CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 luglio 2009
212.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (Testo unificato C. 344 Bellotti, C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: capo II aggiungere le seguenti:, ivi compresi i lavori per attività di maricoltura e la pesca del corallo.
2. 1. Lo Presti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) tutte le attività per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, rientrano al capo III, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche oppure si svolgano a profondità superiori a -50 metri.
2. 2. Lo Presti.

ART. 4.

Alla rubrica, prima delle parole: Qualifiche professionali premettere le seguenti parole: Definizione della categoria,.

Conseguentemente, al comma 1, premettere il seguente comma:
01. La categoria dei sommozzatori in servizio locale, istituita dal decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, per l'esecuzione di lavori in acque portuali, è disciplinata dalla presente legge che ne estende il campo operativo a tutte le attività svolte in mare e in acque interne, marittime e non, ed è ridenominata «categoria dei sommozzatori».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole da: Agli effetti fino a: si intende per con le seguenti: Il sommozzatore è un e aggiungere in fine le seguenti parole: per compiere lavori consistenti nell'installare, controllare o riparare impianti; nel rimuovere, recuperare o demolire relitti o altri materiali; nell'assistere o recuperare persone e nell'evacuare equipaggi; nello svolgere qualsiasi altra attività riconducibile o affine alle mansioni indicate dal presente comma.
4. 1. Lo Presti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Attività dei sommozzatori).

1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, possono svolgere attività in bassa, alta e altissima

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batimetria, impieganti aria od ossigeno puro o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica ovvero all'interno dei medesimi.
2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del territorio di competenza del Compartimento Marittimo nel cui registro sono iscritti, anche al di fuori di esso.
3. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a -12 metri, è richiesta la presenza sull'unità di appoggio o, comunque, sul posto di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici su indicazione medica. La camera iperbarica deve avere dimensioni tali da contenere almeno una branda e da consentire al personale sanitario di prestare le cure all'infortunato e non può essere utilizzata per altri usi; essa, inoltre, deve essere dotata di un presidio medico-chirurgico idoneo alla prestazione delle prime cure. Fanno eccezione i lavori effettuati in ambito portuale ed immediate vicinanze, qualora sul posto dove si effettua un'immersione subacquea non sia presente una camera iperbarica equipaggiata, si deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un centro medico dotato di detta camera.
4. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a -50 metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana e camera di decompressione.
5. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche della quantità minima di miscela di riserva necessaria a garantire un intervento di emergenza.
6. In occasione di qualunque tipo d'immersione subacquea, deve essere tenuto a disposizione sul posto di lavoro un mezzo navale, aereo o terrestre, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più vicino centro medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo infortunato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.
7. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o di un capocantiere in possesso di idonea qualifica e di comprovata esperienza nonché di lettera di incarico che lo definisce preposto alla sicurezza. Tale soggetto deve sovrintendere a tutta l'organizzazione delle attività di cantiere, alle attività preparatorie delle immersioni, alla constatazione che le attività siano svolte nel rispetto delle procedure relative alla sicurezza sul lavoro.
8. Il supervisore o il capocantiere preposto alle immersioni, ne segue personalmente l'andamento e ne dispone l'interruzione se lo ritiene opportuno; egli deve poter disporre, durante le immersioni, di un operatore subacqueo per ogni sommozzatore in immersione, in possesso di idonea abilitazione ed equipaggiato, al fine di intervenire in caso di emergenza.
9. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti dal comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capocantiere preposto alla sicurezza.
10. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le immersioni devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e devono essere opportunamente collaudati e mantenuti in efficienza. Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.
11. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, tramite efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori

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in superficie; utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la respirazione e le comunicazioni.
12. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori devono mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in materia.
13. Le unità navali in transito nella zona in cui operano sommozzatori, devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che ha mostrato le segnalazioni di cui al precedente comma, ferma restando la facoltà dell'autorità competente di stabilire una distanza superiore.
4. 01. Lo Presti.

ART. 5.

Al comma 1, premettere il seguente:
01. I sommozzatori sono iscritti in un apposito registro istituito presso ciascun compartimento marittimo e tenuto dal capo del medesimo compartimento.
5. 1. Lo Presti.

ART. 6.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera b), sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato;
2) conseguentemente sostituire la lettera d) con la seguente: diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subacqueo, con allegato brevetto di sommozzatore, con riferimento alla voce n. 621600 del Prontuario dei codici vigente, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni, conseguito al termine dei corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali dell'Health and Safety Executive (HSE), dell'Association of Diving Contractors (ADC), dell'International Diving Schools Association (IDSA), dell'International Marine Contractors Association (IMCA) ed effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore. Per i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea è considerato abilitante all'iscrizione anche il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del Paese di origine per l'espletamento dell'attività sommozzatoria professionale. Nessun altro percorso formativo può abilitare all'iscrizione nel registro dei sommozzatori;
3) conseguentemente, alla lettera f), dopo le parole: (di seguito SASN) aggiungere le seguenti:, che si avvale a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979,;
4) conseguentemente, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
6. 1. Lo Presti.

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ART. 7.

Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sostituire le parole: operatore subacqueo o iperbarico con le seguenti: sommozzatore ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto;
2) conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: o anche da medico subacqueo;
3) conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: annualmente;
4) conseguentemente, al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera competente per territorio;
5) conseguentemente, al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) uno dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA).
7. 1. Lo Presti.

ART. 8.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa.
8. 1. Lo Presti.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la rubrica con la seguente: Libretto di ricognizione;
2) conseguentemente, al comma 1 premettere il seguente:
01. Il capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 6 rilascia al sommozzatore un libretto di ricognizione (LDR). Le modalità di tenuta del LDR e le indicazioni che esso deve contenere sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3) conseguentemente al comma 1, sopprimere il primo periodo e, al comma 1, lettera c) sostituire la parola: medica con la parola: fisica.
9. 1. Lo Presti.

ART. 11.

Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: Il LDR deve essere esibito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima che ne fanno richiesta.;
2) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Il libretto individuale con le seguenti: Il LDR e sostituire la parola vidimato con la parola: rilasciato;
3) al comma 2, sostituire la parola: LP con la seguente: LDR;
4) al comma 3, sostituire la parola: LP con la seguente: LDR;
5) al comma 4, dopo le parole: cancellazione dal registro inserire le seguenti: dei sommozzatori;
6) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. In caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa determinato,

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ovvero in caso di malattia che comporta un'interruzione dal lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione viene svolto il lavoro:
a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;
b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente da infortunio o da incidente ovvero da malattia.

5-ter. Il LDR è trattenuto dal compartimento marittimo competente ai sensi del comma 5 per il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato previa presentazione da parte del medesimo di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa, rilasciato in conformità a quanto disposto dal comma 7. La ripresa dell'attività lavorativa deve risultare sullo stesso LDR, visitato allo scopo dal compartimento marittimo competente.
5-quater. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti l'idoneità psico-fisica ai fini di cui al comma 6 devono essere effettuati presso centri di medicina iperbarica. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5-ter del presente articolo comporta la cancellazione dal registro dei sommozzatori e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
7) conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: commi 4 e 5 con le seguenti: commi da 4 a 5-bis;
8) al comma 9, sopprimere le parole: OTS e OTT e sostituire le parole: dal presente capo con le seguenti: dalla presente legge.
9) al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
11. 1. Lo Presti.

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:
1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti per l'assegnazione di un numero progressivo di pratica. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori trasmette alla capitaneria di porto insieme con la domanda di autorizzazione anche l'elenco dei sommozzatori che saranno utilizzati per lo svolgimento del lavoro. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori deve comunicare alla capitaneria di porto tutte le variazioni di personale durante lo svolgimento dei lavori.
2. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di informare, con adeguato anticipo, l'autorità marittima di ogni lavoro subacqueo o iperbarico da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la costituzione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono essere specificate le generalità e la reperibilità del medico esperto in problematica subacquea referente dell'impresa titolare dei lavori.
3. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza le relative autorizzazioni o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e dalle norme di igiene e di sicurezza emanate con il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 8 è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
4. Chiunque non esibisce all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto competente ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto

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costituisca più grave reato, ovvero che si verifichino incidenti, infortuni o eventi patologici da operatività in stato iperbarico.
14. 1.Lo Presti.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Numero progressivo nazionale).

1. I compartimenti marittimi devono trasmettere una copia della documentazione presentata dal singolo sommozzatore in conformità a quanto disposto dalla presente legge al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'assegnazione del numero progressivo nazionale (NPS), convalidante la regolarità dell'iscrizione al registro dei sommozzatori di cui all'articolo 6 e che permette l'identificazione del lavoratore nell'ambito di un'apposita banca dati costituita e gestita dal medesimo Ministero. Alla banca dati possono accedere in via riservata i compartimenti marittimi e le capitanerie di porto.
16. 1.Lo Presti.

ART. 17.

Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: subacqueo e iperbarico gestita inserire le seguenti: dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) o in alternativa;
2) conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: LP con le seguenti: LDR del sommozzatore;
3) conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. L'inosservanza di quanto disposto dai commi l, 2 e 3 comporta l'applicazione di un'ammenda da 2.000 a 5.000 euro.
17. 1.Lo Presti.

ART. 18.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Disposizioni transitorie).

1. Per gli operatori iscritti nel registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979 ogni singola capitaneria di porto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una commissione formata da personale interno ed, eventualmente, da esperti esterni, che deve esaminare la regolarità delle iscrizioni, trasmettendo la relativa documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'assegnazione del NPN. In caso di iscrizione irregolare a giudizio della citata commissione, l'operatore decade dal diritto di richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori ai sensi del comma 2. A richiesta dell'interessato, è concessa una proroga di un massimo di dodici mesi per la regolarizzazione della sua posizione.
2. Gli operatori possono richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 6 della presente legge, che li autorizza a esercitare l'attività negli ambiti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge presentando un'apposita richiesta alla capitaneria di porto in cui risultano iscritti. Il passaggio è vincolato alla verifica della regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

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3. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio locale tenuto dalle capitanerie di porto può scegliere di conservare tale iscrizione che consente di operare entro i limiti delle acque portuali e nelle immediate adiacenze del porto per il quale è valida l'iscrizione, fermo restando il controllo sulla regolarità dell'iscrizione ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
4. I compartimenti marittimi sono autorizzati ad emanare norme regolamentari specifiche, in relazione all'ambito territoriale di rispettiva giurisdizione, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla presente legge.
18. 1.Lo Presti.

ART. 19.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni con le seguenti: organizzate da Federazioni sportive, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e da associazioni e società affiliate ai predetti enti.
19. 1. Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. I corsi di cui al comma 2, finalizzati al rilascio del brevetto subacqueo, possono essere impartiti dagli assessorati regionali alla formazione professionale aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo e da sedi formative accreditate dalle regioni secondo l'accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008.
19. 2. Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 23.

Sopprimere il comma 3.
*23. 1. Madia, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.
*23. 2. Cavallaro.

Al comma 3, sostituire le parole: entro un anno dalla data di presentazione con le seguenti: entro due anni dalla data di presentazione.
23. 3. Il Relatore.

ART. 24.

Al comma 1, sostituire le parole: che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge con le seguenti: in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.
24. 1. Cavallaro.

ART. 25.

Al comma 1, dopo la parola: legislative aggiungere le seguenti: regolamentari e tecniche.
25. 1. Cavallaro.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro un anno.
26. 1.Cavallaro.

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ALLEGATO 2

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili (Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio).

EMENDAMENTI

ART. 1

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinquantatreesimo anno di età, a seguito del versamento di almeno venticinque anni di contributi previdenziali, di cui almeno diciotto annualità con le seguenti: cinquantasettesimo anno di età, a seguito del versamento di almeno venti anni di contributi previdenziali, di cui almeno quindici annualità.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: diciotto con la seguente: quindici.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: cinquantatreesimo anno con le seguenti: cinquantasettesimo anno.
1. 1.Cazzola.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, e sopprimere la parola: inoltre.
1. 2.Cazzola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I benefici di cui ai commi 1 e 2, tra loro non cumulabili, possono essere goduti da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del comma 1, presente all'interno del nucleo familiare.
1. 3.Cazzola.

Al comma 4, sostituire le parole: Il beneficio di cui ai comma 1 e 2 si applica alla lavoratrice o al lavoratore che presta assistenza al disabile, come definito al comma 1, purché abbia compiuto il cinquantatreesimo anno con le seguenti: I benefici di cui ai commi 1 e 2, tra loro non cumulabili, si applicano alla lavoratrice o al lavoratore che prestano assistenza al disabile, come definito al comma 1, purché abbiano compiuto il cinquantasettesimo anno.
1. 4.Cazzola.

Al comma 6, sostituire le parole: Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 può essere concesso con le seguenti: I benefici di cui ai commi 1 e 2, tra loro non cumulabili, possono essere concessi.
1. 5.Cazzola.

Al comma 6, sostituire le parole: se il genitore è assente o impossibilitato a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come risultante da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica

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afferente al Servizio sanitario nazionale con le seguenti: se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivano più con il familiare disabile, in quanto residenti in una località differente.
1. 6.Saltamartini.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: dei venticinque anni di contribuzione con le seguenti: dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
3. 1.Cazzola.

Sopprimere il comma 3.
3. 2.Cazzola.

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ALLEGATO 3

7-00146 Bellanova: Profili di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale.

NUOVA VERSIONE DELLA RISOLUZIONE

La XI Commissione,
premesso che:
i casi di doppio assoggettamento alla contribuzione previdenziale, nonostante i ripetuti pronunciamenti della Corte di Cassazione, non appaiono rari e richiedono, forse, un pronunciamento chiaro e definitivo al riguardo, al fine di superare inutili e costosi contenziosi;
come noto, in virtù dell'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti esercenti attività commerciali, qualora «esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente»;
la problematica in oggetto interessa, in particolare, i soci delle società a responsabilità limitata che svolgono presso una stessa azienda la duplice attività di amministratore e di lavoratore. Infatti, l'INPS, in taluni casi, interpreta la citata disposizione escludendo la doppia iscrizione solo se le due forme di assicurazione risultino incompatibili tra loro, ad esempio considerando compatibile l'iscrizione alla Gestione Commercianti e l'iscrizione alla Gestione Separata, ma tale orientamento appare non coerente con quanto statuito dalla Corte di Cassazione, laddove si è ribadito che la funzione della norma è quella di risolvere la pluralità di attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, ravvisando che rispetto alla Gestione Commercianti, anche la Gestione Separata costituisca «forma diversa di assicurazione obbligatoria»;
l'obbligo previdenziale presso l'INPS, relativo a detti soggetti, è stato finora regolato mediante l'iscrizione sia alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, per quanto concerne l'attività di lavoratore, sia attraverso l'iscrizione alla Gestione separata, ex articolo 2, comma 1, legge n. 335 del 1995, per ciò che concerne l'incarico di amministratore. Si ritiene, infatti, che la contemporanea iscrizione di un soggetto alle due citate gestioni non sia in contrasto con il comma 208 della legge n. 662 del 1996 recante «Misure di armonizzazione della finanza pubblica», in ragione di un doppio ordine di motivazioni. In primo luogo, la legge n. 335 del 1995 prevede che l'obbligo contributivo alla gestione separata discenda dal reddito realizzato e l'iscrizione alla predetta gestione non richieda il requisito della prevalenza dell'attività previsto per altre Gestioni di lavoratori autonomi laddove sono, appunto, imposti dalla legge i caratteri della prevalenza e dell'abitualità. Inoltre, in presenza di duplice attività, l'iscrizione alle due gestioni non concretizza una «doppia contribuzione» poiché i due diversi redditi sono sottoposti, ciascuno singolarmente, a contribuzione verso la gestione previdenziale competente;

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attualmente la problematica è all'attenzione della Suprema Corte a Sezioni Unite che esaminerà la materia al fine di pervenire ad una definitiva e univoca conclusione;
il tema, inoltre, è stato oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-00984 ed il Governo, in occasione della risposta, ha garantito massimo impegno di approfondimento delle competenti Direzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nelle more delle decisioni della Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
allo stesso modo per gli agenti, rappresentanti e intermediari del commercio sussiste l'obbligo per legge a versare importi contributivi, sia all'INPS che all'Enasarco e che l'1 per cento versato a quest'ultimo ente è di fatto a fondo perduto, perché nella generalità dei casi è difficile che gli iscritti possano maturare i requisiti utili per ottenere le prestazioni previste. Tale fatto è stato peraltro oggetto dell'atto di sindacato ispettivo n. 5-01338 tutt'ora in attesa di risposta,

impegna il Governo

ad addivenire con sollecitudine - anche attraverso una specifica azione di indirizzo nei confronti dell'INPS, volta a conseguire una sostanziale sospensione delle procedure di imposizione contributiva in contrasto con quanto statuito dalla Corte di Cassazione - ad un'applicazione della citata disposizione costante e coerente volta a scongiurare la doppia contribuzione anche per coloro che svolgano contestualmente attività commerciali e altre attività soggette all'iscrizione alla Gestione Separata o ad altri Enti Previdenziali, così prevenendo e scongiurando onerosi e inutili contenziosi, anche in relazione del fatto che non è sempre possibile agli iscritti conseguire poi i trattamenti erogati dai succitati Enti di Previdenza in conseguenza dei requisiti richiesti.
(7-00146)
(Nuova versione) Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci.

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ALLEGATO 4

7-00175 Bellanova: Modalità di trasferimento all'INPS di personale scolastico.

NUOVA VERSIONE DELLA RISOLUZIONE

La XI Commissione,
premesso che:
nel quadro delle procedure di mobilità intercompartimentale, previste nell'intesa tra il Governo e le organizzazioni sindacali sottoscritta il 10 dicembre 1997, allo scopo di valorizzare la funzione dei docenti e del loro ruolo nella società, nonché in relazione alle linee di indirizzo delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, tendenti a ridurre le situazioni di esubero del personale della scuola, si è provveduto, con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, a disciplinare le modalità di trasferimento del personale scolastico, in possesso di specifici requisiti, alle dipendenze dell'INPS, in funzione delle vacanze di posti disponibili, segnalate dall'Ente stesso;
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della citata ordinanza ministeriale, il docente collocato nei ruoli dell'INPS, alla VII qualifica funzionale, aveva diritto a conservare «l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, all'atto del trasferimento, se più favorevole oltre ai trattamenti accessori previsti per il personale dello stesso INPS»;
al momento del transito all'INPS dei 799 docenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), che hanno usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale, è stato loro attribuito un assegno ad personam, che garantiva il trattamento economico fondamentale fruito presso il comparto scuola, comprendente anche il valore economico dell'anzianità;
l'INPS sta ora provvedendo al riassorbimento di tale assegno, attraverso l'applicazione di considerevoli trattenute sugli stipendi del suddetto personale, in ragione di una supposta illegittimità della differenziazione di trattamento economico di cui esso avrebbe goduto; tale riassorbimento ha interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio (RIA);
il personale interessato ha instaurato un contenzioso contro l'istituto richiedendo, tra l'altro, l'estrapolazione della RIA dal riassorbimento dell'assegno e la non riassorbibilità della stessa;
l'INPS ha formalmente risposto che l'istituto della RIA è effettivamente «previsto dalla contrattazione del comparto scuola, ma di fatto non è mai stato evidenziato come importo distinto dallo stipendio tabellare; per tale motivo, all'atto del passaggio, non è stato indicato all'INPS, dai relativi Provveditorati agli studi, l'importo del RIA del personale interessato. Pertanto, l'assegno ad personam corrisposto agli interessati era comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata ed il riassorbimento del suddetto assegno ha inevitabilmente interessato anche la quota parte imputabile all'anzianità di servizio»;
tale interpretazione è stata confermata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, cui la «Funzione pubblica» aveva rimesso il parere, il quale, con nota prot. n. 0151368 del 24 dicembre 2008, ha espresso parere negativo in ordine alla possibilità di individuare, e

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quindi riconoscere agli interessati, il valore economico della RIA senza possibilità di riassorbimento;
la mancata effettuazione, imputabile al MIUR, della distinzione tra importo della RIA e dello stipendio tabellare, sta comportando gravi conseguenze ai danni dei 799 docenti che hanno usufruito delle procedure di mobilità intercompartimentale previste dall'ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, i quali oltre al riassorbimento dell'assegno ad personam, che prevede la restituzione di somme considerevoli oscillanti tra i 20.000 e i 30.000 euro, sono costretti a subire il riassorbimento della RIA e l'azzeramento dell'anzianità maturata nel corso degli anni di lavoro presso il Ministero della pubblica istruzione;
allo stesso modo un caso analogo di contenzioso dovuto alla mancata corretta applicazione della determinazione della RIA, che rischia di ripercuotersi negativamente sull'Erario, è rappresentato da quello degli ispettori dell'allora Ministero della pubblica istruzione, già divisi in ispettori tecnici periferici e ispettori tecnici centrali, che vennero inquadrati nel ruolo unico nazionale degli ispettori tecnici, e ottennero la qualifica di dirigenti superiori, con l'articolo 5 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito dalla legge n. 417 del 1989 (la denominazione venne sostituita da quella di dirigenti tecnici con decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 2000);
con l'inquadramento nella qualifica dirigenziale veniva attribuito il 50 per cento dell'importo delle classi di stipendio maturate per il servizio effettivamente svolto nella qualifica di provenienza (articolo 4 del decreto-legge 681 del 1982, come modificato dalla successiva legge di conversione n. 869 del 1982, recante «Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato»);
il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, relativo al quadriennio 1994-1997, sottoscritto il 9 gennaio 1997, istituiva la Ria (retribuzione individuale di anzianità), decorrente dal 1o gennaio 1997, costituita dal valore degli aumenti biennali e dei loro ratei maturati al 31 dicembre 1996, come voce strutturale della retribuzione nella qualifica unica dirigenziale (articolo 41);
la Ria risentiva della valutazione del 50 per cento dello sviluppo economico nella qualifica precedente;
sussisteva un'oggettiva disparità tra coloro che erano stati immessi nel ruolo unico nazionale dai precedenti ruoli degli ispettori (in genere con servizio limitato a qualche anno dell'intera carriera professionale) e coloro che vi accedevano direttamente con i nuovi concorsi (direttori didattici e presidi, con servizio in genere maggiore, o docenti, per lo più con servizio ancora più prolungato). Infatti la diversa durata della permanenza nella «qualifica di provenienza» si traduceva in un differenziale retributivo, utile per il nuovo inquadramento, che penalizzava chi aveva una carriera migliore;
a tale disparità intendeva rimediare la legge n. 124 del 1999 che, al comma 12 dell'articolo 11, stabiliva che la Ria dovesse essere rideterminata, a decorrere dal 1o gennaio 1998, col procedimento di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988 (cioè col riconoscimento dell'intera anzianità giuridica ed economica);
tale beneficio era limitato ai soli ispettori già in servizio al momento dell'istituzione del ruolo unico, a quelli nominati successivamente continuava ad applicarsi il 50 per cento dell'incremento retributivo nella qualifica precedente;
il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I, per il quadriennio 1998-2001, sottoscritto il 5 aprile 2001, rendeva utile, per la Ria, il 100 per cento dell'incremento retributivo raggiunto (articolo 40, comma 4: «All'atto dell'attribuzione della qualifica dirigenziale (...) è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento»);

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alle richieste degli ispettori vincitori di concorso nominati dopo l'istituzione del ruolo unico (decreto-legge n. 357 del 1989) e prima della decorrenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, di applicazione del beneficio, il MIUR rispondeva negativamente, ritenendo che questo dovesse valere solo per i nominati, a partire dalla stessa decorrenza;
questi ispettori (ora «dirigenti tecnici») avrebbero mantenuto così una Ria dimezzata rispetto sia ai colleghi già in servizio nel 1989, sia a quelli nominati (senza aver vinto il concorso, ma in quanto «idonei», in base all'articolo 10 della legge n. 124 del 1999; o senza avervi neppure partecipato, secondo lo spoils system introdotto dalla legge n. 145 del 2002) dopo il 1o gennaio 1998. Ciò con palese violazione dell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 («Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»), e ignorando che la dichiarata provvisorietà della parte di retribuzione già determinata in base al decreto-legge n. 681 del 1982 veniva superata dell'articolo 40, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001;
anche tale situazione, così come quella sopra esposta relativa al personale della scuola, trasferito alle dipendenze dell'INPS con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, ha generato l'instaurarsi di numerose cause civili promosse dagli interessati presso i Giudici del lavoro in tutte le sedi regionali di servizio, a partire dal 2002 e tuttora in corso nei vari gradi di giudizio;
le sentenze finora pronunciate non sono univoche, ma in prevalenza favorevoli ai ricorrenti (Giudici del lavoro di Roma, Napoli, Bologna, Firenze; Corti di appello di Torino e Cagliari; contrarie quelle delle Corti di appello di Milano e Trieste);
diversi sono anche i criteri di determinazione della Ria affermati dai giudici, che seguono o la legge n. 124 del 1999 o il contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001;
le disparità di trattamento retributivo non sono dunque ancora superate e gli interessati subiscono i danni dell'inevitabile protrarsi delle vicende giudiziarie (qualcuno, nel frattempo, è deceduto; altri, demoralizzati, hanno abbandonato la contesa);
il MIUR, che in tali giudizi appare la parte sempre più soccombente, ha il carico aggiuntivo delle rilevanti spese processuali e dell'aumento degli interessi sulle somme dovute;

impegna il Governo

a provvedere all'instaurazione di un tavolo di confronto tra il Governo e le parti interessate al fine di ricercare soluzioni, anche attraverso interventi di carattere normativo, che consentano, da un lato, una corretta individuazione e rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA), con il procedimento e la decorrenza di cui all'articolo 11, comma 12, della stessa legge n. 124 del 1999 e, dall'altro, la sua conseguente distinzione dallo stipendio tabellare al fine di evitare il sorgere di contenziosi legali, con conseguente e possibile danno per l'Erario, tra il personale interessato attualmente in servizio presso il MIUR e inquadrato nel ruolo unico nazionale degli ispettori tecnici o trasferito alle dipendenze dell'INPS con ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217.
(7-00175)
(Nuova versione) Bellanova, Cazzola, Di Biagio, Vannucci.