CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 luglio 2009
198.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 48

ALLEGATO

Disposizioni in materia di violenza sessuale. Emendamenti C. 574-A De Corato ed abbinati.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminati gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 nonché l'emendamento 6.500 del Governo;
tenuto conto che l'articolo aggiuntivo Di Biagio 1.01 prevede la non perseguibilità del privato che intende intervenire al fine di interrompere una fattispecie delittuosa di cui all'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale qualora questa sia in corso, salvo i casi in cui l'intervento cagioni il decesso dell'aggressore;
rilevato che l'articolo aggiuntivo Di Biagio 1.01 appare in contrasto con l'articolo 2 della Costituzione che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo» e tra questi, in primo luogo, il bene della vita umana e dell'incolumità personale la cui tutela è posta al di sopra di quella riservata ad altri diritti pur costituzionalmente tutelati;
ritenuto, inoltre, che la disposizione sia da valutarsi in rapporto all'articolo 3 della Costituzione alla luce del principio di ragionevolezza;
rilevato che gli emendamenti Paglia 2.211 e 4.204 - che precludono la possibilità per il condannato di beneficiare dell'assegnazione al lavoro esterno, dei permessi premio, delle misure alternative alla detenzione nonché della liberazione anticipata - sono in contrasto con quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «Le pene (...) devono tendere alla rieducazione del condannato»;
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1.01 Di Biagio, nonché sugli emendamenti Paglia 2.211 e 4.204;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi contenuti nel fascicolo n. 1 e sull'emendamento 6.500 del Governo.