CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2009
195.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 23

ALLEGATO

Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino, C. 1424 Governo, C. 2167 Pelino, C. 2142 Saltamartini, C. 2194 Carlucci e C. 2229 Cosenza.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

Sostituire il comma 3 dell'Art. 609-bis del codice penale con il seguente:
3. Nei casi di minore gravità la pena della reclusione è da due a sei anni.
1. 6. Lorenzin, Saltamartini, Santelli, Mariarosaria Rossi.
(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Alla lettera 7-bis), dell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale le parole «609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter» sono sostituite dalle seguenti: «609-bis, 609-ter».
1. 100. Contento.
(Approvato)

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale, è aggiunto il seguente: «Art. 609-ter. (Molestie sessuali). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 3.000 euro».
3. 101.Il Governo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio provinciale stesso.
2. Dall'attivazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
3. 0100. (nuova formulazione) Mariarosaria Rossi, Contento, Costa.
(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, capoverso articolo 609-octies, sopprimere il comma 7.
4. 150.Il Relatore.
(Approvato)

All'articolo 4, comma 1, capoverso Art. 609-octies, dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
7-bis. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima

Pag. 24

importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
4. 3.Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei, Pollastrini, Vaccaro.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «terzo comma», sono inserite le seguenti: «609-bis, 609-quater, e 609-octies, salvo risulti l'insussistenza delle circostanze attenuanti dagli stessi contemplate.
4. 010.Lo Presti.
(Approvato)

ART. 5.

Sopprimerlo.
*5. 100.Il relatore.

Sopprimerlo.
*5. 101.Contento.
(Approvati)

ART. 7.

Sopprimerlo.
*7. 100.Il relatore.

Sopprimerlo.
*7. 1.Di Pietro.

Sopprimerlo.
*7. 101.Contento.
(Approvati)

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Relazione annuale al Parlamento).

1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e contro gli atti di violenza sessuale.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno.
8. 04. Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Pollastrini, Tidei, Vaccaro, Livia Turco, D'Incecco, Bossa, Lenzi, Grassi, Murer, Pedoto, Sbrollini, Cenni, Mattesini, Siragusa, Villecco, Codurelli, Froner, Marchioni.
(Approvato)

Pag. 25

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, promuove l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale.
8. 013. (nuova formulazione) Concia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministero delle Pari Opportunità, promuove nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole medie e superiori, corsi di sensibilizzazione contro la violenza sessuale.
8. 0101 (ex 8.101). Lorenzin, Saltamartini, De Nichilo Rizzoli.