CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 ottobre 2009
238.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 OTTOBRE 2009

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ALLEGATO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco,
C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: «Art. 18-ter. - (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. La copertura finanziaria delle misure di cui al comma 1, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.».
2. 5. (nuova formulazione).Causi, D'Antoni, Berretta, Siragusa, Samperi.

Al comma l, lettera d), sopprimere il n. 2).
2. 51.Contento.

ART. 5.

Sopprimerlo.
*5. 1.Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.
*5. 90.Contento.

ART. 7.

Sopprimerlo.
*7. 1. Rossomando.

Sopprimerlo.
*7. 50. Contento.

Sopprimerlo.
*7. 2. Vietti, Rao, Ria.

ART. 8.

Sopprimerlo.
*8. 1. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.
*8. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*8. 50. Contento.

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ART. 9.

Sopprimerlo.
*9. 1. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.
*9. 50. Contento.

ART. 10.

Sopprimerlo.
*10. 1. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.
*10. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 13.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sopprimere le seguenti parole: o che non è in condizione di adempiere regolarmente alla proprie obbligazioni.
13. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 14.

All'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il debitore in stato di sovra indebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 16 comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classe, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
14. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 2 sopprimere lettera b).
14. 2.Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 15.

Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:
3-bis. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l'esecuzione del piano viene affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione

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della crisi; c) la moratoria non deve riguardare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Contenuto dell'accordo e del piano).
15. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 16.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.
16. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 17.

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole non possono inserire le parole: sotto pena di nullità, e, dopo le parole: sequestri conservativi sono inserite le parole: o acquistati diritti di prelazione.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
17. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 18.

Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I creditori fanno pervenire anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata».
b) sopprimere il comma 2;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:
«A fini dell'omologazione di cui all'articolo 19, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentati almeno il settanta per cento dei crediti»;
d) aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Raggiungimento dell'accordo).

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1 sopprimere, in fine, le parole: e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2.
18. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 19.

Sostituire la rubrica e i commi da 1 a 5 con i seguenti:

Art. 19.
(Omologazione dell'accordo).

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sulla percentuale di cui all'articolo

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18, allegando il relativo testo. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori devono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevuti, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 18, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 17, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad una anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
19. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 20.
(Esecuzione dell'accordo).

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
20. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 21.

Al comma 1, dopo le parole: parte rilevante dell'attivo aggiungere le seguenti: ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
21. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

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ART. 24.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 16, comma 2, trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
24. 3. (nuova formulazione).Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

ART. 25.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
25. 2. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I dati personali acquisiti secondo le finalità del comma l, possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e vanno distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata non oltre 15 giorni dalla distruzione medesima.
25. 4. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Art. 25-bis.
(Aspetti fiscali).

1. La stipulazione dell'accordo ai sensi del presente Capo consente ai creditori di dedurre, ai fini dei reddito d'impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 e successive modificazioni. Sono altresì esenti da imposte e tasse le operazioni e agli atti connessi alla procedura.
25. 01.Vietti, Rao, Ria.

ART. 26.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: ovvero dolosamente simula attività inesistenti.
26. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta e nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma che precede si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
26. 2. (nuova formulazione). Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.