CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2009
211.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 29 LUGLIO 2009

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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009
(C. 2633 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI PRESENTATI

Alla tabella 6 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri - Missione: L'Italia in Europa e nel mondo - Programma: Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali - U.P.B. 1.6.2, apportare le seguenti variazioni:
CP + 9.000.000;
CS + 9.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella 9 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - Missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Programma: Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza - U.P.B. 2.2.1, apportare le seguenti variazioni:
CP - 9.000.000;
CS - 9.000.000.
Tab. 6. 1.Garavini.

Alla tabella 6 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri - Missione: L'Italia in Europa e nel mondo - Programma: Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali - U.P.B. 1.6.2, apportare le seguenti variazioni:
CP + 2.000.000;
CS + 2.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella 6 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - Missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Programma: Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza - U.P.B. 2.2.1, apportare le seguenti variazioni:
CP - 2.000.000;
CS - 2.000.000.
Tab. 6. 2.Garavini.

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ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2009.
C. 2449 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Ai commi 1 e 3, Allegato A, sopprimere la seguente direttiva: 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Conseguentemente, all'Allegato B, dopo la direttiva: 2008/105/CE aggiungere la seguente: 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
1. 10. Gozi.
(Approvato)

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva:
2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente.
1. 1. La II Commissione.

Ai commi 1 e 3, allegato A, aggiungere le seguenti direttive:
2008/119/CE direttiva del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
2008/120/CE direttiva del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
2008/124/CE direttiva della Commissione del 18 dicembre 2008 che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»;
2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
2009/41/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati;

Ai commi 1 e 3, allegato B, aggiungere le seguenti direttive:
2008/101/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
2008/110/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre

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2008 che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;
2008/122/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 gennaio 2009 sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;
2009/4/CE direttiva della Commissione del 23 gennaio 2009 sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;
2009/5/CE direttiva della Commissione del 30 gennaio 2009 che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;
2009/12/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;
2009/13/CE direttiva del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;
2009/16/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa al controllo da parte dello Stato di approdo;
2009/17/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;
2009/18/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/21/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;
2009/28/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
2009/30/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE,

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2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2009/33/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
1. 19.Il Relatore.
(Approvato)

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere le seguenti direttive:
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dei 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;
2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
1. 11. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;.
*1. 5. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;.
*1. 13. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla

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promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;.
**1. 6. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;.
**1. 12. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;.
***1. 7. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;.
***1. 14. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;.
****1. 8. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;.
****1. 15. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE)

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n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
1. 16. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
*1. 9. Piffari, Scilipoti, Borghesi, Formisano, Razzi.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, aggiungere la seguente direttiva:
2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada.
*1. 17. Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Mastromauro, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

Ai commi 1 e 3, Allegato B, sopprimere la seguente direttiva:
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive - termine di recepimento: 12 dicembre 2010;
1. 18.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) nella predisposizione dei decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alla normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la cui revisione è assicurato il coinvolgimento delle parti sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali, specifici, avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto dalla complessità della materia, di un parere delle stesse parti sociali sui relativi schemi di decreti legislativi;.
2. 1. La XI Commissione.
(Approvato)

ART. 4.

Dopo le parole: comma 2, inserire le seguenti: e comma 2-bis,.
4. 1.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge,.
5. 2. Gozi.
(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
5. 1.Formisano, Borghesi, Razzi.
(Approvato)

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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo alle Camere). - 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni o organi dell'Unione europea, sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonché su ogni altro atto o questione relativa all'Unione europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2.
4-ter. - (Programma nazionale di riforma). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie assicurano la tempestiva consultazione ed informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonché delle relazioni annuali di attuazione.
2. Il progetto di programma nazionale di riforma è trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.
4-quater. - (Programma di stabilità). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, prima della presentazione al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, il programma di stabilità di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio nonché i relativi aggiornamenti.
2. I competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo in merito al programma di stabilità di cui al comma 1 secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente ai competenti organi parlamentari dell'esito dell'esame del programma di cui al comma 1 da parte del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.
b) all'articolo 15-bis, commi 1 e 2, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «tre mesi»; al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.
c) il comma 3 dell'articolo 15-bis è sostituito dal seguente:

3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attività e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.
5. 01. (Nuova formulazione) Gozi, Farinone.

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Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Ai commi 1 e 2, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
b) Al comma 2 è aggiunto in fine il seguente periodo: «nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese.
5. 03. (Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, l'articolo 15 è sostituito dal seguente:
«15. Relazioni annuali al Parlamento.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:
a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea, e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle Istituzioni dell'UE. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari;
c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;
d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza

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dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome».
5. 02. (Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo la parola: «l'essiccazione» sono inserite le seguenti: «nonché la pollina previa autorizzazione degli enti competenti per territorio».
7. 01. La XIII Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.
2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti

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di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1A del decreto legislativo, 25 luglio 2005, n. 151, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.
7. 019.Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

All'articolo 27 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, lettera a), capoverso Sezione III, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «incluso destrosio e prodotti derivati, purché» con le seguenti: «incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché»;
al comma 1, lettera a), capoverso Sezione III, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purché» con le seguenti: «a base dì grano, nonché prodotti derivati purché»;
al comma 1, lettera a), capoverso Sezione III, comma 6, lettera a), sostituire le parole: «grasso di soia ramato e prodotti derivati, purché» con le seguenti: «grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché».
7. 020. Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

All'articolo 19 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro della salute e delle politiche sociali e per gli affari regionali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificato dalla direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente sul latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia, nel rispetto, dei principi e criteri generali di cui alla presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa, prevedendo in particolare che modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, a indicazioni tecniche recate dagli allegati di cui all'emanando decreto legislativo, siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro della salute e delle politiche sociali

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e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine.

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: Disposizioni per il parziale recepimento con la seguente: Recepimento.
7. 022. Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune e modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo).

1. Al fine di garantire il corretto adempimento di quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune, all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, dopo le parole «interventi e misure sul mercato agricolo e agroalimentare» inserire le seguenti: «nonché per altre finalità istituzionali dell'Agenzia medesima».
2. All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a cinquemila euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti».
7. 08. Pini.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della legge comunitaria 2008, in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo).

1. All'articolo 15 della legge comunitaria 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica, anche attraverso interventi di valorizzazione e diffusione della tradizione e delle produzioni enologiche dei siti italiani UNESCO, di cui all'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77».
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 4, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: d-bis) alla valorizzazione e diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale eno-gastronomico ed agro-silvo-pastorale;
b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono inserite le seguenti: "e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali";
c) all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio designa" con le seguenti: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali designano ciascuno"».
7. 024.Il Relatore.
(Approvato)

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Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche).

1. L'articolo 14-bis, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, è così sostituito:
«2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1, fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, nonché per la vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle pertinenti discipline di settore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto è commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate».
7. 025.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: decisioni quadro e con le seguenti: decisioni quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché.
8. 2.Il Relatore.
(Approvato)

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: nei limiti delle risorse di cui già dispongono e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato con le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. 3.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: di dati elettronici, inserire le seguenti:, in particolare dati personali,.
9. 1.Garavini.
(Approvato)