CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2009
198.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE

Subemendamento all'emendamento 1.01 del Relatore

All'emendamento 1.01, alla lettera f-bis), dopo la parola: penitenziaria aggiungere le seguenti: Corpo di Guardia di Finanza.
0. 1. 01. 1.Montagnoli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
Art. 1-bis. - (Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di espletamento dei servizi di polizia stradale). - 1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
f-bis) al Corpo forestale dello Stato e, in relazione ai compiti di istituto, al Corpo di polizia penitenziaria.
1. 01.Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 15.9 del Relatore

Al comma 12-bis, sostituire le parole: sono devoluti all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento con le seguenti: sono versati direttamente all'ente proprietario della strada sui cui è stato effettuato l'accertamento.

Conseguentemente, sopprimere il comma 12-ter.
0. 15. 9. 2.Misiti.

Al capoverso comma 12-bis, dopo le parole: sono devoluti all'ente proprietario della strada aggiungere le seguenti: o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marco 1974, n. 381,.
0. 15. 9. 3.Zeller, Brugger.

All'emendamento 15.9, al capoverso 12-bis aggiungere in fine le seguenti parole: ed utilizzate nello stesso ambito provinciale.
0. 15. 9. 4.Montagnoli.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso comma 12-bis con i seguenti:
12-bis.
I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della

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velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.
12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma.
15. 9. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 22.08 del Relatore

All'articolo 22-bis, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: articoli 186, 186-bis con le seguenti: articolo 186, comma 2, lettere b) e c), comma 2-bis, comma 3 e commi 7 e 9, articolo 186-bis, comma 3,.
0. 22. 08. 1.Zeller, Brugger.

All'articolo 22-bis, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere infine il seguente periodo: Il giudice penale, con ordinanza motivata da gravi e documentati motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali di accertamento, in attesa della sua decisione definitiva, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.
0. 22. 08. 2.Zeller, Brugger.

All'articolo 22-bis, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: non maggiori di trenta giorni con le seguenti: non inferiori a quindici giorni e non superiori a sessanta giorni.

Conseguentemente al medesimo capoverso sostituire le parole: e di sessanta con le seguenti: non inferiori a trenta giorni e non superiori a novanta giorni.
0. 22. 08. 3.Zeller, Brugger.

All'articolo 22-bis, lettera e), capoverso comma 5, le parole: a vantaggio sono sostituite dalle seguenti: in favore.
0. 22. 08. 4.Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente: Art. 22-bis - (Modificazioni agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione) - 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «sessanta giorni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati previsti dagli articoli 186, 186-bis e 187 non sono impugnabili con ricorso al giudice di pace. Il giudice penale competente a conoscere del reato è competente a decidere sulle violazioni di cui al presente comma e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa e le eventuali sanzioni accessorie ovvero, in caso di assoluzione, procedere all'annullamento del verbale.»
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione

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sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata ed impugnabile con ricorso in tribunale»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura oppure da avvocati delegati. A tale scopo, il prefetto, sentita l'Avvocatura dello Stato, può stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati per individuare professionisti che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assumano la rappresentanza in giudizio.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione ed impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.»;
d) al comma 6 le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;
e) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.»

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
22. 08.Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE E NUOVE FORMULAZIONI

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «di blocchi di pietra naturale,» sono inserite le seguenti: «, anche non eccedenti singolarmente i limiti dell'articolo 62, purché in questa ipotesi il trasporto sia effettuato nel raggio massimo di 80 km di percorrenza a carico e con esclusione delle strade di tipo A,».
1. 15. (nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di caratteristiche tecniche dei veicoli stradali, ai veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si applica una riduzione della massa in ordine di marcia fino ad un massimo di una tonnellata. Nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione è pari alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e si applica solo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità; nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida la riduzione è pari alla massa degli accumulatori e dei loro accessori».

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione dei veicoli di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo.
1. 3. (nuova formulazione) Garofalo.

ART. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo

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6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.
2. 6. (ex 2.09) nuova formulazione) Brugger.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).

1. All'articolo 85 del al decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli;
b) i tricicli;
d) i quadricicli;
e) le autovetture;
f) gli autobus;
g) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
h) i veicoli a trazione animale»;
b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».
3. 01. (nuova formulazione) Bratti, Motta.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli,»;
c) al comma 4:
1) dopo le parole: della legge 23 agosto 1988, n. 400 inserire le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari,;
2) sostituire le parole: degli articoli 94, 100 e 103 con le seguenti: degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103;
d) inserire, dopo il comma 5, i seguenti:
5-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.
5-ter. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di

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entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 5-bis, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi).
5. 5. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 94-bis e modifica all'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di divieto di intestazioni fittizie).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 94-bis. - (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). - 1. Le formalità di cui agli articoli 93 e 94, nonché il rilascio o l'aggiornamento del certificato di circolazione e delle targhe di cui all'articolo 97 non possono essere effettuate quando l'acquirente non abbia il possesso del veicolo e compia l'operazione dissimulando l'identità del soggetto che effettivamente ne dispone.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda l'effettuazione di una delle formalità di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l'operazione.
3. La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del Titolo VI.
4. Il veicolo in relazione al quale sono effettuate le operazioni di cui al comma 1 è soggetto alla cancellazione d'ufficio dal P.R.A. e dall'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93. La cancellazione è disposta a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2, dopo che l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali l'archivio di cui ai citati articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, e il P.R.A. segnalano agli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, le fattispecie che, anche per le particolari condizioni dei soggetti interessati o per l'elevato numero di veicoli coinvolti, siano tali da far presumere possibili fenomeni di abuso e di intestazione fittizia dei veicoli.»

2. All'articolo 96 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93».
6. 3.Il Relatore.

ART. 7.

Aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo

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206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e tutela del territorio, disciplinandone le relative modalità.
7. 2. (nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo è soppressa la seguente parola: «finale»;
b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;
c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.
*8. 01. (nuova formulazione) Mussolini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo è soppressa la seguente parola: «finale»;
b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;
c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis

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dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.
*8. 02. (nuova formulazione) Vannucci.

ART. 10.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti:;
b) dopo il comma 11-ter inserire il seguente:
«11-quater. La provincia territorialmente competente dispone l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma».
10. 4. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 12.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
12. 8. (ex 3.3) (nuova formulazione) Compagnon.

ART. 15.

Alla lettera d), capoverso comma 12-bis, sostituire le parole: sono devoluti con le seguenti: sono attribuiti.

Conseguentemente, al comma 12-ter, sostituire le parole da: «e i tempi di versamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis all'ente al quale sono attribuiti ai sensi del medesimo comma.»
0. 15. 9. 2. (nuova formulazione) Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono devoluti all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.
12-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità e i tempi di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis dall'ente che ha effettuato l'accertamento all'ente che ne è destinatario ai sensi del medesimo comma.».
15. 9.Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:
«12-ter. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza

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delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dai centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».
15. 7. (nuova formulazione) Baldelli.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».
18. 1. (nuova formulazione) Bratti.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».
21. 01. (nuova formulazione) Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Repetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. I conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non

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invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al presente comma e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.
2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale.»;
b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter,";
b) sono soppresse le seguenti parole: "e per la relativa visita medica"»;
b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
b-quinquies) al comma 6, dopo le parole «sulla base», sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;
b-sexies) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».
22. 25. (nuova formulazione) Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;
b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
22. 18. (nuova formulazione) Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;
b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;

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2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
*22. 19. (nuova formulazione) Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;
b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
*22. 20. (nuova formulazione) Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;
b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
*22. 21. (nuova formulazione) Graziano.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n, 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
**22. 03. (nuova formulazione) Ceroni.

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Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n, 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
**22. 04. (nuova formulazione) Baldelli.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Introduzione dell'articolo 202-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie).

1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). - 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al precedente periodo sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.

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Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto, Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1o dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo.»
22. 010. (ex 23.01) (nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso Art. 214-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.
24. 1. (nuova formulazione) Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

ART. 33.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:
Art. 33-bis. - (Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto). - 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al

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comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.
*33. 02. (ex 9.01) (nuova formulazione) Montagnoli.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:
Art. 33-bis. - (Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto). - 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio.
*33. 03. (ex 9.04) (nuova formulazione) Compagnon.

ART. 34.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dei natanti.
34. 1. Il Relatore.

ART. 39.

Premettere i seguenti commi:
01. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».

02. Al comma 6 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: »Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
39. 1. (ex 27.4) (nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 41.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: di locazione finanziaria, inserire le seguenti: o di noleggio con riscatto;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
41. 1. (nuova formulazione) Bratti, Motta.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 6, 7 e 77 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali e di produzione e commercializzazione di pneumatici non omologati, nonché di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
1. 2. Toto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «di blocchi di pietra naturale,» sono inserite le seguenti: «, anche non eccedenti singolarmente i limiti dell'articolo 62, purché in questa ipotesi il trasporto sia effettuato nel raggio massimo di 80 km di percorrenza a carico e con esclusione delle strade di tipo A,».
1. 15. (nuova formulazione). Il Relatore.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di caratteristiche tecniche dei veicoli stradali, ai veicoli ad alimentazione a metano, elettrica e ibrida si applica una riduzione della massa in ordine di marcia fino ad un massimo di una tonnellata. Nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano la riduzione è pari alla massa delle bombole del metano e dei relativi accessori e si applica solo nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilità; nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida la riduzione è pari alla massa degli accumulatori e dei loro accessori».
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le

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procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione dei veicoli di cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come introdotto dal comma 1-bis del presente articolo.
1. 3. (nuova formulazione). Garofalo.

ART. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:
1-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«5-bis. Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A sono previste dai progetti dell'ente proprietario, ovvero, se individuato, del concessionario ed approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d'intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pubblicità sulle strade e di pertinenze delle strade).
2. 5. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nelle more di una revisione e aggiornamento dell'individuazione delle strade inserite negli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si applicano alle strade inserite nei citati itinerari che risultano classificate nei tipi A e B. Nel caso di strade inserite negli itinerari internazionali che sono classificate nel tipo C, i divieti e le prescrizioni di cui al periodo precedente si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. 3. Iapicca.

Aggiungere in fine il seguente comma:
2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 57 del regolamento, nel senso di prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 del citato articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.
2. 6. (ex 2.09 nuova formulazione). Brugger

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone).

1. All'articolo 85 del al decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli;
b) i tricicli;

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d) i quadricicli;
e) le autovetture;
f) gli autobus;
g) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
h) i veicoli a trazione animale»;
b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».
3. 01 (nuova formulazione) Bratti, Motta.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: «I rimorchi e» sono soppresse;
b) dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Al comma 1 dell'articolo 196 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «il proprietario del veicolo» sono inserite le seguenti: «ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli,»;
c) al comma 4:
1) dopo le parole: «della legge 23 agosto 1988, n. 400» inserire le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari,»;
2) sostituire le parole: degli articoli 94, 100 e 103 con le seguenti: degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e 103;
d) inserire, dopo il comma 5, i seguenti: 5-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento nel senso di prevedere la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione delle caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.
5-ter. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2-bis del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 5-bis, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 94, 100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di targa personale e di targa dei rimorchi).
5. 5. (nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 7.

Aggiungere in fine il seguente comma:
3-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e tutela del territorio, disciplinandone le relative modalità.
7. 2. (nuova formulazione). Montagnoli.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire il capoverso comma 1-sexies con il seguente:
1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis del presente articolo, se il minore autorizzato commette violazioni

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per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 219, in quanto compatibili. Nell'ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione di cui al comma 1-bis.
8. 3. Il Relatore.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo è soppressa la seguente parola: «finale»;
b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;
c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.
*8. 01 (nuova formulazione). Mussolini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

1. Al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo è soppressa la seguente parola: «finale»;
b) al sesto periodo, le parole: «La prova finale dei corsi» sono sostituite dalle seguenti: «La prova di verifica dei corsi»;
c) dopo il sesto periodo sono inseriti i seguente: «Nell'ambito dei corsi di cui al primo e al terzo periodo è svolta una lezione teorica di almeno un'ora, volta ad acquisire elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini del conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis, gli aspiranti che hanno superato l'esame di cui al secondo periodo o la prova di cui al sesto periodo sono tenuti a superare, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della

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prova pratica, nonché della relativa attività di formazione, di cui al comma 11-bis dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente articolo.
*8. 02. (nuova formulazione). Vannucci.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;
b) aggiungere, in fine, il seguente comma: 2-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, è abrogato.
9. 1. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 5, lettera c), numero 2), dopo la parola: categoria, aggiungere le seguenti: A, BS, BE.
10. 2. Montagnoli.

All'articolo 10, comma 5, dopo la lettera e), inserire la seguente:
e-bis) dopo il comma 10, è inserito il seguente:
10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati:
a) dalle autoscuole che svolgono l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente ovvero dai centri d'istruzione automobilistica riconosciuti per la formazione integrale;
b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
10. 3. Velo.

Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;
b) dopo il comma 11-ter inserire il seguente: «11-quater. La provincia territorialmente competente dispone l'inibizione alla prosecuzione dell'attività per i soggetti a carico dei quali, nei due anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, è adottato un ulteriore provvedimento di sospensione ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma».
10. 4. (nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente: b)
al capoverso »Art. 174«, le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5 - 2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 10 - 5», «Commi 6 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;
b) sostituire la lettera d) con la seguente: d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Commi 5 e 10 - 5», «Commi 6 e 12 - 10» e «Comma 11 - 2»;

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso articolo 174:
1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con

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le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;
2) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;
3) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;
4) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;
5) dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.227. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559;
6) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;
7) sopprimere i commi 8 e 9;
8) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;
9) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis;
b) dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare l'articolo 373, comma 2, del regolamento, nel senso di prevedere, tra i veicoli esentati dal pagamento del pedaggio, anche quelli che recano la targa C.P.;
c) al comma 3, capoverso Art. 178:
1) al comma 3, sostituire le parole da: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con le seguenti: Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo;
2) al comma 4, sopprimere le parole: o settimanale;
3) al comma 5, sostituire le parole: superiore a un'ora ma non superiore a due, con le seguenti: superiore al 10 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1»;
4) al comma 6, sostituire le parole: superiore a due ore, con le seguenti: superiore al 20 per cento rispetto al limite massimo di durata dei periodi di guida prescritto dall'accordo di cui al comma 1;
5) dopo il comma 6, inserire il seguente: 6-bis. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida e di riposo settimanale prescritto dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Se il limite massimo di durata di cui al periodo precedente è superato per oltre il 20 per cento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000;
6) al comma 7, sostituire le parole: da euro 155 a euro 624 con le seguenti: da euro 295 a euro 1.179;
7) sopprimere i commi 8 e 9;
8) al comma 11, sostituire le parole: ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;
9) al comma 12, sostituire le parole: 4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e 6-bis;
12. 7. Il Relatore.

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, è inserito il seguente:
«6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida».
12. 8. (ex 3.3 nuova formulazione). Compagnon.

ART. 13.

Premettere il seguente comma: 01. Al comma 2 dell'articolo 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «in servizio permanente effettivo» sono inserite le seguenti: «o in quiescenza»;
b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 119 e 128 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida e di revisione della patente di guida).
13. 1. Garofalo.

Al comma 1, lettera b, capoverso 1-bis, dopo la parola informando, aggiungere le seguenti: per scritto.
13. 2. Pedoto.

Al comma 1, lettera b),capoverso comma 1-ter, sopprimere le parole da: presso le quali fino a: in coma.
13. 4. Il Relatore.

ART. 15.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:
«12-ter. I dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui al presente articolo, fuori dai centri abitati non possono essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».
15. 7. (nuova formulazione) Baldelli.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifica all'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di circolazione dei velocipedi).

Dopo il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«9-bis. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del

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sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162».
18. 1. (nuova formulazione) Bratti.

ART. 21.

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».
2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».
21. 01. (nuova formulazione) Giammanco, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Repetti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: dopo il secondo periodo è inserito il seguente con le seguenti: il terzo periodo è sostituito dal seguente;
b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. I conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di liquidi biologici prelevati in modo non invasivo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità sono stabilite le modalità di effettuazione degli accertamenti di cui al presente comma e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.
2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis è sempre considerato in stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1, il conducente per il quale gli accertamenti di cui al comma 2-bis forniscono esito positivo. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il conducente ha facoltà di chiedere, con oneri a proprio carico che siano effettuate analisi di verifica mediante il prelievo di liquidi biologici diversi. Alle analisi di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo VI del Titolo I del Libro III del codice di procedura penale.»;
b-ter) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter,»;

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b) sono soppresse le seguenti parole: «e per la relativa visita medica»;
b-quater) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.
b-quinquies) al comma 6, dopo le parole «sulla base», sono inserite le seguenti: «dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis, ovvero»;
b-sexies) al comma 8, le parole: «di cui ai commi 2, 3 o 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4».
22. 25. (nuova formulazione). Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;
b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
*22. 18. (nuova formulazione). Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;
b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
*22. 19. (nuova formulazione). Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;
b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli

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accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
*22. 20. (nuova formulazione). Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Al codice penale, di cui al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 589, terzo comma:
1) al numero 1), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) al numero 2), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992»;
b) all'articolo 590, terzo comma:
1) dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato articolo 186»;
2) dopo la parola: «psicotrope» sono inserite le seguenti: «o che rifiuta gli accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e 4 dell'articolo 187 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992».
*22. 21. (nuova formulazione). Graziano.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente: Art. 22-bis. - (Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni). - 1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n, 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
**22. 03. (nuova formulazione). Ceroni.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente: Art. 22-bis. - (Modifica all'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di notificazione delle violazioni). - 1. Al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n, 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro novanta giorni»;
b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro il termine di cento giorni dall'accertamento della violazione».

2. Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
**22. 04. (nuova formulazione). Baldelli.

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente: Art. 22-bis - (Modifiche agli articoli 202 e 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di pagamento in misura ridotta e di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE) - 1. All'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del comma 2, quando la

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violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 6-bis, e 178 commi 5, 6 e 6-bis, è commessa da conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà di cui al comma 2-bis, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'agente accertatore dipende.
2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma 2-ter è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: «Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis»;
b) il comma 4-bis è abrogato.
22. 09. Il Relatore.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente: «Art. 22-bis - (Introduzione dell'articolo 202-bis nel decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie) - 1. Dopo l'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente: »«Art. 202-bis. - (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). - 1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 400 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al precedente periodo sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo

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di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto, Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1o dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo.»
22. 010. (ex 23. 01 nuova formulazione). Montagnoli.

All'articolo 22-bis, lettera b), capoverso comma 1-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il giudice penale, con ordinanza motivata da gravi e documentati motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia dei verbali di accertamento, in attesa della sua decisione definitiva, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.».
0. 22. 08. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente: Art. 22-bis - (Modificazioni agli articoli 204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di ricorso al giudice di pace e di opposizione) - 1. All'articolo 204-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «sessanta giorni» fino alla fine del comma

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sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I verbali di accertamento delle violazioni connesse ai reati previsti dagli articoli 186, 186-bis e 187 non sono impugnabili con ricorso al giudice di pace. Il giudice penale competente a conoscere del reato è competente a decidere sulle violazioni di cui al presente comma e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa e le eventuali sanzioni accessorie ovvero, in caso di assoluzione, procedere all'annullamento del verbale.»
c) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Il ricorso e il decreto con cui il giudice fissa l'udienza di comparizione sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e ai soggetti di cui al comma 4-bis, anche a mezzo fax o per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.
3-bis. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, e di sessanta, se si trova all'estero. Se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l'udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stesso.
3-ter. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi e documentati motivi, disponga diversamente nella prima udienza di comparizione, sentita l'autorità che ha adottato il provvedimento e la parte ricorrente, con ordinanza motivata ed impugnabile con ricorso in tribunale»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La legittimazione passiva nel giudizio di cui al presente articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il prefetto può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura oppure da avvocati delegati. A tale scopo, il prefetto, sentita l'Avvocatura dello Stato, può stipulare convenzioni con l'ordine degli avvocati per individuare professionisti che, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assumano la rappresentanza in giudizio.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace determina l'importo della sanzione ed impone il pagamento della somma con sentenza immediatamente eseguibile. Il pagamento della somma deve avvenire entro trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.»;
d) al comma 6 le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso» sono soppresse;
e) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. La sentenza con cui è accolto o rigettato il ricorso è trasmessa, entro trenta giorni dal deposito, a cura della cancelleria del giudice, all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore.»

2. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è abrogato.
22. 08. Il Relatore.

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ART. 23.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera
a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: all'ammodernamento e al potenziamento con le seguenti: all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;
b) alla medesima lettera a), capoverso lettera c-bis), sostituire le parole: di installazione e potenziamento con le seguenti: di installazione, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;
c) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera a), sostituire le parole: di ammodernamento e di potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione;
d) alla lettera d), capoverso comma 4, lettera c), sostituire le parole: e al potenziamento con le seguenti:, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione;

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: ammodernamento e potenziamento con le seguenti: di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione.
23. 6. Il Relatore.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso Art. 214-ter, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.
24. 1. (nuova formulazione). Meta, Velo, Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

ART. 32.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: devono conseguirli inserire le seguenti: con modalità conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 97;
b) sopprimere il comma 2.
32. 1. Toto.

ART. 33.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: può emanare inserire le seguenti: «sentito, per quanto di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali,»;
b) dopo le parole: «idoneo a rilevare», inserire le seguenti: «, allo scopo di garantire la sicurezza stradale,».
33. 1. Il Relatore.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente: «Art. 33-bis - (Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto). - 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche

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della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio».
*33. 02 (ex 9. 01 nuova formulazione). Montagnoli.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente: «Art. 33-bis - (Certificazione di assenza di uso abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi esercita attività di autotrasporto). - 1. In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio dell'attività professionale di trasportatore su strada che richieda la patente di guida di categoria C, C+E, D, D+E, l'interessato deve produrre apposita certificazione con cui si esclude che faccia uso abituale di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Con decreto del Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della certificazione di cui al comma 1, sono individuati i soggetti competenti a rilasciarla e sono disciplinate le procedure di rilascio».
*33. 03. (ex 9.04 nuova formulazione). Compagnon.

ART. 34.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei natanti».
34. 1. Il Relatore.

ART. 39.

Premettere i seguenti commi: 01. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Quando dalla violazione di disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal presente articolo e dall'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni».
02. Al comma 6 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
39. 1. (ex 27. 4 nuova formulazione). Montagnoli.

Dopo l'articolo 39 inserire il seguente: Art. 39-bis - (Introduzione dell'articolo 46-bis e modifica all'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, in materia di sanzioni per il cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria) 1. Dopo l'articolo 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente: «Art. 46-bis (Cabotaggio stradale in violazione della normativa comunitaria). 1. Qualora un veicolo immatricolato all'estero effettui trasporti di cabotaggio in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, e successive modificazioni, nonché della relativa disciplina nazionale di esecuzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo

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per un periodo di tre mesi, ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 207 del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni».
2. Il quarto comma dell'articolo 60 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Qualora le violazioni di cui agli articoli 26 e 46 siano commesse da un veicolo immatricolato all'estero, esercente attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».
39. 01. Il Relatore.

ART. 41.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di locazione finanziaria», inserire le seguenti: «o di noleggio con riscatto»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250».
41. 1. (nuova formulazione). Bratti, Motta.