CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 ottobre 2009
229.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 OTTOBRE 2009

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ALLEGATO

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AL TESTO BASE
(Vedi seduta del 29 luglio 2009)

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: delle attività cliniche inserire le seguenti:, inteso come responsabilizzazione della dirigenza e del personale in relazione alle scelte strategiche effettuate ai diversi livelli del Servizio sanitario nazionale per assicurare la funzionalità delle attività e dei servizi, il miglioramento continuo della qualità e la sicurezza delle prestazioni,.
1. 1. Miotto, Burtone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvaguardando il miglioramento continuo della qualità e nel rispetto dei principi di equità ed universalità nell'accesso ai servizi.
1. 2. Miotto, Burtone.
(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine le regioni prevedono il coinvolgimento dei comuni nelle funzioni programmatorie.
1. 3. Miotto, Burtone, Lenzi.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
1. 4. Froner.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: collegio sindacale inserire le seguenti: nonché, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il direttore scientifico ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 289, che regola compiti e funzioni di detti Istituti.
2. 1. Pedoto, Grassi, Binetti, Calgaro, Mosella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«1. La regione disciplina le funzioni del Collegio di direzione, prevedendone la partecipazione alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali e organizzativi, alla definizione di linee

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guida per l'attività diagnostico-terapeutica, alla individuazione di indici di performance, di indicatori di efficienza e dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni, alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati, alla programmazione e alla valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di alta integrazione sanitaria. Con provvedimento regionale sono inoltre disciplinati i poteri del Collegio di direzione in relazione all'atto aziendale, ai programmi di ricerca e di formazione, agli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale e al piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario».
2. 7. Laura Molteni, Rondini.

Al comma 2, capoverso 1, dopo la parola: integrazione inserire la seguente: socio-sanitaria.
2. 3. Palumbo.

Al comma 2, capoverso 1, aggiungere in fine, le seguenti parole:, sulle strategie aziendali inerenti la qualità clinica, i provvedimenti di bilancio preventivo e consuntivo, i provvedimenti di organizzazione del personale, la organizzazione della libera professione intramoenia, lo stato delle relazioni sindacali e delle relazioni con il pubblico. Il Collegio di direzione esprime altresì il proprio gradimento, a carattere non vincolante, sulla proposta di nomina del Direttore sanitario.
*2. 2. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella, Bossa, Sbrollini, Miotto, Lenzi.

Al comma 2, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, sulle strategie aziendali inerenti la qualità clinica, i provvedimenti di bilancio preventivo e consuntivo, i provvedimenti di organizzazione del personale, la organizzazione della libera professione intramoenia, lo stato delle relazioni sindacali e delle relazioni con il pubblico. Il Collegio di direzione esprime altresì il proprio gradimento, a carattere non vincolante, sulla proposta di nomina del Direttore sanitario.
*2. 4. Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 2, capoverso 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, sulle strategie aziendali inerenti la qualità clinica, i provvedimenti di bilancio preventivo e consuntivo, i provvedimenti di organizzazione del personale, la organizzazione della libera professione intramoenia, lo stato delle relazioni sindacali e delle relazioni con il pubblico. Il Collegio di direzione esprime altresì il proprio gradimento, a carattere non vincolante, sulla proposta di nomina del Direttore sanitario.
*2. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 2, capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque su tutti gli atti di propria competenza.
2. 6. Palagiano, Mura.

Al comma 3, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione di diritto del direttore sanitario e amministrativo, nonché la partecipazione di rappresentanti dei direttori di distretto, di presidio e di dipartimento, dei direttori di unità operativa complessa che non siano anche direttori di dipartimento dei dirigenti medici, uno per l'area medica, uno per l'area chirurgica, uno per i servizi, e, solo nelle aziende sanitarie locali, dei medici veterinari e di uno specialista ambulatoriale convenzionato interno, eletti all'interno delle rispettive categorie. Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, all'interno del Collegio di direzione

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è assicurata la paritaria rappresentatività della componente medico-ospedaliera e di quella universitaria.
2. 8. Barani, De Nichilo Rizzoli.

Al comma 3, sostituire il capoverso 2 con il seguente:
2. La regione disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la partecipazione di diritto del direttore sanitario e amministrativo, dei direttori di distretto, dipartimento e presidio, del dirigente del Servizio infermieristico di cui all'ex articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, nonché la partecipazione di una rappresentanza dei direttori di unità operativa complessa che non siano anche direttori di dipartimento. Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, all'interno del Collegio di direzione è assicurata la pari rappresentatività della componente medico-ospedaliera e di quella universitaria.
2. 16. Pedoto, Grassi, Binetti.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole: dei dirigenti medici, degli infermieri con le seguenti: dei dirigenti medici e sanitari, degli infermieri e delle altre figure professionali del comparto sanitario.
2. 17. Miotto, Calgaro, Burtone.

Al comma 3, capoverso 2, dopo le parole: dei dirigenti medici inserire le seguenti: in misura non inferiore al 40 per cento dei componenti totali del Collegio,
2. 11. Palagiano, Mura.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole: degli infermieri con le seguenti: delle professioni sanitarie.
2. 13. Palumbo.

Al comma 3, capoverso 2, dopo le parole: dei medici veterinari aggiungere le seguenti: e di uno specialista ambulatoriale convenzionato interno.
2. 9. Fucci.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole: paritaria rappresentatività della componente medico-ospedaliera e di quella universitaria con le seguenti: rappresentatività della componente medico-ospedaliera e di quella universitaria in proporzione alla rispettiva dotazione organica.
*2. 12. Palagiano, Mura.

Al comma 3, capoverso 2, sostituire le parole: paritaria rappresentatività della componente medico-ospedaliera e di quella universitaria con le seguenti: rappresentatività della componente medico-ospedaliera e di quella universitaria in proporzione alla rispettiva dotazione organica.
*2. 15. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Mosella, Bossa, Sbrollini, Miotto, Lenzi.

Al comma 3, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il Direttore scientifico è membro di diritto del Collegio di direzione.
2. 14. Pedoto, Grassi, Binetti, Calgaro, Mosella.

Al comma 3, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni disciplinano inoltre le modalità di composizione dei conflitti qualora le decisioni assunte dal direttore generale siano in contrasto con il parere del collegio di direzione e non supportate da provvedimenti motivati.
2. 10.Palagiano, Mura.

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ART. 3.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con congruo anticipo, aggiungere le seguenti: con obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e.
3. 7.Palagiano, Mura.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La regione disciplina i requisiti richiesti ai fini della presentazione delle candidature, prevedendo come obbligatorio il diploma di laurea quadriennale o magistrale, un'esperienza manageriale almeno quinquennale presso enti, aziende o strutture pubbliche o private, il certificato di frequenza di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitarie.
3. 12.Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera b), capoverso a), dopo le parole: laurea aggiungere le seguenti: nelle discipline fissate da ciascuna regione.
3. 24.Miotto, Burtone.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso a), aggiungere il seguente: a-bis) età non superiore a 65 anni.
*3. 3.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso a), aggiungere il seguente: a-bis) età non superiore a sessantacinque anni.
*3. 23.Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Miotto, Lenzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso b), sostituire le parole: strutture pubbliche o private con le seguenti: strutture pubbliche di rilevanza nazionale.
3. 4.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso c), sostituire le parole: certificato di frequenza, con le seguenti: certificato di superamento.
*3. 2.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso c), sostituire le parole: certificato di frequenza, con le seguenti: certificato di superamento.
*3. 21.Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Mosella, Bossa, Sbrollini, Miotto, Lenzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso c), dopo il primo periodo, inserire il seguente:
Il corso di formazione previsto deve avere caratteristiche simili a quelle di un master, per numero di crediti, articolazione dell'attività didattica e organicità dei contenuti culturali proposti e deve prevedere anche specifici di tempi di stages in strutture accreditate.
3. 22.Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, lettera b), capoverso c), secondo periodo, dopo le parole: direttori generali in carica aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali devono adempiere a tale obbligo entro i dodici mesi successivi, pena decadenza dall'incarico.
*3. 1.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso c), secondo periodo, dopo le parole: direttori generali in carica aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali devono adempiere a tale

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obbligo entro i dodici mesi successivi, pena decadenza dall'incarico.
*3. 14.Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 1, lettera b), capoverso c), secondo periodo, dopo le parole: direttori generali in carica aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali devono adempiere a tale obbligo entro i dodici mesi successivi, pena decadenza dall'incarico.
*3. 20.Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Miotto, Lenzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 25.Miotto, Burtone.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e composta da cinque membri scelti fra i rappresentanti delle maggiori società di interesse nazionale nel campo del consulting manageriale, prese in considerazione in base alla media ponderata dei seguenti fattori: fatturato, numero delle sedi sul territorio e numero dei lavoratori dipendenti anche a progetto.
La commissione elabora una scheda di valutazione dei candidati. La commissione compie un esame preliminare dei curriculum dei candidati e sottopone ciascun candidato a un colloquio suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico-manageriale. La commissione compila una graduatoria dei candidati, tenendo conto delle strategie regionali in materia sanitaria e delle condizioni delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. La graduatoria è pubblicata sul sito Internet della regione. La regione nomina il direttore generale sulla base della graduatoria, tenendo conto delle eventuali indicazioni della commissione. La graduatoria può contenere al massimo il doppio dei posti messi a concorso. In caso di esaurimento dei candidati inseriti nella graduatoria, si procede a un nuovo concorso, alla scadenza dei contratti in atto.
3. 19.Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La commissione deve essere composta da persone di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitari complessi, nonché di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale. Di essa devono far parte un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e un membro scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia. La commissione di cui al presente comma redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tale fine essa compie un esame preliminare dei curriculum dei candidati e sottopone ciascuno di essi a un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale. La commissione compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere. La commissione medesima, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul sito Internet della regione la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La regione o la provincia autonoma provvede quindi a nominare direttore sanitario uno dei tre candidati selezionati dalla medesima autorità.

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Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.
3. 6.Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La Commissione deve essere composta da persone di riconosciute professionalità indipendenza e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitari complessi, nonché di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale. Di essa devono far parte un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità e un membro scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.
3. 5.Palagiano, Mura, Zazzera.

Al comma 1, lettera c), aggiungere il seguente capoverso:
3-ter. La regione trasmette all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali il provvedimento di nomina del direttore generale e la documentazione contenente la valutazione della commissione;.
3. 18.Farina Coscioni, Calgaro.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: con particolare riferimento inserire le seguenti: al rispetto dei tempi,.
3. 17.Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Istituzione dell'autorità regionale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).

1. Ciascuna regione e provincia autonoma istituisce l'Autorità regionale o provinciale per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, di seguito denominata «autorità».
2. L'autorità è un organo collegiale composto da cinque membri, di cui quattro nominati dal consiglio regionale o provinciale a maggioranza qualificata dei suoi componenti, di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitari complessi. I componenti dell'autorità nominati dal consiglio regionale o provinciale sono scelti:
a) due tra i dirigenti sanitari medici con esperienza pluriennale e operanti in istituti ospedalieri della regione o della provincia autonoma;
b) uno in rappresentanza dell'Istituto superiore di sanità;
c) uno tra soggetti di riconosciuta competenza dirigenziale, con esperienza almeno quinquennale nella direzione tecnica o amministrativa di enti o di aziende, in posizione dirigenziale.

3. Il quinto componente è scelto con procedura di pubblico sorteggio tra i professori universitari ordinari di prima e di seconda fascia che esercitano attività di docenza nella regione o nella provincia autonoma interessata nelle facoltà di medicina e chirurgia.
4. I membri dell'autorità durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non possono essere nominati componenti

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dell'autorità coloro che hanno interessi personali o professionali in conflitto con le necessarie autonomia e imparzialità dell'organo. Non possono inoltre essere nominati componenti dell'autorità i sindaci, i presidenti e i componenti di giunte di comuni, di province e di comunità montane, nonché i dipendenti di tali enti, i membri del Parlamento, i Ministri, i sottosegretari di Stato e gli amministratori di enti pubblici controllati o dipendenti dalle regioni o dalle province autonome.
5. Ciascuna regione e provincia autonoma stabilisce i compensi, le indennità, nonché il tetto massimo da riconoscere ai componenti dell'autorità.
6. L'autorità, in coerenza con i princìpi di trasparenza e di efficienza, assicura, anche tramite gli organi di stampa e il proprio sito Internet, la pubblicità della sua composizione e dell'attività svolta.
7. Le regioni e le province autonome rendono nota, almeno quattro mesi prima della vacanza dell'ufficio, con obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e anche tramite il rispettivo sito Internet, la richiesta di attivazione delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale delle aziende sanitarie locali, degli IRCSS pubblici e delle aziende ospedaliere. Ai fini della copertura del citato ufficio, possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che non si trovano nelle condizioni previste dal comma 4 del presente articolo.
8. La domanda di cui al comma 7 è inviata all'autorità.
9. L'autorità riceve le domande inviate ai sensi del comma 8 e redige una scheda di valutazione di ciascun candidato. A tale fine essa compie un esame preliminare dei curricula dei candidati e sottopone ciascuno di essi a un colloquio, suddiviso in un pre-colloquio di tipo informativo e in un colloquio di approfondimento di tipo tecnico dirigenziale. L'autorità compila quindi una graduatoria dei candidati ritenuti maggiormente competenti e indipendenti, tenendo conto delle strategie regionali o provinciali in materia sanitaria e delle esigenze della regione o della provincia autonoma e delle relative aziende sanitarie locali e ospedaliere. L'autorità, entro quaranta giorni dalla ricezione delle domande, pubblica sul proprio sito Internet la graduatoria finale, limitatamente ai tre migliori candidati. La graduatoria è pubblicata anche nel sito Internet della regione o della provincia autonoma interessata. La regione o la provincia autonoma provvede, quindi, a nominare direttore sanitario uno dei tre candidati selezionati dalla medesima autorità. Qualora la scelta non ricada sul primo dei candidati in ordine di graduatoria, essa deve essere opportunamente motivata. La graduatoria rimane valida per due anni.
10. Al comma 7 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «provvede alla sua sostituzione» sono inserite le seguenti: «, attingendo esclusivamente dalla graduatoria dei candidati pubblicata sul sito Internet dell'autorità regionale o della provincia autonoma per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere».
11. L'Autorità ha sede presso le Agenzie regionali sanitarie, ha un regolamento interno e ha autonomia contabile, amministrativa ed organizzativa.
3. 26.Mura, Palagiano, Zazzera.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Le regioni determinano nel quadro della programmazione regionale i valori che aziende e servizi sanitari devono raggiungere nella misura del livello di soddisfazione dell'utenza e i valori minimi accettabili per le diverse tipologie di servizi erogati. I valori nella estensione della misura e quelli minimi nei risultati devono concorrere alla valutazione dell'attività dei direttori generali.
3. 16. Farina Coscioni, Calgaro.

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Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: da nel rispetto sino alla fine della lettera.
3. 15. Farina Coscioni, Calgaro.

Sopprimere il comma 2.
3. 8. Zeller, Brugger.

Al comma 2, sostituire le parole: dalla regione con riferimento al con le seguenti: dalla regione nel limite del.
3. 11. Laura Molteni, Rondini.

Al comma 2, sostituire le parole: Il suddetto trattamento economico è integrato con le seguenti: Il suddetto trattamento economico può essere integrato.
3. 10. Laura Molteni, Rondini.

Al comma 2, sostituire le parole: è definito nella misura con le seguenti: è definito dalla regione entro il limite.
3. 9. Laura Molteni, Rondini.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione finora erroneamente inquadrati nel ruolo professionale, i quali esplicano in modo diretto attività inerenti alla tutela della salute e della sicurezza in quanto esercitanti direttamente, continuativamente ed esclusivamente, funzioni e prestazioni ricomprese nei LEA o nei nomenclatori sanitari regionali, sono inquadrati nel ruolo sanitario e parificati nei CCNL ai veterinari di pari posizione funzionale».

2. Ai fini economici, l'inquadramento di cui al comma 5-bis dell'articolo 7-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, opera a decorrere dal 1o gennaio 2009, ed al personale di cui al medesimo comma 5-bis, è riconosciuta a tutti i fini giuridici connessi l'anzianità effettivamente prestata nell'esercizio delle funzioni relative.
3. 01. Barani, De Nichilo Rizzoli.

ART. 4.

Al comma 1, alinea dopo le parole: finanza pubblica inserire le seguenti: è abolita la lettera b) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 e.
4. 49. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Miotto, Lenzi.

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: unità operativa complessa, di intesa con il comitato di dipartimento, sentito il Collegio di direzione con le seguenti: unità operativa complessa di afferenza, di intesa con il comitato di dipartimento.
4. 32. Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, secondo periodo, dopo la parola: complessa aggiungere le seguenti: di afferenza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo la parola complessa, aggiungere le seguenti: di afferenza.
4. 11. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, dopo la parola: complessa aggiungere le seguenti: di afferenza.
4. 47. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Miotto, Burtone, Lenzi.

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Al comma 1, lettera a) capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: sentito il Collegio di direzione.
*4. 12.Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: sentito il Collegio di direzione.
*4. 46. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, Miotto, Burtone.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: collettiva nazionale aggiungere le seguenti: ed aziendale.
4. 25. Barani, Bocciardo, De Nichilo Rizzoli, Saltamartini.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, dopo le parole: collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5 aggiungere le seguenti: e della comparazione dei curricula rispetto al posto da ricoprire.

Conseguentemente, alla fine del medesimo capoverso, aggiungere i seguenti periodi: Il percorso di nomina sia degli incarichi di struttura che professionali deve partire dalla pubblicizzazione degli incarichi disponibili e dei criteri condivisi con le organizzazioni sindacali per la loro assegnazione, mediante la divulgazione di un avviso interno. L'attribuzione per tutte le tipologie di incarico è effettuata dal direttore generale con scelta motivata da pubblicarsi anche sul sito aziendale in modo accessibile a tutti, insieme alla valutazione comparata dei curriculum.
4. 57. Miotto, Burtone.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, dopo la parola: complessa aggiungere le seguenti: di afferenza.
*4. 31. Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, terzo periodo, dopo la parola: complessa, aggiungere le seguenti di afferenza.
*4. 45. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, quarto periodo, sopprimere le parole: e del direttore sanitario.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le modalità di rinnovo.
4. 30. Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, quarto periodo, sopprimere le parole: e del direttore sanitario.
*4. 10. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, quarto periodo, sopprimere le parole: e del direttore sanitario.
*4. 44. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Burtone.

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: Negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il direttore scientifico per le parti di propria competenza è responsabile delle proposte da sottoporre al collegio di direzione per la relativa approvazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e susseguenti leggi regionali.
4. 48. Pedoto, Grassi, Binetti, Calgaro, Mosella.

Pag. 109

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le modalità di rinnovo.
4. 9. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono regolamentati da ciascuna regione.
4. 50. Miotto, Burtone.

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva la facoltà, per le regioni, di prevedere diverse modalità di affidamento degli incarichi di cui al presente comma, purché siano garantiti il rispetto dei vincoli finanziari e la trasparenza delle procedure.
4. 23. Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) Il comma 2 è sostituito dai seguenti:
2. L'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti, nel rispetto dei profili professionali specifici nazionali individuati ai sensi del comma 2-bis. Al fine dell'attribuzione dell'incarico è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria, nominato dal direttore generale, e da tre dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuati con procedura di pubblico sorteggio tra i dirigenti di struttura complessa, facenti parte del personale del Servizio sanitario nazionale della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda sanitaria interessata. Per le regioni in cui esistono aziende o strutture complesse in numero inferiore a tre, il sorteggio è effettuato includendo anche i dirigenti di struttura complessa della regione confinante con il minor numero di abitanti e, per le regioni insulari, di quella più vicina. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione per la selezione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari della disciplina oggetto dell'incarico scelto con procedura di pubblico sorteggio. Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso.
2-bis. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua i profili professionali specifici nazionali per ogni branca o specialità medica necessari ai fui del conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
2-ter. La commissione di cui al comma 2, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. La graduatoria rimane valida per un anno. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto dei modello comunitario di curriculum vitae, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla commissione.
2-quater. Ai fini della selezione di cui al comma 2, con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

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sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati, tenuto conto di quanto disposto dal comma 2-ter.
4. 18. Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale aggiungere le seguenti: che riporti i requisiti curriculari e le competenze professionali richieste in relazione alle attività da garantire.
*4. 8. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole Gazzetta ufficiale, inserire le seguenti: che riporti i requisiti curriculari e le competenze professionali richieste in relazione alle attività da garantire.
*4. 42. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Mosella, Bossa, Sbrollini, Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole Gazzetta Ufficiale aggiungere le seguenti: che riporti i requisiti curriculari e le competenze professionali richieste in relazione alle attività da garantire.
*4. 29. Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale aggiungere le seguenti: con la definizione articolata delle funzioni da svolgere e degli obbiettivi da raggiungere.
4. 56. Miotto, Calgaro, Burtone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
A tal fine, il direttore generale nomina una commissione di cinque membri presieduta dal direttore del dipartimento cui afferisce l'incarico da assegnare e composta da quattro dirigenti di struttura complessa dipendenti del Servizio Sanitario nazionale della disciplina oggetto dell'incarico, individuati attraverso un pubblico sorteggio da un elenco nazionale.

Conseguentemente sopprimere il comma 2-bis.
4. 41. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, Burtone, Lenzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole: tre membri con le seguenti: cinque membri.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole due dirigenti con le seguenti: quattro dirigenti.
4. 7. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire le parole direttore sanitario con le seguenti: direttore del dipartimento cui afferisce l'incarico da assegnare.
4. 6. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: struttura complessa aggiungere le seguenti: dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
*4. 4. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: struttura complessa aggiungere le seguenti: dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
*4. 28. Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

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Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, sostituire la parola: regionale con la seguente: nazionale.
4. 5. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: elenco regionale, aggiungere le seguenti: redatto e curato per ogni regione dell'assessore alla sanità ed aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il sorteggio viene effettuato successivamente alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande. Della data, sede ed ora delle operazioni di sorteggio viene data comunicazione ai candidati ammessi con un anticipo di almeno dieci giorni.
4. 24. Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Saltamartini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, secondo periodo, dopo la parola regionale, aggiungere le seguenti: o nazionale a seconda delle modalità previste dalle singole regioni o province autonome.
4. 55. Miotto, Burtone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire i periodi terzo e quarto, con i seguenti:
La Commissione, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei princìpi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. La graduatoria rimane valida per un anno. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di curriculum vitae, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla commissione.
4. 17. Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: tenendo conto distintamente dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti, con le seguenti: sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato, e nel rispetto dei princìpi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484. La valutazione comparata dei candidati deve tenere conto del modello comunitario di curriculum vitae, attribuendo valore alla pregressa esperienza nello specifico settore scientifico o disciplina oggetto dell'incarico, ai risultati ottenuti nel corso della loro attività, vagliati in base alle casistiche sanitarie, nonché alla pubblicazione di articoli o di libri a carattere scientifico.
4. 16. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, terzo periodo sostituire le parole: tenendo conto distintamente con le seguenti: sulla base dei colloqui.
4. 15. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, terzo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:, nonché dei risultati delle eventuali prove d'esame.
4. 22. Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le schede curriculari di ciascun

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candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso.
4. 13. Mura, Palagiano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, sostituire le parole: una terna all'interno della quale con le seguenti: una graduatoria degli idonei.
4. 54. Miotto, Burtone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: all'interno fino alla fine del periodo, con le seguenti: per la successiva effettuazione congiunta di un colloquio attitudinale. Esperite tali procedure la Commissione, integrata dal Direttore generale, individua, con parere concorde o a maggioranza dei suoi componenti, il vincitore.
**4. 3. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: all'interno fino alla fine del periodo, con le seguenti: per la successiva effettuazione congiunta di un colloquio attitudinale. Esperite tali procedure la commissione, integrata dal Direttore generale, individua, con parere concorde o a maggioranza dei suoi componenti, il vincitore.
**4. 40. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella, Bossa, Sbrollini, Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal Direttore generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del dipartimento ad attività integrata cui afferisce l'unità operativa.

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-bis.
4. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal Direttore Generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento ad attività integrata cui afferisce l'unità operativa.
*4. 27. Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, la nomina del Direttore di struttura complessa a direzione universitaria è effettuata dal Direttore generale sulla base di una terna di nominativi proposta dal Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento ad attività integrata cui afferisce l'unità operativa.
*4. 39. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella, Bossa, Sbrollini, Burtone, Miotto.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della selezione di cui al presente comma, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati.
4. 14. Mura, Palagiano.

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Al comma 1, lettera b), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titoli dei singoli candidati, i giudizi e la graduatoria sono pubblicizzati sul sito aziendale.
4. 53. Miotto, Calgaro, Burtone.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis).
*4. 21. Il relatore.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis).
*4. 52. Miotto, Calgaro, Burtone.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: da un professore universitario, aggiungere le seguenti: di ruolo apicale.
4. 19. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole: da cinque a sette con le seguenti: di cinque.
4. 37. Farina Coscioni.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: o per un periodo più breve.
4. 43. Pedoto, Grassi, Binetti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-quater.
4. 20. Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, a meno che non si tratti di personale proveniente da ente o istituzione sanitaria differente dall'azienda che conferisce l'incarico e stipula il contratto e a patto, in ogni caso, che il personale scelto risulti idoneo mediante le procedure di selezione stabilite dal contratto della dirigenza del Servizio sanitario nazionale. Gli incarichi conferiti con le modalità di cui all'articolo 15-septies non devono rappresentare più del due per cento della dotazione organica della dirigenza.
4. 33. Fucci.

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-quater, inserire il seguente:
2-quater. Chi ha inoltrato la dichiarazione di cui all'articolo 9 della legge n. 194 del 1978 non può accedere all'incarico di direzione di struttura complessa per quelle strutture che, fra le altre attività, garantiscono l'interruzione volontaria di gravidanza.
4. 36. Farina Coscioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 51. Miotto, Burtone.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: a valenza dipartimentale inserire le seguenti: nel rispetto delle direttive impartite dal Direttore di struttura complessa e dipartimento.
4. 38. Pedoto, Grassi, Binetti, Calgaro.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sono attribuite aggiungere le seguenti: risorse umane e tecnologiche indispensabili per le.
*4. 1. Palagiano, Mura.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: risorse umane e tecnologiche indispensabili per le.
*4. 26. Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

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Al comma 1, lettera c), dopo la parola: attribuite aggiungere le seguenti: risorse umane e tecnologiche indispensabili per le.
*4. 35. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella, Bossa, Sbrollini, Burtone, Miotto, Lenzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: direzione con la seguente: responsabilità.
4. 34. Pedoto, Grassi, Binetti, Mosella, Miotto.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.
(Nomine del direttore amministrativo e del direttore sanitario).

1. Il primo periodo del comma 1-quinquies dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: «Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati secondo le modalità di cui ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies».
2. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. Gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo sono assegnati dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti. Al fine dell'attribuzione dei suddetti incarichi, è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria interessata, nominato dal direttore generale, e da tre membri individuati con le seguenti modalità:
a) per la nomina a direttore sanitario, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnico-sanitaria in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione, ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in medicina e chirurgia della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio;
b) per la nomina a direttore amministrativo, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnica o amministrativa in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in materie giuridiche o economiche della regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio.
1-septies. Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso. La commissione di cui al comma 1-sexies, sulla base dei colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi punteggi ottenuti. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla medesima commissione. La graduatoria rimane valida per un anno.
1-octies. Ai fini della selezione di cui al comma 1-septies, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati».
4. 01.Mura, Palagiano.

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ART. 5.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con il direttore generale inserire le seguenti:, il raggiungimento degli obiettivi in materia di misura del livello di soddisfazione dell'utenza.
5. 2. Farina Coscioni, Calgaro.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: il contenimento dei costi con le seguenti: l'uso appropriato delle risorse.
5. 5. Miotto, Calgaro, Burtone.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Tra gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento saranno inclusi anche gli indici di "customer satisfaction" espressi dai pazienti, dalle loro famiglie e dal personale.
5. 3. Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Mosella, Miotto, Lenzi.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: della dirigenza medica con le seguenti: della dirigenza sanitaria.
5. 4. Pedoto, Grassi, Binetti, Calgaro, Mosella, Miotto, Lenzi.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dirigenza medica aggiungere la seguente: e.
5. 6. Il relatore.

Nella rubrica sopprimere la parola: medici.
5. 1. Pedoto, Grassi, Binetti, Calgaro, Miotto, Lenzi.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il direttore del dipartimento è eletto dai componenti del dipartimento e formalmente nominato dal direttore generale.
6. 1. Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: collegio di direzione aggiungere le seguenti: se insediato.
*6. 6. Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: collegio di direzione aggiungere le seguenti: se insediato.
*6. 8. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, Burtone.

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: comitato di dipartimento, aggiungere il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità numerica tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera ed universitaria.
6. 4. Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, sostituire la parola: rimane con le seguenti: può rimanere.
6. 5. Il relatore.

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e può essere temporaneamente sostituito nelle sue funzioni di direttore di struttura complessa con modalità da definirsi nel contratto nazionale.
6. 15. Miotto, Calgaro, Burtone.

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Al comma 1, capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è assicurata la parità numerica tra Direttori di dipartimento di componente ospedaliera ed universitaria.
6. 9. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella, Bossa, Sbrollini, Burtone, Lenzi.

Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: sia di responsabilità clinica sia.
*6. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: sia di responsabilità clinica sia.
*6. 10. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Miotto, Burtone.

Al comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, dopo le parole: valenza dipartimentale aggiungere le seguenti: nonché da una quota elettiva di dirigenti medici con incarico professionale definita nel regolamento aziendale.
**6. 3. Palagiano, Mura.

Al comma 1, capoverso 3, quarto periodo, dopo le parole: valenza dipartimentale aggiungere le seguenti: nonché da una quota elettiva di dirigenti medici con incarico professionale definita nel regolamento aziendale.
**6. 11. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Bossa, Sbrollini, Burtone.

Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: valenza dipartimentale aggiungere le seguenti: nonché dagli operatori professionali coordinatori dei dipartimenti.
6. 7. Palumbo.

Al comma 1, capoverso 3, quarto periodo, dopo le parole: valenza dipartimentale aggiungere le seguenti: e da una componente elettiva in rappresentanza delle diverse figure professionali.
6. 14. Miotto, Burtone.

Al comma 1, capoverso 4, dopo il primo periodo inserire i seguenti: Le aziende sanitarie promuovono la formazione di dipartimenti in modo interdisciplinare e multiprofessionale, sempre secondo criteri di affinità clinica, di modelli di assistenza condivisi e di tutela dei ruoli e delle competenze specifiche delle diverse unità che compongono il dipartimento. Possono inoltre essere creati dipartimenti di carattere sperimentale con obiettivi innovativi sia sul piano delle patologie che metodologie di lavoro e delle tecnologie impiegate.
6. 12. Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Mosella.

Al comma 1, dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In ciascun dipartimento la responsabilità del lavoro in equipe configura precise modalità di assunzione della responsabilità individuale, che vanno tenute attentamente distinte nei momenti in cui si dovessero creare incidenti critici o situazioni di contenzioso.
6. 13. Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso Articolo 17-ter, dopo le parole: tecnico-sanitarie, aggiungere le seguenti: da esercitare d'intesa con il Comitato di dipartimento.
*7. 1. Palagiano, Mura.

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Al comma 1, capoverso Articolo 17-ter, dopo le parole: tecnico-sanitarie, aggiungere le seguenti: da esercitare d'intesa con il Comitato di dipartimento.
*7. 2. Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Al comma 1, capoverso Articolo 17-ter, dopo le parole: tecnico-sanitarie, aggiungere le seguenti: da esercitare d'intesa con il Comitato di dipartimento.
*7. 3. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Miotto.

Al comma 1, capoverso sopprimere il comma 2.
7. 4. Pedoto, Grassi, Binetti.

Al comma 1, capoverso comma 2 alla fine aggiungere il seguente periodo: «L'ottimizzazione dell'occupazione dei posti letto, anche in funzione di precise esigenze di carattere sanitario, consente ai direttori di dipartimento di concedere temporaneamente la disponibilità di letti da loro non utilizzati.
7. 5. Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 590 del codice penale, è inserito il seguente: Art. 590-bis. - (Morte o lesioni come conseguenza dell'esercizio della professione medica). - Se il fatto previsto dagli articoli 589 e 590 è commesso nell'esercizio della professione medica, il giudice, ai fini dell'accertamento della colpa valuta con le modalità previste da comma 2, la particolare difficoltà dei problemi tecnici e scientifici che l'autore era tenuto a risolvere, in rapporto all'avvenuta adozione delle misure idonee a evitare il fatto.
2. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono determinati tramite apposite tabelle riferite alle diverse tipologie di patologia e di terapia, i livelli di difficoltà dei problemi tecnici e scientifici connessi agli interventi nonché misure idonee ad assicurare il risultato ottimale delle terapie. Le tabelle sono aggiornate annualmente.
7. 01. Barani, De Nichilo Rizzoli.

ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 13. Miotto, Calgaro, Burtone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Il limite di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni.
8. 4. Zeller, Brugger.

Al comma 1, sostituire le parole da: sessantacinquesimo anno di età, fermo restando con le seguenti: sessantasettesimo anno di età, ivi compreso e sopprimere il secondo periodo.
*8. 1. Palagiano, Mura.

Al comma 1 sostituire le parole: da sessantacinquesimo anno di età, fermo restando con le seguenti: sessantasettesimo anno di età, ivi compreso.

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Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
*8. 8. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Burtone, Miotto, Lenzi.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
**8. 2. Palagiano, Mura.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
**8. 6. Laura Molteni, Rondini.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: comunque ed inserire infine:, ove sia favorevole il parere del direttore generale.
8. 9. Farina Coscioni.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a domanda dell'interessato.
8. 5.Il relatore.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. A tutti i dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale non si applicano le norme di cui al comma 35-novies dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge 102 del 2009.
8. 7. Barani, De Nichilo Rizzoli, Saltamartini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni, limitatamente allo svolgimento dell'ordinaria attività assistenziale, compresa la direzione delle strutture complesse. Gli atti aziendali disciplinano le modalità e i limiti per l'attribuzione al suddetto personale delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate alla attività didattica e di ricerca fino alla permanenza nei ruoli delle università.
*8. 3. Palagiano, Mura.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, limitatamente allo svolgimento dell'ordinaria attività assistenziale, compresa la direzione delle strutture complesse. Gli atti aziendali disciplinano le modalità e i limiti per l'attribuzione al suddetto personale delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate alla attività didattica e di ricerca fino alla permanenza nei ruoli delle università.
*8. 10.Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Lenzi, Burtone, Miotto.

Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: I professori universitari pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica sia di carattere nazionale che internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto.
8. 12. Binetti, Pedoto, Grassi, Mosella.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. L'ultimo periodo del comma 35-nonies dell'articolo 1 della legge n. 102 del 2009 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano

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ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici e veterinari del Servizio Sanitario nazionale».
8. 11. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Lenzi, Burtone, Miotto.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificate dall'articolo 17, comma 35-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, non si applicano ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
8. 14. Miotto, Burtone, Lenzi.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 35. Calgaro, Binetti, Miotto, Lenzi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: medici e.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: dei dirigenti aggiungere le seguenti: medici e.
9. 34. Il relatore.

Al comma 1, lettera a) e ovunque ricorrano nel comma 1, sostituire le parole: dirigente medico con le seguenti; dirigente sanitario.
9. 36. Pedoto, Grassi, Binetti, Calgaro, Miotto.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il dirigente medico inserire le seguenti: e sanitario.
9. 37. Il relatore.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: del dirigente medico inserire le seguenti: e sanitario.
9. 38. Il relatore.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: o all'esterno sino alla fine della lettera.

Conseguentemente sopprimere la lettera d).
9. 39.Farina Coscioni, Calgaro.

Al comma 1, sostituire lettera c) con la seguente:
c) il dirigente medico dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo; con rapporto esclusivo ed attività libero-professionale intramuraria;.
9. 40.Zeller, Brugger.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il dirigente medico aggiungere le seguenti: e sanitario.
9. 41. Il relatore.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: il dirigente medico aggiungere le seguenti: e sanitario.
9. 42. Il relatore.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) il rapporto non esclusivo preclude l'affidamento di incarico di direzione di struttura semplice, complessa e di direzione dipartimentale.
9. 1. Calgaro, Binetti, Miotto.

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Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) garantendo parità di trattamento dei cittadini, al di là del fatto che questi ultimi si avvalgano o meno di prestazioni rese in regime di attività libero professionale.
9. 31. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) salvaguardando il ruolo istituzionale del servizio svolto dall'Azienda diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta secondo i principi di universalità ed equità che regolano il Servizio Sanitario nazionale.
9. 32. Miotto, Calgaro, Burtone.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
9. 17. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).
9. 16. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e d).
9. 15. Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
9. 21. Miotto, Burtone, Calgaro.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale e per ridurre progressivamente le liste di attesa, l'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, una produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali nonché un impegno orario superiore al cinquanta per cento di quello di servizio richiesto dall'azienda per i compiti istituzionali. A tal fine devono essere fissati, per i singoli dirigenti e per le equipe, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attività libero professionale, prevedendo appositi organismi di verifica.
9. 23. Miotto, Burtone, Calgaro.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali con le seguenti: un volume di prestazioni non superiore al 50 per cento di quello assicurato per i compiti istituzionali.
9. 3. Calgaro, Binetti, Miotto.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: compiti istituzionali inserire le seguenti: nonché un impegno orario superiore al cinquanta per cento di quello di servizio richiesto all'azienda per i compiti istituzionali.
9. 24. Miotto, Burtone, Calgaro.

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: esclusi i casi di urgenza, le liste di attesa dell'attività istituzionale non possono essere superiori a quelle per l'attività libero-professionale, nella corrispondente specialità.
9. 2. Miotto, Burtone.

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a1) l'attività libero-professionale di ogni forma può tenersi solo se i tempi e le liste di attesa per i singoli servizi cui si riferiscono sono al disotto dei valori indicati a livello regionali e aziendale.
9. 4. Farina Coscioni, Calgaro.

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Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
9. 5. Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e d).
9. 6. Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
9. 20. Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: dal singolo dirigente.
9. 22. Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
9. 19. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) è obbligo dell'azienda attivare la libera professione intramuraria entro un anno dalla promulgazione della presente legge. La stessa sarà gestita dall'azienda mediante un Centro Unico Prenotazioni, con liste separate e distinte tra attività istituzionale ed attività libero-professionale e con pagamento delle prestazioni e ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;.
9. 7. Calgaro, Binetti, Miotto.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da è facoltà fino a parzialmente con le seguenti: con l'azienda attiva.
9. 28. Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: o attivare solo parzialmente.
9. 27. Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso non potrà essere autorizzata l'attività intramuraria allargata.
9. 30. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: centro unico prenotazioni, con spazi e liste separati fino alla fine del periodo con le seguenti: uffici prenotazione separati.
9. 29. Miotto, Burtone.

Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine del periodo: in via transitoria, fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 8. Miotto, Burtone.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).
9. 18. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2 lettera d), sopprimere il secondo periodo.
9. 25. Miotto, Burtone, Lenzi.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: oppure presso strutture private non convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
9. 26. Burtone, Miotto, Lenzi.

Al comma 2, lettera d), secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole:, oppure presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale per branche specialistiche non convenzionate.
9. 9.Il Relatore.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale indennità

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non è revocabile, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle Aziende ad altre funzioni.
*9. 10. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Miotto, Burtone.

Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine il seguente periodo: Tale indennità non è revocabile, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle Aziende ad altre funzioni.
*9. 12.Palagiano, Mura.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: dei contratti collettivi nazionali di lavoro aggiungere le seguenti: di intesa con le OOSS Mediche aziendali.
**9. 11. Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbrollini, Burtone.

Al comma 2, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole:, d'intesa con le OOSS Mediche aziendali.
**9. 33.Palagiano, Mura.

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: nazionali di lavoro aggiungere le seguenti:, di intesa con le OOSS Mediche aziendali.
**9. 13. Barani, De Nichilo Rizzoli, Bocciardo, Girlanda, Castellani, De Luca.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120 per quanto non previsto dal presente articolo, nonché per assicurare le attività di controllo sulle attività e sulle liste di attesa, le attività di informazione ai cittadini, ed ogni iniziativa finalizzata alla trasparenza nella gestione dell'attività libero-professionale.
9. 14.Miotto, Burtone.

ART. 10.

Sopprimerlo.
10. 4.Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche, ha diritto a partecipare alle attività libero-professionali di cui all'articolo 9, al di fuori dell'orario di servizio, all'uopo percependo apposito compenso aggiuntivo orario, da concordare in sede di contrattazione collettiva aziendale, senza maggiori oneri per le aziende.
10. 2. Pedoto, Grassi, Binetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'attività di supporto alle attività libero-professionali di cui al comma precedente è svolta al di fuori dell'orario di lavoro, presso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, gli IRCCS e le strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. A tal fine tali enti, sulla base delle previsioni definite in sede di contrattazione collettiva nazionale, emanano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici regolamenti per l'effettuazione delle relative attività di tali operatori.
10. 1. Pedoto, Grassi, Binetti.

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Al comma 2, dopo la parola: intramuraria aggiungere le seguenti: ed allargata e dopo la parola: IRCCS aggiungere le seguenti: le Aziende universitarie policlinico.
10. 3. Palumbo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
3-bis. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi del diritto di cui al comma i e fornisce, contestualmente, le informazioni concernenti i tempi e le modalità di esercizio dell'attività che intende svolgere.
3-ter. Congiuntamente all'invio della comunicazione di cui al comma precedente, il professionista, nel rispetto delle disposizioni cui al comma 3-quater, trasmette alla struttura pubblica di cui è dipendente idonea autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di conflitto di interessi tra l'attività libero-professionale che intende svolgere e le attività istituzionali che caratterizzano il rapporto di lavoro in essere con la struttura pubblica.
3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di attività libero-professionale suscettibili di dare luogo a conflitto di interessi con il rapporto di lavoro dipendente presso le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie del Servizio sanitario nazionale e di altre amministrazioni pubbliche.
3-quinquies. Il personale sanitario che opera in regime di libera professione ai sensi del presente articolo garantisce l'esercizio professionale nel rispetto delle disposizioni contenute nelle rispettive fonti di regolamentazione, applicando le tariffe previste dai nomenclatori tariffari dei rispettivi ordini o collegi professionali.
3-sexies. Dall'attuazione delle presenti disposizioni, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 5. Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Emergenza sanitaria).

1. Nelle more della attivazione della specializzazione universitaria in medicina di emergenza, le regioni che hanno adottato provvedimenti per consentire il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionali di emergenza sanitaria territoriale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, possono attivare le procedure affinché i medici in servizio in emergenza alla data di entrata in vigore del presente atto legislativo, i quali operino con incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni o al compimento dinamico del quinto anno oppure con incarico determinato rinnovato da almeno cinque anni, siano inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nel rispetto delle dotazioni organiche e dei finanziamenti utilizzati dalla regioni per garantire gli organici della suddetta attività.
10. 01. Miotto, Burtone, Lenzi.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Requisiti concorsuali)
.

1. Al fine di poter partecipare ai concorsi pubblici per dirigente medico lo svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato presso le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, almeno per cinque anni anche non consecutivi nella disciplina, è equivalente al requisito specifico

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della specializzazione della disciplina messa a concorso.
10. 02. Miotto, Calgaro, Burtone, Lenzi.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro otto mesi dall'approvazione della presente legge, promuove un sito mirante a favorire la scelta dei medici di medicina generale da parte dei cittadini. In esso sono contenuti i curriculum dei medici di medicina generale, altri dati utili per la conoscenza dell'organizzazione e dell'accesso al servizio ed in particolare la possibilità di esprimere il proprio livello di soddisfazione per i servizi ricevuti e i risultati di tale valutazione.
10. 03. Farina Coscioni.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.

1. La valutazione in termini di qualità, efficacia ed efficienza delle strutture e dei servizi sanitari erogati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è strumento base di controllo e di governo a livello nazionale e regionale.
2. I risultati delle valutazioni devono essere pubblici e facilmente accessibili agli operatori e ai cittadini.
3. A questo fine il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per l'istituzione di un Centro per la valutazione e l'informazione sulle strutture e i servizi sanitari, che provveda alla definizione di un sistema di indici di valutazione e alla loro misura.
4. Le Regioni collaborano con il Centro e coordinano la raccolta dei risultati sul territorio, favorendo l'accesso all'informazione per i cittadini e consentendo loro scelte informate dei luoghi di cura.
10. 04. Farina Coscioni, Calgaro.

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 10-bis.
(Obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile).

1. Tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private, nonché il personale medico in esse operante, possono esercitare l'attività solo se hanno stipulato apposite polizze di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti degli assistiti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché i massimali idonei a garantire la relativa copertura assicurativa. Con decreto dello stesso Ministro dello sviluppo economico si provvede annualmente alla rivalutazione dei predetti massimali.
3. Gli oneri derivanti dai premi assicurativi relativi alle polizze di cui al comma 1 riguardanti il personale medico sono posti a carico del medesimo personale.
10. 05. Palagiano, Mura.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Servizio di ingegneria clinica).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivazione, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di ricovero e cura

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a carattere scientifico di diritto pubblico, anche attraverso forme di collaborazione interaziendale, di una funzione permanentemente dedicata al servizio di ingegneria clinica che garantisca l'uso sicuro, efficiente ed economico dei dispositivi medici costituiti da apparecchi e impianti, i quali devono essere sottoposti a procedure di accettazione, ivi compreso il collaudo, nonché di manutenzione preventiva e correttiva e a verifiche periodiche di sicurezza, funzionalità e qualità. Il servizio di ingegneria clinica contribuisce alla programmazione delle nuove acquisizioni e alla formazione del personale sull'uso delle tecnologie.
10. 06.Il relatore.