto dei principi generali della presente legge, l'operatività dello strumento militare, le contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate operano fino all'adeguamento delle procedure di spesa di cui all'articolo 43, comma 2, lettera i), ovvero fino al loro riordino da realizzare, in caso di esito negativo della sperimentazione delle nuove procedure e comunque entro il termine di cui alla citata lettera i).
3. I termini relativi agli adempimenti connessi con la gestione del bilancio di previsione previsti dagli articoli 53, 59-bis, 68 e 68-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sono modificati in corrispondenza con quelli connessi all'abrogazione dell'articolo 30, secondo comma, del citato regio decreto n. 2440 del 1923.

Art. 54.
(Disposizioni finali ed entrata in vigore).

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la legge di stabilità dispone la soppressione alla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), secondo periodo, delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa. Tali spese restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.
2. Ogni richiamo al documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ed alla legge finanziaria, di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contenuto in disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, alla decisione di finanza pubblica, di cui all'articolo 10 della presente legge, ed alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 2, della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 si applicano a decorrere dall'anno 2011. Entro il 30 aprile 2010, viene presentata alle Camere una Relazione unificata sull'economia,

Pag. 162

e la finanza pubblica redatta secondo i medesimi criteri utilizzati per predisporre tale relazione nell'anno 2009.
4. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2010.
50. 5.Il Relatore.

ART. 51.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: i servizi di controllo interno di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999 con le seguenti: gli organismi indipendenti di valutazione delle performance di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo attuativo della legge 4 marzo 2009, n. 15.
51. 3.Il Relatore.

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modifiche: dopo le parole: «di sanzioni» inserire le seguenti: «amministrative» e inserire, in fine, le seguenti parole: «commisurate ad una percentuale della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo del 2 per cento e un massimo del 7 per cento».
51. 5.Il Relatore.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «sulle spese delegate».
51. 4.Il Relatore.

ART. 52.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: emanare con la seguente: adottare;
b) al comma 1, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni;
c) al comma 1, sopprimere le parole da: anche con modifica, fino alla fine del comma;
d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi contabili, al fine di assicurare il coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale;
b) riorganizzazione dei conti di tesoreria, in modo che essi siano raccordabili con gli schemi classificatori adottati per il bilancio dello Stato;
c) razionalizzazione della disciplina della tesoreria unica;
d) adeguamento della disciplina prevista dalla presente legge e dalla normativa di contabilità pubblica in considerazione dell'adozione del bilancio di cassa;
e) modifica o abrogazione espressa delle norme preesistenti incompatibili con le disposizioni della presente legge.
f) al comma 3, dopo le parole: commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: e sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-bis.
52. 3.Il Relatore.

ART. 54.

Dopo il comma 2, aggiungere, infine, il seguente: 2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale in quanto ritenute compatibili con la sfera di autonomia costituzionalmente riconosciuta a tali organi.
54. 1. (ex 1.7) Zaccaria.