CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 ottobre 2009
231.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00589 Bernardini: Sulle vicende giudiziarie relative a quindici omicidi di donne anziane commessi in Puglia tra il 1994 ed il 1997.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che Sebai Ezzedine Ben Mohamed, di nazionalità tunisina, già condannato alla pena dell'ergastolo per omicidi commessi negli anni novanta, rendeva spontanee dichiarazioni in data 10 febbraio 2006, nel procedimento 686/2006 mod. 45, avanti al Pubblico Ministero della D.D.A. di Milano, dottor Alberto Nobili, poi reiterate quale persona sottoposta ad indagini nel procedimento penale 7133/2006 mod. 21. In tali dichiarazioni costui confessava quindici omicidi a scopo di rapina (per taluni dei quali era già stato a suo tempo sottoposto a procedimento penale da solo o in concorso con altri) commessi nell'anzidetto periodo nei circondari di Foggia (in danno di Barbetta Giuseppina e Stella Annamaria), Taranto (in danno di Anna Stano, Grazia Montemurro, Ludovica Pasqua, Rosa Lucia Lapiscopia e Celeste Commessatti), Melfi (in danno di Petronilla Vernetti), Lucera (in danno di Celeste Madonna) e Trani (in danno Leona Santa).
In conseguenza di tali dichiarazioni, il Procuratore della Repubblica di Milano trasmetteva i relativi procedimenti agli uffici requirenti competenti per territorio; detti uffici avviavano le indagini relative agli omicidi prima menzionati accludendo gli atti dei procedimenti già definiti con esiti vari (sentenze di condanna o di assoluzione passate in giudicato, ovvero decreti di archiviazione «per essere rimasti ignoti gli autori del reato»).
I difensori dei soggetti condannati con sentenza irrevocabile per gli omicidi citati presentavano istanze di revisione alle competenti Corti di Appello, che però venivano dichiarate inammissibili per i motivi illustrati in modo specifico nei vari provvedimenti, nei quali si rilevava, in sostanza, l'assenza di un giudicato circa la responsabilità dell'autore della confessione, in contrasto con quello già formatosi.
Al riguardo, il Procuratore della Repubblica di Taranto ha comunicato che a seguito di tali dichiarazioni autoaccusatorie sono stati instaurati presso detto Ufficio i seguenti procedimenti penali:
n. 4082/06 Mod. 21, relativo all'omicidio di Ludovico Pasqua (per il quale erano stati condannati in precedenza Faiuolo Vincenzo e Orlandi Francesco, entrambi rei confessi) e all'omicidio di Montemurro Grazia;
n. 4081/06 Mod. 21, relativo all'omicidio di Commessatti Celestina (per il quale era stato condannato in precedenza Donvito Vincenzo, come da procedimento n. 7/96 Mod. 21 già instaurato dallo stesso Pubblico Ministero);
n. 2833/97 Mod. 21, relativo all'omicidio di Lapiscopia Rosa, per il quale il Pubblico Ministero aveva chiesto ed ottenuto l'archiviazione dell'indagine nei confronti del Sebai, già indagato per quel fatto, poiché gli elementi a carico del predetto, pur se dotati di una certa concretezza, non avrebbero consentito di sostenere l'accusa in dibattimento. A seguito della dichiarazione autoaccusatoria del Sebai, il medesimo Pubblico Ministero provvedeva a chiedere ed ottenere l'autorizzazione alla riapertura delle indagini.

Per tutti i tre procedimenti di cui sopra, i Pubblici Ministeri assegnatari

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hanno avanzato richiesta di rinvio a giudizio in data 9 maggio 2007, 18 giugno 2007 e 10 ottobre 2007.
Nel corso dell'udienza davanti al GUP, svoltasi con rito abbreviato, i Pubblici Ministeri hanno concluso chiedendo l'assoluzione del Sebai per gli omicidi di Ludovico Pasqua, Montemurro Grazia e Commessatti Celestina, poiché gli elementi a sostegno dell'accusa non avevano evidenziato un complesso di acquisizione probatoria tale da giustificare la condanna dell'imputato.
Il Pubblico Ministero, invece, evidentemente ritenendo che l'autoaccusa del Sebai in relazione all'omicidio Lapiscopia valesse ad integrare il quadro giudiziario già esistente, che tuttavia all'epoca non gli aveva consentito di insistere per il rinvio a giudizio, avanzava richiesta di condanna allo stesso GUP.
Tanto premesso in relazione a tale complessa vicenda processuale e passando a rispondere al primo dei quesiti posti, posso far presente che il GUP del Tribunale di Taranto ha fornito esaustivi dati informativi in ordine ai tempi ed agli sviluppi dell'udienza preliminare, relativa al procedimento penale n. 3407/07 R. GIP, connesso a quello in cui gli eredi di Vincenzo Donvito, già condannato per taluni omicidi, hanno intrapreso giudizio di revisione.
In particolare è stato riferito che all'udienza del 4 dicembre 2007 la difesa ha chiesto un aggiornamento del processo per riunire il procedimento con altri pendenti sempre nei confronti del Sebai. All'udienza del 14 febbraio 2008 il GIP procedeva alla riunione di uno dei procedimenti in questione e la difesa insisteva per la riunione degli altri procedimenti.
La trattazione del procedimento n. 3407/07 R. GIP, a causa della legittima assenza in data 6 maggio 2008 del GIP assegnatario, in congedo ordinario, fu rinviata all'udienza del 14 ottobre 2008.
In tale udienza, riuniti tutti i procedimenti sopra indicati, assente l'imputato - detenuto per altro in località del Nord e «rinunciante» a presenziare al giudizio - la difesa, sfornita di valida procura speciale, annunciava la volontà di chiedere che la trattazione del procedimento proseguisse con le forme del giudizio abbreviato «condizionato». L'assenza di una valida procura speciale determinava l'opportunità di rinviare a breve la trattazione per consentire alla difesa la regolarizzazione della procura e la corretta formulazione dell'annunciata istanza.
All'udienza del 28 ottobre 2008, l'istanza, così come proposta dal procuratore speciale - ancora assente l'imputato, nuovamente «rinunciante» - veniva respinta e si disponeva che la trattazione del procedimento proseguisse con le forme del giudizio abbreviato, giusta richiesta tempestivamente avanzata dal medesimo procuratore speciale. Subito dopo, la difesa manifestava l'intenzione dell'imputato di rendere interrogatorio e, conseguentemente, si disponeva un ulteriore rinvio all'udienza straordinaria, all'uopo fissata.
In data 21 novembre 2008, Sebai Ezzedine, tradotto dalla Casa circondariale in cui era detenuto, veniva interrogato nel corso dell'udienza tenutasi dalle ore 10,50, alle ore 14,25. La lunghezza dell'atto, tenuto conto della molteplicità dei fatti narrati in relazione a quattro omicidi, impediva l'immediata discussione. Va precisato, al riguardo, che tutti i soggetti processuali erano d'accordo ad acquisire preventivamente la fono trascrizione dell'udienza e il procedimento veniva quindi rinviato al 19 dicembre 2008. Svolta l'udienza del 19 dicembre 2008 in cui il Pubblico Ministero chiedeva un integrazione probatoria, respinta dal GIP, il procedimento era rinviato a quella dell'8 gennaio 2009, nella quale il difensore del Sebai sollevava eccezione di incostituzionalità dell'articolo 52 del codice di procedura penale nella parte in cui prevede la facoltà e non l'obbligo del Pubblico Ministero di astenersi, avendo tutti e tre i Pubblici Ministri titolari dei procedimenti riuniti trattato in passato procedimenti relativi agli stessi fatti-reato e/o comunque procedimenti il cui il Sebai era o indagato o imputato o persona offesa.
Il GUP del Tribunale di Taranto rigettava tale eccezione, ritenuta manifestamente

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infondata, e il procedimento in questione si concludeva, con rito abbreviato, con sentenza n. 105/09 del 13 febbraio 2009 (depositata il 16 aprile 2009), con la quale il Sebai, riconosciuto colpevole dell'omicidio di Lucia Lapiscopia, è stato condannato alla pena dell'ergastolo, mentre è stato assolto per gli omicidi di Pasqua Ludovico, Grazia Montemurro e Celestina Commessatti per non aver commesso il fatto.
Peraltro, deve al riguardo chiarirsi che il Pubblico Ministero, nel corso della discussione ha espressamente chiesto che gli atti fossero trasmessi all'Ufficio Requirente per procedere per il reato di autocalunnia nei confronti del Sebai ed il GIP ha disposto in conformità. In conseguenza di ciò, la Procura di Taranto ha quindi iscritto un procedimento penale a carico del Sebai per il delitto di cui all'articolo 369 del codice penale in ordine alle dichiarazioni da lui rese in merito agli omicidi di Ludovico Pasqua, Montemurro Grazia e Commessatti Cristina.
Deve poi evidenziarsi che l'imputato ha proposto appello avverso la suddetta sentenza e gli atti sono stati trasmessi in Corte di Appello - Sezione distaccata di Taranto - il 16 settembre 2009.
Tanto chiarito, si precisa che le competenti articolazioni ministeriali non hanno riscontrato anomalie o ritardi nella trattazione dell'anzidetto procedimento a carico di Sebai Ezzedine, la cui definizione è comunque pregiudiziale rispetto al giudizio di revisione intrapreso dagli eredi di Donvito.
Con riferimento al secondo quesito, riferito all'operato della Procura Generale presso la Corte di Appello di Taranto, l'interrogante chiede quali siano i motivi per cui, alla luce delle dichiarazioni confessorie rilasciate da Sebai Ezzedine Ben Mohamed non sia stata formulata, dalla Procura Generale di Taranto, istanza di revisione delle sentenze che hanno visto condannati Giuseppe Tinelli, Arcangela Tinelli e Carmina Palmisano in relazione all'omicidio di Maria Valente, per il quale era stato già condannato anche lo stesso Sebai Ezzedine Ben Mohamed.
In relazione a tale quesito si osserva come, prima della formazione di un giudicato incompatibile, è rimessa al competente Procuratore Generale la valutazione circa i presupposti di un'eventuale richiesta di revisione di una sentenza di condanna e tale valutazione, espressione dell'attività giurisdizionale, rimane estranea al sindacato disciplinare.
L'interrogante, inoltre, ha censurato l'operato della Corte di Appello di Potenza per non aver concesso, pur avendone la facoltà, la provvisoria scarcerazione di Vincenzo Faiuolo e di Giuseppe Tinelli, detenuti da oltre 11 anni, nonostante sussista il fumus relativo alla loro innocenza.
Su tale quesito sono stati forniti esaustivi dati informativi dal Presidente della Corte di Appello di Potenza, il quale ha trasmesso documentata nota del Presidente della Sezione penale, dalla quale è emerso che le dodici istanze di revisione proposte a seguito delle dichiarazioni autoaccusatorie di Sebai Ezzedine Ben Mohamed, sono tutte state dichiarate inammissibili con provvedimenti puntualmente motivati, tenendo anche conto dei principi fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la individuazione di un diverso responsabile del delitto, per il quale l'imputato venne definitivamente condannato, assume la qualità di prova nuova, legittimante la revisione del processo, laddove sia avvenuta mediante sentenza passata in giudicato, che quindi escluda la validità di quello precedentemente formatosi» (cfr. Cass. 30 giugno 2004 n. 31610).
Va precisato, inoltre, che i ricorsi proposti avverso le ordinanze emesse dalla Corte territoriale sono stati tutti rigettati dalla Corte di Cassazione.
In ordine alla medesima vicenda, sono pervenuti numerosi esposti di avvocati, fra cui quelli del difensore di Sebai Ezzedine Ben Mohamed, ma le censure mosse sono riferite all'attività giudiziaria in corso da parte dei pubblici ministeri e dei giudici delle indagini preliminari titolari dei procedimenti penali ricevuti per competenza territoriale dalla Procura di Milano e all'attività già svolta dal magistrati delle Corti di

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Appello investite delle predette richieste di revisione, giudicate inammissibili.
Alla luce della complessa ricostruzione processuale sin qui operata, nonché dall'esame della voluminosa documentazione acquisita non è emerso alcun profilo suscettibile di rilievo disciplinare nell'operato dei magistrati che si sono occupati delle vicende processuali in argomento.
Non sussistono, infatti, i presupposti per l'adozione di iniziative di carattere ispettivo, dovendosi rilevare che è precluso sindacare in sede amministrativa il merito dei provvedimenti giurisdizionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 109/06 ed in assenza di indici rilevatori di talune delle ipotesi tipiche indicate nella medesima norma.

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ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione. C. 825 Angela Napoli, C. 783 Rossa, C. 972 Oliverio, C. 954 Misiti e C. 1767 Occhiuto.

ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

Art. 1.

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-quater. Ai soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, se sottoposti a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, durante qualsiasi tipo di competizione elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.»

Art. 2.

1. Il sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e che, trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o la sollecita, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 3.

1. Con sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato incandidabile, per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci, e, se eletto, l'organo di appartenenza ne delibera la decadenza.
2. Il Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36, commi 2, 3 e 4 del codice penale, e la trasmissione della stessa sentenza, passata in giudicato, al prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato, per l'esecuzione del provvedimento dichiarativo di incandidabilità o di decadenza.