CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 ottobre 2009
235.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. (C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 1.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Sono prorogate per il triennio 2010-2012 le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006.
1. 1.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».
1. 3.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 26 maggio 1965 n. 590).

1. Alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All'articolo 8, comma 1, le parole: «lire mille» sono sostituite con le seguenti: «euro cento»;
b) All'articolo 27, comma 1, le parole: «lire mille» sono sostituite con le seguenti: «euro dieci».
1. 01.De Camillis, Fogliato.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni a tutela della competitività delle imprese agricole).

1. All'articolo 36, comma 3, primo periodo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo le parole: «effetti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti che si intendono perenti agli effetti amministrativi se non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento».
2. Al fine di rilanciare il settore agricolo in crisi, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono aggiunti i seguenti:

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2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui:
a) il Consorzio di Tutela di cui al comma 1, lettera e), numero 1 del presente articolo abbia emanato un Regolamento che individui le modalità ed i casi in cui sia consentita la smarchiatura del prodotto;
b) il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura dal Consorzio di Tutela e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici.
2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. 02.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Incentivi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura).

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese agricole giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma i sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinate le modalità di erogazione delle suddette risorse, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 03.Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a favore dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo).

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.
1. 04.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga agevolazioni previdenziali).

All'articolo 1-ter della legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010».
1. 05.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura).

1. Al comma 1075, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le

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parole: «si applica» sono aggiunte le seguenti: «a tutto il territorio nazionale».
2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno.
1. 06.Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura).

1. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 07.Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola).

1. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate agli scopi di cui al presente articolo, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo delle iniziative di:
a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;
b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con le borse merci telematiche di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dei prodotti degli associati;
c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collocazione commerciale degli stessi in altri Paesi.
3. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata altresì allo sviluppo dei centri produttivi polifunzionali presenti sul territorio, al

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fine di trasformare i medesimi in centri unificati di servizi, in grado di accentrare, offrendoli sia agli agricoltori che agli operatori della distribuzione, tutti i servizi di valorizzazione del prodotto, di supporto logistico e di picking nonché di organizzazione dell'importazione dai Paesi terzi interessati, necessari alla vendita dei prodotti.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
1. 08.Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.
2. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 10, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni.
1. 09.Paolo Russo.

ART. 2.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi la citazione di formaggi DOP.
2. 1.Il Relatore.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, è consentita la citazione della presenza di formaggi DOP nelle etichettature delle miscele, solo se questi raggiungono una percentuale minima del 20 per cento, dietro rilascio di un'autorizzazione specifica dei Consorzi di tutela, che consenta la verifica dell'esatta corrispondenza tra il dichiarato e l'effettivo utilizzato.
2. 2.Il Relatore.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 515 del Codice Penale, è aggiunto il seguente comma: «Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento.
1-ter. All'articolo 517 del Codice Penale, aggiungere il seguente comma: «Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento.
2. 3.Negro, Rainieri.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Al fine di garantire una qualità superiore del prodotto agroalimentare finale immesso in commercio, è istituito il Sistema di qualità nazionale denominato «Sistema di produzione integrata», di seguito indicato come «Sistema». Il Sistema è strutturato per gestire le pratiche agricole e zootecniche conformemente ad una disciplina di produzione denominata

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«Produzione integrata», la cui verifica, eseguita in base ad uno specifico piano di controllo, viene demandata ad organismi terzi accreditati in base alle norme vigenti.
1-ter. Si definisce «Produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La produzione che risulta conforme al Sistema può essere contraddistinta da uno specifico segno distintivo.
1-quater. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di Produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.
1-quinquies. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, provvede ad istituire, al proprio interno e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:
a) il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata;
b) la disciplina produttiva e le modalità di controllo;
c) il segno distintivo con cui identificare le produzioni ottenute in regime di Sistema;
d) efficaci procedure di vigilanza e controllo.
1-sexies. Le disposizioni del presente articolo saranno efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.
1-septies. Dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata.
2. 4.Paolo Russo, De Camillis, Fogliato.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure a sostegno del settore agrumicolo).

1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo nazionale, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2009, una campagna, istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi.
2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
b) quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

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2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. 01.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Marchi di qualità).

1. Nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da marchi di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 834/2007 del Consiglio, ed al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è vietato l'impiego di materie prime agricole, di mangimi animali e di additivi contenenti OGM. Il mancato rispetto del divieto comporta per le imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei suddetti marchi di qualità.
2. 02.Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Logo nazionale).

1. È istituito il logo nazionale per le produzioni biologiche.
2 L'utilizzo del logo di cui al comma 1 è riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la dicitura, la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, il Ministero, con gli Organi competenti in materia, comminano una sanzione amministrativa da euro tremila a euro ventimila a chiunque impieghi o utilizzi il logo di cui al comma 1 o ponga in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni e riferimenti concernenti il metodo di produzione biologico.
2. 03.Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine).

1. Al comma 8 dell'articolo 17, della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: m-bis) promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità igienico-sanitaria dei vini a denominazione di origine.
2. 04.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare).

1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi

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alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.
2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.
3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 350 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del eredito di imposta, la definizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. 05.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Mutui piccoli imprenditori agricoli).

1. L'importo delle rate, a carico delle cooperative agricole, delle organizzazioni di produttori e dei singoli imprenditori agricoli, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2010 è calcolato tra il 2 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata d'importo inferiore.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui contratti per investimenti, per l'introduzione di procedimenti innovativi e per l'accorpamento fondiario, strumentali all'attività dei soggetti di cui al comma i ad eccezione di quelli che nell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2009 hanno dichiarato un fatturato superiore ai 15.000 euro.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma i e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello

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Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. 06.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari» con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2010.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.
3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutai a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.
4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.
5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. 07.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura).

1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: «1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori

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economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n.1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato 1, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti»;
b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: «1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale U.E. del 28 dicembre 2006 legge 379»;
c) al comma 1090, all'ultimo periodo, le parole «e 41 milioni di euro per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti», «41 milioni di euro per l'anno 2009 e per ciascuno degli anni successivi sino al 2012»;

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c) pari a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
2. 08.Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Credito di imposta macchinari agricoli).

1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.
2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento, il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i comma 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del Decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n.178 non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.
3. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.
4. All'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fine, sostituire le parole: «e 2009» con le seguenti: «2009 e 2010».
5 Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. 09.Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Credito di imposta macchinari agricoli).

1. All'articolo 5 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni

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dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma l, è inserito il seguente: «1-bis. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1 fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
2. 010.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare).

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.
2. Alle risorse di cui al comma 1 possono essere accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroalimentare per l'accesso a finanziamenti bancari e - per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentitele regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
2. 011.Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Misure a favore di imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006).

1. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2010, il limite del 30 per cento, previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituito dal comma 33, lettera i), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato al 40 per cento nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006, del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla produzione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei

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prodotti agricoli e alimentari e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica dei 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma l, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
2. 012.Marco Carra, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi - di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e di euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011».
2. 013.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2010.
2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. Al comma 8, dell'articolo 13-bis, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e in una misura non inferiore a 330 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo di solidarietà Nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
2. 014.Trappolino, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

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3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.
2. 015.Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 220 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 220 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,».
2. 016.Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni. 1-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. 017.Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per l'anno 2010.
2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009 e 230 milioni per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del

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decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e per l'anno 2010 mediante le maggiori risorse di cui al comma 4.
4. Al comma 8, dell'articolo 13-bis, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e in una misura non inferiore a 230 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo di solidarietà Nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».
2. 018.Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 90,1 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 19,9 milioni di curo, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 90,1 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 019.Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Fondo di solidarietà nazionale).

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 110 milioni per l'anno 2009.
2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse complessivamente

Pag. 172

assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
2. 020.Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis
(Gestione dei rischi agricoli).

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero della politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.
2. La dotazione del fondo di solidarietà nazionale, incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successi modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella somma di 164 milioni di euro per l'anno 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 164 milioni di curo, si provvede, per l'anno 2010, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione da 250 mila tonnellate a 70 mila tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni e quanto a euro 73 milioni mediante utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995».
2. 022.Gottardo, Nola, De Camillis.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis

1. All'articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102, con modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è esteso anche ai soggetti titolari di imprese agricole individuali per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole».
2. 021.Ruvolo, Naro, Delfino.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Relatore.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
3. 2.Bellotti.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge n. 244/2007, dopo il punto 6 inserire il seguente:
«6-bis. Biogas prodotto da impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali: coefficiente 1.8.».
3. 025.Bellotti.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge n. 244 del 2007, dopo il punto 6 inserire il seguente:

Pag. 173

«6-bis. Biomasse fermentescibili lavorate da impianti di proprietà di aziende agricole e-o gestiti in connessione con aziende agricole e-o agroalimentari, di allevamento e forestali: 30 euro cent/KWh.».
3. 026.Bellotti.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

«1. Le tariffe previste alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge n. 244 del 2007, si applicano anche agli impianti di biogas e biomasse da legna in esercizio al 31 dicembre 2007 per il periodo residuo di diritto all'incentivo».
3. 027.Bellotti.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Analogamente la suddetta cumulabilità è consentita per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali».
3. 028.Ruvolo, Naro, Libè, Delfino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere adeguata conformemente alla variazione della tariffa elettrica, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.
3. 01.Bellotti.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto 6 è sostituito dal seguente: «Biomasse e biogas di origine agricola vegetale e forestale, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003: 28 euro cent/KWh»;
b) dopo il punto 6 inserire il seguente: «biomasse fermentescibili lavorate da impianti di proprietà di aziende agricole e-o gestiti in connessione con aziende agricole e-o agroalimentari, di allevamento e forestali: 30 euro cent/KWh.»;
c) il punto 8 è sostituito dal seguente: «Gas da discarica e gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento CE 178/2003: 22 euro cent/KWh»;
3. 02.Bellotti.

Pag. 174

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la fonte di cui al punto è sostituita dalla seguente: «Biomasse e biogas di origine agricola e forestale e zootecnica, compresi i residui delle coltivazioni agricole, della selvicoltura e gli effluenti zootecnici, ottenuti per almeno il 51 per cento nelle stesse aziende agricole, zootecniche o imprese forestali, titolari dell'impianto di produzione di energia elettrica qualificato IAFR ovvero in aziende agricole ad esse consorziate o associate» e la corrispondente entità ella tariffa è posta pari a 25 euro cent/kWh;
b) dopo il punto 7 è aggiunto il seguente: «7-bis Agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse e biogas che dimostrano di utilizzare almeno il 30 per cento dell'energia termica prodotta nel processo e agli impianti per la produzione di energia elettrica a celle combustibili, viene riconosciuto un bonus aggiuntivo pari a 3 cent/kWh. La dimostrazione della energia termica prodotta dovrà risultare preventivamente da perizia tecnica asseverata, da allegare alla documentazione per il riconoscimento IAFR dell'impianto da parte del GSE».

2. All'articolo 2, comma 150 lettera c), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «e 3» sono eliminate.
3. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole «in conto interessi con capitalizzazione anticipata» è aggiunto il seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole e forestali, singole o associate, alimentati dalle fonti di cui alla riga 7 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento».
3. 03.Callegari, Fogliato, Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis

All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 20 è sostituito dal seguente:
«20. L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, e unità alimentate a biomassa di potenza elettrica netta inferiore a 1MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biomasse provenienti da aree dislocate in un raggio non superiore a 70 km, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
3. 04.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

All'articolo 42, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99 la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 7312009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 o gli oli vegetali puri per cui oggettivamente sia

Pag. 175

dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei paesi facenti della Comunità Europea: 28».
3. 05.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

Al comma 6, dell'articolo 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) Gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad l eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 o gli oli vegetali puri per cui sia dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei paesi facenti parte della Comunità Europea: 21».
3. 06.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Estensione dell'attività connessa).

All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma:
«Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2005, n. 101».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile come modificato dal comma 1 sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare della Agenzia delle Entrate.
* 3. 07.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Estensione dell'attività connessa).

1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2005, n. 101".
2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile come modificato dal comma 1 sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare della Agenzia delle Entrate.
* 3. 021. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Ministro delle politiche agricole Agroalimentari e forestali entro 3 mesi dall'approvazione delle presente legge emana un decreto in cui sia definito il «Piano Bioenergetico Nazionale» per coordinare e definire le linee guida per definire gli interventi regolamentari locali che, tenendo conto delle specificità colturali e paesaggistiche, stabilisca soglie e dislocazioni degli insediamenti di produzione

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di energia di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244».
3. 08. Bellotti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Distretti agroenergetici).

1. Si definiscono distretti agroenergetici quei sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agro energetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la loro commercializzazione.
2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate: produttori di tecnologie, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, per il raggiungimento delle quote di cui all'articolo 5 della presente legge, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, attraverso sistemi di generazione distribuita atti a valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola».
3. 09. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Distretti agroenergetici).

1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agroenergetica, dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la commercializzazione.
2. Le Regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.
3. 017. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Tracciabilità della filiera agroenergetica).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, conversione, trasporto e commercializzazione di energia e biocombustibili di origine agricola, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'intera filiera. La tracciabilità e la rintracciabilità sono riferibili alle seguenti tipologie di prodotto, co-prodotti e sottoprodotti: residui dell'industria agroalimentare, residui della zootecnia, colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di colture erbacee o arboree».
3. 018. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

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Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Tracciabilità della filiera agroenergetica).

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con decreto, le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, conversione, trasporto, e commercializzazione di energia e biocombustibili di origine agricola, sono obbligati a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'intera filiera».
3. 010. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali).

1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo sono riconosciuti alle imprese agricole e forestali che, singolarmente o in forma associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera c) e dall'articolo 5 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, predispone proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma i del presente articolo e modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.
3. L'incentivo non potrà essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
3. 011. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali).

1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma EN 3 03/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non potrà essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera c), dall'articolo 5 comma 1 lettera f) e dall'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma I del presente articolo e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei

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certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali».
3. 019. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato).

1. Al fine di garantire il contenimento delle emissioni di CO2, nel caso in cui, nel trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo di biomasse per conversione in biodiesel, la quantità di anidride carbonica equivalente emessa, associata al trasporto stesso per ogni tonnellata trasferita dal luogo di raccolta agli impianti di trasformazione, ecceda la quantità di 50 Kg, il contingente di biodiesel prodotto non è sottoposto a defiscalizzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità per il rispetto della presente norma.
2. La defiscalizzazione del contingente di biodiesel viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene ricavato il biodiesel. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di contingente di 180 mila tonnellate previsti dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, la minore spesa viene destinata all'attivazione della tariffa onnicomprensiva per la remunerazione degli impianti di produzione di energia da biogas e biomasse, di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244».
3. 012. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Utilizzo degli effluenti per uso energetico).

1. Al fine di incentivare la valorizzazione energetica degli effluenti zootecnici, all'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, da soli o in miscela con altre sostanze naturali non pericolose, utilizzati nell'attività agricola o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la natura umana».
2. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
ee) impianti aziendali: tutti gli impianti al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima;
ff) impianti interaziendali: tutti gli impianti, compresi quelli di digestione anaerobica, diversi dagli impianti aziendali, gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse, conferite all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate e/o consorziate, ovvero oggetto di apposito contratto di filiera di durata minima decennale;
gg) digestione anaerobica (DA): degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;

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hh) digestato (o biodigesto): il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti zootecnici da soli o in miscela con le biomasse di seguito indicate:
a) residui delle coltivazioni come paglie, stocchi, colletti di barbabietola, residui della potatura e residui delle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a) e c), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;
b) residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per essere utilizzati nell'attività agricola direttamente o dopo trattamento in impianti aziendali o interaziendali;
c) sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agroindustria o dalle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettera b), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera p), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la disciplina del Reg. CE n. 1774/2002;
d) prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, eccetera appositamente destinati ad essere trattati al fine di ricavarne energia.
ii) impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o di frazioni anche successivamente trattate dello stesso, nonché di gestione del biogas prodotto.

3. Al comma 2 dell'articolo 185 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, le parole da: «materiali» a «biogas» sono soppresse.
3. 013. Paolo Russo, De Camillis, Fogliato, Di Caterina, Gottardo.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie).

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che realizzano nuovi investimenti in beni strumentali, destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di agroenergie è attribuito, a decorrere dal 2010, un credito d'imposta, pari al 20 per cento dell'investimento effettuato, entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo pari a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. 014. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

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Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergia).

1. A decorrere dal 2009, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero investimenti per la produzione di agro energie.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.
3. Al relativo onere, di cui al comma 1, relativo a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per io sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni».
3. 015. Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di energia da fonti rinnovabili).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
3. 016. Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Incentivi per la produzione di biometano).

1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle

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stesse imprese agricole, da destinare alla immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non potrà essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.
2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera e), dall'articolo 5 comma 1 lettera f) e dall'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.
3. 020. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

ART. 4.

All'articolo 4 premettere il seguente comma:
01. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, al comma 3. le parole «consorzi forestali o altre forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi forestali costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile tra proprietari, privati e pubblici, di beni agro-silvo-pastorali».
4. 1. Gottardo, De Camillis.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Disciplina delle attività selvicolturali).

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle premesse, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato";»;
b) all'articolo 1, comma 1, le parole: «e Lisbona» sono sostituire dalle seguenti: «, Lisbona e Varsavia»;
c) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
d) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - (Inventario e monitoraggio delle risorse forestali). - 1. Ai soli fini statistici, di inventario e di monitoraggio la definizione nazionale di bosco e delle altre superfici di interesse forestale è quella adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia e degli standard dell'Unione europea e della FAO.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'istituto Nazionale di Statistica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedono alla predisposizione di un Protocollo di intesa pluriennale, da approvare in Conferenza Stato Regioni, che definisce le competenze e le modalità di esecuzione, aggiornamento, diffusione e utilizzazione dei dati relativamente alle statistiche forestali nazionali, conformemente alle attività in essere e previste all'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353.
e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3. - (Programmazione forestale). - 1. In considerazione delle linee guida di

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programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome dì Trento e di Bolzano adottano uno standard informativo nazionale per la raccolta e gestione dei dati della pianificazione forestale nelle aree protette nazionali. Lo standard adottato viene messo a disposizione delle regioni per ogni esigenza di pianificazione forestale.
f) all'articolo 4 sono apportate seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», sono sostituite dalle seguenti: «. È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del Regio decreto-legge del 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale.»;
3) al comma 5, il secondo periodo è così sostituito: «Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco».
g) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Forme di sostituzione e gestione del bosco»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco.
h) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 è inserite seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i criteri e le buone pratiche di gestione forestale, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005;
2) al comma 2, le parole: «di assestamento» sono sostituite dalle seguenti:

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«di gestione forestale o strumenti equivalenti», e le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)» sono soppresse;
3) al comma 4 le parole: «di cui all'articolo 152, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 149, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».
i) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile».
l) dopo l'articolo 8 inserire il seguente:
Art. 8-bis. - (Materiale forestale di riproduzione). - 1. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce la Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza oneri per il bilancio dello Stato. Conseguentemente l'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 386 del 2003 è soppresso.
2. Per l'iscrizione dei doni forestali al registro nazionale dei materiali di base, è competente la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 agosto 1969, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica di cui al precedente comma 1. Il registro nazionale dei doni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.
3. Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero delle, politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnica di cui al precedente comma 1, determina con proprio decreto le modalità di iscrizione dei doni forestali al registro nazionale dei materiali di base.
4. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai doni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione dell'organismo ufficiale prevista dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, attestata dal certificato principale di identità clonate, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di euro 100, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, tale, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.
5. L'allegato del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - «Elenco di specie arboree e di ibridi artificiali» è integrato con la specie arborea Celtis australis L.
6. Nell'allegato VII del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - «Requisiti da rispettare per le partite di frutti e sementi delle specie di cui all'Allegato I», parte C al punto 2.a) la parola «Piantoni» è sostituita con la parola «Astoni».
m) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:
1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, senza oneri per lo Stato, la costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, composto dalle principali istituzioni

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scientifiche operanti nel settore al fine di coordinare i programmi di ricerca e le attività di settore, nonché di creare sinergie tra le linee di politica forestale nazionali e regionali e le attività di ricerca. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 2. Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art. 3. 1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma quadro del settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle priorità pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.»;
c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 2, le parole: «, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», sono sostituite dalle seguenti: «. È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
2. Dopo il comma è aggiunto il seguenti: «2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 dei regio decreto legge dei 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale.»;
3. Al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco».
d) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di situazione nella gestione del bosco.»;
e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i criteri e le buone pratiche

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di gestione forestale, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005».
2. Al comma 2, le parole: «di assestamento», sono sostituite dalla seguenti: «di gestione forestale o strumenti equivalenti», e sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)».
3. Al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 152, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n 490» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 149, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».
f) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1, dopo le parole: «opere e servizi in ambito forestale» sono aggiunte le seguenti: «anche quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile, 2006, n. 163,».
2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile.».
4. 3. Cenni, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente: «2-bis. Le Regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile».
4. 4. Rota, Di Giuseppe.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).

1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008».
4. 01. Il Relatore.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Rinegoziazione mutui dei giovani imprenditori).

1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004», sono sostituite dalle seguenti: «i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008».
4. 02. Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile».
4. 03. Gottardo, De Camillis.

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Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Prove sperimentali per l'iscrizione di varietà vegetali al registro nazionale).

1. Al fine di uniformare la disciplina dell'iscrizione di nuove varietà vegetali al registro nazionale alla normativa vigente in materia di brevetti all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le parole: «all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti cementieri» sono sostituite con «alle Regioni e alle Province autonome». Conseguentemente all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le parole: «sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste» sono soppresse.
2. I compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dovuti dai costitutari di nuove varietà vegetali per l'iscrizione ai registri nazionali di cui all'articolo 19 della Legge n. 1096/71, sono versati dai costitutari stessi alle Regioni e alle Province autonome ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 180 giorni dall'emanazione della presente legge, sono determinate le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, per l'approvazione dei piani di semina e per l'effettuazione dei versamenti dovuti dai costitutari di nuove varietà vegetali.
4. È abrogato l'articolo unico della legge 22 dicembre 1981, n. 774.
4. 04. Di Caterina, Fogliato.

ART. 5.

Al comma 1 capoverso 3, sostituire le parole: dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con le seguenti: del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressioni frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129.
5. 1.Il Relatore.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Al fine del rafforzamento delle strutture di controllo e il potenziamento degli organici dell'Altea, del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità per i prodotti agroalimentari, è concesso un fondo di 70 milioni di euro.
5. 2.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii).

1. Per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), attiva programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni riguardanti il patrimonio dei prodotti agroalimentari nazionali. Un importo pari al cinquanta per cento delle sanzioni riscosse annualmente è destinato al miglioramento dell'efficienza della struttura anche attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3 dei decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
2. I laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possono effettuare, a richiesta di

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pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.
3. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono commisurate al costo effettivo del servizio.
4. I proventi delle analisi effettuate ai sensi del comma 2, affluiscono, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa-Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di finanziare e incentivare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ed, in particolare, quelle di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuove metodiche analitiche per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
5. All'articolo l, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, dopo le parole «del Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari» e dopo le parole «di sicurezza pubblica» sono inserite le seguenti: «nonché di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale».
6. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e valorizzare le produzioni di qualità italiana, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096:
a) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Art. 31.

1. Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da curo 2.000 a curo 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13»;
b) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

«Art. 32.

1. Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da curo 2.000 a curo 6.000, salvo quanto disposto nel successivo articolo»;
c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 5-bis.

1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17, è punito con la sanzione amministrativa stabilita in misura proporzionale di curo 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.
2. La stessa sanzione si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti

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in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.
3. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da curo 4.000 a curo 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione»;
d) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Art. 35.

1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai Servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
3. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507».

7. Al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 recante «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari», convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47 aggiunge il seguente:

«Art. 47-bis.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dagli articolo 21, comma 4, del presente decreto è punito con la con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, del presente decreto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000».
b) l'articolo 54 è abrogato.

8. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante «Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.
2. Se il fatto è di lieve entità la sanzione è diminuita fino alla metà.
3. Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa fino a euro 1.500»;

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b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000».

9. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante «Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile» è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa di euro 1032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare».
5. 01.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Etichettatura dei prodotti alimentari).

1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.
2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, definisce con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1.
4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazioni di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
5. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate.
6. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato».
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa

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pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e con la confisca dei prodotti medesimi.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
9. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 3. 1 prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.
6. 1.Il Relatore.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Indicazione dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura).

1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti posti in commercio in Italia, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione può indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.
2. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari non trasformati o trasformati derivanti dalla lavorazione di un unico ingrediente soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, derivanti dalla lavorazione di un unico ingrediente l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Per luogo di origine o di provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definiti le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza.
4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrative pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
6. 2.Ghiglia.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Indicazione dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura).

1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti posti in commercio in Italia, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione può indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.
2. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari non trasformati o trasformati derivanti

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dalla lavorazione di un unico ingrediente, soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, derivanti dalla lavorazione di un unico ingrediente, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Per luogo di origine o di provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono definite le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza.
4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.
6. 3.Fadda.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il Paese di origine ed aggiungere la seguente: /o.
6. 4.Brugger, Zeller.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1.Oliverio, Ferranti, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di sostenere e rafforzare l'agricoltura biologica in Italia, è autorizzata la spesa pari a 10 milioni di curo per gli anni 2009, 2010 e 2011, a favore del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, istituito ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di curo per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3-quater, dell'articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.
7. 01.Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 1 comma 289 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si estendono nei limiti della somma 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3-quater, dell'articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.
7. 02.Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Per la promozione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari, i benefici di cui all'articolo 1 commi 1088-1092 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si estendono

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nei limiti della somma di 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per gli anni 2010 e 2011.
7. 03.Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di favorire la vendita di prodotti agroalimentari derivante da filiera corta, i comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.
7. 04.Rota, Di Giuseppe.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato è autorizzata la spesa pari a 150 milioni di curo per gli anni 2010 e 2011 a favore del Fondo per le crisi di mercato, istituito ai sensi dell'articolo 1 comma 1072 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
7. 05.Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo «do convergenza» di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».
7. 06.Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e promuovere l'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto

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collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
7. 07.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sgravi contributivi).

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, a decorrere dal 1o gennaio 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 154,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7. 08.Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sgravi fiscali).

1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7. 09.Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sgravi fiscali).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

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2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7. 010.Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).

1. Il termine «contenzioso» di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
7. 011.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).

1. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
7. 012.Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).

1. Il termine «contenzioso» di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.
2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote

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costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
7. 013.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009»;
b) al secondo e terzo periodo, le parole: «31 ottobre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009.
7. 014.Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroga agevolazioni previdenziali agricole).

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
7. 015.Brugger, Zeller, Nicco.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Comunicazione di dati all'AGEA).

1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è aggiunto il seguente: Art. 8-ter. - 1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi da bovini da latte detenuti in stalla e i quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'AGEA al fine di poter avviare dei controlli incrociati tra i dati in possesso dall'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali di competenza territoriale.
7. 016.Borghesi, Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 23 agosto 1993 n. 349, recante norme in materia di attività cinotecnica).

1. Dopo l'articolo 3, della legge 23 agosto 1993 n. 349, sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Le vendite di animali effettuate dagli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità, allo scopo non considerati imprenditori agricoli, sono assoggettate ad una aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento. Tali soggetti, ove non dotati di partita IVA, al momento della vendita dell'animale di cui trattasi, obbligatoriamente iscritto e ceduto con registrazione nell'anagrafe canina, devono versare al Comune dove svolgono la loro attività, un'imposta pari al 10 per cento del valore

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che tale animale possiede in riferimento ad una classe di valori che annualmente determina il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base della razza, dell'età o di eventuali ulteriori requisiti dell'animale stesso. I Comuni destinano alla lotta al randagismo le entrate prodotte dall'imposta di cui al precedente periodo.
3-ter. I requisiti minimi dei box per gli animali allevati dai soggetti di cui al comma 3-bis, sono quelli riportati nell'allegato alla presente legge.
3-quater. Le feci prodotte dagli animali allevati dai soggetti di cui al comma 3-bis, unitamente al materiale assorbente usato come lettiera e legalmente autorizzato, può essere destinato al compostaggio.

Allegato
(Articolo 6-bis, comma 3-ter)

1. REQUISITI MINIMI DEI BOX PER CANI DA ADOTTARE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 4

DIMENSIONI DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO

Peso del cane in kg.Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane
Fino a 3 cani mq. per ciascun cane Oltre 3 cani mq. per ciascun cane
meno di 101,0 1,5 1,0
da 11 a 301,5 2,0 1,5
più di 302,0 2,5 2,0

a. Sino a 15 cani detenuti dalla nascita fino ai 90 giorni e per un massimo di 29 cuccioli annui, l'allevamento, definibile «amatoriale», può essere strutturato con spazi indoor ovvero dentro casa e outdoor, ovvero in recinti fuori casa con le seguenti tabelle e parametri:
Spazi minimi indoor richiesti in metri quadri. Il parametro è legato alla taglia dell'animale. Se più cani sono detenuti nei medesimi spazi, le metrature applicate devono essere quelle inerenti al soggetto con la taglia superiore.

Numero di cani > 25 25-35 36-45 46-55 56-66 66>
1 2 2 2,5 3,5 4,5 5,5
2 2 2,5 3,5 4,5 6 7,5
Metri quadri per ogni cane in più presente1 1 2 2 3 3

Gli spazi e le stanze utilizzate per la detenzione degli animali devono avere le medesime misure previste per il resto dell'abitazione ad uso civile (no misure richieste per cantine, garage, o altre stanze di servizio). Le stanze dedicate ai cani devono avere finestre e sufficiente illuminazione per garantire il normale ciclo di luce giornaliero per gli animali.

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Spazi minimi richiesti esterni all'abitazione (outdoor).
Se i cani detenuti in allevamento appartengono a razze di taglie differenti, si applicano per tutti I parametri del cane più alto.
Lo spazio deve prevedere punti di riparo dalle intemperie e differenti punti di abbeveraggio (più animali devono potersi abbeverare contemporaneamente).

Numero di cani > 25 25-35 36-45 46-55 56-66 66>
1 6 10 15 16 18 20
2 8 14 18 20 24 28
Metri quadri di espansione del Paddock per ogni soggetto in più4 6 8 10 12 14

Spazi minimi dedicati alle cucciolate (whelping box).
Sono gli spazi da utilizzare per le cucciolate in accrescimento.

Taglia della fattrice Spazio in metri quadri
>25 2
25-30 3
30-40 4
40-50 6
50-60 8
60-65 9
65> 10

Gli spazi dovranno essere garantiti ed idonei per poter:
isolare soggetti sottoposti a cure mediche;
avere sufficienti Whelping Box in rapporto alle fattrici possedute e alle cucciolate prodotte per anno.
È vietato organizzare gli allevamenti in trasportino, vari kennel et simili.
L'utilizzo degli stessi è previsto solo per il trasporto degli animali o per esigenze di cure sanitarie.
c. Le mute da caccia possono essere organizzate in recinti su terra secondo i parametri seguenti, purché detenuti in recinti idonei al contenimento degli animali con fondamenta che impediscano lo scavare degli animali e conformazione che impedisca il salto delle recinzioni e aventi strutture (anche di gruppo) atte al ricovero.

 Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate)
 zone non vulnerabili Zone vulnerabili
Cani2,4 1,2

d. Le strutture atte al ricovero devono poter essere chiuse, pertanto devono essere organizzate in maniera tale che non si crei alcuna situazione di sovraffollamento. Inoltre le strutture devono avere sufficienti finestre in modo tale da poter garantire un ciclo di luce naturale.

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e. Le aree perimetrali a quelle del ricovero per 2 metri devono essere isolati dal terreno ed avere caratteristiche di zone idonee alla stazione degli animali tale da garantire appoggi asciutti esterni, coperti, per i periodi di pioggia e invernali o torridi
f. I punti di abbeveraggio e di nutrizione devono essere sufficienti e dislocati in varie parti delle aree che ospitano i cani, sia coperte che scoperte, in modo tale che più animali possano servirsene contemporaneamente e sufficienti da non stimolare competizioni.
g. Se il ricovero delle mute è organizzato con paglia come isolante nei giacigli, si devono avere tutti i requisiti e la medesima gestione delle lettiere in zootecnia e si devono possedere o avere in affitto sufficienti terreni per l'utilizzo del letame prodotto, nonché le strutture idonee per la maturazione dello stesso o, in alternativa un contratto con un'azienda autorizzata allo smaltimento.
h. Devono essere previsti box atti all'isolamento degli esemplari nuovi, infermi o con manifesta aggressività intraspecifica con le misure di cui al punto a.
i. Devono essere previsti box per la gestione delle cagne gravide e le cucciolate con le misure di cui al punto b.
l. Devono essere previsti recinti e/o box sufficienti per poter isolare le cagne in calore con le misure di cui al punto a.
m. Le mute da caccia non possono essere tenute in contesto urbano o in zone residenziali.

2. REQUISITI MINIMI DEI BOX PER DETENZIONE TEMPORANEA DI CANI
(appendice all'articolo 8 comma 2)

a. Per la detenzione temporanea di cani possono essere utilizzati box, recinti, gabbie e vasche in vari materiali e varie dimensioni purché la superficie disponibile per ogni soggetto non sia inferiore ad un quadrato con lato che misuri 1,3 volte la lunghezza dell'animale, misurato dalla punta del naso alla punta della coda. L'altezza deve essere minimo due volte l'altezza dell'animale misurato dalla punta delle quattro zampe appoggiate al suolo alla sommità del capo.
b. Si stabiliscono tali dimensioni considerando che cani e gatti rimangono in questi box per un breve periodo di tempo (massimo 30 giorni) In tali situazioni non è necessaria alcuna superficie adiacente per il movimento dell'animale.
c. Resta fermo che serva garantire tutti i requisiti di cui all'articolo 3 comma 2 e che gli avventori non possano toccare gli animali.

3. REQUISITI MINIMI DEI BOX DURANTE I TRASPORTI
(appendice all'articolo 9)

a. Sono ammesse gabbie e casse anche di dimensioni inferiori ai contenitori utilizzati per la detenzione temporanea ed è ammesso che questi contengano più animali durante il trasporto a patto che ciascuno possa star ritto sulle zampe senza toccare il soffitto del contenitore con il capo e possa agevolmente girare su se stesso. Sono ammessi altresì tutti i trasportini vari kennel et simili omologati che rispondano ai citati requisiti. Tale prescrizione decade quando un veterinario la giudicasse compromissoria dell'incolumità degli animali. In tal caso il trasporto deve essere accompagnato da tale certificazione.
7. 017.Negro, Rainieri.

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Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per lo sviluppo sostenibile delle aree interne mediante il turismo cinofilo).

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'economia delle zone montane e dei territori compresi nei parchi mediante il turismo cinofilo, i Comuni ricompresi negli Enti Parco possono istituire d'intesa con gli organi di direzione degli stessi Enti Parco, aree cinofile da adibire all'addestramento ed all'allenamento dei cani da caccia ed alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell'ambito delle predette aree cinofile i Comuni possono individuare specifiche strutture in cui consentire anche l'addestramento dei cani da pastore, dei cani da utilità, nonché per i cani adibiti alla Pet teraphy ed al soccorso.
2. Nelle aree cinofile di cui al comma i possono essere consentite nell'arco dell'anno, prove, verifiche e gare zootecniche per cani iscritti alla anagrafe canina e finalizzate al miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore.
3. I Comuni interessati possono affidare la realizzazione e la gestione delle aree cinofile di cui al comma i anche a cooperative di giovani residenti nei Comuni stessi, ad imprenditori agricoli singoli o associati, nonché alle associazioni cinofilo-venatorie.
7. 018.Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari).

1. I valori massimi di furosina ammissibili nel latte pastorizzato e nei formaggi freschi a pasta filata sono quelli contenuti nella Tabella allegata alla presente legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.
3. Il metodo ufficiale di analisi di riferimento per la determinazione diretta della furosina nel latte e nei formaggi freschi a pasta filata è quello approvato con decreto ministeriale 16 maggio 1996.

TABELLA
(Tabella di cui all'articolo 7-bis)

1. Il valore massimo di furosina nel formaggio mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino e/o bufalino, è fissato in 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi.
2. Il valore massimo di furosina per la mozzarella con attestazione di specificità resta fissato in 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento 2527/98/CE.
3. Il valore massimo di furosina nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo è fissato, indipendentemente dalla sua denominazione ed utilizzo, in 8,6 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.
7. 019.Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Rintracciabilità dei prezzi all'origine dei prodotti agro-alimentari).

1. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale

Pag. 200

degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1o gennaio 2010, per tutte le cessioni di prodotti agroalimentari, è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore, nelle fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 3.000 euro fino a 15.000 euro.
7. 020.Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 1999 n. 268 relativa alla disciplina delle strade del vino).

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 3, della legge 27 luglio 1999, n. 268, è aggiunto il seguente:
1-bis. I requisiti che la cartellonistica deve possedere in maniera univoca e da applicare su tutto il territorio nazionale, tra cui le caratteristiche cromatiche, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
7. 021.Negro, Rainieri.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti agroalimentari ed ai mezzi tecnici per l'agricoltura, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, a favore dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3-quater, dell'articolo 13, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.
7. 022.Di Giuseppe, Rota.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dello yogurt per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato».
7. 024.D'Ippolito Vitale.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».
7. 025.Gottardo, De Camillis, D'Ippolito Vitale.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive

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modificazioni, è sostituito dal seguente:
2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali.
7. 027.Gottardo, Di Caterina.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Regime fiscale delle aziende e dei lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS).

1. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.
7. 028.Di Caterina.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.
7. 058.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Azioni di risanamento del settore irriguo).

1. Per la prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2011, 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 450 milioni di euro per l'anno 2013 e per 250 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo capoverso dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Le somme di cui all'articolo 2, comma 133, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, inerenti le attività di progettazione delle opere del Piano irriguo nazionale, sono utilizzate per far fronte agli impegni assunti per la realizzazione delle opere di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74.
3. Ai componenti delle Commissioni liquidatrici, preposte all'accertamento della spesa delle opere infrastrutturali di bonifica e irrigazione, spetta un compenso a carico del concessionario, da distribuirsi in quote eguali, complessivamente determinato, nella misura dell'uno per mille sulla spesa accertata. Il Ministero dell'economia e delle finanze, designa tra i funzionari dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un proprio rappresentate, chiamato a far parte delle Commissioni di cui al presente comma.
7. 029.Fogliato, Di Caterina.

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Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.
7. 030.Gottardo, De Camillis.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge, siano iscritti nell'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
7. 031.Gottardo, De Camillis.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme transitorie e finali).

1. L'articolo 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, si interpreta nel senso che la composizione dei consigli di amministrazione, nel numero massimo di cinque componenti, ricomprende il presidente ed un numero massimo di quattro componenti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ed i rimanenti scelti dal Ministro medesimo. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto stabilito dal primo periodo.
2. Nelle more dell'approvazione definitiva degli statuti degli enti e delle società di cui all'articolo 4-sexiesdecies, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, si procede all'avvio del procedimento di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione nonché degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. All'articolo 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali riferisce, ogni quattro mesi, alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione del comma 1».
7. 032.Gottardo, Fogliato.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Al fine di fronteggiare le calamità naturali relative all'anno 2009, le imprese agricole non coperte da polizza assicurativa, verranno risarcite dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con identica procedura della polizza assicurativa, per un fondo di 50 milioni di euro.
7. 033.Ruvolo, Naro, Delfino.

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Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Il termine di cui al comma 22 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001 n 448, concernente agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina è prorogato al 31 dicembre 2009.
2. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
7. 034.Ruvolo, Naro, Delfino.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata.
7. 035.Fogliato.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato).

SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO 6.1 DEL RELATORE

All'emendamento 6.1 del Relatore, comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: La medesima indicazione è riportata con scrittura braille, leggibile per i non vedenti.
0.6.1.1.Fogliato, Paolo Russo, Callegari, Negro, Rainieri.

All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 1, dopo le parole: è obbligatorio inserire le seguenti:, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o la provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari,.
0.6.1.2. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

All'emendamento 6.1 del Relatore, comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Paese di produzione ed aggiungere la seguente: /o.
0.6.1.3.Brugger, Zeller.

All'emendamento 6.1 del Relatore, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: eventualmente.
0.6.1.4.Rainieri, Negro, Fogliato, Callegari.

All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: prevalente.
0.6.1.5.Rainieri, Negro, Fogliato, Callegari.

All'emendamento 6.1 del Relatore, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. «Con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari non trasformati o trasformati derivanti dalla lavorazione di un unico ingrediente soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, derivanti dalla lavorazione di un unico ingrediente l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Per luogo di origine o di provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale».
0.6.1.6.Ghiglia.

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All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.
0.6.1.7.Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

All'emendamento 6.1 del Relatore, sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Con i decreti di cui al comma 1 sono, altresì, individuate le filiere agroalimentari ed i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
0.6.1.8.Di Caterina.

All'emendamento 6.1 del Relatore, sostituire il comma 4, con il seguente:
4. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definiti le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza.
0.6.1.9.Ghiglia.

All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 4, sopprimere le parole: della prevalenza.
0.6.1.10.Rainieri, Negro, Fogliato, Callegari.

All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 7, sostituire le parole: da 1.600 euro a 9.500 euro con le seguenti: da 2.500 euro a 15.000 euro.
0.6.1.11.Rota, Di Giuseppe.

All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 7, sopprimere le parole: e con la confisca dei prodotti medesimi.
0.6.1.12.Ruvolo.

All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e la sospensione dell'attività da parte dell'Autorità competente per un periodo da tre giorni a tre mesi.
0.6.1.13.Rota, Di Giuseppe.

All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 9, sostituire le parole: entro i successivi centottanta giorni: con le seguenti: fino ad esaurimento scorte.
0.6.1.14.Ruvolo.

All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 9, sostituire le parole: entro i successivi centottanta giorni: con le seguenti: entro i successivi due anni.
0.6.1.15.Ruvolo.

All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 9, dopo le parole: entro i successivi centottanta giorni: aggiungere infine le seguenti: ad eccezione dei prodotti di seconda gamma, che possono essere venduti entro i successivi due anni.
0.6.1.16.Ruvolo.

All'emendamento 6.1 del Relatore, sostituire la rubrica come segue:
ART. 6.
(Indicazione dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura).
0.6.1.17.Ghiglia.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Atto n. 110.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione della Camera dei Deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (atto n. 110);
richiamato il parere espresso dal Comitato per la legislazione il 20 ottobre 2009, di cui si allega copia;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.