CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 luglio 2009
201.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Emendamenti C. 2449 Governo (legge comunitaria 2009).

PARERE APPROVATO

La I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
tenuto conto, in particolare, che l'emendamento 5.2 Gozi recepisce un'osservazione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione sul disegno di legge comunitaria 2009 (C. 2449) il 25 giugno 2009,

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PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 5.2 Gozi e 5.1 Formisano.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004 (C. 2553 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2553 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei Quartieri generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE), fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno Stato membro nei confronti di un altro Stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004»
considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e d), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» e «difesa e forze armate» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (emendamenti testo unificato C. 44 Zeller ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;
esaminati gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati, in linea di principio, dalla IX Commissione nel corso della discussione in sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 44 Zeller e abbinate, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»;
considerato che le disposizioni da essi recate sono riconducibili, nel complesso, alle materie «ordine pubblico e sicurezza» nonché «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che le lettere h) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
tenuto conto che l'emendamento 6.3 del Relatore (nuova formulazione) in materia di divieto di intestazioni fittizie, prevede, al comma 5, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi e le modalità con cui l'archivio ed il P.R.A. segnalano agli organi di polizia le fattispecie che siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli,
richiamata l'opportunità, con riguardo all'emendamento 6.3 del Relatore (nuova formulazione) di prevedere che il decreto di cui al comma 5 individui, oltre ai «casi ed alle modalità» anche i «criteri» con cui l'archivio ed il P.R.A. segnalano agli organi di polizia le fattispecie che siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli;
rilevato che, con riferimento all'emendamento 22.25 del Relatore (nuova formulazione), al comma 1 appare opportuno indicare espressamente, in corrispondenza con quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», i soggetti autorizzati a sottoporre i conducenti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo,
ricordato, infatti, che il comma 2 del citato articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fa riferimento agli «organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministro»;
segnalata altresì l'opportunità, sempre con riferimento all'emendamento 22.25 del Relatore (nuova formulazione), di richiamare espressamente le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in base alle quali i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo,

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PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
1) con riferimento all'emendamento 22.25 del Relatore (nuova formulazione), al comma 1 appare necessario richiamare espressamente, in corrispondenza con

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quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», i soggetti autorizzati a sottoporre i conducenti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riguardo all'emendamento 6.3 del Relatore (nuova formulazione) appare opportuno prevedere che il decreto di cui al comma 5 individui, oltre ai «casi ed alle modalità», anche i «criteri» con cui l'archivio ed il P.R.A. segnalano agli organi di polizia le fattispecie che siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli;
b) con riferimento all'emendamento 22.25 del Relatore (nuova formulazione), si segnala l'opportunità di richiamare espressamente le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in base alle quali i conducenti possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo.