CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 ottobre 2009
232.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (C. 2724 Governo).

PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione);
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»;
sottolineato che con il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, si è inteso intervenire con normativa di urgenza al fine di assicurare la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, attraverso disposizioni che consentono procedure più efficienti per il conferimento delle supplenze;
evidenziato altresì che la continuità del servizio scolastico ed educativo deve essere assicurata da idonee risorse finanziarie e da procedure amministrative che, per la loro complessità, non comportino il formarsi di economie di bilancio, vanificando di fatto le finalità previste dalle leggi di spesa;
rilevato che l'articolo 1, comma 3, prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto; da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni;
rilevata, inoltre, la necessità di rivedere la materia relativa alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento alle situazioni di trasferimento nella graduatoria di altra provincia diversa da quella di provenienza;
evidenziata, ancora, la necessità di avviare un sistema di reclutamento regionale che privilegi il merito e la continuità didattica;
tenuto conto, inoltre, della necessità di completare rapidamente l'iter di adozione del regolamento sulla formazione iniziale dei docenti e di definire un piano di immissione in ruolo, che, in relazione al blocco del nuovo precariato, esaurisca progressivamente le graduatorie;
sottolineato altresì che l'articolo 1, comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito, prevede che l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di

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altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 1, comma 3, appare necessario inserire una disposizione volta a prevedere la possibilità di un coordinamento in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni allo scopo di armonizzare gli interventi posti in atto dalle Regioni;
2) al medesimo comma 3 appare inoltre necessario, con riferimento ai docenti destinatari degli incarichi ivi previsti, valutare le conseguenze che possono derivare dal fatto che la corresponsione e l'ammontare di una «indennità di partecipazione» è rimessa alla piena discrezionalità dell'amministrazione scolastica competente;
3) con riferimento al comma 3 citato, occorre inoltre specificare i contenuti delle «attività di carattere straordinario» attivabili dalle amministrazioni scolastiche;
4) occorre, inoltre, in ordine al medesimo comma 3, chiarire se la proroga dei progetti - della durata ordinaria di 3 mesi - possa essere disposta per periodi inferiori a 8 mesi;
5) appare necessario inoltre rivedere la materia relativa ai vantaggi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nelle situazioni di trasferimento nella graduatoria di altra provincia diversa da quella di provenienza;
6) si ritiene necessario definire un piano di immissione in ruolo, che, in relazione al blocco del nuovo precariato, esaurisca progressivamente le graduatorie, e prevedere una specifica disposizione volta a garantire l'avvio di un sistema di reclutamento regionale che che privilegi il merito e la continuità didattica e tenga conto della programmazione del fabbisogno dei docenti;
7) si ritiene necessario infine completare in tempi brevi l'iter di adozione del regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, al fine di pianificare, attraverso la programmazione, il fabbisogno di docenti e, quindi, di evitare l'insorgere di nuovo precariato;

e con la seguente osservazione:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 4-bis, si valuti l'opportunità di eliminare la possibilità di essere inseriti in più graduatorie ad esaurimento di altre province diversa da quella prescelta fatta, salva la possibilità di inserirsi nelle graduatorie interne di circolo o di istituto.

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ALLEGATO 2

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (C. 2724 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI DEPUTATI GHIZZONI, ZAZZERA, GIULIETTI, COSCIA, SIRAGUSA, DE PASQUALE, RUSSO, DE TORRE, PES, ROSSA, LOLLI, SARUBBI, LEVI, PICIERNO, BACHELET, NICOLAIS, MAZZARELLA E DE BIASI

La VII Commissione cultura in sede di discussione del decreto-legge 134 del 2009 sul personale a tempo determinato della scuola,
premesso che,
la politica dei tagli lineari indiscriminati attuata dall'esecutivo nell'ultimo anno ha provocato una situazione di autentica destrutturazione dell'assesto funzionale delle scuole, di ogni ordine e grado e un grave impoverimento della scuola pubblica, alla quale sono venute a mancare le risorse indispensabili per lo sviluppo dell'azione didattica, educativa, di istruzione e ricerca, smantellandone punti essenziali di qualità;
con l'avvio dell'anno scolastico in corso sono emerse le conseguenze dell'approvazione dell'ormai noto decreto-legge n. 112 del 2008 e nel solo anno scolastico 2009/10 sono stati tagliati oltre 42 mila posti di personale docente e più di 15 mila posti di personale ATA, come anticipo dei complessivi 130 mila che si prevede di eliminare entro il prossimo triennio, determinando così il licenziamento di oltre 18 mila docenti e di oltre 8 mila tecnici, amministrativi ed ausiliari, che da anni svolgono la propria mansione con incarichi annuali costantemente rinnovati su posti vacanti disponibili non coperti da nomine a tempo indeterminato per una scelta di risparmio da parte dello Stato;
la citata massiccia riduzione di personale, che anticipa quella prevista per il prossimo biennio, avrà effetti molto gravi sulla quantità dell'offerta e sulla qualità del funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado. Oltre che determinare un gravissimo problema sociale che priva i docenti a tempo determinato di una legittima aspettativa di lavoro che li ha visti, nonostante la disponibilità in organico di posti vacanti disponibili per le immissioni in ruolo, rimanere personale a tempo determinato per anni. Inoltre, l'espulsione dal lavoro di questi docenti ha privato la scuola di risorse professionali che hanno sostenuto ed arricchito la scuola stessa;
contrariamente alle assicurazioni fornite nei mesi scorsi dal Presidente del Consiglio e dai suoi ministri, la decisione di decurtare pesantemente gli organici della scuola contribuisce ad alimentare la crisi economica che ha colpito il Paese e ad incrementare la già enorme platea di chi ha perso il lavoro di ulteriori 26.000 persone, prevalentemente donne, poiché l'occupazione nella scuola è in maggioranza femminile, e residenti nelle regioni meridionali, dove i tagli si sono abbattuti con maggior pesantezza;
il provvedimento in esame, conseguenza reale delle scelte politiche sbagliate assunte dall'attuale governo, risulta inadeguato in quanto non prevedere alcun intervento ad affrontare la questione del precariato da un punto di vista organico e lungimirante, a differenza di quanto, invece,

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aveva previsto il precedente Governo Prodi approvando con la prima Legge Finanziaria un ampio e avveduto progetto di riforma del sistema scolastico che ha trasformato delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e ha avviato un piano straordinario di immissione in ruolo di 150.000 docenti e di 20 mila unità di personale tecnico ausiliare (Ata) nel triennio 2007, 2008 e 2009;altresì, con la successiva legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), inoltre, ha previsto la stabilizzazione di circa 17 mila insegnanti di sostegno e di ulteriori 10 mila unità di personale tecnico ausiliare nel triennio 2008, 2009 e 2010;
la norma di cui al comma 1, dell'articolo 1, con il quale si stabilisce l'impossibilità, in qualsiasi caso, di trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze in contratti a tempo indeterminato contiene una evidente discriminazione tra diverse tipologie di insegnanti non di ruolo, in palese contraddizione con recenti sentenze adottate in ambito comunitario; inoltre, si esclude ogni possibile progressione ai fini retributivi e ogni possibile ricostruzione di carriera e ciò in contrasto con l'articolo 53 della legge 312/80 usando una condizione di disparità con i docenti precari di religione che giustamente ne godono. Tale palese contraddizione nega, alla gran parte dei docenti precari che spesso purtroppo entrano in ruolo «anziani» di servizio e anche di età, un diritto fondamentale e poiché tale diritto viene garantito solo per una sola categoria di precari, ciò è in palese contrasto con la Costituzione e con le sentenze europee, e rischia di trasformare in privilegio quello che invece deve essere riconosciuto e garantito come diritto di tutti;
altresì, il provvedimento al comma 2, prevede un meccanismo di tutela nei confronti di una sola parte di precari poiché esclude di fatto tutti coloro che da anni insegnano con supplenze temporanee e che non sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Il provvedimento, nonché modificato con una norma che estende la platea dei beneficiari, crea comunque una netta disparità di trattamento tra i docenti iscritti nelle graduatorie d'istituto e che da tempo sono in attesa di una assunzione;
il provvedimento presuppone un uso non appropriato degli ammortizzatori sociali, che non consentirà né di mantenere inalterato il livello occupazionale, né di accompagnare il personale interessato verso altre forme d'impiego;
infatti, risulta assente un intervento che estenda quantitativamente e temporalmente un'indennità di disoccupazione ai precari della scuola e che ne garantisca, almeno per due anni, la maturazione del punteggio di servizio nelle graduatorie ad esaurimento; inoltre, va osservato che le norme attuali prevedono che l'indennità di disoccupazione può essere goduta solo da chi ha lavorato nell'anno precede per 52 settimane, il che non tiene conto della normativa vigente per il personale scolastico che assume l'attività per 180 giorni come servizio prestato per l'intero anno scolastico;
altresì, risulta necessario, ma nel provvedimento in esame è assente, un intervento volto a prevedere l'utilizzo straordinario e provvisorio del personale che ha perduto l'incarico o la supplenza annuale, finalizzato alla qualificazione dei piani dell'offerta formativa, prioritariamente riferiti all'innovazione didattica; all'aggiornamento e la formazione degli insegnanti; ad un efficace rapporto docenti/alunni che tenga conte delle garanzie per gli alunni diversamente abili e dell'incremento del tempo scuola individuale; ad una corretta attuazione dell'accordo concordatario di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, prevedendo attività didattiche e formative alternative al detto insegnamento; a prevenire, con interventi specifici, le situazioni di disagio sociale e contrastare l'abbandono scolastico;
inoltre, il comma 3 prevede per le Regioni e le Autonomie locali l'onere di finanziare progetti dal contenuto non ben definito su cui utilizzare con contratti di

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disponibilità i lavoratori precari: in sintesi, la previsione del comma citato, scarica sulle Regioni e le scuole le conseguenze delle scelte sbagliate del Governo sull'occupazione, senza tra l'altro prevedere un accordo quadro con la Conferenza Unificata Stato-Regioni, al fine di regolare le procedure e le modalità di intervento e di garantire l'omogeneità degli accordi regionali;
l'emendamento approvato dalla maggioranza in sede di discussione in Commissione Lavoro, che impedisce per legge l'inserimento a pettine degli aspiranti docenti nelle tre province aggiuntive, va nella linea di un'interpretazione autentica che tradisce lo spirito originario del legislatore che a fronte di una massiccia immissione di ruolo del personale precario ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento e l'inserimento in un sola di esse. Altresì, come ha dichiarato il presidente della Commissione Lavoro on. Moffa, risulta necessaria una riformulazione del suddetto emendamento che, al contempo, ottemperi alle indicazioni della Corte Costituzionale e si adoperi ad evitare ulteriori ricorsi,

esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (C. 2724 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione);
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010»;
sottolineato che con il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, si è inteso intervenire con normativa di urgenza al fine di assicurare la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010, attraverso disposizioni che consentono procedure più efficienti per il conferimento delle supplenze;
evidenziato altresì che la continuità del servizio scolastico ed educativo deve essere assicurata da idonee risorse finanziarie e da procedure amministrative che, per la loro complessità, non comportino il formarsi di economie di bilancio, vanificando di fatto le finalità previste dalle leggi di spesa;
rilevato che l'articolo 1, comma 3, prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto; da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni;
rilevata, inoltre, la necessità di rivedere la materia relativa alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con particolare riferimento alle situazioni di trasferimento nella graduatoria di altra provincia diversa da quella di provenienza;
evidenziata, ancora, la necessità di avviare un sistema di reclutamento regionale che privilegi il merito e la continuità didattica;
tenuto conto, inoltre, della necessità di completare rapidamente l'iter di adozione del regolamento sulla formazione iniziale dei docenti e di definire un piano di immissione in ruolo, che, in relazione al blocco del nuovo precariato, esaurisca progressivamente le graduatorie;
sottolineato altresì che l'articolo 1, comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito, prevede che l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di

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altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 1, comma 3, appare necessario inserire una disposizione volta a prevedere la possibilità di un coordinamento in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni allo scopo di armonizzare gli interventi posti in atto dalle Regioni;
2) al medesimo comma 3 appare inoltre necessario, con riferimento ai docenti destinatari degli incarichi ivi previsti, evitare che la corresponsione e l'ammontare di una «indennità di partecipazione» sia rimessa alla piena discrezionalità dell'amministrazione scolastica competente;
3) con riferimento al comma 3 citato, occorre inoltre specificare i contenuti delle «attività di carattere straordinario» attivabili dalle amministrazioni scolastiche;
4) occorre, inoltre, in ordine al medesimo comma 3, chiarire se la proroga dei progetti - della durata ordinaria di 3 mesi - possa essere disposta per periodi inferiori a 8 mesi;
5) appare necessario inoltre rivedere la materia relativa ai vantaggi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 nelle situazioni di trasferimento nella graduatoria di altra provincia diversa da quella di provenienza;
6) si ritiene necessario definire un piano di immissione in ruolo, che, in relazione al blocco del nuovo precariato, esaurisca progressivamente le graduatorie, e prevedere una specifica disposizione volta a garantire l'avvio di un sistema di reclutamento regionale che che privilegi il merito e la continuità didattica e tenga conto della programmazione del fabbisogno dei docenti;
7) si ritiene necessario infine completare in tempi brevi l'iter di adozione del regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, al fine di pianificare, attraverso la programmazione, il fabbisogno di docenti e, quindi, di evitare l'insorgere di nuovo precariato;

e con la seguente osservazione:
a) con riferimento all'articolo 1, comma 4-bis, si valuti l'opportunità di eliminare la possibilità di essere inseriti in più graduatorie ad esaurimento di altre province diversa da quella prescelta fatta, salva la possibilità di inserirsi nelle graduatorie interne di circolo o di istituto.

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ALLEGATO 4

Schema di direttiva, per l'anno 2009, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (Atto n. 120).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di direttiva, per l'anno 2009, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (atto n. 120);
tenuto conto che, anche per il 2009, si procede contestualmente al riparto delle somme e all'individuazione degli obiettivi prioritari del Fondo, mentre la legge n. 440 del 1997 prevede la predisposizione di una direttiva da parte del Ministro della pubblica istruzione, in riferimento agli obiettivi e di una in ordine al riparto degli stanziamenti adottata dal Ministro del tesoro, per cui per il futuro si ritiene necessario separare i due tipi di intervento;
rilevato che lo stanziamento riferito all'integrazione degli alunni con handicap è progressivamente diminuito dai 10,7 milioni per il 2007 ai 10,5 per il 2008 , fino ai 10 milioni per il 2009;
rilevato, inoltre, che lo stanziamento complessivo legato all'educazione permanente ammonta a sedici milioni, includendo anche le attività per la costituzione degli ITS e per Europass;
sottolineato che nel titolo del paragrafo f) della sezione 1 manca il riferimento agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital, quale categoria aggiuntiva rispetto agli alunni in situazione di handicap,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) appare necessario aumentare lo stanziamento relativo all'integrazione degli alunni con handicap;
2) si ritiene necessario inoltre specificare espressamente l'ammontare dello stanziamento destinato appositamente al progetto Europass;
3) nella sezione 1 dello schema di tabella in esame, occorre infine inserire il riferimento agli alunni ricoverati in ospedale o seguiti in regime di day hospital nel titolo del paragrafo f), quale categoria aggiuntiva rispetto agli alunni in situazione di handicap.

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ALLEGATO 5

Schema di direttiva, per l'anno 2009, recante gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, concernente l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (Atto n. 120)

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI DEPUTATI GHIZZONI, ZAZZERA, COSCIA, SIRAGUSA, DE PASQUALE, RUSSO, DE TORRE, PES, ROSSA, LOLLI, SARUBBI, LEVI, PICIERNO, BACHELET, NICOLAIS, MAZZARELLA E DE BIASI

La VII Commissione cultura, in sede di esame dello schema di direttiva sul riparto dei fondi 440/97,
considerato che:
la legge 440/97 è la norma di finanziamento della legge istitutiva dell'Autonomia scolastica (Legge 59/1997); approvata in sede legislativa nella VII Commissione della Camera il 30 luglio 1997 e varata definitivamente al Senato l'11 dicembre 1997, ha, quest'anno, 12 anni di vita e, nel decennale del Regolamento dell'autonomia scolastica (decreto del Presidente della Repubblica 275/1999), richiederebbe una verifica profonda;
l'intento originario e l'obiettivo prioritario della legge erano - così come attestano la relazione illustrativa e il dibattito parlamentare di allora - quelli di accompagnare l'impegnativa riforma di sistema dell'Autonomia scolastica finanziando in modo mirato la Scuola con un Fondo permanente, che, destinato particolarmente ai territori, anticipava l'idea di un fondo perequativo;
l'Autonomia delle istituzioni scolastiche - ivi compresa l'autonomia didattica - rimane ancora da raggiungere come si constata quotidianamente e come confermano le comparazioni internazionali che valutano il sistema scolastico italiano centralistico a scarsa autonomia;
sono da raggiungere, e talvolta non sono ancora stati affrontati sistematicamente, obbiettivi correlati alla riforma dell'Autonomia e indicati dalla 440/97 all'articolo 1, primo fra tutti la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, valutazione ancora assente e già allora definita «fondamentale per il sostegno dell'autonomia delle scuole, strumento di cui il nostro sistema scolastico, l'unico fra quelli dei Paesi sviluppati, non è ancora dotato»;
i precedenti elementi giustificano da sé l'attualità e la necessità della 440/97, ma parimenti, domandano una coraggiosa valutazione «strategica» delle modalità e degli esiti dell'applicazione della legge, in particolare per: promuovere l'autonomia di ricerca e sviluppo delle scuole, rafforzare la professionalità degli operatori scolastici; sviluppare una governance che consenta flessibilità ed autonomia organizzativa e didattica, stimolare l'innovazione, l'utilizzo effettivo di laboratori ed attrezzature, il miglioramento dei metodi di insegnamento, realizzare - a livello di scuola - sistemi di autovalutazione, promuovere forme di apertura dell'istituzione scolastica, agevolare i rapporti con gli enti locali, anche in previsione di una più incisiva partecipazione degli stessi alla gestione del sistema educativo,

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valutato:
a) il ritardo con cui la ripartizione del Fondo 2009 viene sottoposto alla Camere (lo scorso anno il parere fu espresso il 30 luglio 2008), che non consentirà di assegnare i finanziamenti alle scuole prima del gennaio-febbraio 2010, tradendo la finalità della legge 440 volta a favorire la progettualità delle scuole autonome dando certezza di finanziamento alle attività da inserire nel POF (Piano dell'offerta formativa) dell'anno scolastico corrente. Il Bilancio dello Stato per il 2009 (Legge 203/2008) aveva già determinato l'ammontare del Fondo e pertanto risulta inspiegabile tale ritardo, soprattutto in un momento di gravi «sofferenze» di competenza e di cassa per tutte le istituzioni scolastiche. A meno che vi sia carenza di disponibilità di cassa nel bilancio del Ministero dell'anno in corso e si voglia, di conseguenza, spostare volontariamente l'assegnazione dei finanziamenti all'anno successivo gravando in tal modo sulle relative disponibilità di cassa delle scuole. In tal caso sarebbe sempre più palese la scarsa considerazione del Governo sulle esigenze finanziarie delle singole istituzioni scolastiche;
b) la consistente riduzione del Fondo 2009-2008 (-21,67 per cento), con il decremento a carico esclusivamente delle scuole, mentre il finanziamento destinato all'Amministrazione centrale aumenta lievemente anche in termini assoluti, il che evidenzia un affievolimento non solo in termini quantitativi, ma anche nella «ratio» originaria di un fondo a disposizione delle istituzioni scolastiche, senza particolari vincoli di destinazione proprio per garantire ampia capacità di autonomia progettuale delle scuole, anche nei rapporti con il territorio e le sue istituzioni;
c) esiguo ammontare delle somme a disposizione degli Uffici scolastici regionali per iniziative progettate, dalle scuole o con le scuole, a livello regionale (negli scorsi esercizi vi veniva destinato il 15 per cento del Fondo), ciò in contraddizione con gli obbiettivi di federalismo, decentramento, responsabilità dei territori e autonomia;
d) finanziamenti nazionali vincolati che non permettono di valorizzare la progettualità decentrata e specifica delle istituzioni scolastiche singole e in rete a seconda delle priorità del territorio o che sono eccessivamente sbilanciati a favore, ad esempio, della modernizzazione tecnologica degli ambienti di apprendimento, necessaria ed auspicabile, da finanziare, però, con specifici stanziamenti e non a discapito del normale funzionamento della scuola e delle azioni di ricerca, formazione, progettazione in situazione;
e) destinazioni improprie del Fondo per progetti che poco hanno a che fare con il rispetto dell'autonomia didattica, come iniziative legate ad ambiente, salute, legalità, cittadinanza, pratica sportiva, che, seppur assolutamente meritorie, devono poter essere scelte dalle singole scuole (20 per cento del curriculo). Nel caso in cui, invece, tali progetti vengano indicati a livello nazionale, devono essere finanziati tramite canali più idonei di spesa pubblica, sia di altri capitoli dell'Istruzione, sia in cofinanziamento o in toto a carico di altri specifici settori (es. progetti legati alla salute con il Ministero della Salute), invece di gravare su un Fondo istituito, particolarmente, per l'attuazione dell'autonomia scolastica;
f) Diminuzione di fondi per interventi a favore di alunni con disabilità (2009/2008 - 4,76; 2010/2009 -7,34 per cento; 2011/2009 -29,18 per cento); mancata attenzione nella Direttiva per alunni con gravi disabilità, quali l'autismo o disabilità multipla e grave, che oggi costituiscono un punto critico dell'integrazione scolastica; formazione specifica del personale della scuola, assolutamente meritoria, affidata a enti esterni, nonostante il Ministero abbia in atto un progetto di formazione delle scuole in rete, «I care», che ha interessato finora circa 1.700 istituzioni scolastiche e che nel giro di 5 anni avrebbe potuto coprire tutte le scuole del Paese;
g) non esplicito supporto alle iniziative extracurricolari organizzate per gli studenti dalle scuole autonome e all'apertura

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pomeridiana delle scuole, che negli scorsi anni ha consentito di erogare finanziamenti aggiuntivi alle istituzioni scolastiche specie in situazioni di minori a rischio, in presenza di alta dispersione scolastica, di alunni non italofoni o di particolari difficoltà di apprendimento;
h) assenza di precisazione se la lingua italiana si riferisca a generali iniziative di migliore conoscenza della nostra lingua nazionale oppure ad una finalizzazione all'insegnamento di italiano lingua 2 agli alunni non italofoni o ad entrambe (i fondi, dispersi in vari capitoli, devono essere incrementati sia per la prima che per la seconda finalità),

considerato inoltre:
a) drastica riduzione del Fondo dal 2011 in poi: al momento del varo della 440/97 il Fondo veniva costituito con uno stanziamento di 100 mld. di lire per il 97; di 400 mld. di lire per il 98 e di «345 mld. di lire annui, a decorrere dal 1999» (articolo 4), corrispondenti a 178.177,63 euro, integrati con le eventuali economie dell'esercizio precedente (articolo 1 comma 2). Inoltre, il Fondo è stato incrementato, dal 2000, di 165 mld. di lire (85.215,39 euro) per sperimentazione dell'autonomia scolastica e, dal 2001, di 21.273 ml. di lire (10.990,00 euro) per alunni con handicap. Dunque, risulta incomprensibile la drastica riduzione prevista che vedrà passare il Fondo da euro 274.383,02 a euro 99.516,00 dal 2011 in poi. Praticamente, ridotto ad un terzo rispetto alla dotazione prevista dalla Legge;
b) assenza di programmazione pluriennale nel triennio 2010-2012; necessità di finanziamenti pluriennali poiché una progettualità seria deve avere un respiro ampio esteso su più annualità. Esiste, invece, il fondato timore che poste finanziate dalla Direttiva 2009 non potranno essere contenute nelle Direttive successive. Lo si evince dalle allocazioni previste dal ddl Finanziaria 2010 che prevede ulteriori riduzioni: euro 130,213 per l'anno 2010; euro 99,516 sia per l'anno 2011 che per l'anno 2012 (vedi tabella C della ddl Finanziaria 2010, Atto Senato 1790);
c) assenza di progettazione in favore dell'implementazione dell'autonomia scolastica che richiederebbe di ridurre gli stanziamenti per l'amministrazione centrale al fine di incrementare quelli destinati agli uffici scolastici regionali. Tali stanziamenti dovrebbero essere assegnati a progetti proposti liberamente dalle istituzioni scolastiche, preferibilmente se organizzate in rete. In tal modo si potrebbe anche misurare il livello di progettualità che le scuole autonome sono attualmente in grado di esprimere e, conseguentemente, riconoscere e diffondere nelle scuole i progetti migliori, come già fu fatto con successo in passato;
d) non applicazione del criterio di attribuzione alle istituzioni scolastiche della dotazione finanziaria «senza vincoli di destinazione» e in misura determinata per almeno un triennio, assegnandola con tempestività, in largo anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico. Ciò al fine di consentire una adeguata programmazione e realizzazione delle attività. Si tratta di indicazioni più volte date dal legislatore, ma sempre disattese. In proposito basta consultare le seguenti norme: articolo 29 della legge 23 dicembre 1998,n. 448; articolo 2 della legge 27 ottobre 2000, n. 306; articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296);
e) mancato monitoraggio degli esiti dell'applicazione della 440/97 in relazione all'implementazione della autonomia scolastica, all'ampliamento dell'offerta formativa, alla reale incidenza sul curriculo scolastico e sulla qualità dell'insegnamento e degli apprendimenti, monitoraggio che consentirebbe al Parlamento - e segnatamente alla VII Commissione della Camera - una valutazione della Legge 440 a 12 anni dalla sua promulgazione,
esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 6

Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (C. 2131, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti).

NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. L'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è abrogato.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, è definita, per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi, delle modalità di accesso al corso universitario nonché di quelle di svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

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ALLEGATO 7

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento (C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7a Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli).

NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia).

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la disciplina di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, trova applicazione nei confronti degli studenti con DSA solo nei casi di particolare gravità.
3. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
4. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.
5. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
6. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
7. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
8. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 3 a 6, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Art. 2.
(Finalità).

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;

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h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3.
(Diagnosi).

1. È riconosciuta la diagnosi di DSA effettuata dagli specialisti del Servizio sanitario nazionale. Tale diagnosi è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

Art. 4.
(Formazione nella scuola).

1. Nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la preparazione per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto).

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Art. 6.
(Misure per i familiari).

1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati.

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Art. 7.
(Disposizioni di attuazione).

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione dei parametri di valutazione dei casi di particolare gravità di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 comma 2 nonché forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.

Art. 8.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9.
(Clausola di salvaguardia).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.