CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2009
211.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro e 2163 Zeller.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice di procedura penale).

1. Nel libro IX del codice di procedura penale, dopo il titolo IV è aggiunto il seguente: Titolo IV-bis.
Revisione a seguito di sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
«Art. 647-bis. - (Revisione a seguito delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo). - 1. È ammessa la revisione delle sentenze di condanna quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
Art. 647-ter. - (Soggetti legittimati). - 1. Possono richiedere la revisione:
a) il condannato ovvero la persona che sullo stesso esercita l'autorità tutoria;
b) il procuratore generale presso la Corte di cassazione.

2. Quando la richiesta è formulata dal procuratore generale della Corte di cassazione, le persone indicate nella lettera a) del comma 1 possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.
Art. 647-quater. - (Forma della richiesta). - 1. La richiesta di revisione del processo contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle violazioni riscontrate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e della loro incidenza determinante sul processo giudicato iniquo. Nel caso previsto dall'articolo 647-ter, comma 1, lettera a), essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale.
2. La richiesta, a pena di inammissibilità, è presentata nella cancelleria della Corte di cassazione entro un anno dalla data in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva ed è corredata da copia autentica della medesima sentenza definitiva.
3. La richiesta di cui all'articolo 647-ter, comma 1, lettera a), è sottoscritta, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
Art. 647-quinquies. - (Ammissibilità della richiesta). - 1. Entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui all'articolo 647-bis, la Corte di cassazione delibera in ordine alla ammissibilità della stessa, con procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127.
2. La Corte dichiara la inammissibilità della richiesta:
a) quando è proposta al di fuori dei casi previsti dall'articolo 647-bis;
b) quando non sono state rispettate le formalità di cui all'articolo 647-quater.

3. Quando la richiesta è inammissibile, la Corte lo dichiara con ordinanza. Se la

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richiesta è manifestamente inammissibile, la Corte può condannare il privato che l'ha presentata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 ad euro 2.065.
4. Con l'ordinanza che dichiara ammissibile la richiesta la corte trasmette gli atti alla corte d'appello del distretto individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11.
5. Le ordinanze di cui ai commi 3 e 4 sono notificate al condannato e comunicate al procuratore generale presso la Corte di cassazione; l'ordinanza di cui al comma 4 è altresì comunicata entro dieci giorni al procuratore generale presso la corte d'appello individuata ai sensi dell'articolo 11. Avverso tali ordinanze non è ammessa impugnazione.
Art. 647-sexies. - (Sospensione dell'esecuzione). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, la corte d'appello, entro venti giorni dalla ricezione degli atti, dichiara con le forme di cui all'articolo 666 la sospensione dell'esecuzione della pena quando ravvisa che dall'esecuzione della sentenza impugnata possa derivare una ingiusta detenzione.
2. Quando ravvisa la sussistenza di taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, con l'ordinanza di cui al comma 1 la corte può applicare una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283, 284 e 285.
3. Nel caso previsto dal comma 2, alle misure coercitive detentive si applicano i termini di durata di cui all'articolo 303, comma l, lettera d), primo periodo; in nessun caso la durata delle stesse può essere superiore alla pena inflitta.
4. In caso di inosservanza della misura disposta ai sensi del comma 2, si applica l'articolo 276.
5. Contro le ordinanze che decidono sulla sospensione dell'esecuzione e sull'applicazione delle misure coercitive ovvero sulla revoca della sospensione, possono ricorrere per cassazione il condannato ed il procuratore generale presso la corte d'appello.
Art. 647-septies. - (Giudizio di revisione). - 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
2. Nel giudizio di revisione i termini di prescrizione del reato sono sospesi.
Art. 647-octies. - (Applicabilità alla revisione del processo delle norme sulla revisione delle sentenze di condanna). - 1. Alla revisione del processo si applicano le norme previste dagli articoli 637, 638, 639, 640 e 642.
1. 1. Zeller, Brugger.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 630 del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
e) se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva la violazione di taluna delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
1. 2. Di Pietro, Palomba.

Al comma l, capoverso Art. 630-bis, sopprimere le parole: e dei decreti penali di condanna.
1. 3. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso Art. 630-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. Nei casi previsti dal comma 1, la revisione è ammessa solo quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) la violazione riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo abbia avuto incidenza determinante sull'esito del procedimento;

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b) il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, diversa dalla pena pecuniaria.
1. 6. Ferranti.

Al comma 2, sostituire le parole: dall'articolo 630 comma 1 lettere a) e b) con le seguenti: dall'articolo 630 lettere a), b) e d).
1. 4. Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.
1. 5. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 631 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
2) Nei casi previsti dalla lettera e) dell'articolo 630 la domanda è ammessa quando la violazione riscontrata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo abbia avuto incidenza determinante sull'esito del procedimento ed il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione diversa dalla pena pecuniaria.
1. 020. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

All'articolo 631 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
2) Nei casi previsti dalla lettera e) dell'articolo 630 la domanda è ammessa quando il condannato, al momento della presentazione della richiesta di revisione, si trovi o debba essere posto in stato di detenzione ovvero sia soggetto all'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione diversa dalla pena pecuniaria.
1. 021. Di Pietro, Palomba.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 201-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Dopo l'articolo 201 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
Art. 201-bis. - (Adempimenti in caso di sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo). - 1. Quando riceve una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 858, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette copia della decisione al Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia, ricevuta la sentenza ai sensi del comma 1, ne dispone la traduzione in lingua italiana e la inoltra al procuratore generale presso la Corte di cassazione.
2. 1. Zeller, Brugger.

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Al comma 2, sopprimere le parole: e dei decreti penali di condanna.
2. 2. Di Pietro, Palomba.

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 3.
(Norme transitorie).

1. Per le sentenze già pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione del processo ai sensi dell'articolo 647-bis del codice di procedura penale deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla medesima data di entrata in vigore.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la sentenza di condanna la cui esecuzione sia stata sospesa dal giudice a seguito di pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo è posta in esecuzione.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. 01. Zeller, Brugger.