CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 luglio 2009
199.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01299 Oliverio: Interventi in favore del comparto agrozootecnico abruzzese colpito dai recenti eventi sismici.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione a risposta scritta indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Tra le iniziative promosse per far fronte allo stato di emergenza determinato dal terremoto del 6 aprile, già dall'8 aprile, questo Ministero, con il supporto della rete rurale nazionale, ha messo a disposizione il numero verde dell'ufficio relazioni con il pubblico (URP) per rispondere all'insieme delle richieste di informazione provenienti dalle imprese agricole colpite dal sisma.
Come è noto, inoltre, il 23 aprile 2009 il Consiglio dei Ministri si è riunito in via straordinaria per l'approvazione delle misure di intervento destinate alle zone della regione Abruzzo interessate dal sisma, adottando il decreto-legge 39 del 2009, poi convertito dal Parlamento con la legge n. 77 del 2009.
Tale provvedimento, così come modificato nel corso dell'esame parlamentare, contiene alcune norme di interesse per il settore agricolo, tra cui si ricordano:
la sospensione, per tutti i proprietari di immobili (agricoli o extragricoli) inclusi in veste di contribuente in un consorzio di bonifica e ricadenti in un territorio colpito dal sisma, dal versamento dei contributi consortili dovuti, con la sola esclusione di quelli dovuti per le opere di irrigazione. La sospensione pertanto opera sia per le spese di funzionamento degli enti che per la gestione delle opere di sistemazione idraulica che comprendono fondamentalmente le opere di scolo delle acque e di difesa del territorio;
la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario;
la previsione di alcune provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese, tra cui l'adozione di modalità speciali di attuazione delle misure in materia di politica agricola comunitaria (PAC) e di programmi di sviluppo rurale finalizzate all'anticipazione dei termini di erogazione delle provvidenze previste, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità della gestione finanziaria dell'AGEA;
la concessione di contributi, anche con le modalità del credito di imposta, per la ricostruzione o riparazione di immobili ad uso non abitativo (quindi anche ad uso agricolo) distrutti o danneggiati;
la concessione di indennizzi a favore delle attività produttive che hanno subìto conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici, compresi quelli necessari per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività, prevedendo che tali indennizzi non concorrano ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
la possibilità di concedere gratuitamente garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle agricole;

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il finanziamento di accordi di programma da sottoscrivere con riferimento ad alcuni settori, tra i quali viene espressamente menzionato quello agroalimentare;
lo stanziamento di 80 milioni di euro, a decorrere dal 1o giugno 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza da parte del personale del Corpo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia, compreso quindi il Corpo forestale dello Stato.
Merita infine segnalare che questo Ministero, nell'ambito delle attività della rete rurale nazionale si è attivato per l'avvio di uno specifico progetto di supporto all'amministrazione regionale.
Il progetto prevede che la Regione venga affiancata a parte di un gruppo di esperti, per assicurare sia la piena attuazione al piano di sviluppo rurale, sia la più efficiente progettazione di azioni di risposta ai problemi contingenti.
In fase di riprogrammazione del PSR, così come di consueto, sarà responsabilità della Regione prevedere il coinvolgimento di tutti gli attori interessati, enti territoriali e associazioni di categoria.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01573 Oliverio: Interventi per la tutela e la promozione del settore olivicolo del Mezzogiorno e per il riconoscimento delle olive nere al forno di Ferradina (Matera).

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che questa Amministrazione è stata promotrice, in ambito UE, della normativa che disciplina l'indicazione dell'origine obbligatoria in etichetta, con l'emanazione del Regolamento (CE) 182/2009. In ambito internazionale, invece, continua l'attività promozionale che viene svolta per l'UE attraverso il Consiglio Oleicolo Internazionale (COI).
Inoltre, si reputa opportuno evidenziare che l'interrogante - nel descrivere una pregiata varietà di oliva da mensa diffusa nella Regione Basilicata, la Majatica di Ferrandina, e nel sottolineare il pregio e la particolarità delle produzione che merita una adeguata valorizzazione e promozione tanto che sono state presentate da quasi dieci anni domande di riconoscimento dei marchi IGP e DOP - chiede al Governo di impegnarsi nelle sedi opportune affinché le olive nere al forno di Ferrandina ottengano il riconoscimento del marchio come IGP e/o DOP.
A tale riguardo, occorre precisare che questo Ministero - competente per quanto concerne le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari - non ha mai ricevuto domande intese ad ottenere la registrazione della denominazione cui fa cenno l'interrogante. Bensì, agli atti vi è l'istanza di registrazione per la denominazione «Majatica» riferita all'olio extra vergine di oliva presentata dall'Associazione di produttori per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Majatica, con sede in Stigliano, presentata in data 7 novembre 2008.
A tale istanza, questo Ministero ha dato seguito (come indicato dal decreto ministeriale del 21 maggio 2007 recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento CE n.510/2006) inviando una specifica nota alla Regione Basilicata il 3 febbraio 2009 con la quale è stata chiesta la prevista valutazione della documentazione presentata e la formulazione del parere.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-01589 Paolo Russo: Sull'applicazione delle norme sull'accollo da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci a favore delle cooperative agricole, con riferimento alla situazione della cooperativa Agritel Srl.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si chiedono notizie in ordine all'accollo statale della garanzia fideiussoria rilasciata dal signor D'Angelo Umberto, solidalmente ad altri soci della cooperativa Agritel srl, con sede in Vitulazio (Caserta), si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, si ritiene opportuno far presente che il predetto accollo, per il quale nel 1994 è stata inoltrata istanza da parte del signor Marzano Fabrizio, per conto anche degli altri garanti, riguarda il pagamento della somma di euro 6.512.823,15 (lire 12.610.584.087) in relazione ad una garanzia solidale rilasciata in favore della cooperativa di appartenenza, AGRITEL scarl con sede in Vitulazio, per debiti dalla stessa contratti nei confronti dell'ex Banco di Napoli, dei cui crediti risulta attualmente titolare la SGA Spa - Società per la Gestione di Attività - con sede legale in Napoli.
Al riguardo, si segnala che questa Amministrazione dopo aver condotto la rituale istruttoria preliminare al pagamento, in data 6 ottobre 2004 ha adottato il decreto ministeriale n. 84134, con il quale è stata disposta la liquidazione della somma di euro 6.512.823,15, in favore della predetta SGA Spa.
Con lo stesso provvedimento, questa amministrazione ha fatto riserva di porre in essere le dovute azioni per il recupero della somma pro quota relativa al garante, signor Ocone Crescenzo, in quanto lo stesso non risultava socio della cooperativa Agritel all'atto della sottoscrizione delle garanzie, e quindi escluso dai benefici di legge.
Pertanto, a seguito dell'adozione del citato decreto ministeriale n. 84134/04, è stata trasmessa la nota del 14 ottobre 2004 con la quale è stata chiesta al signor Ocone la restituzione della somma di euro 1.628.205,79, pari ad un quarto dell'importo oggetto di accollo.
Successivamente, in data 20 ottobre 2004 il socio istante, il signor Fabrizio Marzano, per il tramite del suo legale avvocato Corso, ha notificato a questo Ministero la sentenza n. 1263/2003 del Tribunale di S. Maria C.V., trasmettendone copia, unitamente ad una nota con la quale, è stato precisato che la pretesa del Banco di Napoli nei confronti dei garanti è di sole euro 3.111.869,73 (e non di euro 6.512.823,15) come da decreto ingiuntivo opposto dai garanti e oggetto della citata sentenza n. 1263/03, con la quale il Tribunale di S. Maria C.V. ha dichiarato nulla la fideiussione prestata dai soci Agritel.
Con la stessa nota è stato fatto presente, inoltre, che avverso detta sentenza è stato proposto appello da parte del creditore.
Le note pervenute dai legali del signor Marzano e del signor Ocone hanno evidenziato come l'adozione del decreto ministeriale di accollo fosse stata «inopportuna ed intempestiva», atteso che la pretesa creditoria del Banco di Napoli risultava inferiore a quella oggetto di accollo e

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che la stessa risultava sub judice per effetto del giudizio promosso dai soci sulla validità della garanzia.
Per tali motivi gli stessi legali ritenevano utile sospendere il pagamento fino alla definizione del giudizio.
Per quanto sopra, quindi, questa amministrazione ha ritenuto di revocare il pagamento e di annullare il relativo decreto di liquidazione, in attesa di conoscere l'esito del giudizio in corso circa la legittimità della pretesa creditizia vantata dal Banco di Napoli, comunque limitata al minore importo di euro 3.111.869,73, dandone comunicazione al socio istante, al legale dello stesso, alla SGA ed al curatore fallimentare della cooperativa, con ministeriali n. 84520 dell'8 novembre 2004 e n. 80826 del 1o marzo 2005.
Successivamente, in data 31 maggio 2006 il signor Marzano Fabrizio, tramite lo stesso legale Corso ha trasmesso copia della sentenza n. 441/06 della Corte di Appello di Napoli, che annulla la sentenza di primo grado ripristinando la validità degli atti ingiuntivi e, quindi, il diritto di credito del Banco di Napoli, vantato nei confronti dei soci garanti della cooperativa Agritel per euro 3.111.869,73, nonché una citazione ad istanza della SGA del 30 giugno 2005, con la quale i garanti vengono chiamati al pagamento in solido della ulteriore somma di euro 3.085.613,06 (pari alla differenza tra la somma garantita e iscritta al passivo della procedura concorsuale di euro 6.512.823,15 e la somma già oggetto di contenzioso di euro 3.111.869, 73).
È stato chiesto, altresì, di conoscere la posizione di questa amministrazione in merito alla possibilità di accollo di ciascuno dei crediti vantati dalla SGA, collegando ad essa la decisione di resistere alle specifiche richieste del creditore.
Si segnala, infine che a riscontro di una nota trasmessa dal socio Umberto D'Angelo in data 2 ottobre 2008, questa amministrazione ha inviato una lettera di risposta a ciascuno dei quattro soci garanti (D'Angelo Umberto, Marzano Fabrizio, Ocone Crescenzo e APOC Caserta) con la quale sono state rappresentate le ragioni della sospensione del procedimento amministrativo in questione e sono stati chiesti documenti e notizie circa l'attuale posizione di ciascuno di essi nei confronti del creditore.
Si evidenzia che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro al riguardo. Va ribadito che, sulla base della normativa applicativa della legge, ed in particolare dell'articolo 4 del decreto ministeriale 18 ottobre 1995, ai fini dell'intervento statale, dovrà essere dichiarato da parte di ciascun garante l'ammontare del credito vantato da SGA.
Lo stesso dovrà essere dimostrato anche attraverso la trasmissione di documenti attestanti l'esito finale dei giudizi relativi alla validità della fideiussione e della relativa pretesa creditoria. Le informazioni riportate nella presente interrogazione non possono considerarsi esaustive ai fini delle determinazioni da assumere nel merito.
Infatti questa amministrazione ha necessità di conoscere la posizione di ciascun garante nei confronti del creditore e non già del solo D'Angelo, atteso che il beneficio di legge è destinato ai singoli soci garanti, ancorché trattasi di garanzia solidale. Va inoltre segnalato che al pagamento statale dovrà necessariamente corrispondere la liberazione dei soci dagli impegni di firma assunti con il rilascio della fideiussione in parola.
È pertanto, dovrà essere verificata la sussistenza dell'ulteriore credito che vanterebbe SGA e non oggetto della sentenza di appello ed, eventualmente, la disponibilità della stessa SGA a liberare i soci a fronte del pagamento statale della limitata somma portata da decreto ingiuntivo e confermata dalla Corte di Appello. Solo a seguito della verifica delle condizioni sopra riportate, per la quale si rimane in attesa della risposta alla citata nota, potranno essere adottate le determinazioni di merito circa l'eventuale accollo che sarà disposto successivamente alla verifica sia della sussistenza che dell'ammontare del credito garantito.
Solo in tal caso, infatti, potrà essere legittimata l'azione di recupero della quota parte della somma oggetto di accollo, nei confronti del signor Ocone Crescenzo che

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non potrà beneficiare dell'intervento pubblico in quanto all'atto della sottoscrizione della garanzia non rivestiva la qualifica di socio della predetta cooperativa Agritel.
Circa le preoccupazioni espresse dal signor D'Angelo riguardo il rischio che i propri beni vengano sottoposti ad asta giudiziaria in relazione ad un procedimento esecutivo immobiliare in essere, si evidenzia che in simili fattispecie interviene la legge n. 388 del 2000, articolo 126, comma 4, che dispone la sospensione delle procedure esecutive fino alla comunicazione da parte di questa amministrazione della messa a disposizione della somma spettante.

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ALLEGATO 4

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2561, recante «Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali in materia economica»,
sottolineata la necessità di completare il quadro degli interventi anticrisi con misure specificamente dirette al sostegno del comparto agricolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si sottolinea la necessità di rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, per un importo pari ad almeno a 110 milioni di euro per l'anno 2009, per far fronte alle esigenze della campagna assicurativa per l'anno in corso. Al riguardo, si osserva che si tratta di un intervento prioritario, in quanto tale Fondo, finalizzato all'erogazione alle imprese agricole di un contributo essenziale per far fronte agli oneri dei premi assicurativi per una pluralità di rischi meteo-climatici e sanitari, non è dotato di alcuno stanziamento per il 2009. Si rileva altresì che il sistema assicurativo agevolato che fa capo al Fondo consente di rimediare alla situazione di debolezza strutturale del comparto agricolo sia sotto il profilo dello squilibrio economico sia sotto quello della soggezione al rischio atmosferico, particolarmente rilevante nel quadro del generale fenomeno dei cambiamenti climatici; inoltre, tale sistema ha finora consentito la realizzazione di consistenti risparmi per lo Stato, come testimoniato dalla tendenza alla riduzione della spesa per interventi di tipo indennizzatorio;

e con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'esigenza di prevedere la possibilità di assegnare terre demaniali ai giovani agricoltori, recuperando terreni coltivabili attualmente inutilizzati, per consentire di superare la crisi anche attraverso norme che favoriscano le nuove generazioni nell'intraprendere un'attività nel settore primario;
b) si ritiene opportuno disporre la proroga della possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di impiegare, per il 2009, lavoratori interinali che attualmente svolgono importantissime funzioni sia sotto il profilo contabile sia sotto quello dei rapporti con l'Unione europea, per far fronte alle numerose attività derivanti dalle competenze attribuite al Ministero, che altrimenti non potrebbero essere effettivamente svolte;
c) è necessario prevedere il rifinanziamento del fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attualmente svuotato

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dei fondi necessari per garantire standard minimi per l'espletamento delle importanti funzioni di controllo attribuite dalla legge, che è necessario garantire per non vanificare la protezione del made in Italy agricolo e agroalimentare. Tale rifinanziamento, infatti, è necessario per assicurare le mere spese di funzionamento per l'espletamento delle attività in questione, quali il funzionamento delle strutture periferiche adibite ai controlli, le spese di carburante e di missione, i materiali di consumo e le attrezzature per i controlli sul campo da parte degli organismi a ciò deputati del Ministero.

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ALLEGATO 5

DL 78/2009: Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (C. 2561 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2561, recante «Conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali in materia economica»,
sottolineata la necessità di completare il quadro degli interventi anticrisi con misure specificamente dirette al sostegno del comparto agricolo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si sottolinea la necessità di rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, per un importo pari ad almeno a 110 milioni di euro per l'anno 2009, per far fronte alle esigenze per gli anni 2008 e 2009. Al riguardo, si osserva che si tratta di un intervento prioritario, in quanto tale Fondo, finalizzato all'erogazione alle imprese agricole di un contributo essenziale per far fronte agli oneri dei premi assicurativi per una pluralità di rischi meteo-climatici e sanitari, non è dotato di alcuno stanziamento per il 2009. Si rileva altresì che il sistema assicurativo agevolato che fa capo al Fondo consente di rimediare alla situazione di debolezza strutturale del comparto agricolo sia sotto il profilo dello squilibrio economico sia sotto quello della soggezione al rischio atmosferico, particolarmente rilevante nel quadro del generale fenomeno dei cambiamenti climatici; inoltre, tale sistema ha finora consentito la realizzazione di consistenti risparmi per lo Stato, come testimoniato dalla tendenza alla riduzione della spesa per interventi di tipo indennizzatorio;

e con le seguenti osservazioni:
a) si segnala l'esigenza di prevedere la possibilità di assegnare terre demaniali ai giovani agricoltori, recuperando terreni coltivabili attualmente inutilizzati, per consentire di superare la crisi anche attraverso norme che favoriscano le nuove generazioni nell'intraprendere un'attività nel settore primario;
b) si ritiene opportuno disporre la proroga della possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di impiegare, per il 2009, lavoratori interinali che attualmente svolgono importantissime funzioni sia sotto il profilo contabile sia sotto quello dei rapporti con l'Unione europea, per far fronte alle numerose attività derivanti dalle competenze attribuite al Ministero, che altrimenti non potrebbero essere effettivamente svolte.
c) è necessario prevedere il rifinanziamento del fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attualmente svuotato dei fondi necessari per garantire standard minimi per l'espletamento delle importanti funzioni di controllo attribuite dalla legge, che è necessario garantire per

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non vanificare la protezione del made in Italy agricolo e agroalimentare. Tale rifinanziamento, infatti, è necessario per assicurare le mere spese di funzionamento per l'espletamento delle attività in questione, quali il funzionamento delle strutture periferiche adibite ai controlli, le spese di carburante e di missione, i materiali di consumo e le attrezzature per i controlli sul campo da parte degli organismi a ciò deputati del Ministero;
d) si sottolinea l'esigenza di prevedere la possibilità della definizione in via stragiudiziale di alcuni contenziosi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in materia di contributi previdenziali agricoli, attraverso una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che precisi che il termine «contenzioso» e' da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

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ALLEGATO 6

Nuova disciplina del commercio interno del riso (C. 1991 Governo).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 2.

Al comma 2, sostituire le parole: i riconoscimenti di cui al con le seguenti: la registrazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, o del.
2. 1.Negro, Rainieri, Fogliato.

ART. 3.

All'Allegato 3 (Metodi di analisi), sostituire le parole: Regolamento (CEE) n. 2580/88 della Commissione, del 17 agosto 1988 - Allegato I, punto B, lettera b) - Protocollo per la determinazione della consistenza del riso cotto mediante l'Instron Food Tester con le seguenti: UNI 11301 Riso - Determinazione della consistenza dei grani dopo cottura.
3. 1.Il Relatore.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni per la promozione delle attività dell'Ente Risi).

1. Al fine di favorire lo svolgimento dei compiti dell'Ente Risi e consentire la promozione di tutte le attività connesse al commercio interno del riso, i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio, svolte dall'Ente Risi per conto e nell'interesse dello Stato e di cui l'Ente stesso è titolare alla data di entrata in vigore della presente legge, insieme alle spese e agli interessi maturati a decorrere dalla data di chiusura delle relative contabilità e fino alla data del 30 giugno 2009, sono estinti.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e la definitiva regolazione del debito dello Stato in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli per gli anni 1948/1949, 1954/1955 e 1961/1962, è autorizzata la spesa di euro 34.353.817,84 per l'anno 2009. Tali somme sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono successivamente corrisposte alla Banca d'Italia, nella misura di euro 33.693.020, in sostituzione dei titoli di credito ancora detenuti dallo stesso Istituto, e all'Ente Risi, nella misura di euro 661.797,84. Al relativo onere, pari a euro 34.353.817,84 per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle

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finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto i suddetti crediti, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti a seguito della definitiva regolazione del debito secondo le modalità di cui al comma 2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.
7. 01.Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.