CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 ottobre 2009
228.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province (Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1989 cost. Casini e C. 2264 cost. Pisicchio).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 9.
1. 1.Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

Sopprimerlo.
1. 2.Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1.Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 3.

Sopprimerlo.
3. 1.Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 4.

Sopprimerlo.
4. 1.Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 5.

Sopprimerlo.
5. 1.Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 6.

Sopprimerlo.
6. 1.Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 7.

Sopprimerlo.
7. 1.Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Modifiche al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione).

1. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;
b) le parole: «Province e» sono sostituite dalle seguenti: «i».
7. 2.Vietti, Tassone, Mantini.

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ART. 8.

Sopprimerlo.
8. 1.Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

ART. 9.

Sopprimerlo.
9. 1.Luciano Dussin, Dal Lago, Pastore, Vanalli, Volpi.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9
(Modifica all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione).

1. L'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione è modificata come segue:
a) al primo comma le parole: «E degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali» sono soppresse;
b) al secondo comma le parole: «alle Provincie ed» sono soppresse.

Art. 9-bis.
(Trasformazione delle province in organi amministrativi di secondo grado).

1. Con legge dello Stato le Province sono trasformate in Agenzie provinciali intercomunali di secondo grado che esercitano in forma associata le funzioni comunali ad esse conferite promuovendo e curando gli interessi e lo sviluppo delle comunità locali.
2. La legge disciplina le modalità attraverso le quali i Comuni deliberano di aderire alla trasformazione delle Province in Agenzie provinciali, le modalità di conferimento ad esse delle funzioni e dei compiti trasferiti, gli organi fondamentali delle Agenzie e le modalità di approvazione degli Statuti da parte dei Comuni partecipanti.
3. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i beni di proprietà delle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti ai Comuni aderenti alla trasformazione di cui al comma 2.
4. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tra le Province e i rispettivi dipendenti sono trasferiti ai Comuni aderenti alla trasformazione di cui al comma 2.

Art. 9-ter.
(Provincie autonome di Trento e di Bolzano).

1. Nulla è innovato all'ordinamento costituzionale vigente, concernente la regione Trentino-Alto Adige e, in particolare, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9-quater.
(Poteri legislativi delle Regioni a Statuto Speciale).

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti concernenti i poteri legislativi delle Regioni ad autonomia costituzionale speciale in materia di ordinamento degli enti locali della rispettiva regione.

Art. 9-quinquies.
(Norma transitoria sulla soppressione delle Province).

1. Le province sono soppresse decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 9-bis comma 2.

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2. Nel caso in cui tutti i Comuni che rientrano nella Provincia alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis non abbiano deliberato l'adesione alla trasformazione entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge stessa non si procede alla trasformazione e le funzioni, le attribuzioni, il patrimonio, i beni ed i contratti di lavoro già di appartenenza delle soppresse Province sono trasferiti alle Regioni che possono, con legge, delegarli ai Comuni anche parzialmente evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alle medesime funzioni. In tal caso i Comuni possono esercitare le funzioni trasferite anche congiuntamente con altri Comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i Comuni interessati anche chiedendo l'istituzione di una Agenzia provinciale con le modalità stabilite dalla legge di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis.
9. 2.Vietti, Tassone, Mantini.

Sostituirlo con i seguenti:

Art. 9.
(Disposizioni conseguenti alla soppressione delle province).

1. Le funzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono esercitate dalle province esistenti sono trasferite alle regioni che, con legge, possono delegarle ai comuni, anche parzialmente, evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alla medesima funzione.
2. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i beni di proprietà delle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti alle regioni, che li trasferiscono ai comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.
3. Fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia con legge dello Stato, i contratti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale tra le province e i rispettivi dipendenti sono trasferiti alle regioni, che li cedono ai comuni in relazione e in proporzione alle funzioni a essi delegate ai sensi del comma 1.
4. I comuni cui sono state delegate funzioni ai sensi del comma 1 possono esercitarle anche congiuntamente con altri comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i comuni interessati.

Art. 9-bis.
(Province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 9-ter.
(Poteri legislativi delle regioni a statuto speciale).

1. Restano ferme le disposizioni costituzionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale concernenti i poteri legislativi delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento dei rispettivi enti locali.
9. 3.Tassone, Mannino, Mantini.