CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 settembre 2009
218.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 89

ALLEGATO

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 2, aggiungere , in fine, il seguente periodo: Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della normativa di cui alla presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, da definire con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato di cui all'articolo 16.
2. 10.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive (HSE), ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera f), dopo le parole: «(di seguito SASN)» aggiungere le seguenti: «, che si avvale a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979».
6. 10.Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 90

ART. 19.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di formazione, i corsi di cui al comma 2, finalizzati al rilascio del brevetto di istruttore e guida subacquei, possono essere anche impartiti dagli assessorati regionali alla formazione professionale aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, avvalendosi delle organizzazioni formative rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 23 della presente legge».
19. 10.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 23.

Al comma 3, sostituire le parole: entro un anno dalla data di presentazione con le seguenti: entro due anni dalla data di presentazione.
23. 3.Il Relatore.
(Approvato)