CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 luglio 2009
202.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009.
(C. 2449).

ULTERIORI ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Semplificazioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a conformare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.
2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 dal decreto ministeriale 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1A del decreto legislativo, 25 luglio 2005, n. 151, e, per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali».
7.019.Il Governo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

All'articolo 27 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, lett. a), capoverso Sezione III, comma 1, lett. a), sostituire le parole «incluso. destrosio e prodotti derivati, purché» con le seguenti «incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché»;
al comma 1, lett. a), capoverso Sezione III, comma 1, lett. b), sostituire le parole «a base di grano e prodotti derivati, purché» con le seguenti «a base dì grano, nonché prodotti derivati purché»;

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al comma 1, lett. a), capoverso Sezione III, comma 6, lett. a), sostituire le parole «grasso di soia ramato e prodotti derivati, purché» con le seguenti «grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché».
7.020. Il Governo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

All'articolo 19 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro della salute e delle politiche sociali e per gli affari regionali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari secondo le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificato dalla direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente sul latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia, nel rispetto, dei principi e criteri generali di cui alla presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa, prevedendo in particolare che modificazioni da apportare, in recepimento di direttive comunitarie, a indicazioni tecniche recate dagli allegati di cui all'emanando decreto legislativo, siano adottate con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro della salute e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorrenza del predetto termine.»

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: Disposizioni per il parziale recepimento con la seguente: Recepimento.
7.022.Il Governo.

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ALLEGATO 2

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge di conversione in legge del «DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali»;
rilevato che il provvedimento non contiene misure a sostegno del settore agricoltura e in particolare di rifinanziamento del Fondo di solidarietà contro le avversità atmosferiche, come peraltro ripetutamente auspicato dalla XIII Commissione e dalle mozioni approvate dall'Assemblea della Camera dei deputati nel seduta del 14 luglio 2009;
auspicato che in sede di conversione il Governo integri il provvedimento con eque misure economiche a sostegno del citato Fondo di solidarietà;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (emendamenti al testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb.).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminati gli emendamenti 1.3 e 12.7 nonché l'articolo aggiuntivo 39.01 approvati in linea di principio dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede legislativa del testo unificato C. 44 Zeller e Brugger e abb., recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»;
visto, in particolare, l'emendamento 1.3, volto a novellare l'articolo 62 del Codice della strada stabilendo che per i veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida i limiti di massa dei veicoli sono ridotti, in relazione allo spazio occupato dai suddetti sistemi di alimentazione;
valutata positivamente la finalità dell'emendamento, volto a promuovere la diffusione di veicoli commerciali più ecologici, ossia alimentati a gas o a trazione elettrica, senza però penalizzarne la portata utile rispetto ai veicoli convenzionali;
tenuto conto tuttavia che la normativa comunitaria detta specifiche disposizioni in ordine alle procedure di omologazione CE (direttiva 2007/46/CE) nonché riguardo alla prescrizioni tecniche della massa e delle dimensioni dei veicoli (direttiva 92/21/CEE, modificata dalla direttiva 95/48/CE, e direttiva 97/27/CE, modificata dalla direttiva 2003/19/CE), stabilendo che non è possibile escludere dal calcolo delle masse dei veicoli il peso dei serbatoi del gas per autotrazione o quello delle batterie nel caso di veicoli elettrici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.3,

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di operare una analisi più approfondita in ordine alla compatibilità delle misure recate dalla proposta emendativa con la normativa comunitaria sull'omologazione tecnica dei veicoli, considerando altresì l'opportunità a tale scopo di invitare il Governo ad avviare tempestivamente contatti con le competenti istituzioni dell'Unione europea al fine di verificare la richiamata compatibilità nonché di promuovere, se del caso, le appropriate modifiche della legislazione europea vigente.

nonché

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 12.7 e sull'articolo aggiuntivo 39.01.