CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° luglio 2009
196.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma (Nuovo testo C. 2434 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2434 Governo, recante «Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea, norme generali sull'istruzione; ordinamento civile e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, che il secondo comma dell'articolo 11 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
tenuto conto di quanto previsto dalla legge 10 gennaio 2006, n. 17, istitutiva dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dalla legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»,
rilevato che all'articolo 1, comma 3, si prevede che, oltre ai figli dei dipendenti dell'EFSA e dei dipendenti delle società convenzionate con l'Autorità medesima, l'accesso alla Scuola per l'Europa di Parma è consentito, nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 1, anche ai figli dei «cittadini italiani»,
evidenziato che la predetta disposizione sembra introdurre una disciplina speciale per i cittadini rispetto ai residenti non cittadini,
richiamato, al riguardo, quanto previsto dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, nonché il principio comunitario di non discriminazione sulla base della nazionalità, di cui all'articolo 12 del trattato che istituisce la Comunità europea,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con un'osservazione:
all'articolo 1, comma 3, valuti la Commissione di merito se mantenere l'attuale formulazione che limita ai soli figli dei «cittadini italiani» la possibilità di accesso, nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 1, alla Scuola per l'Europa di Parma.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di violenza sessuale (Testo unificato C. 611 Caparini e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 611 Caparini ed abb., recante «Disposizioni in materia di violenza sessuale»,
considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE