CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2009
238.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.
Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, ed abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato e abb., recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento»;
apprezzata l'importanza del provvedimento al fine di garantire un reale e concreto sostegno ai bambini affetti da DSA;
ritenuto opportuno che la gravità dei disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'applicazione della legge n. 104 del 1992, sia certificata da un centro di neuropsichiatria infantile;
considerata altresì l'opportunità di evitare il riferimento, all'articolo 2, comma 1, lettera f), alla diagnosi precoce, essendo le modalità di diagnosi estranee al progetto di legge, e, per le medesime ragioni, di escludere, all'articolo 3, comma 3, la possibilità per le scuole di effettuare interventi idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1, comma 2, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, risultanti da apposita certificazione diagnostica rilasciata da un centro di neuropsichiatria infantile»;
b) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) sia sostituita con la seguente: f) «assicurare adeguati percorsi didattici riabilitativi»;

e con la seguente osservazione:
all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il comma 3 con il seguente: «3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, segnalare alle famiglie interessate, qualora non ne siano già a conoscenza, i casi sospetti di DSA degli studenti. La segnalazione non costituisce diagnosi di DSA.».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato lo schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE del Consiglio, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, alla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, concernente i dispositivi medici, e alla direttiva 98/8/CE del Consiglio, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (Atto n. 127),

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
l'articolo 7, comma 6, sia riformulato nel senso di consentire l'impiego dei dispositivi di cui al comma 1 anche presso i presidi ospedalieri gestiti in base ai provvedimenti regionali assunti ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, che presentano i requisiti dell'alta specialità di cui al decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992,

e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di una revisione complessiva della disciplina in materia, al fine di prevedere che il parere tecnico scientifico adottato dall'AIFA sia finalizzato all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale integrato nel dispositivo medico.

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ALLEGATO 3

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.
Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 8.

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:
«1. Il limite massimo di età per collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del settantesimo anno di età.».
8. 15.Il relatore.

Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: I professori universitari pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica sia di carattere nazionale che internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto.
8. 12. Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'ultimo periodo del comma 35-nonies dell'articolo 1 della legge n. 102 del 2009 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio Sanitario nazionale».
8. 11.(Nuova formulazione) Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Lenzi, Burtone, Miotto.

ART. 9.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: medici e.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: medici e.
9. 34.Il relatore.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il dirigente medico inserire le seguenti: e sanitario.
9. 37.Il relatore.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: del dirigente medico inserire le seguenti: e sanitario.
9. 38.Il relatore.

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Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il dirigente medico aggiungere le seguenti: e sanitario.
9. 41.Il relatore.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: il dirigente medico aggiungere le seguenti: e sanitario.
9. 42.Il relatore.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) salvaguardando il ruolo istituzionale del servizio svolto dall'Azienda diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta secondo i principi di universalità ed equità che regolano il Servizio sanitario nazionale.
9. 32.Miotto, Calgaro, Burtone.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: compiti istituzionali inserire le seguenti: nonché un impegno orario superiore al cinquanta per cento di quello di servizio richiesto all'azienda per i compiti istituzionali.
9. 24.Miotto, Burtone, Calgaro.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale indennità non è revocabile, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle Aziende ad altre funzioni.
*9. 10. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale indennità non è revocabile, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle Aziende ad altre funzioni.
*9. 12.Palagiano, Mura.

ART. 10.

Al comma 2, dopo la parola: intramuraria aggiungere le seguenti: ed allargata e dopo la parola: IRCCS aggiungere le seguenti: le Aziende universitarie policlinico.
10. 3.Palumbo.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Servizio di ingegneria clinica).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivazione, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, di una funzione permanentemente dedicata al servizio di ingegneria clinica che garantisca l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e qualità. Il servizio di ingegneria clinica contribuisce alla programmazione delle nuove acquisizioni e alla formazione del personale sull'uso delle tecnologie.
10. 06.Il relatore.