CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 luglio 2009
199.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO ELABORATA DAL COMITATO RISTRETTO

Capo I
ORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione Europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.
2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:
a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;
b) servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.

Capo II
OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

Art. 3.
(Definizioni).

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono,

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a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e non, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

Art. 4.
(Qualifiche professionali ed ambiti operativi).

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per operatore tecnico subacqueo, di seguito definito con l'acronimo OTS, colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e pressione variabile, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi ed attrezzature per la respirazione di gas compressi.
2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:
a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;
b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;
c) operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.

Art. 5.
(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai sensi dell'articolo 4.
3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo.

Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:
a) la maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

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d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli assessorati regionali preposti alla formazione professionale ed aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o centri di formazione professionale, del pari aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti;
e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato;
f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (di seguito SASN) o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello II A DMAC/EDTC med, di seguito denominato «medico subacqueo»; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;
g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena superiore ai tre anni oppure per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.
3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su richiesta dell'interessato alla autorità marittima, il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.
4. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al comma secondo dell'articolo 132 del codice della navigazione.
5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice della navigazione e relativo regolamento.

Art. 7.
(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari).

1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico.
2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) da parte del medico del porto o del SASN o anche da un medico subacqueo:
a) in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale;
b) annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.

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4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), e quelle sancite dal presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina subacquea e designati:
a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;
b) uno dal Ministero della Salute;
c) uno dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di seguito denominato «IPSEMA»).

Art. 8.
(Registro delle imprese di lavoro subacquee).

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro delle imprese subacquee e, in un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono necessari i seguenti requisiti:
a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;
b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme comunitarie;
c) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche;
d) numero di codice fiscale e di partita IVA;
e) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato (CCIAA), con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, per tali ultime attestazioni, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;
f) nominativo e generalità del datore di lavoro;
g) nominativo e generalità del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
h) nominativo del medico competente, incluso anche il medico subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera f);
i) aver adempiuto agli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il personale dipendente, nei confronti dell'IPSEMA.

3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere tempestivamente comunicate al compartimento marittimo competente.
4. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.
5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.
6. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi competenti un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio

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reso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.
(Libretto personale operatori subacquei e iperbarici).

1. È istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il libretto personale degli operatori subacquei ed iperbarici, di seguito definito con l'acronimo LP. Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e inglese:
a) la qualifica professionale;
b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
c) l'idoneità medica;
d) l'ambito operativo: basso fondale, alto fondale o saturazione;
e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
f) i periodi di compressione in camera iperbarica;
g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;
h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica, o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;
i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
l) gli eventuali infortuni.

2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato agli operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento marittimo competente.
3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.
4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.
5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso trattasi di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.
6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.

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Art. 10.
(Cancellazioni).

1. Si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5 ed al conseguente ritiro del LP:
a) a domanda dell'interessato;
b) per morte;
c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge, a seguito degli accertamenti medico-sanitari;
d) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e g) dell'articolo 6, comma 1;
e) per pensionamento.

Art. 11.
(Obblighi e sanzioni).

1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.
2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.
3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.
8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 12.
(Norme di sicurezza).

1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività

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lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 13.
(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali).

1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

Art. 14.
(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici connessi).

1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla legge dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.

Art. 15.
(Sanzioni relative alle autorizzazioni).

1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
3. In caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori.

Art. 16.
(Comitato tecnico-scientifico).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Tecnico per le Attività Subacquee e Iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche relative a:
a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;
b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali
c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;
d) la formazione e qualificazione professionale;
e) le attrezzature e gli equipaggiamenti;
f) la medicina subacquea ed iperbarica;
g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.
3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e tecniche più qualificate ed accreditate presso

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le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale ed internazionale.
4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
b) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
c) un rappresentante del Ministero della Salute;
d) un rappresentante dell'IPSEMA;
d) un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni;
e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle imprese maggiormente rappresentative.

5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle figure degli OTS e degli OTI.
6. L'istituzione e l'attività del Comitato non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.
7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta, sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 17.
(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi).

1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico gestita dall'IPSEMA, è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.
2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.
3. Gli estremi aggiornati delle polizze devono essere registrati sul LP.

Art. 18.
(Disposizioni transitorie).

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nei registri i lavoratori che dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, negli ambiti di attività corrispondenti alle qualifiche con riguardo alle quali deve essere effettuata l'iscrizione, attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali.
2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nei registri le imprese che dimostrino, mediante presentazione della documentazione relativa all'adempimento degli obblighi fiscali, di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore dei lavori subacquei.
3. Al fine di consentire l'adeguamento strutturale e delle procedure operative, le imprese potranno continuare ad operare in deroga alle previsioni contenute nella presente legge per i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore.
4. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le imprese, per poter continuare ad operare, dovranno comunque possedere i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.

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Capo III
ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

Art. 19.
(Definizioni).

1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo:
a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone;
b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto.

5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 23, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.

Art. 20.
(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, su tutto il territorio nazionale, e il territorio della Comunità Europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria:
a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;
c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;

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b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23;
f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro d'immersione o dalle associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;
g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, che svolgano attività di guida o istruttore, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;
h) idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica.

Art. 21.
(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo).

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione presso la CCIAA;
b) partita IVA;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 20.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in regola con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2.

Art. 22.
(Organizzazioni senza scopo di lucro).

1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

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d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendosi, a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

Art. 23.
(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo).

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 19.
2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.
3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, certificate EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora dispongano di standard ad esse allineati, possono comunque chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale sulla base di una autocertificazione, che attesti la loro conformità alle normative generali dettate dagli enti certificatori. Nel caso di cui al periodo precedente, le organizzazioni devono comunque conseguire la certificazione EN o ISO entro un anno dalla data di presentazione dell'autocertificazione.
4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:
a) nel caso di organizzazioni nazionali od estere operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA o certificato di attribuzione della partiva IVA;
b) nel caso di organizzazioni operanti come organizzazioni senza scopo di lucro, copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
c) nel caso di organizzazioni internazionali, comunitarie o extracomunitarie, che operano attraverso imprese concessionarie del marchio, o come sedi nazionali di società o associazioni, copia degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo

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del marchio e del sistema di insegnamento, o certificato di iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o certificato di attribuzione della partita IVA;
d) copia degli standard didattici di riferimento;
e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti in lingua italiana.

Art. 24.
(Uso delle denominazioni).

1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

Art. 25.
(Attrezzature).

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.
2. I soggetti di cui agli articoli 20 e 21 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

Art. 26.
(Disposizioni finali).

1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 23, le organizzazioni didattiche in possesso delle caratteristiche necessarie e già operanti sul territorio devono presentare la documentazione per l'iscrizione entro sei mesi dalla costituzione dell'elenco stesso. Sono sempre possibili nuove iscrizioni per Agenzie o Federazioni che abbiano raggiunto successivamente le caratteristiche necessarie per l'iscrizione.