CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 ottobre 2009
235.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) Al comma 2 sono soppresse le parole: esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali.

Conseguentemente sopprimere il comma 2-bis.
1. 70. Pisicchio.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 2, le parole: «esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali» sono soppresse.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al fine di favorire un maggior accesso alle misure di sostegno alle vittime dell'usura, con particolare riferimento alle famiglie, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 30 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, per una somma corrispondente, mediante riduzione lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008.
1. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita, a fini di investimento in nuove attività produttive, anche all'imprenditore ovvero al socio dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo richiedente e, se imprenditore collettivo, le persone fisiche ad esso partecipi, all'epoca dei fatti in relazione ai quali l'erogazione è concessa, non abbiano riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per i delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né siano indagati o imputati per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1. 2. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

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Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:
2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche all'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti dei codice penale. Contro il provvedimento contrario dei giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
1. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: individuale.
*1. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: individuale.
*1. 5. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.

Conseguentemente al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
**1. 6. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.

Conseguentemente alla lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
**1. 7. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le parole da:, a condizione fino alla fine del capoverso.

Conseguentemente alla lettera d), capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: Fermo quanto previsto dal precedente periodo, i mutui possono essere concessi all'imprenditore individuale fallito a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1. 60. Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Il mutuo può essere concesso a condizione che lo stato di insolvenza non sia preesistente al delitto di usura denunciato.
1. 61. Contento.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: reati di cui agli articoli

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216 e 217 con le seguenti: reati di cui al Titolo VI.
1. 8. Di Pietro, Palomba.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia.
1. 9. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera a) capoverso 2-ter, sopprimere il secondo periodo.
1. 62. Contento.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: e con l'indicazione della parte del ricavato netto che deve essere destinata a fini produttivi o di investimento.
1. 91. Contento.

Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole:. Il ricavato netto è per un terzo acquisito dal con le seguenti:. I proventi dell'investimento, dedotti i costi sostenuti e documentati, sono per un terzo acquisiti dal.
1. 10. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero in ordine alla concretezza della notizia di reato e degli elementi eventualmente acquisiti nel corso delle indagini preliminari».
1. 11. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei.

Sostituire la lettera b) con la seguente:
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari».
1. 11. (Nuova formulazione) Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole:, nei casi in cui i soggetti indicati dai commi 2 e 2-bis abbiano reso dichiarazioni al pubblico ministero sui fatti denunciati ovvero siano stati sentiti ai sensi degli articoli 392 e seguenti del codice di procedura penale.
1. 63. Contento.

Al comma 1, lettera e), capoverso a), dopo la parola: archiviazione, inserire le seguenti: salvo quanto previsto dalla lettera a-bis).

Conseguentemente, al capoverso a), sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, inserire il seguente capoverso:
a-bis) quando il procedimento penale non può ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba

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emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari.
1. 92. Contento.
(Approvato)

Sopprimere il comma 3.
1. 12. Vietti, Rao, Ria.

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
aa) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), l'elargizione è consentita anche a favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero per i delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento».

Conseguentemente al comma 1 la lettera b) è soppressa.
*2. 100. Il Governo.
(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
aa) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), l'elargizione è consentita anche a favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero per i delitti contro il patrimonio, economia pubblica, industria e il commercio, a meno di intervenuta abilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alla attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo alle finalità all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento».

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Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera b).
2. 2. (Nuova formulazione) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**2. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**2. 50. Contento.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 lettera c), l'elargizione è consentita anche a favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero per i delitti contro il patrimonio, economia pubblica, industri e il commercio, a meno di intervenuta abilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alla attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo alle finalità all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato ai fini produttivi e di investimento».
2. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: «Art. 18-ter. - (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe e canoni, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. In via sperimentale lo Stato concorre, per l'annualità 2010, agli oneri sostenuti dagli enti locali per le misure di cui al precedente comma. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato a compensare parzialmente delle minori entrate derivanti dalle predette misure, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2010.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della presente legge.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2010, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il Fondo è ripartito tra gli enti locali che hanno adottato le misure di cui al comma 1 in misura proporzionale alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle predette misure. Entro il 31 dicembre 2010 il Ministro dell'interno invia al Parlamento una relazione

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sulla sperimentazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo».
2. 3. Causi, D'Antoni, Berretta, Siracusa, Samperi.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: «Art. 18-ter. - (Sostegno dello Stato per iniziative antiestorsive degli enti locali). - 1. Al fine di sostenere e incentivare gli enti. locali nella loro attività di prevenzione e tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato al rimborso parziale del minor gettito derivante da interventi di esonero dal pagamento di tributi locali, tariffe e canoni, disposto dall'ente locale in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della presente legge.
3. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il Fondo è ripartito tra gli enti locali che hanno adottato le misure di cui al comma 1 in misura proporzionale al minor gettito derivante dall'attuazione delle predette misure».
2. 4. Causi.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: «Art. 18-ter. - (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe e canoni, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1».
2. 5. Causi, D'Antoni, Berretta, Siragusa, Samperi.

Al comma 1, lettera d) n. 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:
1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di dodici mesi. Il suddetto termine è prorogabile fino all'esito del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dei benefici economici richiesti dalla vittima. A partire dalla terza proroga dei termini eventualmente accordata o decorsi tre anni dalla presentazione della richiesta di mutuo o elargizione da parte della vittima, il creditore o la vittima che si assumono danneggiati in conseguenza delle suddette proroghe o del ritardo nella definizione del procedimento possono proporre ricorso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 89/2001. Nel caso di accoglimento del ricorso, il decreto è comunicato, a cura della cancelleria, alle parti e alle altre Autorità di cui all'articolo 5 della legge 24 marzo 2001 n. 89 oltre che al Ministro dell'Interno.
2. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, lettera d), al numero 1), sostituire le parole: Il suddetto termine è prorogato una sola volta per ulteriori dodici mesi se esso viene a spirare prima della conclusione del procedimento amministrativo

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di accesso al Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis, ovvero per la durata del suddetto procedimento, se questa è inferiore ai dodici mesi; con le seguenti: Il suddetto termine è prorogabile fino all'esito del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dei benefici economici richiesti dalla vittima.
2. 7. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma l, lettera d), sopprimere il n. 2).
2. 51. Contento.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2), con il seguente: 2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il procedimento per dichiarazione di fallimento, ammissione al concordato preventivo, omologazione degli accordi di ristrutturazione, le procedure concorsuali di cui la regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), il numero 3), è sostituito dal seguente: 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «le sospensioni dei termini di cui al comma 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto del motivato parere favorevole del procuratore della Repubblica che procede alle indagini in ordine di ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. Quando pendono più procedimenti penali che riguardano la medesima persona, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente. Quando è pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento, per l'ammissione al concordato preventivo, per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione previsti dall'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o quando pende procedura concorsuale o quando pende procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, il parere viene reso dopo aver sentito il giudice competente alla trattazione di tali procedimenti».

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), dopo le parole: 7-ter. Nelle procedure esecutive aggiungere le seguenti: e concorsuali.
2. 8. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Garavini, Bordo, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

Al comma 1, lettera d), n. 3), capoverso, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), n. 4), capoverso 7-bis, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.
2. 9. Di Pietro, Palomba.

Alla lettera d), n. 3), capoverso, sostituire le parole: parere favorevole con le parole: provvedimento favorevole.
2. 10. Angela Napoli.

Alla lettera d), n. 4), capoverso 7-bis, sostituire le parole: il parere al giudice con le parole: il provvedimento del giudice.
2. 11. Angela Napoli.

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ART. 3.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Finanziamento delle attività di prevenzione e contrasto dell'usura nonché di solidarietà alle vittime dell'usura).

1. Ai fini del potenziamento dell'attività di prevenzione e contrasto dell'usura nonché di sostegno alle vittime dell'usura, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 10 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108, di 10 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e di 10 milioni di euro a favore del fondo di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 per l'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, per una somma corrispondente, mediante riduzione lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008.
3. 01. Di Pietro, Palomba.

ART. 4.

Sopprimere la lettera b).
4. 2. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
Art. 4. - (Modifiche all'articolo 629 del codice penale). - All'articolo 629 del codice penale, il secondo comma, è sostituito dal seguente:
«La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro diecimila a euro centomila, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente nonché se il fatto è commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari».
4. 3. Di Pietro, Palomba.

Sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al secondo comma, le parole: «se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «se concorre taluna delle circostanze indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente».
4. 4. Vietti, Rao, Ria.

Alla lettera b) sopprimere le parole da: e sono aggiunte, fino alla fine del periodo.
4. 50. Contento.
(Approvato)

ART. 5.

Sopprimerlo.
*5. 1. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.
*5. 90. Contento.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifica all'articolo 644 del codice penale).

1. All'articolo 644 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di estinzione del reato, la confisca o la restituzione alla persona offesa dal reato o ad eventuale terzo dei beni sottoposti a sequestro che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, può essere disposta solo quando la penale responsabilità dell'imputato sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o il giudizio abbreviato».
5. 50. Contento.

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Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.
(Modifica dell'articolo 644 del codice penale).

1. All'articolo 644 del codice penale è aggiunto, infine il seguente comma: Salvo il diritto dell'offeso o dei terzi alla restituzione, è sempre ordinata la confisca dei beni sottoposti a sequestro che costituiscono il prodotto o il profitto del reato a meno che l'imputato non sia assolto dal reato medesimo ai sensi degli articoli 529 o 530 cpp.
5. 2. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

All'articolo 644 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000».
5. 3. Di Pietro, Palomba.

ART. 6.

Sopprimerlo.
*6. 1. Rossomando.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*6. 2. Vietti, Rao, Ria.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*6. 50. Contento.
(Approvato)

Sopprimerlo.
*6. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
(Approvato)

ART. 7.

Sopprimerlo.
*7. 1. Rossomando.

Sopprimerlo.
*7. 50. Contento.

Sopprimerlo.
*7. 2. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimere i commi 1 e 2.
7. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 3, dopo le parole:, nonché dagli articoli 629, secondo comma e 644, aggiungere le seguenti: qualora particolari situazioni di natura oggettiva fanno ritenere probabile che l'assunzione della testimonianza secondo le modalità ordinarie possa nuocere alla genuinità della stessa.

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: e 644 del codice penale, aggiungere le seguenti: qualora particolari situazioni

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di natura oggettiva fanno ritenere probabile che l'assunzione della testimonianza secondo le modalità ordinarie possa nuocere alla genuinità della stessa.
7. 4. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 8.

Sopprimerlo.
*8. 1. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.
*8. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Sopprimerlo.
*8. 50. Contento.

Al comma 1, capoverso, le parole da: all'eliminazione fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: Alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o risarcimento.
8. 3. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei.

Al comma 1, capoverso, le parole da: all'eliminazione fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: All'avvenuta restituzione all'offeso degli interessi o altri vantaggi percepiti.
8. 4. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei.

ART. 9.

Sopprimerlo.
*9. 1. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.
*9. 50. Contento.

ART. 10.

Sopprimerlo.
*10. 1. Vietti, Rao, Ria.

Sopprimerlo.
*10. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 11.

Sopprimerlo.
11. 90. Contento.

ART. 12.

Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 368, 369, 372, 377, 378 e 379 del codice penale, se la condotta è riferita alla commissione di delitti di usura, il pubblico ministero ne dà comunicazione alla polizia tributaria ed all'Agenzia delle Entrate.
12. 1. Di Pietro, Palomba.

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ART. 13.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sopprimere le seguenti parole: o che non è in condizione di adempiere regolarmente alla proprie obbligazioni.
13. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Si considera in stato di sovraindebitamento anche il debitore che non è in condizione di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
13. 2. Vietti, Rao, Ria.

ART. 14.

All'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il debitore in stato di sovra indebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 16 comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classe, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
14. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 2 sopprimere lettera b).
14. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) non si è avvalso, nei precedenti cinque anni, della procedura di composizione della crisi.
14. 3. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non ha riportato condanne per reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione.
14. 4. Di Pietro, Palomba.

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ART. 15.

Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:
3-bis. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l'esecuzione del piano viene affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; c) la moratoria non deve riguardare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Contenuto dell'accordo e del piano).
15. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 16.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:
1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza dei debitore o, se si tratta di imprenditore, presso il tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa; il trasferimento della sede dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente al deposito non rileva ai fini della competenza.
16. 1. Vietti, Rao, Ria.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.
16. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 17.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. II giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 14 e 16, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori, da effettuare almeno 10 giorni prima dell'udienza stessa, presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certifica, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta da effettuare almeno 10 giorni prima della data dell'udienza e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
17. 1. Vietti, Rao, Ria.

Al comma 3, sostituire la parola: dispone con le seguenti: può disporre.
17. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole non possono inserire le parole sotto pena di nullità, e, dopo le parole sequestri conservativi sono inserite le parole o acquistati diritti di prelazione.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
17. 3. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

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ART. 18.

Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I creditori fanno pervenire anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata».
b) sopprimere il comma 2;
c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«A fini dell'omologazione di cui all'articolo 19, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentati almeno il settanta per cento dei crediti»;
d) aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Raggiungimento dell'accordo).

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1 sopprimere, in fine, le parole: e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2.
18. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

ART. 19.

Sostituire la rubrica e i commi da 1 a 5 con i seguenti:
(Omologazione dell'accordo).

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sulla percentuale di cui all'articolo 18, allegando il relativo testo. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori devono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevuti, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 18, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 17, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad una anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
19. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 5, dopo le parole: vengono meno aggiungere le seguenti: con effetto retroattivo.
19. 2. Di Pietro, Palomba.

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ART. 20.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 20.
(Esecuzione dell'accordo).

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
20. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Il giudice, verificato il pagamento in conformità all'accordo dei creditori pignoranti o intervenuti prima della sospensione, ordina la cancellazione del pignoramento del bene.
20. 2. Vietti, Rao, Ria.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

All'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente comma 2:
«2. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti di aziende o di rami di azienda compiuti con l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato, ai sensi dell'articolo 167, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami di azienda ceduti, sorti prima del trasferimento».
20. 01. Vietti, Rao, Ria.

ART. 21.

Al comma 1, sopprimere la parola: rilevante.
21. 1. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo le parole: parte rilevante dell'attivo aggiungere le seguenti: ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
21. 2. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

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Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ovvero qualora siano omesse rilevanti notizie, indicazioni o documentazione riguardanti lo stato attivo o passivo, anche con riferimento a nuove poste attive eventualmente sopravvenute.
21. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: L'azione di annullamento può essere altresì esperibile in ciascuno dei casi di cui all'articolo 26.
21. 4. Di Pietro, Palomba.

ART. 22.

AI comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì iscritti di diritto gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
22. 1. Vietti, Rao, Ria.

ART. 24.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Compiti dell'organismo di composizione della crisi).

1. L'organismo di composizione della crisi, designa al suo interno uno o più componenti incaricati, oltre a quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 20, di assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e di collaborare con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano. La designazione è comunicata al giudice, con atto depositato in cancelleria, nonché ai creditori ed al debitore, nelle forme indicate dall'articolo 17 comma 2.
2. L'organismo, verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 16, comma 3 e dell'articolo 19, comma 1.
3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni e le trascrizioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.
4. I componenti dell'organismo di composizione della crisi hanno l'obbligo di astensione nei casi indicati dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
5. Il componente che intende astenersi deve farne istanza al giudice nel termine di giorni cinque dalla designazione. Entro lo stesso termine, decorrente dalla comunicazione di cui al comma 1, le parti devono proporre, a pena di decadenza, le loro istanze di ricusazione. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile.
6. I compensi per i componenti degli organismi di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro di giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense ed il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili.
7. Il compenso ai componenti degli organismi è liquidato con decreto dal giudice che il ha nominati, tenuto conto dell'attività svolta.
24. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'organismo verifica se esistono le condizioni per l'accesso a finanziamenti erogati dai Fondi nazionali, regionali e degli enti locali a sostegno dei soggetti in condizione di difficoltà economico-finanziaria. In tal caso l'organismo provvede altresì allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla richiesta di finanziamento.

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1-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedenti commi l'organismo di composizione della crisi può avvalersi della collaborazione delle Fondazioni istituite ai sensi dell'articolo 15 Ila legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni e delle Associazioni dei consumatori iscritti all'albo di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.
24. 2. Vietti, Rao, Ria.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Lo stesso organismo, in persona del componente designato dal legale rappresentante, verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 16, comma 2, trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
24. 3. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis. Per i compiti affidati al componente dell'organismo di cui al comma 2, si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
24. 4. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

ART. 25.

Dopo le parole: articolo 22, aggiungere le seguenti: su delega del richiedente.
25. 1. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
25. 2.Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Le segnalazioni di morosità ai sistemi di informazioni creditizie e alle centrali rischi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle centrali rischi Private, devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme, anche rateizzate, superiori a complessivi 2.000 euro. Le segnalazioni relative a pagamenti completamente sanati devono rimanere registrate nelle predette banche dati per non oltre tre anni dalla regolarizzazione. Le banche, in ogni caso, prima di effettuare le segnalazioni devono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire.
1-ter. Presso i sistemi di informazioni creditizie nelle centrali rischi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle centrali rischi private, la conservazione dei dati attualmente iscritti, relativi ad inadempimenti di entità fino a 2.000 euro, anche relativi a rate di prestiti rateali, omesse o pagate in ritardo, non può avvenire per più di dodici mesi dalla data di cessione del rapporto o di scadenza dei contratto.
25. 3.Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I dati personali acquisiti secondo le finalità del comma l, possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e vanno distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati

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tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata non oltre 15 giorni dalla.
25. 4. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Aspetti fiscali).

1. La stipulazione dell'accordo ai sensi del presente Capo consente ai creditori di dedurre, ai fini dei reddito d'impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 e successive modificazioni. Sono altresì esenti da imposte e tasse le operazioni e agli atti connessi alla procedura.
25. 01.Vietti, Rao, Ria.

ART. 26.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: ovvero dolosamente simula attività inesistenti.
26. 1. Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta e nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma che precede si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori, omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
4. La pena dì cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva per i creditori un danno di rilevante gravità.
5. Non è punibile il debitore che abbia commesso taluno dei fatti di cui al primo comma cagionando ai creditori un danno di particolare tenuità.
6. La pena di cui al secondo ed al terzo comma è aumentata se il fatto è commesso per scopo di lucro.
26. 2. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

ART. 27.

Al comma 1 premettere le seguenti parole:

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
27. 1.Vietti, Rao, Ria.

Al comma 1 sopprimere le parole: i compiti e.
27. 2. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Al comma l, dopo la parola: medesimi aggiungere la: organismi.
27. 3. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

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Al comma 2, sostituire le parole: possono essere svolti con le seguenti: sono svolte.
27. 4. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: e rimane in carica fino all'esaurimento delle sue funzioni, salvo che il presidente del Tribunale o il giudice da questi delegato, su istanza del debitore o dei creditori, revochi per giustificato motivo l'incarico.
27. 5. Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.