CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 giugno 2009
193.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 226

ALLEGATO

Legge comunitaria 2009 (C. 2449 Governo).

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676 CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: l'essiccazione sono inserite le seguenti: nonché la polline previa autorizzazione degli enti competenti per territorio.
7. 03.Il Relatore.
(Approvato)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole).

1. Ai fini della riduzione dell'impatto da nitrati dovuto alla produzione di deiezioni e di lettiere avicole, in applicazione della direttiva 91/676 CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo le parole: l'essiccazione sono inserite le seguenti: nonché la pollina previa autorizzazione degli enti competenti per territorio.
7. 01. Negro, Rainieri, Fugatti.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 2869.

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 3 aprile 1961, n. 286, le parole: in misura non inferiore al 12 per cento sono sostituite dalle seguenti: in misura non inferiore al 20 per cento.
7. 02. Catanoso.
(Inammissibile)